Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione materiae - Prestazioni previste e prestazioni escluse - Criteri di distinzione - Prestazioni dipendenti da un regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Inclusione in quanto prestazione di malattia

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. a)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Regime nazionale di previdenza sociale a copertura del rischio della mancanza di autonomia - Prestazioni di malattia in denaro - Condizione di residenza dell'assicurato nel territorio dello Stato di iscrizione - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 19, n. 1)

Massima

1. Una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò vale per un assegno di assistenza concesso oggettivamente, in base a una situazione legalmente definita. Prestazioni di tale tipo hanno essenzialmente l'obiettivo di integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale esse sono d'altronde connesse sul piano organizzativo, al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autonome. Pertanto, anche se presentano caratteristiche loro proprie, siffatte prestazioni devono essere considerate come «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

( v. punti 25-26, 28 )

2. L'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e le corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo 1 del titolo III del medesimo regolamento ostano a che il diritto al versamento di un assegno di assistenza previsto dalla normativa di uno Stato membro, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, sia subordinato alla condizione che la persona non autonoma abbia la propria residenza abituale in detto Stato.

Infatti, conformemente a dette disposizioni, l'assegno di assistenza, che viene considerato come una prestazione di malattia in denaro, deve essere erogato quale che sia lo Stato membro nel quale risieda la persona non autonoma che risponda a tutte le altre condizioni per beneficiarne.

( v. punti 35-36 e dispositivo )