Sentenza della Corte del 26 settembre 2000. - Didier Mayeur contro Association Promotion de l'information messine (APIM). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil de prud'hommes de Metz - Francia. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese - Trasferimento ad un Comune di un'attività precedentemente svolta, nell'interesse di quest'ultimo, da una persona giuridica di diritto privato. - Causa C-175/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07755
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Ambito di applicazione - Trasferimento - Nozione - Ripresa ad opera di una persona giuridica di diritto pubblico di attività precedentemente esercitate, nell'interesse della stessa, da una persona giuridica di diritto privato - Inclusione - Presupposti
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)
$$L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima trova applicazione in caso di ripresa ad opera di un comune - persona giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito delle specifiche norme del diritto amministrativo - delle attività di pubblicità e informazione sui servizi da questo offerti al pubblico, e fino a quel momento esercitate nell'interesse di questo comune, da un'associazione senza scopo di lucro - persona giuridica di diritto privato - sempreché l'entità ceduta conservi la propria identità. A questo proposito, la mera circostanza che l'attività esercitata dal precedente e dal nuovo imprenditore sia analoga non consente di concludere che si tratti di trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che le è affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale, la dirigenza, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione nonché, se del caso, i mezzi di gestione a sua disposizione.
( v. punti 49, 57 e dispositivo )
Nel procedimento C-175/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil de prud'hommes di Metz (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Didier Mayeur
e
Association Promotion de l'information messine (APIM),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Mayeur, dall'avv. L. Pate, del foro di Metz;
- per l'Association Promotion de l'information messine (APIM), dall'avv. M. Hellenbrand, del foro di Metz;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Bergeot, incaricata ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Mayeur, rappresentato dall'avv. L. Pate, dell'Association Promotion de l'information messine (APIM), rappresentata dall'avv. M. Hellenbrand, del governo francese, rappresentato dalla signora C. Bergeot, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente, all'udienza dell'8 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 14 aprile 1999, pervenuta nella cancelleria l'11 maggio seguente, il Conseil de prud'hommes di Metz ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Mayeur e l'Association Promotion de l'information messine (in prosieguo: l'«APIM») in ordine al licenziamento del primo.
Normativa comunitaria
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 recita:
«La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
4 L'art. 2 della detta direttiva così dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
(...)
b) per "cessionario", ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento;
(...)».
5 L'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
6 Ai sensi dell'art. 4 della stessa direttiva:
«1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. (...)
(...)
2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».
7 La direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L 201, pag. 88), il cui termine di attuazione giunge a scadenza il 17 luglio 2001, ha sostituito l'art. 1, n. 1, di quest'ultima direttiva con il seguente testo:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici, o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non constituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».
Normativa nazionale
8 L'art. L. 122-12 del codice francese del lavoro così dispone:
«La cessazione dell'impresa, salvi i casi di forza maggiore, non libera il datore di lavoro dall'obbligo di osservare il termine di preavviso e di versare, ove del caso, l'indennità prevista dall'articolo L. 122-9.
Qualora sopraggiunga una modificazione nella situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare a seguito di successione, vendita, fusione, trasformazione del patrimonio, socializzazione, tutti i contratti di lavoro in essere alla data della modificazione continuano a sussistere tra il nuovo datore di lavoro e il personale dell'impresa».
9 L'indennità di cui all'art. L. 122-9 del codice del lavoro è l'indennità di licenziamento.
Controversia nel procedimento a quo e questioni pregiudiziali
10 Il signor Mayeur veniva assunto dall'APIM come lavoratore subordinato, con decorrenza dal 1° settembre 1989, in base ad un contratto a tempo indeterminato.
11 L'APIM, associazione senza scopo di lucro, si prefigge, a norma dell'art. 3 del suo statuto, di promuovere, diffondere e divulgare, con tutti i mezzi e in tutti i settori, le possibilità offerte dalla Città di Metz e dalla sua zona di attrazione, al fine di permettere e favorire lo sviluppo, l'insediamento e la creazione di varie attività. A tal fine l'APIM provvede direttamente o tramite terzi all'edizione e divulgazione di opuscoli, riviste e dépliant. In tale ambito l'APIM realizza la rivista illustrata Vivre à Metz.
