61999J0199

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003. - Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle. - Causa C-199/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-11177


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Irregolarità del procedimento - Decisione basata su fatti o documenti di cui una parte non aveva conoscenza - Violazione dei diritti della difesa

(Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)

2. Procedura - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Criteri di valutazione

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto

(Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)

4. Procedura - Mezzi istruttori - Domanda di produzione di un documento - Potere discrezionale del Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 49 e 65, lett. b)]

5. CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Effetti anticoncorrenziali dell'infrazione - Criterio non decisivo

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

6. CECA - Intese - Pratica concordata - Nozione - Criteri di coordinamento e di cooperazione - Interpretazione - Accordo di scambio di informazioni

(Trattato CECA, art. 65, n. 1; art. 81, n. 1, CE)

7. CECA - Intese - Procedimento amministrativo - Diritto d'accesso al fascicolo - Finalità - Garanzia di un esercizio effettivo dei diritti della difesa - Violazione - Sanzione nonostante un accesso assicurato nel corso del procedimento giurisdizionale in caso di presenza nel fascicolo di documenti potenzialmente utili per la difesa dell'impresa

(Trattato CECA, art. 65, n. 1)

8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Semplice auspicabilità della comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda

(Trattato CECA, artt. 15, primo comma, e 65, n. 5)

Massima


$$1. Il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Si determinerebbe una violazione di tale principio se si ponessero a base di una decisione giurisdizionale fatti e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano potuto prendere conoscenza e sui quali non abbiano dunque potuto esprimersi.

( v. punto 19 )

2. Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.

Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

A questo proposito, l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione.

( v. punti 41-43 )

3. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.

( v. punto 65 )

4. Spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento, ove li ritenga necessari all'accertamento della verità.

( v. punti 67, 70 )

5. L'esistenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può essere dimostrata e un'ammenda può essere inflitta ai sensi del n. 5 della medesima norma anche in assenza di effetti anticoncorrenziali. Pertanto, l'effetto che un accordo o una pratica concordata può aver esplicato sul gioco normale della concorrenza non è un criterio decisivo ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda. Determinati elementi attinenti all'intenzionalità, e quindi all'oggetto di un comportamento, possono infatti assumere un rilievo maggiore di quello presentato dai suoi effetti, soprattutto quando si riferiscano a violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati.

( v. punto 80 )

6. Un accordo di scambio di informazioni è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese.

Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela.

La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato.

( v. punti 105-107 )

7. L'accesso al fascicolo nell'ambito dei procedimenti in materia di concorrenza ha lo scopo, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché essi possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella propria comunicazione degli addebiti. Pertanto, il diritto di accesso al fascicolo della Commissione mira a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Ne consegue che la violazione di tale diritto nel corso del procedimento preliminare all'adozione della decisione può, in linea di principio, comportare l'annullamento di tale decisione quando siano stati lesi i diritti della difesa dell'impresa interessata. In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto che l'accesso al fascicolo sia stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un eventuale ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. Qualora l'accesso sia stato concesso in tale fase, l'impresa interessata non deve dimostrare che, se essa avesse avuto accesso ai documenti non forniti, la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che i detti documenti avrebbero potuto essere utili per la sua difesa.

( v. punti 125-128 )

8. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.

Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a svariate imprese per un'infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, l'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo di tali ammende, per quanto utili e auspicabili tali dati possano essere, non è indispensabile, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale.

Il fatto che soltanto la produzione di tali dati numerici abbia permesso di scoprire alcuni errori di calcolo non basta per far ritenere insufficiente la motivazione della decisione controversa, posto che, in sede di controllo di una decisione di questo tipo da parte del giudice comunitario, quest'ultimo può chiedere che gli vengano forniti tutti gli elementi che gli sono necessari per effettuare un controllo approfondito delle modalità di calcolo dell'ammenda.

( v. punti 145, 149-150 )

Parti


Nel procedimento C-199/99 P,

Corus UK Ltd, già British Steel plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. P. Collins e M. Levitt, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-151/94, British Steel/Commissione (Racc. p. II-629),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la Corus UK Ltd, già British Steel plc, ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione (Racc. pag. II-629; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.

Fatti di causa e decisione controversa

2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.

3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.

4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.

5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.

6 All'inizio del 1991 la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.

7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8 Il 13 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- ove lo stato degli atti lo consenta, annullare la decisione controversa;

- in subordine, ridurre o annullare l'ammenda fissata dal Tribunale, inflitta alla ricorrente con l'art. 4 della decisione controversa;

- condannare la Commissione al pagamento di interessi, al tasso che la Corte riterrà equo e giusto, sull'ammenda o parte di questa al momento del suo rimborso per effetto dell'annullamento della sentenza impugnata o della decisione controversa, relativamente al periodo decorrente dalla data del pagamento dell'ammenda da parte della ricorrente, ossia il 2 giugno 1994, fino al rimborso da parte della Commissione;

- condannare la Commissione alle spese.

11 La Commissione conclude che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione;

- condannare la ricorrente alle spese.

Motivi di impugnazione

12 La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione:

1) violazione del diritto a un processo equo, entro un termine ragionevole;

2) violazione delle forme prescritte ad substantiam in sede di adozione della decisione controversa;

3) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA;

4) violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo non avrebbe sanzionato una lesione dei diritti della difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo;

5) violazione dell'art. 15 del Trattato CECA per quanto riguarda la motivazione dell'importo delle ammende nella decisione controversa;

6) violazione dell'art. 33 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale non ha annullato l'art. 1 della decisione controversa nella parte riguardante infrazioni commesse prima del 1° luglio 1988.

13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.

Sull'impugnazione

Quanto al primo motivo

14 Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Il Tribunale avrebbe infatti privato la ricorrente di un processo equo, entro un termine ragionevole.

15 Il motivo è suddiviso in tre parti, che occorre esaminare separatamente.

Quanto alla prima parte del primo motivo

16 La ricorrente fa valere che il processo dinanzi al Tribunale non è stato equo. Il principio di parità delle armi non sarebbe stato rispettato, in particolare per il fatto che numerosi documenti sarebbero stati comunicati soltanto tardivamente. Infatti, malgrado l'udienza sia cominciata il 23 marzo 1998, in primo luogo, i documenti prodotti dalla Commissione in seguito all'ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-2293), sarebbero stati trasmessi soltanto il 14 gennaio 1998, in secondo luogo, il metodo di calcolo delle ammende sarebbe stato prodotto il 19 marzo 1998, in terzo luogo, la copia del processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale la decisione controversa è stata adottata (in prosieguo: il «processo verbale») sarebbe stata messa a disposizione della ricorrente il 20 marzo 1998 e, in quarto luogo, altri documenti sarebbero stati comunicati soltanto in corso di udienza.

17 A questo proposito la Commissione rileva, in primo luogo, che la produzione dei documenti in data 14 gennaio 1998 risulta antecedente di due mesi all'udienza, ciò che lasciava alla ricorrente un margine di tempo sufficiente per esaminarli, in secondo luogo, che, se è vero che il metodo di calcolo delle ammende è stato comunicato soltanto il 19 marzo 1998, si trattava tuttavia di un'integrazione di risposte già fornite in data 19 gennaio e 20 febbraio 1998, così come risulterebbe dal punto 66 della sentenza impugnata, e, in terzo luogo, che, sebbene il processo verbale definitivo sia stato depositato presso il Tribunale il 19 marzo 1998 e messo a disposizione della ricorrente il giorno successivo, il progetto relativo al detto processo verbale era stato tuttavia comunicato alcune settimane prima in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale datata 16 febbraio 1998, come indicato al punto 64 della sentenza impugnata. Inoltre, la Commissione nega che la ricorrente sia stata messa in difficoltà a motivo della comunicazione tardiva di documenti, rileva come essa ricorrente non indichi alcun punto particolare sul quale sarebbe stata svantaggiata dalle circostanze di cui attualmente si duole e fa valere che la ricorrente medesima non ha chiesto al Tribunale di aggiornare l'udienza a motivo della data di produzione di taluni documenti ai quali essa fa riferimento.

