Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione della locazione di beni immobili - Nozione - Pagamento a favore del futuro locatario da parte dell'attuale locatario in occasione della cessione del contratto di locazione - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. b)]

Massima

$$La locazione di beni immobili ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consiste in sostanza nel fatto che il proprietario di un immobile cede al locatario, in cambio di un canone e per una durata convenuta, il diritto di occupare il suo bene e di escluderne altre persone. Tale disposizione รจ applicabile alla concessione di contratti di locazione d'immobili, ma non ad operazioni che vi trovino unicamente l'origine o siano ad essi accessorie, senza che queste ultime siano effettuate dal proprietario medesimo. Conseguentemente, il citato art. 13, parte B, lett. b), non esenta una prestazione di servizi effettuata da una persona che non possiede alcun titolo su un bene immobile e consistente nell'accettare a titolo oneroso la cessione di un contratto d'affitto di tale bene da parte del locatario.

( v. punti 21, 24, 34 e dispositivo )