12 Il signor Mayeur era incaricato dell'attività pubblicitaria dell'APIM e, a tale titolo, il suo compito consisteva nel contattare i commercianti della città e gli inserzionisti, nel raccogliere fondi destinati alla realizzazione delle inserzioni pubblicitarie nella rivista Vivre à Metz, nello stipulare contratti e nell'emettere fatture, nonché nel redigere un rendiconto mensile degli impegni assunti.
13 A seguito dello scioglimento dell'APIM e della ripresa delle attività di quest'ultima ad opera della Città di Metz, il signor Mayeur veniva informato, in data 16 settembre 1997, del suo licenziamento dovuto al motivo economico seguente: cessazione dell'attività dell'APIM.
14 Il 10 febbraio 1998 il signor Mayeur citava l'APIM davanti al Conseil de prud'hommes di Metz, per sentir pronunciare la condanna di quest'ultima a versargli la somma di FRF 177 262 a titolo di indennizzo per licenziamento abusivo, maggiorata degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data della sua domanda.
15 A sostegno di quest'ultima il signor Mayeur fa valere di essere l'unico dipendente ad aver perduto il suo posto di lavoro a seguito dello scioglimento dell'APIM e della ripresa delle attività di quest'ultima ad opera della Città di Metz.
16 Il signor Mayeur richiama la giurisprudenza della Cour de cassation (Francia), secondo la quale, se è pur vero che le disposizioni dell'art. L. 122-12 del codice del lavoro non trovano applicazione nel caso in cui l'attività svolta da una persona giuridica di diritto privato sia trasferita ad un «ente pubblico amministrativo», persona giuridica di diritto pubblico assoggettata alle norme giuspubblicistiche, le dette disposizioni trovano invece applicazione allorché la medesima attività svolta da una persona giuridica di diritto privato è trasferita ad una persona giuridica di diritto pubblico che sia assoggettata alle norme del diritto privato e considerata quale «établissement public industriel et commercial» (ente pubblico economico) ai sensi del diritto francese.
17 Il signor Mayeur sostiene che questa giurisprudenza è contraria tanto alla lettera quanto alla finalità della direttiva 77/187 e chiede che gli vengano applicate le disposizioni di quest'ultima.
18 Il giudice del rinvio rileva come l'art. L. 122-12 del codice del lavoro ricomprenda le diverse ipotesi di trasferimento di un contratto di lavoro da un ente privato ad un altro, mentre quella del trasferimento da un ente di questo tipo ad un organismo pubblico non vi viene menzionata.
19 Il Conseil de prud'hommes constata che, in forza della giurisprudenza della Cour de cassation, soltanto i dipendenti delle imprese trasferite in capo ad enti pubblici economici rientrano nelle previsioni della direttiva 77/187. Esso si chiede se siffatta interpretazione non abbia come conseguenza di restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1 della detta direttiva, pur avendo quest'ultima portata generale e pur non contenendo alcuna esclusione in tal senso. Esso ricorda in proposito come la Corte attribuisca un'interpretazione estensiva alla direttiva 77/187, imponendo il mantenimento dei contratti di lavoro in circostanze in cui il trasferimento non consegua né ad una fusione né ad una cessione contrattuale. La tutela del diritto comunitario sarebbe infatti accordata ai dipendenti anche quando non sussiste alcun vincolo giuridico tra le imprese subentranti.
20 Secondo il detto giudice, l'attività esercitata dal signor Mayeur è un'attività commerciale e lucrativa, che serviva direttamente a finanziare la rivista municipale Vivre à Metz. Inoltre, sarebbe pacifico che l'attività dell'APIM è stata interamente ripresa e proseguita dalla Città di Metz, la quale continua, nella stessa forma, a realizzare e diffondere la detta rivista.
21 Reputando necessario, ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso, ottenere chiarimenti in ordine alla nozione di «trasferimento di imprese» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, il Conseil de prud'hommes di Metz ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, sia applicabile in caso di trasferimento di un'attività svolta da una persona giuridica di diritto privato in capo ad una persona giuridica di diritto pubblico.