18 Nella sua replica, la ricorrente contesta gli argomenti della Commissione. Essa sostiene, in particolare, che le risposte fornite da quest'ultima nel gennaio e nel febbraio 1998 erano incomplete e non consentivano di valutare la legittimità del metodo impiegato per il calcolo delle ammende. Essa aggiunge, quanto alla versione definitiva del processo verbale, che la Commissione non si è conformata a una richiesta chiara e inequivoca del Tribunale e ha prodotto tale documento soltanto alla vigilia dell'udienza.

Giudizio della Corte

19 Occorre ricordare che il principio del rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Si determinerebbe una violazione di tale principio se si ponessero a base di una decisione giurisdizionale fatti e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano potuto prendere conoscenza e sui quali non abbiano dunque potuto esprimersi (sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, SNUPAT/Alta autorità, Racc. pagg. 97, 150).

20 In via preliminare, occorre constatare che la ricorrente non dimostra in che modo la produzione asseritamente tardiva dei documenti in questione le avrebbe cagionato un pregiudizio, vale a dire in che modo la sua difesa avrebbe potuto essere meglio garantita se essa avesse potuto disporre dei documenti in un momento precedente.

21 Ad ogni modo, quanto ai documenti trasmessi il 14 gennaio 1998, in seguito alla citata ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, occorre rilevare come tale trasmissione di documenti sia avvenuta con sufficiente anticipo rispetto all'udienza per consentire alla ricorrente di esaminarli e di prendere posizione al riguardo.

22 Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell'ammenda, il Tribunale ha statuito, al punto 628 della sentenza impugnata, che non si trattava di una motivazione integrativa della decisione controversa. Il documento esplicativo di tale metodo consisteva in una tabella di una pagina per ciascuna impresa. Esso è stato depositato in data 19 marzo 1998, a integrazione di risposte già fornite a questo proposito. Tenuto conto della lunghezza della discussione all'udienza, che è durata dal 23 al 27 marzo 1998, non risulta che la produzione di tale documento soltanto quattro giorni prima dell'inizio dell'udienza abbia potuto arrecare pregiudizio alla ricorrente per il fatto che questa non avrebbe potuto prendere sufficiente conoscenza del suo contenuto al fine di esprimere le proprie osservazioni in proposito.

23 Occorre inoltre rilevare come il testo del progetto di processo verbale sia stato trasmesso il 22 gennaio 1998. La copia conforme dell'originale del processo verbale è stata prodotta in data 19 marzo 1998 ai soli fini della verifica dell'autenticazione della decisione controversa. Alla luce degli argomenti sviluppati dalle parti e sintetizzati dal Tribunale ai punti 104-116 della sentenza impugnata, non risulta che la produzione di tale documento alcuni giorni prima dell'udienza abbia arrecato pregiudizio ai diritti della difesa.

24 Quanto ai vari documenti presentati al Tribunale in occasione dell'udienza, dei quali la ricorrente non precisa la natura e dei quali è dunque impossibile verificare la rilevanza ai fini dei diritti della difesa della ricorrente medesima, non risulta dal processo verbale dell'udienza in questione che la ricorrente si sia opposta al loro deposito.

25 Da tali elementi risulta che la ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale ha violato il principio dei diritti della difesa omettendo di verificare se essa disponesse di un termine sufficiente per prendere conoscenza dei vari documenti prodotti e per esprimere la propria posizione al riguardo.

26 Ne consegue che la prima parte del primo motivo è infondata.

Quanto alla seconda parte del primo motivo

27 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso irregolarità per quanto riguarda l'audizione dei testimoni.

28 La ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di interrogare i tre testimoni sentiti dal Tribunale preliminarmente all'udienza e non sarebbe stata informata del contenuto delle dichiarazioni che essi si apprestavano a rendere. Inoltre, essa sarebbe stata privata del diritto di porre loro dei quesiti o, più in generale, di contestare le prove da essi presentate. Tale violazione dei diritti della ricorrente sarebbe aggravata dal fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe ampiamente fondato sugli elementi di prova forniti dai testimoni.

29 La Commissione sostiene che la procedura di audizione dei testimoni è stata regolare. D'altra parte, la ricorrente non dedurrebbe la violazione di alcuna disposizione del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione ricorda che, nell'ordinamento giuridico comunitario, i testimoni sono testimoni del giudice comunitario e non delle parti. I quesiti da sottoporre ai testimoni sarebbero stabiliti soltanto dal Tribunale, il quale valuterebbe discrezionalmente se occorra accordare alle parti la possibilità di interrogarli.

Giudizio della Corte

30 Posto che la procedura di audizione dei testimoni è specificamente disciplinata dal regolamento di procedura del Tribunale, tale parte del motivo, relativa ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, potrebbe essere riconosciuta fondata soltanto nei limiti in cui quest'ultima dimostrasse che si è verificata un'irregolarità procedurale lesiva dei suoi interessi.

31 L'art. 68, n. 4, secondo e quarto comma, del regolamento di procedura del Tribunale è così formulato:

«I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.

(...)

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni».

32 Come risulta dal processo verbale dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale il 23 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione ampliata ha annunciato l'intenzione del collegio di sentire taluni testimoni. Nel detto processo verbale viene precisato che le parti non hanno formulato osservazioni in proposito. L'audizione dei testimoni ha avuto luogo in pubblica udienza, alla presenza di tutte le parti.

33 Occorre constatare che la ricorrente non dimostra - né risulta altrimenti - che, nella fattispecie, il Tribunale ha commesso un'irregolarità nella procedura di audizione dei testimoni. In particolare, la ricorrente non indica alcun quesito che il presidente avrebbe rifiutato di porre o di consentire che venisse posto, né il processo verbale relativo alla detta audizione menziona alcuna richiesta in tal senso.

34 Quanto alle dichiarazioni che sono state rese dai testimoni e hanno potuto servire da prova, è sufficiente constatare che la ricorrente ha avuto la possibilità di discuterle in occasione dell'udienza dibattimentale, la quale, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, è durata dal 23 al 27 marzo 1998. Inoltre, non consta che la ricorrente abbia presentato al Tribunale una domanda diretta a ottenere di poter esaminare o commentare in prosieguo le dette dichiarazioni.

35 Risulta da tali elementi che la seconda parte del primo motivo è infondata.

Quanto alla terza parte del primo motivo

36 La ricorrente censura il Tribunale per la durata eccessiva del procedimento.

37 Essa ricorda che il periodo decorrente dal deposito del ricorso fino alla pronuncia della sentenza impugnata ha avuto una durata di 59 mesi. Tale sentenza sarebbe stata emessa quasi un anno dopo il passaggio della causa in decisione. A seguito di vari ritardi, sarebbe cambiata l'identità del presidente della sezione e due dei cinque giudici che erano presenti all'udienza non avrebbero partecipato alle deliberazioni. Ciò avrebbe costituito un ostacolo alla continuità nella conduzione della causa e ad un esame approfondito delle questioni sollevate.

