Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Introduzione di misure particolari di deroga - Lotta contro le frodi e le evasioni fiscali - Decisione 89/487 - Esclusione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa a talune spese concernenti alloggio, ricevimento, ristorazione e spettacoli - Violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 27; decisione del Consiglio 89/487/CEE)

2. Diritto comunitario - Principio di tutela del legittimo affidamento - Invocazione del principio da parte di uno Stato membro per sfuggire alle conseguenze di una decisione della Corte che dichiara l'invalidità di un atto comunitario - Inammissibilità

Massima

1. La decisione del Consiglio 89/487, che è stata emanata sulla base dell'art. 27 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, secondo cui uno Stato membro può essere autorizzato ad introdurre particolari misure derogatorie alla sesta direttiva al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o evitare talune frodi o evasioni fiscali e che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva, è invalida alla luce del principio generale di proporzionalità, in quanto autorizza il detto Stato a negare agli operatori economici il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto gravante su spese di cui possono provare la natura strettamente professionale.

Infatti, la misura consistente nell'escludere, in linea di principio, tutte le spese di alloggio, ricevimento, ristorazione e spettacoli dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisce un principio fondamentale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto attuato dalla sesta direttiva, quando nell'ordinamento giuridico nazionale siano prevedibili o esistano già mezzi idonei, meno pregiudizievoli per il detto principio rispetto all'esclusione del diritto alla detrazione per talune spese, non appare necessaria ai fini della repressione delle frodi e delle evasioni fiscali e, allo stato attuale del diritto comunitario, non costituisce un mezzo proporzionato a questo obiettivo ed incide in misura eccessiva sugli obiettivi e sui principi della sesta direttiva.

( v. punti 35, 57, 61-62 e dispositivo )

2. Il principio del legittimo affidamento, che è corollario del principio della certezza del diritto e che viene invocato, di regola, dai singoli (operatori economici) che si trovano in una situazione di legittimo affidamento creata dai pubblici poteri, non può invece essere invocato da uno Stato membro per sfuggire alle conseguenze di una decisione della Corte che dichiara l'invalidità di un atto comunitario, in quanto rimetterebbe in discussione la possibilità dei singoli di essere tutelati contro un comportamento dei pubblici poteri che risulterebbe fondato su norme illegittime.

( v. punto 67 )