2) Se debba escludersi l'applicazione della suddetta direttiva in caso di trasferimento ad un "servizio pubblico amministrativo"».
22 Va rilevato come la nozione di «servizio pubblico amministrativo» costituisca una nozione del diritto amministrativo francese, che la Corte non è competente ad interpretare pronunciandosi nell'ambito dell'art. 234 CE. La Corte può soltanto fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione del diritto comunitario utili ai fini della soluzione della controversia a qua.
23 Ciò premesso, si deve ritenere che, con le sue questioni, che vanno prese in esame congiuntamente, il giudice del rinvio intenda chiedere in sostanza se, e a quali condizioni, la direttiva 77/187 si applichi in caso di ripresa ad opera di un Comune, persona giuridica di diritto pubblico che agisce nell'ambito delle norme specifiche del diritto amministrativo, delle attività di pubblicità ed informazione sui servizi da esso offerti al pubblico, attività fino a quel momento svolte, nell'interesse dello stesso Comune, da un'associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato.
24 Il governo francese osserva, preliminarmente, che l'APIM, pur essendo un'associazione soggetta alle norme di diritto privato, costituiva in realtà un servizio pubblico incaricato di un compito d'interesse generale, con la conseguenza che la riassunzione della sua attività ad opera della Città di Metz andrebbe considerata alla stregua di una riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione non rientrante nella sfera di applicazione della direttiva 77/187, conformemente a quanto statuito dalla Corte al punto 14 della sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94, Henke (Racc. pag. I-4989).
25 A sostegno di questi argomenti, il detto governo richiama vari elementi.
26 Da un lato, l'APIM presenterebbe una forte ed innegabile connessione con la Città di Metz, posto che quest'associazione sarebbe stata creata su iniziativa del sindaco di questa città, sarebbe diretta da membri elettivi o funzionari di quest'ultima e le sue risorse sarebbero per l'essenziale consistite in sovvenzioni municipali e non in proventi realizzati quali corrispettivo di prestazioni fornite.
27 Dall'altro, l'APIM avrebbe esercitato la propria attività principale, ossia la promozione della Città di Metz e l'attrazione delle attività economiche nel territorio di questo Comune, per conto di quest'ultimo e ad uno scopo d'interesse pubblico.
28 Occorre ricordare che, al punto 14 della citata sentenza Henke, la Corte ha statuito che non costituisce un «trasferimento di impresa», ai sensi della direttiva 77/187, la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni. La Corte ne ha inferito, ai punti 17 e 18 della detta sentenza, che la nozione di «trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti», ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva in questione, non si applica al trasferimento da un Comune a un ente amministrativo intercomunale di funzioni amministrative connesse all'esercizio di pubblici poteri.
29 Per converso, il trasferimento di un'attività economica da una persona giuridica di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico rientra in via di principio nella sfera di applicazione della direttiva 77/187.
30 Invero, da un lato, quest'ultima è applicabile, in forza del suo art. 1, n. 1, ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore, in seguito a cessione contrattuale o fusione.
31 Dall'altro, la direttiva 77/187 definisce all'art. 2 il cessionario come «ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento».
32 Orbene, in conformità di una giurisprudenza costante, la nozione di impresa ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 ha ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, vale a dire un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., da ultimo, sentenza 2 dicembre 1999, causa C-234/98, Allen e a., Racc. pag. I-8643, punto 24). Siffatta nozione prescinde dallo status giuridico di questo ente e dalle sue modalità di finanziamento.
33 Gli artt. 1, n. 1, e 2, lett. b), della direttiva 77/187 non consentono quindi di escludere dalla sfera di applicazione di quest'ultima il trasferimento di un'attività economica da una persona giuridica di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, sol perché il cessionario dell'attività sia un ente di diritto pubblico. Soltanto la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni ne sono esclusi, conformemente alla citata sentenza Henke.