38 La Commissione sostiene che, se si confronta la durata del procedimento nella presente causa con quella esaminata dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417), occorre concludere che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non è stata eccessiva nel caso di specie. Quantomeno, sussisterebbero motivi per tener conto di «circostanze eccezionali» ai sensi della detta sentenza, quali le questioni inedite relative all'accesso ai documenti e il numero di atti procedurali richiesti.

39 La Commissione rileva inoltre come il cambiamento del presidente della sezione non sia anomalo, in quanto si verifica ogni anno. Allo stesso modo, il fatto che due dei giudici non abbiano preso parte alla deliberazione non sarebbe neppure esso anomalo e costituirebbe soltanto la conseguenza della scadenza del loro mandato.

40 La ricorrente insiste che la durata complessiva del procedimento è stata eccessiva e che non può essere addotta alcuna giustificazione oggettiva per tali ritardi. In particolare, i quindici mesi dedicati dal Tribunale all'esame dell'esiguo numero di documenti qualificati dalla Commissione come interni sarebbero ingiustificabili. Essa sostiene inoltre che gli argomenti della Commissione sono sleali, in quanto la detta istituzione sarebbe essa stessa all'origine di numerosi ritardi.

Giudizio della Corte

41 Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 21, e 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 179).

42 Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 187).

43 La Corte ha precisato a questo proposito che l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 188).

44 Nella fattispecie occorre ricordare che il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto come termine iniziale il deposito, in data 13 aprile 1994, dell'atto introduttivo del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione controversa e si è concluso l'11 marzo 1999, data della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, il detto procedimento è durato quasi cinque anni.

45 Una tale durata appare, a prima vista, notevole. Tuttavia, occorre ricordare che undici imprese hanno proposto un ricorso di annullamento contro la medesima decisione, in quattro lingue processuali.

46 Come ricordato dai punti 51-57 della sentenza impugnata, il Tribunale è stato chiamato a esaminare diverse contestazioni relative all'accesso ai documenti del procedimento amministrativo. Poiché la Commissione, in data 24 novembre 1994, ha depositato un fascicolo composto di 11 000 documenti relativi alla decisione controversa, facendo però valere che i documenti contenenti segreti commerciali nonché i suoi documenti interni non dovevano essere resi accessibili alle imprese interessate, il Tribunale ha dovuto sentire le parti in proposito, esaminare l'insieme dei documenti e stabilire a quali di questi ultimi ciascuna ricorrente potesse avere accesso.

47 Con ordinanza 19 giugno 1996, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-537), il Tribunale ha statuito sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo della Commissione promananti, da un lato, dalle ricorrenti stesse e, dall'altro, da terzi estranei ai procedimenti, classificati dalla Commissione come riservati nell'interesse di tali terzi.

48 Con la citata ordinanza 10 dicembre 1997, NMH Stahlwerke e a./Commissione, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di accesso delle ricorrenti ai documenti qualificati dalla Commissione come «interni».

49 Le varie cause proposte da altre imprese interessate dalla decisione controversa sono state riunite ai fini dell'istruttoria e della fase orale. Come precisato ai punti 58-67 della sentenza impugnata, numerosi provvedimenti istruttori sono stati emanati dal Tribunale nell'ambito della preparazione di tale procedimento. A questo proposito il Tribunale ha sottoposto diversi quesiti scritti alle parti e ha altresì ordinato la produzione di documenti e l'audizione di testimoni.

50 La fase orale è stata conclusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998.

51 La sentenza impugnata è stata pronunciata l'11 marzo 1999, vale a dire lo stesso giorno delle altre dieci sentenze che hanno deciso sui ricorsi proposti contro la decisione controversa.

52 Dalle constatazioni che precedono risulta che la durata del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata si spiega, in particolare, tenendo presente il numero di imprese che hanno partecipato all'intesa incriminata e che hanno proposto un ricorso contro la decisione controversa, ciò che ha imposto un esame parallelo di tali diversi ricorsi, nonché considerando le questioni giuridiche connesse all'accesso al voluminoso fascicolo della Commissione, l'istruzione approfondita del fascicolo compiuta dal Tribunale e i vincoli linguistici imposti dalle regole di procedura di quest'ultimo.

53 Non si può validamente sostenere che il Tribunale sia rimasto inattivo per molti mesi malgrado dovesse esaminare soltanto un esiguo numero di documenti. A questo proposito è sufficiente fare riferimento ai punti 51-57 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha ricordato la procedura necessaria per organizzare l'accesso ai documenti della Commissione.

54 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non può vedersi attribuita la responsabilità di un ritardo nella gestione del procedimento. Infatti, sollecitata in proposito con lettera della cancelleria del Tribunale in data 25 ottobre 1994, la Commissione ha depositato il proprio fascicolo in cancelleria a partire dal 24 novembre 1994. Inoltre, essa non può essere ritenuta responsabile delle difficoltà giuridiche connesse all'accesso a taluni documenti, difficoltà aventi per lo più carattere di novità, che il Tribunale ha dovuto risolvere mediante ordinanze a seguito di esame dei documenti oggetto di contestazione. Inoltre, non risulta che la detta istituzione abbia prodotto con ritardi eccessivi gli altri documenti richiesti dal Tribunale.

55 Quanto al termine di poco meno di un anno che è decorso tra la chiusura della fase orale e la pronuncia della sentenza impugnata, occorre constatare, alla luce delle circostanze ricordate al punto 52 della presente sentenza, che esso non può essere qualificato eccessivo.

56 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata alla luce della particolare complessità della causa.

57 Quanto alla modificazione della presidenza della sezione del Tribunale investita della causa e all'impedimento di due giudici a partecipare alla deliberazione, la ricorrente non dimostra sotto quale profilo il regolamento di procedura del Tribunale sarebbe stato violato.

58 La terza parte del primo motivo è dunque infondata.

59 Da tali elementi risulta che il primo motivo è infondato.

Quanto al secondo motivo

60 Con il secondo motivo viene dedotta una violazione delle forme prescritte ad substantiam in sede di adozione della decisione controversa.

61 In sostanza, la ricorrente asserisce, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 137 della sentenza impugnata, che non sussisteva differenza materiale tra, da un lato, le versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 della decisione controversa e, dall'altro, le versioni di tale decisione notificate alla ricorrente.

62 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la valutazione del Tribunale relativa all'autenticazione della decisione controversa è motivata in modo inadeguato e contraddittorio. In particolare, il fatto che la fotocopia del processo verbale sia stata consegnata all'agente della Commissione e da questi poi rimessa al Tribunale nella medesima scatola di cartone nella quale erano contenute le copie dei documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 non sarebbe in alcun modo idonea a fondare la presunzione accolta dal Tribunale secondo cui tali documenti sono stati allegati alla versione originale del processo verbale, conformemente a quanto richiesto dall'art. 16 del regolamento interno della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15). Del pari, il Tribunale avrebbe errato nell'accettare, al punto 149 della sentenza impugnata, come prova della sottoscrizione del processo verbale la certificazione della conformità della fotocopia da parte del segretario generale in carica della Commissione. Secondo la ricorrente, una fotocopia non prova in alcun modo l'autenticità del documento che essa riproduce: soltanto la produzione della versione originale del processo verbale avrebbe permesso di dimostrare che quest'ultimo rispondeva ai requisiti prescritti dal detto regolamento interno.

