Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Competenze della Commissione - Effetti su tali competenze dell'eventualità che il Consiglio adotti una normativa in materia - Insussistenza - Adozione di direttive o di decisioni destinate agli Stati membri - Scelta della Commissione

[Trattato CE, art. 90, n. 3 (divenuto art. 86, n. 3, CE)]

2. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Poteri della Commissione - Ricorso, in presenza di una violazione comune a più Stati membri, a una decisione basata sull'art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE) invece che a un procedimento per inadempimento - Sviamento di procedura - Insussistenza

3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione basata sull'art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE) - Obbligo di motivare la scelta del ricorso a una decisione invece che a un procedimento per inadempimento - Insussistenza

[Trattato CE, artt. 90, n. 3, e 190 (divenuti artt. 86, n. 3, CE e 253 CE)]

4. Concorrenza - Posizione dominante - Nozione - Applicazione di condizioni diverse a prestazioni equivalenti - Trasporti - Trasporti aerei - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Tasse di atterraggio - Discriminazione - Tariffazione differenziata in funzione dell'origine nazionale o internazionale dei voli

[Trattato CE, art. 86, n. 2 (divenuto art. 82, n. 2, CE)]

5. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Sconti quantitativi - Ammissibilità - Presupposti

[Trattato CE, art. 86, n. 2 (divenuto art. 82, n. 2, CE)]

6. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi - Abuso di posizione dominante - Giustificazioni basate sull'art. 90, n. 2, del Trattato (divenuto art. 86, n. 2, CE) - Necessità per la parte di avvalersene

[Trattato CE, artt. 86 e 90, n. 2 (divenuti artt. 82 CE e 86, n. 2, CE)]

Massima

1. La Commissione, in forza dell'art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE), ha il potere di accertare che un determinato provvedimento statale relativo a una delle imprese di cui all'art. 90, n. 1, è incompatibile con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'eventualità di una normativa emanata dal Consiglio facendo uso di un potere generale attribuitogli da altri articoli del Trattato e contenente disposizioni che riguarderebbero il settore specifico di cui all'art. 90 del Trattato non osta all'esercizio della competenza che quest'ultimo articolo conferisce alla Commissione.

Peraltro, la Commissione dispone, nel settore di cui all'art. 90 del Trattato, di un ampio potere discrezionale riguardo sia all'intervento che essa reputa necessario sia ai mezzi idonei a tal fine. La scelta offerta alla Commissione dall'art. 90, n. 3, del Trattato tra lo strumento della direttiva e quello della decisione non è determinata dal numero di Stati membri potenzialmente interessati. Tale scelta dipende, infatti, dall'obiettivo perseguito dalla Commissione a seconda che essa desideri emanare norme generali che precisano gli obblighi derivanti dal Trattato o valutare una situazione determinata in uno o più Stati membri alla luce del diritto comunitario e fissare le conseguenze che ne derivano per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati.

( v. punti 19-20, 23, 28 )

2. La Commissione ha il potere, in base all'art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE), di accertare che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme enunciate dal detto Trattato e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Ne consegue che la Commissione non incorre in uno sviamento di procedura qualora, in presenza di una violazione dell'art. 90, n. 1, del Trattato comune a più Stati membri, non avvii un procedimento per inadempimento, ma valuti mediante decisione la conformità al Trattato dei provvedimenti che gli Stati adottano o mantengono in vigore per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato.

( v. punti 33-34 )

3. Dall'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) risulta che, quando la Commissione adotta una decisione fondata sull'art. 90, n. 3, del Trattato (divenuto art. 86, n. 3, CE), deve indicare in modo sufficientemente chiaro i motivi per i quali ritiene che il provvedimento statale di cui trattasi violi le disposizioni del n. 1 della detta norma e non possa eventualmente beneficiare delle deroghe previste dal suo n. 2.