34 Una tale interpretazione, in linea con la finalità della detta direttiva consistente nel garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti all'interno di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare di quest'ultima, risulta inoltre avvalorata dall'art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva 77/187, nel testo modificato dalla direttiva 98/50, non applicabile alla controversia a qua. Invero, questa disposizione prevede che la direttiva 77/187 si applichi alle imprese pubbliche che esercitano un'attività economica, ribadendo che una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce trasferimento ai sensi della detta direttiva.
35 Con riferimento alla controversia a qua, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto asserisce il governo francese, il trasferimento di attività in questione non costituisce una riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o un trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni ai sensi della citata sentenza Henke.
36 Si evince infatti dall'ordinanza di rinvio che la situazione da cui ha tratto origine la controversia a qua consiste in un trasferimento di un'attività economica tra due distinte entità.
37 In primo luogo, risulta dall'ordinanza di rinvio che l'APIM era un'associazione privata senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica distinta da quella della Città di Metz. La circostanza che l'APIM sia stata creata su iniziativa del sindaco di questa città, che i suoi dirigenti fossero eletti da quest'ultima e che le sue risorse fossero per l'essenziale costituite da sovvenzioni municipali non è idonea a rimettere in discussione il fatto che l'APIM costituiva un'entità distinta da quella che ha riassunto le sue attività (v., in tal senso, sentenza Allen e a., citata, punto 17).
38 In secondo luogo, emerge altresì dall'ordinanza di rinvio che l'APIM svolgeva attività di pubblicità ed informazione per conto della Città di Metz, con riguardo ai servizi offerti al pubblico da quest'ultima.
39 Simile attività di servizi presenta carattere economico e non può considerarsi inerente all'esercizio di pubblici poteri.
40 Va rilevato come il trasferimento di un'attività economica quale quella esercitata dall'APIM non può essere escluso dalla sfera di applicazione della direttiva 77/187 sol perché l'attività sia esercitata a scopo non di lucro o nell'interesse pubblico. La Corte ha infatti già statuito che la detta direttiva era applicabile al trasferimento di un'attività di assistenza ai tossicodipendenti svolta da una fondazione, persona giuridica di diritto privato a scopo non lucrativo (sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189), e al trasferimento di un servizio di assistenza a domicilio a favore dei disabili, dato in concessione da un ente di diritto pubblico ad una persona giuridica di diritto privato (sentenza 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237).
41 Sul punto, va ricordato come l'art. 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva 77/187, nel testo modificato dalla direttiva 98/50, confermi espressamente che questa direttiva è applicabile alle imprese che esercitano un'attività economica, che perseguano o no uno scopo di lucro.
42 In terzo luogo, risulta dall'ordinanza di rinvio che l'attività dell'APIM è stata integralmente ripresa e proseguita dalla Città di Metz.
43 Il giudice nazionale non fornisce però alcuna precisazione in merito al provvedimento che ha consentito alla Città di Metz di riassumere l'attività dell'APIM.
44 Va ricordato, al riguardo, che la direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punto 11, e, in ultimo, Allen e a., citata, punto 23).
45 L'assenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187, non può rivestire importanza determinante al riguardo (v., in tal senso, sentenze 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 11, e Hidalgo e a., citata, punto 22).
46 Infatti, la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume per tale motivo le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa (sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, cosiddetta «Daddy's Dance Hall», Racc. pag. 739, punto 9, e Süzen, citata, punto 12).
47 Ora, nella fattispecie oggetto della controversia a qua, la Città di Metz ha integralmente ripreso l'attività dell'APIM proseguendone l'esercizio. L'ente territoriale in questione sembra quindi essere la nuova persona giuridica responsabile dell'esercizio dell'impresa.
48 Conseguentemente, occorre verificare se, com'è stato ricordato al punto 44 della presente sentenza, sia soddisfatto il criterio decisivo per dimostrare l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187, in quanto l'entità in questione conservi la propria identità successivamente all'operazione di trasferimento.
49 Occorre ricordare, al riguardo, che la mera circostanza, non contestata nell'ambito del procedimento a quo, che l'attività esercitata dal precedente e dal nuovo imprenditore sia analoga non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione o ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione (v., citate sentenze Süzen, punto 15, e Hidalgo e a., punto 30).