63 In terzo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe dovuto verificare la data dell'autenticazione, in quanto non sarebbe possibile presumere che l'autenticazione abbia avuto luogo alla data in cui il processo verbale è stato adottato.

64 La Commissione sostiene che il motivo in questione è irricevibile, in quanto censurerebbe valutazioni di fatto, e, in subordine, infondato.

Giudizio della Corte

65 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).

66 E' giocoforza constatare che la ricorrente contesta nella fattispecie la valutazione di prove compiuta dal Tribunale. Il secondo motivo si risolve infatti nella censura dei seguenti punti della sentenza impugnata:

- il punto 146, dove il Tribunale ha presunto che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 fossero allegati al processo verbale;

- il punto 147, dove il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che esistesse una differenza materiale tra la versione della decisione controversa notificata e quella allegata al processo verbale;

- il punto 148, dove il Tribunale ha statuito che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 dovevano considerarsi autenticati in virtù delle sottoscrizioni del presidente e del segretario generale della Commissione apposte sulla prima pagina del processo verbale;

- il punto 149, dove il Tribunale ha deciso che la certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituiva prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le sottoscrizioni in originale del presidente e del segretario generale della Commissione, e

- il punto 151, dove il Tribunale ha constatato che il processo verbale era stato debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario generale della Commissione il 23 febbraio 1994.

67 Quanto alla necessità di pretendere la produzione dell'originale del processo verbale, occorre ricordare che spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (sentenza 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI, Racc. pag. I-2341, punti 49 e 50).

68 Al punto 149 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la fotocopia del processo verbale che gli era stata sottoposta e ha ritenuto prova sufficiente della conformità di tale fotocopia all'originale il fatto che la prima pagina di questo documento fosse munita del timbro «per copia certificata conforme, il segretario generale Carlo Trojan», e che tale timbro recasse la firma in originale del sig. Trojan, segretario generale in carica della Commissione.

69 Come ricordato al punto 65 della presente sentenza, il Tribunale è competente in via esclusiva a valutare l'efficacia probatoria di un documento, così come il detto giudice ha fatto al punto 149 della sentenza impugnata, e la sua decisione sul punto non può, in linea di principio, essere sottoposta al controllo della Corte.

70 Il Tribunale, disponendo di tale copia del processo verbale della quale riconosceva la natura di atto certificato conforme, non era in alcun modo tenuto ad adottare un provvedimento istruttorio integrativo diretto ad ottenere l'originale del detto processo verbale se riteneva che una misura di questo tipo non fosse necessaria all'accertamento della verità (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 404).

71 Ne consegue che il secondo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

Quanto al terzo motivo

72 Con il terzo motivo viene dedotta una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Esso si suddivide in due parti, la prima riguardante un'erronea qualificazione giuridica degli elementi di prova e la seconda un'erronea interpretazione della detta disposizione.

Quanto alla prima parte del terzo motivo

73 Ad avviso della ricorrente, la qualificazione giuridica data dal Tribunale agli elementi di prova sulla scorta dei quali esso ha statuito che la ricorrente aveva partecipato ad accordi e pratiche concordate di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, è viziata dal fatto che il detto giudice non ha tenuto conto delle sue stesse successive valutazioni riguardanti la finalità, il contesto e l'oggetto delle discussioni alle quali le imprese in questione avevano partecipato, nell'ambito del regime di sorveglianza del settore introdotto dopo la fine del periodo di crisi manifesta.

74 Il Tribunale avrebbe infatti constatato, al punto 656 della sentenza impugnata, che, nell'ambito della preparazione di riunioni con la Commissione, le imprese dovevano riunirsi preliminarmente e scambiare le proprie opinioni in merito alla situazione economica del mercato e alle tendenze future, in particolare in materia di prezzi. Riunioni siffatte sarebbero state d'altronde necessarie per la riuscita del regime di sorveglianza del settore. Inoltre, risulterebbe dalla testimonianza del sig. Kutscher, ex funzionario della DG III sentito dal Tribunale in qualità di testimone, che, in una situazione economica favorevole, possono verificarsi aumenti paralleli dei prezzi, senza che un accordo sia necessario. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe fondata su una motivazione contraddittoria e insufficiente.

75 La Commissione sostiene che il Tribunale ha esaminato attentamente ciascun elemento di prova relativo alle diverse violazioni e rileva come la ricorrente non deduca uno snaturamento di elementi di prova.

76 Secondo la Commissione, è errato affermare che l'esistenza di riunioni con la detta istituzione impedisce di concludere nel senso che la ricorrente abbia partecipato ad attività anticoncorrenziali. In primo luogo, tale argomento potrebbe riguardare soltanto le violazioni asseritamente commesse nell'ambito della commissione di Eurofer denominata «commissione putrelle» (in prosieguo: la «commissione putrelle»), e non gli accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati. In secondo luogo, la Commissione rinvia ai punti 539 e 575-579 della sentenza impugnata, dai quali risulterebbe che le attività contestate alle imprese in questione erano ben distinte dalle riunioni informative con la Commissione.

Giudizio della Corte

77 Occorre rilevare come la ricorrente non adduca alcun argomento che rimetta in discussione la valutazione espressa dal Tribunale ai punti 539-576 della sentenza impugnata. In tali punti, il detto giudice ha dimostrato che le imprese in questione avevano occultato alla Commissione l'esistenza e il contenuto delle discussioni pregiudizievoli per la concorrenza da esse tenute e degli accordi da esse conclusi. Il Tribunale ha precisato, al punto 577 della detta sentenza, che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 65, n. 4, del Trattato CECA hanno un contenuto oggettivo e si impongono tanto alle imprese quanto alla Commissione, la quale non può dispensare queste ultime dalla loro osservanza.

78 Più in particolare, la ricorrente non contesta i punti 547-557 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che i funzionari della DG III avessero avuto conoscenza degli accordi di fissazione dei prezzi.

79 Quanto al punto 656 della sentenza impugnata, dal quale la ricorrente ricava argomenti per rinvenire nella sentenza impugnata una contraddittorietà della motivazione, occorre rilevare come esso si inserisca nella parte della sentenza che il Tribunale ha dedicato all'esame dell'incidenza economica delle violazioni al fine di stabilire se l'ammenda fosse stata fissata in misura sproporzionata.

80 In tale parte della sentenza impugnata, il Tribunale ha così esaminato uno dei criteri abitualmente utilizzati per valutare la gravità di una violazione, sottolineando però, al punto 650 della medesima sentenza, che l'esistenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può essere dimostrata e un'ammenda può essere inflitta ai sensi del n. 5 della medesima norma anche in assenza di effetti anticoncorrenziali. Pertanto, come chiarito dal Tribunale al punto 651 della propria sentenza, l'effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda. Determinati elementi attinenti all'intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello presentato dai detti effetti anticoncorrenziali, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, comportamenti questi ultimi riscontrati nel caso di specie.

81 La constatazione contenuta al punto 656 della sentenza impugnata non può essere letta isolatamente, ma dev'essere reinserita nello sviluppo dell'argomentazione del Tribunale. Orbene, tale giudice ha proseguito affermando, al punto 658 della detta sentenza, che, alla luce del comportamento della Commissione, non era opportuno stabilire gli effetti delle violazioni commesse nella fattispecie confrontando semplicemente la situazione derivante dagli accordi restrittivi della concorrenza con quella che sarebbe esistita in assenza di qualsiasi contatto tra le imprese. Secondo il Tribunale, era più pertinente confrontare, da un lato, la situazione derivante dai detti accordi e, dall'altro, la situazione preventivata e accettata dalla DG III, nella quale si presumeva che le imprese si riunissero e affrontassero discussioni a carattere generale, in particolare a proposito delle loro previsioni di prezzi futuri.