Invece, la Commissione non può essere obbligata a precisare la ragione per cui abbia considerato necessario adottare una decisione di tale tipo quando, nel caso di un'altra regolamentazione dello stesso Stato membro, si è avvalsa del procedimento per inadempimento, ponendosi quindi su un piano giuridico diverso. Né si può a maggior ragione pretendere che la Commissione descriva nella sua decisione la situazione vigente negli altri Stati membri nella materia oggetto della decisione e le azioni che essa abbia eventualmente intrapreso nei loro confronti. Inoltre, la scelta dello strumento della decisione non deve essere motivata in modo specifico, poiché essa è determinata dall'obiettivo perseguito dalla Commissione.

( v. punti 39-40 )

4. L'art. 86, secondo comma, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 82, secondo comma, lett. c) CE] vieta ogni discriminazione, da parte di un'impresa in posizione dominante, che consista nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, indipendentemente dal fatto che siffatta discriminazione sia legata alla nazionalità.

Si deve ritenere che costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto misure che attribuiscano un vantaggio ai vettori che, in proporzione maggiore rispetto ad altri, gestiscono i trasporti nazionali rispetto ai trasporti internazionali. Siffatte misure comportano del pari un trattamento differenziato per prestazioni equivalenti che turba la concorrenza.

Ciò vale per una discriminazione risultante dall'applicazione alle tasse di atterraggio di una tarifficazione diversa per uno stesso numero di atterraggi con aeromobili dello stesso tipo, a seconda che si tratti di voli interni o internazionali.

( v. punti 46, 66 )

5. Un'impresa in posizione dominante ha il diritto di concedere ai suoi clienti sconti quantitativi, che dipendono solo dal volume degli acquisti effettuati presso di essa. Tuttavia, le modalità di calcolo di tali sconti non devono tradursi nell'applicazione, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, in violazione dell'art. 86, secondo comma, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 82, secondo comma, lett. c), CE].

A questo proposito si deve rilevare che è un elemento essenziale di un sistema di riduzioni per quantità il fatto che i maggiori acquirenti o utilizzatori di un prodotto o di un servizio beneficino di prezzi medi unitari più contenuti o, ciò che è lo stesso, di tassi medi di riduzione superiori a quelli concessi agli acquirenti o utilizzatori meno importanti di tale prodotto o servizio. Anche in caso di progressione lineare dei tassi di riduzione in funzione delle quantità con una riduzione massima, il tasso medio di riduzione aumenta (o il prezzo medio diminuisce) matematicamente, in un primo tempo, in una proporzione superiore all'aumento degli acquisti e, in un secondo tempo, in una proporzione inferiore all'aumento degli acquisti, prima di tendere a stabilizzarsi verso il tasso massimo di riduzione. Il solo fatto che il risultato di un sistema di riduzioni per quantità porti al risultato che certi clienti beneficino, su date quantità, di un tasso medio di riduzione proporzionalmente più alto di altri rispetto alla differenza del loro volume di acquisti rispettivi è intrinseco a quel tipo di sistema e non può di per sé consentire di dedurne che il sistema è discriminatorio.

Tuttavia, quando le soglie di passaggio tra i diversi scaglioni di riduzione, relativi ai tassi praticati, portano a riservare il beneficio della riduzione, o di riduzioni supplementari, a determinate controparti commerciali, conferendo loro un vantaggio economico non giustificato dal volume d'affari da essi apportato e dalle eventuali economie di scala che essi consentono di realizzare al fornitore rispetto ai loro concorrenti, un sistema di riduzioni per quantità comporta l'applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

In mancanza di giustificazioni oggettive, possono rappresentare indizi di un tale comportamento discriminatorio soglie elevate, che possono riguardare solo alcune controparti commerciali particolarmente importanti dell'impresa in posizione dominante, ovvero un aumento non lineare dei tassi di riduzione con le quantità.

( v. punti 50-53 )

6. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di applicazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) nei confronti di un sistema di fissazione dell'importo di talune tasse praticato da un'impresa pubblica, eventuali giustificazioni per l'applicazione di un siffatto sistema possono essere addotte, ove necessario, solo nell'ambito di quanto disposto dall'art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE). Spetta alla parte che vuole avvalersi di tale eccezione invocarla.

( v. punti 73-74 )