50 Il governo francese e l'APIM asseriscono che la ripresa dell'attività di quest'ultima ad opera della Città di Metz, in forma di servizio pubblico amministrativo, ha comportato modifiche sostanziali nei criteri di gestione e di esercizio nonché nelle condizioni di funzionamento dell'entità ceduta. Il diritto pubblico francese imporrebbe infatti alle persone giuridiche di diritto pubblico le quali riprendano in forma di servizio pubblico amministrativo un'attività fino ad allora svolta da una persona giuridica di diritto privato di attenersi a specifiche regole di gestione, esercizio e funzionamento. Inoltre, un ente pubblico che riprenda un'attività precedentemente esercitata da una persona giuridica di diritto privato non avrebbe la possibilità di mantenere i contratti di lavoro stipulati da quest'ultima in quanto i dipendenti dei servizi pubblici amministrativi sono dipendenti pubblici, assunti in base a particolari modalità e il cui status sarebbe disciplinato dal diritto amministrativo.
51 Il governo francese e l'APIM richiamano in proposito la giurisprudenza della Cour de cassation secondo la quale le disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla direttiva 77/187 non sono applicabili allorché, come nella fattispecie oggetto della controversia a qua, la persona giuridica di diritto pubblico gestisce l'attività che ha ripreso in forma di servizio pubblico amministrativo e, quindi, secondo le regole giuspubblicistiche. In forza di questa giurisprudenza, la ripresa dell'attività in tale forma comporterebbe cessazione dell'impresa.
52 Va ricordato che compete al giudice nazionale, per determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento, in particolare se l'entità in questione nel procedimento a quo abbia conservato la propria identità successivamente alla sua ripresa ad opera della Città di Metz, prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, citate sentenze Spijkers, punto 13, Süzen, punto 14, Hidalgo e a., punto 29, e Allen e a., punto 26).
53 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, non può escludersi che, in determinate circostanze, elementi come l'organizzazione, il funzionamento, il finanziamento, la gestione e le norme giuridiche applicabili caratterizzino un'entità economica in maniera tale che una modifica di questi elementi, per via del trasferimento di tale entità, comporterebbe un mutamento della sua identità.
54 Tuttavia, non sembra essere questo il caso della fattispecie oggetto della controversia a qua. Invero, da un lato, risulta dall'ordinanza di rinvio che la Città di Metz ha interamente ripreso e proseguito l'attività dell'APIM continuando nel contempo, nella stessa forma, a realizzare e divulgare la rivista Vivre à Metz e, d'altro lato, secondo il governo francese, l'APIM funzionava già in realtà alla stregua di un servizio pubblico incaricato di provvedere ad un compito d'interesse generale.
55 Spetta al giudice del rinvio accertare, alla luce del complesso degli elementi sopra richiamati, se abbia avuto luogo un trasferimento nella fattispecie oggetto della controversia a qua.
56 Circa l'eventuale obbligo, prescritto dal diritto nazionale, di porre fine ai contratti di lavoro di diritto privato in caso di trasferimento di un'attività in capo ad una persona giuridica di diritto pubblico, occorre constatare che tale obbligo costituisce, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento, con la conseguenza che la cessazione dei detti contratti di lavoro deve, in siffatta ipotesi, considerarsi intervenuta per fatto imputabile al datore di lavoro.
57 Le questioni poste vanno risolte dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima trova applicazione in caso di ripresa, ad opera di un Comune, persona giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito delle specifiche norme del diritto amministrativo, delle attività di pubblicità e informazione sui servizi offerti al pubblico dalla medesima e fino a quel momento prestati, nell'interesse di questo Comune, da un'associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato, sempreché l'entità ceduta conservi la propria identità.
Sulle spese
58 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil de prud'hommes di Metz con ordinanza 14 aprile 1999, dichiara:
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima trova applicazione in caso di ripresa, ad opera di un Comune, persona giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito delle specifiche norme del diritto amministrativo, delle attività di pubblicità e informazione sui servizi da questo offerti al pubblico, e fino a quel momento esercitate nell'interesse di questo Comune, da un'associazione senza scopo di lucro, persona giuridica di diritto privato, sempreché l'entità ceduta conservi la propria identità.