82 Il Tribunale non si è dunque contraddetto allorché ha preso in considerazione il comportamento della Commissione per valutare gli effetti economici delle violazioni, constatando però, allo stesso tempo, che tale comportamento non aveva minimamente influito sulla piena conoscenza, da parte delle imprese in questione, del carattere anticoncorrenziale delle pratiche incriminate.

83 Ne consegue che la prima parte del terzo motivo è infondata.

Quanto alla seconda parte del terzo motivo

84 Secondo la ricorrente, l'interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA fornita dal Tribunale si basa su una motivazione contraddittoria e su un'errata comprensione del contesto nel quale la detta disposizione dev'essere applicata.

85 La ricorrente censura il carattere tautologico dell'argomentazione del Tribunale. Infatti, tale giudice, avendo constatato, sulla scorta dei soli elementi di prova, che le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA erano provate, ne avrebbe concluso che gli argomenti della ricorrente relativi all'interpretazione della detta disposizione erano inconferenti. Il Tribunale avrebbe così contestato la pertinenza degli artt. 46-48 e 60 del Trattato CECA ai fini di tale interpretazione. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione relativa all'interpretazione del detto art. 65, n. 1, prima di verificare se le violazioni fossero provate.

86 La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale non ha interpretato correttamente il concetto di «giuoco normale della concorrenza», in quanto non avrebbe tenuto conto né dell'effetto che il perseguimento dei diversi obiettivi del Trattato poteva avere sul contenuto di tale concetto, né dell'incidenza degli artt. 46-48 del Trattato CECA.

87 La motivazione della sentenza impugnata sarebbe a questo proposito contraddittoria, in quanto il Tribunale, al punto 658 della sua pronuncia, avrebbe tenuto conto dell'ambiguità introdotta dalla Commissione nella portata del concetto di «giuoco normale della concorrenza» in sede di fissazione dell'importo delle ammende, ma non avrebbe preso in considerazione tale ambiguità nell'interpretare l'art. 65 del Trattato CECA.

88 In seguito alla sua erronea interpretazione del concetto di «giuoco normale della concorrenza», il Tribunale avrebbe erroneamente statuito, al punto 256 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva partecipato a pratiche concordate relative ai prezzi sul mercato britannico, malgrado che il comportamento della ricorrente medesima derivasse dal regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione.

89 Del pari erronea sarebbe la statuizione del Tribunale secondo cui la ricorrente aveva commesso una violazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA partecipando a un sistema di scambio di informazioni nell'ambito della commissione putrelle, laddove il detto giudice non avrebbe dimostrato il carattere autonomo della violazione operando una distinzione coerente fra gli effetti asseritamente anticoncorrenziali degli accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, da un lato, e gli effetti del sistema di scambio di informazioni, dall'altro.

90 Peraltro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nella sua valutazione, dei negoziati che avrebbero avuto necessariamente luogo nell'ambito del regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione.

91 Inoltre, la valutazione del Tribunale relativa alla struttura del mercato in questione sarebbe fondata su una motivazione inadeguata, interamente contenuta nel punto 390 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe ivi constatato che il mercato era di tipo oligopolistico senza procedere ad una valutazione economica della struttura del medesimo. Tale struttura sarebbe assai differente da ciò che è stato considerato come oligopolio nella prassi seguita dalla Commissione in virtù del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), nella decisione della Commissione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (GU L 68, pag. 19), ovvero nel Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen tedesco.

92 La Commissione fa rinvio al punto 156 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe indicato il modo in cui si accingeva a procedere all'esame del ricorso, vale a dire verificando la realtà dei fatti prima di controllare il fondamento in diritto della qualificazione giuridica operata nella decisione controversa. La detta istituzione sostiene che un tale modo di procedere è ineccepibile e non ha portato il Tribunale a ricavare, nella prima parte dell'esame di cui sopra, conclusioni che condizionavano l'esito della seconda parte del medesimo.

93 La Commissione fa valere che la ricorrente snatura il senso dei punti 658-660 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe concluso non già che occorreva adattare la nozione di «giuoco normale della concorrenza», bensì semplicemente che la Commissione aveva esagerato l'incidenza economica degli accordi di fissazione dei prezzi constatati nella decisione controversa.

94 Quanto agli artt. 46-48 del Trattato CECA, la Commissione rileva come il Tribunale abbia statuito, al punto 587 della sentenza impugnata, che la questione delle discussioni tra imprese al fine di informare la Commissione stessa non era pertinente. Il Tribunale avrebbe infatti affermato che questo non era l'obiettivo degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi, che la Commissione non aveva censurato tali discussioni e che siffatte discussioni in merito alle tendenze del mercato non comportavano la perpetrazione delle violazioni constatate nella decisione controversa. Pertanto, giustamente il Tribunale avrebbe statuito che le attività delle imprese in questione dovevano essere qualificate come violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e non rientravano nella nozione di «giuoco normale della concorrenza».

95 Per quanto riguarda il sistema di scambio di informazioni, la Commissione sostiene che il Tribunale si è preoccupato di dimostrare, ai punti 391-397 della sentenza impugnata, che il detto sistema restringeva la concorrenza in termini di autonomia decisionale dei partecipanti allo scambio e, al punto 396 della medesima sentenza, che esso tendeva alla compartimentazione dei mercati mediante un riferimento ai flussi tradizionali degli scambi. Sarebbe dunque errato affermare che il Tribunale non ha dimostrato che si trattava di una violazione autonoma.

96 La Commissione ritiene che la contestazione relativa alla struttura oligopolistica del mercato in questione sia irricevibile, in quanto essa viene formulata per la prima volta in sede di impugnazione. La detta istituzione fa valere inoltre che il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza 18 maggio 1962, causa 13/60, Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft e a./Alta autorità (Racc. pag. 165), nella quale la Corte avrebbe statuito che la struttura oligopolistica di un mercato rendeva tanto più necessario proteggere in esso la concorrenza residua.

Giudizio della Corte

97 Occorre constatare che la seconda parte del terzo motivo costituisce una miscellanea di diverse censure della sentenza impugnata.

98 Anzitutto, occorre rilevare come taluni argomenti dedotti nell'ambito di tale parte del terzo motivo abbiano già ricevuto risposta in sede di esame della prima parte del medesimo motivo. Si tratta delle censure della sentenza impugnata secondo le quali il Tribunale, da un lato, non avrebbe tenuto conto del comportamento della DG III nel constatare l'esistenza di violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e, dall'altro, si sarebbe contraddetto constatando l'esistenza di una violazione del detto art. 65 pur prendendo in considerazione, in sede di determinazione della sanzione, un'ambiguità creata dalla Commissione.

99 Occorre esaminare in successione gli argomenti riguardanti, in primo luogo, un preteso vizio di ragionamento della sentenza impugnata, in secondo luogo, una presunta erronea interpretazione del concetto di «giuoco normale della concorrenza» e, in terzo luogo, un preteso errore di diritto nella constatazione dell'esistenza di una violazione autonoma.

