1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Inclusione degli apolidi e dei profughi residenti nel territorio di uno Stato membro nonché dei loro familiari ad opera del regolamento n. 1408/71 - Validità
[Trattato CEE, art. 51 (divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1 e 2, n. 1]
2. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Normativa comunitaria - Inapplicabilità ad una situazione meramente interna ad uno Stato membro
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71)
1. La validità del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non è inficiata dal fatto che include nel suo ambito di applicazione ratione personae gli apolidi e i profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri nonché i loro familiari.
Infatti, il regolamento n. 1408/71 tende ad applicarsi a qualsiasi lavoratore, ai sensi del suo art. 1, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che si trovi in una delle situazioni di carattere internazionale contemplate dal detto regolamento, come pure ai loro familiari.
Non si può contestare al Consiglio il fatto di aver considerato, nell'esercizio delle competenze che gli sono state conferite ai sensi dell'art. 51 del Trattato CEE (divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), anche gli apolidi ed i profughi residenti nel territorio degli Stati membri, al fine di tenere conto degli obblighi internazionali di questi ultimi. Un coordinamento dei sistemi nazionali di previdenza sociale che escludesse gli apolidi ed i profughi avrebbe portato gli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dei loro obblighi internazionali, a dover instaurare un secondo regime di coordinamento destinato unicamente a tale categoria molto limitata di persone.
( v. punti 55-58, dispositivo 1 )
2. I lavoratori apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché i loro familiari, non possono far valere i diritti attribuiti dal regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, qualora si trovino in una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di questo solo Stato membro. E' appunto il caso che si verifica quando la situazione di un lavoratore presenta esclusivamente dei nessi con un paese terzo e un solo Stato membro.
( v. punti 71-72, dispositivo 2 )