100 Quanto, in primo luogo, al presunto vizio di ragionamento della sentenza impugnata, consistente nel fatto che in tale pronuncia il Tribunale avrebbe constatato l'esistenza di violazioni ancor prima di esaminare la questione relativa all'interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, è sufficiente rilevare come, ai punti 155 e 156 della detta sentenza, il Tribunale abbia esposto lo schema della sua risposta ai numerosi motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente in ordine a una presunta violazione della detta disposizione. Al detto punto 156, il Tribunale ha precisato che avrebbe esaminato la realtà dei fatti costitutivi delle violazioni addebitate prima di verificare se la qualificazione giuridica dei medesimi fosse fondata in diritto.

101 Al punto 239 della sentenza impugnata, il Tribunale è giunto alla conclusione che le constatazioni di fatto contenute nella decisione controversa erano fondate, che la materiale esistenza di accordi e di pratiche concordate era dimostrata e che la partecipazione della ricorrente a tali accordi e pratiche concordate era provata.

102 Risulta da tali elementi che il Tribunale, statuendo su tali constatazioni di fatto, non ha presunto l'esistenza delle violazioni ancor prima di esaminare l'interpretazione da dare all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Il detto giudice si è limitato ad esaminare gli elementi di fatto prima di controllare, in un secondo momento, la qualificazione dei comportamenti constatati.

103 Quanto, in secondo luogo, alla pretesa erronea interpretazione del concetto di «giuoco normale della concorrenza», occorre rilevare come il Tribunale abbia esaminato, ai punti 289-296 della sentenza impugnata, il contesto nel quale si inserisce l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Il Tribunale ha altresì verificato, ai punti 297-309 della detta sentenza, se l'art. 60 del detto Trattato fosse pertinente ai fini della valutazione, alla luce del medesimo art. 65, n. 1, dei comportamenti addebitati alla ricorrente. Al punto 310 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli artt. 46-48 del Trattato CECA per poi concludere, al punto successivo, che nessuna delle disposizioni sopra citate consente alle imprese di violare il divieto stabilito dal detto art. 65, n. 1, concludendo accordi o attuando pratiche concordate di fissazione dei prezzi del tipo di quelle in questione nel caso di specie.

104 Occorre affermare la correttezza dell'insieme delle motivazioni sviluppate dal Tribunale a questo proposito. L'argomento relativo a una presunta erronea interpretazione del concetto di «giuoco normale della concorrenza» è dunque infondato.

105 In terzo luogo, in base alla giurisprudenza relativa al mercato dei trattori (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, nonché sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175), nella quale il Tribunale e la Corte hanno esaminato per la prima volta un accordo di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE, e le cui considerazioni di ordine generale sono trasponibili al Trattato CECA, un accordo di questo tipo è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in particolar modo, sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 90).

106 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 86, e la giurisprudenza ivi citata).

107 La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 87, e la giurisprudenza ivi citata).

108 Ai punti 88-90 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha confermato la premessa generale utilizzata dal Tribunale nel proprio ragionamento, vale a dire che:

- in linea di principio, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici può contribuire a intensificare la concorrenza tra gli offerenti, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato, delle quali dispone grazie al sistema di scambio di informazioni, per adeguare il suo comportamento sul mercato stesso, non è idoneo - considerato il frazionamento dell'offerta - a ridurre o ad annullare, quanto agli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sulla prevedibilità del comportamento dei suoi concorrenti;

- tuttavia, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni sul mercato stesso può consentire alle imprese di conoscere le posizioni dei loro concorrenti su quest'ultimo e la loro strategia commerciale e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza esistente fra gli operatori economici.

109 Al punto 89 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto della natura riservata e dettagliata delle informazioni oggetto di scambio, della loro periodicità, nonché del fatto che esse erano destinate soltanto alle imprese partecipanti allo scambio, con esclusione dei concorrenti di queste ultime e dei consumatori.

110 Quanto alla constatazione secondo cui, nel caso di specie, il mercato delle putrelle aveva una struttura oligopolistica, occorre rilevare come si tratti di una valutazione di fatto che, per i motivi ricordati al punto 65 della presente sentenza, non può essere sottoposta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

111 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 105-109 della presente sentenza, e tenuto conto delle diverse constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 383-390 della sentenza impugnata, da cui risulta che i sistemi di scambio di informazioni in questione riducevano il grado d'incertezza in ordine al funzionamento del mercato, risulta corretta la statuizione del Tribunale, contenuta al punto 391 di tale sentenza, secondo cui i detti sistemi pregiudicavano nettamente l'autonomia decisionale dei partecipanti. Allo stesso modo, alla luce delle constatazioni effettuate ai punti 392-396 della detta sentenza, il Tribunale risulta avere da ciò correttamente inferito, al punto 397 della medesima sentenza, il grado rilevante di riduzione dell'autonomia decisionale delle imprese partecipanti ai sistemi di informazione in questione.

112 Pertanto, giustamente il Tribunale ha concluso che il sistema di scambio di informazioni costituiva una violazione autonoma.

113 Risulta dall'insieme di tali considerazioni che la seconda parte del terzo motivo è infondata.

114 Di conseguenza, il terzo motivo è infondato.

Quanto al quarto motivo

115 Con il quarto motivo vengono dedotti errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso esaminando e rigettando, ai punti 77-103 della sentenza impugnata, gli argomenti con i quali si sosteneva che la Commissione aveva violato i diritti della difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

116 Secondo la ricorrente, la giurisprudenza in materia di accesso al fascicolo, come precisata nelle sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1775); causa T-31/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1821); causa T-32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1825); causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847), e causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901), impone di prendere in considerazione:

- la natura delle accuse formulate dalla Commissione nei confronti di un'impresa;

- il principio secondo cui non spetta alla Commissione stabilire quali documenti siano effettivamente o potenzialmente pertinenti per consentire all'impresa di difendersi contro tali accuse;

- il principio di parità delle armi, il quale presuppone che l'impresa abbia accesso alle medesime informazioni cui ha accesso la Commissione.

117 La ricorrente fa valere che, nella fattispecie, numerosi documenti e testimonianze riguardanti il ruolo avuto dalla DG III sono stati resi accessibili soltanto nel corso del procedimento giurisdizionale. Orbene, tali documenti sarebbero stati pertinenti ai fini della difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

118 La ricorrente sostiene altresì l'erroneità in diritto della valutazione del Tribunale secondo cui l'inchiesta della Commissione sul proprio stesso ruolo nella vicenda aveva soddisfatto gli obblighi procedurali applicabili. In particolare, il Tribunale si sarebbe contraddetto affermando che i documenti relativi all'inchiesta interna della Commissione non erano pertinenti ai fini della difesa della ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ordinando però la produzione di tali documenti nel corso del procedimento giurisdizionale e facendo ad essi richiamo a varie riprese nella sentenza impugnata.

119 La ricorrente fa altresì valere che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, i diritti procedurali delle imprese non sono sufficientemente garantiti dalla facoltà loro concessa di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale.

120 In tale contesto, la ricorrente asserisce che esiste una contraddizione tra il punto 320 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale avrebbe respinto il suo argomento secondo cui la Commissione era consapevole dell'armonizzazione della struttura nonché dei prezzi dei supplementi e la tollerava, e il punto 558 della medesima sentenza, il quale affermerebbe, sulla scorta di un documento formato dalla Commissione, che quest'ultima era effettivamente consapevole della prassi consistente nell'armonizzazione degli «extra». Secondo la ricorrente, il Tribunale poteva valutare la questione unicamente adottando provvedimenti istruttori nonché esaminando tutti i documenti pertinenti, e non alcuni di questi soltanto.

121 La Commissione sostiene che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda documenti detenuti dalla Commissione, mentre i documenti presi in considerazione dalla ricorrente nel suo ricorso di impugnazione sarebbero documenti interni della Commissione, vale a dire atti che quest'ultima non è obbligata a fornire alle imprese oggetto di un'inchiesta.

122 Secondo la detta istituzione, la ricorrente non dimostra in che modo gli argomenti da essa invocati nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto essere corroborati se avesse potuto avere accesso ai documenti in questione e, più in particolare, non menziona alcun documento che avrebbe potuto aiutarla nella difesa della propria tesi.

123 Quanto ai documenti relativi all'inchiesta interna della Commissione, quest'ultima fa valere che non esiste contraddizione tra il fatto che il Tribunale abbia constatato che i documenti in questione non dovevano essere divulgati nel corso del procedimento amministrativo e il fatto che il detto giudice ne abbia ordinato la produzione nel corso del procedimento giurisdizionale. Infatti, tali documenti non avrebbero costituito prove che la Commissione intendeva utilizzare contro una delle imprese coinvolte. Inoltre, il Tribunale avrebbe constatato che la Commissione aveva tenuto debito conto delle osservazioni delle dette imprese in occasione dell'inchiesta.

124 Quanto all'armonizzazione dei supplementi, la Commissione sostiene che la ricorrente tenta di indurre la Corte a riesaminare fatti già valutati dal Tribunale. Inoltre, tenuto conto dell'esame minuzioso che il Tribunale avrebbe condotto in ordine alle prove e alle tesi giuridiche presentate, la Commissione asserisce che il fatto che tale giudice non abbia adottato provvedimenti istruttori integrativi in materia non può costituire una violazione dei diritti della difesa.

Giudizio della Corte

125 Occorre ricordare che l'accesso al fascicolo nell'ambito dei procedimenti in materia di concorrenza ha lo scopo, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché essi possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella propria comunicazione degli addebiti (sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 315).

126 Pertanto, il diritto di accesso al fascicolo della Commissione mira a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa (v. sentenza Hercules Chemicals/Commissione, cit., punto 76), diritti che, allo stesso tempo, rientrano tra i principi fondamentali del diritto comunitario e sono sanciti dall'art. 6 della CEDU (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 316).

127 La violazione del diritto di accesso al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento preliminare all'adozione della decisione può, in linea di principio, comportare l'annullamento di tale decisione quando siano stati lesi i diritti della difesa dell'impresa interessata (sentenze Hercules Chemicals/Commissione, cit., punto 77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 317).

128 In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto che l'accesso al fascicolo sia stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo ad un eventuale ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. Qualora l'accesso sia stato concesso in tale fase, l'impresa interessata non deve dimostrare che, se essa avesse avuto accesso ai documenti non forniti, la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che i detti documenti avrebbero potuto essere utili per la sua difesa (v., in tal senso, sentenze Hercules Chemicals/Commissione, cit., punti 78, 80 e 81, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 318).

129 Nella fattispecie occorre rilevare come i documenti presi in considerazione dalla ricorrente nell'ambito del quarto motivo non siano atti facenti parte del fascicolo formato dalla Commissione ai fini della ricerca dell'esistenza di una violazione di regole di concorrenza, bensì documenti interni della detta istituzione, riservati per loro natura.

130 Malgrado il carattere riservato di tali documenti, correttamente il Tribunale ha esaminato se il rifiuto di offrirli in comunicazione fosse giustificato e avesse arrecato pregiudizio ai diritti della difesa della ricorrente. Il Tribunale ha così legittimamente verificato se i documenti controversi avessero potuto essere utili alla difesa della ricorrente.

131 Al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti interni della Commissione non contenevano manifestamente alcun elemento a discarico. A questo proposito non risulta da alcuno dei documenti presi in considerazione dalla ricorrente nel suo ricorso di impugnazione che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto o abbia snaturato fatti o elementi di prova concludendo nel senso dell'insussistenza di elementi a discarico in tali documenti. Questi ultimi descrivono infatti tendenze generali del mercato dell'acciaio, ma non dimostrano in alcun modo che i funzionari della DG III fossero a conoscenza o avessero addirittura incoraggiato le pratiche illecite addebitate alla ricorrente.

132 Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, il fatto che il Tribunale abbia adottato un provvedimento istruttorio non consente di trarre alcuna conclusione in merito all'utilità dei documenti in questione per la difesa della ricorrente nel procedimento amministrativo. Inoltre, le varie citazioni di tali documenti nella sentenza impugnata non dimostrano in alcun modo che essi avrebbero potuto presentare tale utilità.

133 Ad ogni modo, il Tribunale ha constatato anche, al punto 97 della sentenza impugnata, che le imprese interessate erano state in grado di inviare, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, i presunti documenti a discarico in loro possesso. Tale valutazione non è contestata dalla ricorrente.

134 A questo proposito, come giustamente rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 43-45 delle sue conclusioni, posto che le informazioni contenute nei documenti controversi potevano essere conosciute dalla ricorrente consultando altre fonti, ivi comprese le proprie, non si può validamente sostenere che l'accesso ai documenti della Commissione fosse necessario o anche solo utile alla difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo.

135 Ne consegue che l'argomento relativo a una presunta violazione dei diritti della difesa per mancato accesso al fascicolo della Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo è infondato.

136 Quanto all'argomento della ricorrente relativo agli accordi riguardanti l'armonizzazione della struttura e dei prezzi dei supplementi, è sufficiente constatare che esso si riferisce a una valutazione di elementi di prova compiuta dal Tribunale e che, come ricordato al punto 65 della presente sentenza, una tale valutazione non è soggetta, in linea di principio, al controllo della Corte.

137 Per quanto riguarda la necessità, per il Tribunale, di ordinare la produzione di altri documenti, occorre rinviare al principio ricordato al punto 67 della presente sentenza. Il Tribunale, trovandosi in possesso di documenti che giudicava probanti, non era in alcun modo tenuto ad adottare un provvedimento istruttorio integrativo se riteneva che una misura di questo tipo non fosse necessaria all'accertamento della verità.

138 Di conseguenza, il quarto motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

Quanto al quinto motivo

139 Con il quinto motivo, che è suddiviso in due parti, viene dedotta un'erronea applicazione dell'art. 15 del Trattato CECA per quanto riguarda la motivazione dell'importo delle ammende nella decisione controversa.

Quanto alla prima parte del quinto motivo

140 Con la prima parte del quinto motivo, la ricorrente censura i punti 629 e 630 della sentenza impugnata. Essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che l'assenza, nella decisione controversa, di indicazioni specifiche relative al calcolo dell'ammenda non costituiva una violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 15 del Trattato CECA idonea a giustificare l'annullamento, totale o parziale, dell'ammenda inflitta.

141 La Commissione fa valere che la ricorrente non contesta i punti 624 e 625 della sentenza impugnata, i quali da soli sosterrebbero la valutazione del Tribunale, dovendosi considerare formulati ad abundantiam gli altri punti della detta sentenza riguardanti la motivazione dell'ammenda. Da ciò risulterebbe che la Corte, anche qualora ritenesse l'erroneità di tali ulteriori punti, non sarebbe tenuta ad annullare la detta sentenza ove giudicasse che essi non costituiscono momenti essenziali del ragionamento del Tribunale.

142 La Commissione rileva come il Tribunale abbia giudicato auspicabile, ma non indispensabile sotto il profilo della legittimità, indicare gli elementi relativi al calcolo dell'ammenda nell'ambito della decisione che infligge quest'ultima. La Commissione fa presente inoltre di aver adottato, successivamente alla decisione controversa, orientamenti destinati a disciplinare il calcolo delle ammende.

143 Nella sua replica, la ricorrente sostiene che è grazie alle informazioni supplementari fornite dalla Commissione che è stato possibile individuare gli errori commessi da quest'ultima nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, così come risulterebbe dai punti 690 e 691 della sentenza impugnata. La ricorrente ribadisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che non vi è stata violazione dell'obbligo di motivazione dell'importo dell'ammenda nella decisione controversa.

Giudizio della Corte

144 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, «[l]e decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».

145 Risulta da una costante giurisprudenza che l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8).

146 Nella fattispecie, correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 624 della sentenza impugnata, che la decisione controversa conteneva, ai punti 300-312, 314 e 315 della sua motivazione, un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per valutare la gravità, in linea generale, delle varie violazioni contestate.

147 Infatti, la motivazione della decisione controversa ricorda, al punto 300, la gravità delle violazioni ed espone gli elementi presi in considerazione per la fissazione dell'ammenda. Nella detta motivazione si è così tenuto conto, al punto 301, della situazione economica dell'industria siderurgica, ai punti 302-304, dell'incidenza economica delle violazioni, ai punti 305-307, del fatto che almeno alcune delle imprese sapevano che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'art. 65 del Trattato CECA, ai punti 308-312, dei malintesi che avrebbero potuto determinarsi durante il regime di crisi e, al punto 316, della durata delle violazioni. Per giunta, la decisione controversa chiarisce in dettaglio la partecipazione di ciascuna impresa a ogni singola violazione.

148 E' giocoforza constatare che le indicazioni contenute nella decisione controversa consentivano all'impresa interessata di conoscere le giustificazioni della misura adottata, al fine di far valere i propri diritti, e pongono il giudice comunitario in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa. Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'art. 15 del Trattato CECA affermando che tale decisione era motivata in forma sufficiente per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.

149 Quanto all'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, occorre ricordare che tali dati, per quanto utili e auspicabili, non sono indispensabili ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale (sentenze 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 75-77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 464).

150 Il fatto che soltanto la produzione di tali dati numerici abbia permesso di scoprire alcuni errori di calcolo non basta per far ritenere insufficiente la motivazione della decisione controversa, posto che, in sede di controllo di una decisione di questo tipo da parte del giudice comunitario, quest'ultimo può chiedere che gli vengano forniti tutti gli elementi per lui necessari. E' pacifico che, nella fattispecie, il Tribunale ha chiesto e ricevuto dalla Commissione tutti i dati numerici atti a consentire un controllo approfondito delle modalità di calcolo dell'ammenda.

151 Ne consegue che la prima parte del quinto motivo è infondata.

Quanto alla seconda parte del quinto motivo

152 Con la seconda parte del quinto motivo, la ricorrente sostiene che esiste una contraddizione tra il punto 676 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale dichiara che «non si può parlare (...) di un eventuale malinteso sulla portata dell'art. 65, n. 1, del Trattato», e i punti 658 e 659 di tale sentenza, nei quali il detto giudice riconosce che la DG III ha introdotto una certa ambiguità nella portata del concetto di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi della detta disposizione del Trattato CECA. La ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto disporre un'ulteriore riduzione dell'ammenda alla luce del proprio giudizio secondo cui la Commissione aveva introdotto una certa ambiguità nell'interpretazione della detta disposizione. Il rifiuto del Tribunale di ammettere che la ricorrente potesse far valere circostanze attenuanti sarebbe fondato su una motivazione contraddittoria, ciò che giustificherebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

153 La Commissione ritiene che la sentenza impugnata non contenga alcuna contraddizione per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di «giuoco normale della concorrenza», tenuto conto delle constatazioni del Tribunale secondo cui le imprese in questione si sono preoccupate di dissimulare alla Commissione la natura e la portata reali dei loro contatti, e tenuto conto altresì del fatto che tali imprese avrebbero potuto interpellare la DG IV (direzione generale «Concorrenza») della Commissione qualora avessero avuto il minimo dubbio in merito alla legittimità di tali contatti. Pertanto, un'ulteriore riduzione dell'ammenda non avrebbe potuto essere giustificata sotto tale aspetto.

Giudizio della Corte

154 Occorre rilevare come tale parte del motivo tratti questioni alle quali è già stata data risposta in sede di esame della prima parte del terzo motivo, ai punti 77-83 della presente sentenza.

155 Dalle considerazioni che precedono risulta che il quinto motivo dev'essere respinto perché infondato.

Quanto al sesto motivo

156 La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha convenientemente esercitato il potere di controllo e di annullamento della decisione controversa ad esso attribuito dall'art. 33 del Trattato CECA. Infatti, il detto giudice non avrebbe annullato l'art. 1 di tale decisione, il quale dichiara che la ricorrente ha commesso violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA nel periodo antecedente al 1° luglio 1988, mentre avrebbe statuito, al punto 524 della sentenza impugnata, che «la Commissione non ha dimostrato, nei confronti della ricorrente, l'esistenza di violazioni connesse alle attività della commissione putrelle per il periodo antecedente al 1° luglio 1988».

157 La Commissione rileva come la sola violazione antecedente al 1° luglio 1988 della quale la ricorrente sia stata effettivamente accusata nella decisione controversa è quella di aver partecipato all'accordo inteso ad aumentare i prezzi in Germania e in Francia, richiamato al punto 224 della motivazione della detta decisione. Il Tribunale avrebbe tuttavia statuito, al punto 170 della sentenza impugnata, che non era stata sufficientemente provata la partecipazione della ricorrente al detto accordo.

158 La Commissione sostiene che, in ogni caso, nessun'ammenda è stata inflitta alla ricorrente per violazioni antecedenti al 1° luglio 1988.

159 Nella sua replica la ricorrente fa valere che i motivi invocati dalla Commissione non possono giustificare un rifiuto di annullare l'art. 1 della decisione controversa relativamente all'accordo inteso ad aumentare i prezzi in Germania e in Francia.

Giudizio della Corte

160 Occorre constatare che, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 114 delle sue conclusioni, l'art. 1 della decisione controversa fa riferimento a un periodo di commissione delle violazioni che non comprende il periodo antecedente al 1° luglio 1988. A questo proposito è pacifico che nessun'ammenda è stata inflitta alla ricorrente per tale periodo.

161 Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto annullare l'art. 1 della decisione controversa per accordi sui prezzi antecedenti al 1° luglio 1988.

162 Quanto al punto 224 della motivazione della decisione controversa, è sufficiente rilevare come esso non abbia avuto conseguenze sul dispositivo di quest'ultima e come, pertanto, non fosse necessario un annullamento specifico da parte del Tribunale. Gli interessi della ricorrente sono stati sufficientemente tutelati dalla constatazione del Tribunale, contenuta al punto 170 della sentenza impugnata, secondo cui non era stata fornita la prova della partecipazione della ricorrente medesima all'accordo inteso al rialzo dei prezzi in Germania e in Francia.

163 Risulta da tali elementi che il Tribunale non è incorso in errore di diritto non annullando l'art. 1 della decisione controversa per il periodo antecedente al 1° luglio 1988.

164 Ne consegue che il sesto motivo è infondato.

165 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

166 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Corus UK Ltd è condannata alle spese.