Parole chiave
Massima

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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito d'applicazione ratione materiae - Prestazione versata sotto forma di anticipo su un assegno alimentare di figli minorenni - Inclusione - Condizione di cittadinanza del beneficiario - Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), punto i), 3 e 4, n. 1, lett. h)]

Massima

$$L'espressione «compensare i carichi familiari», che compare all'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli.

Le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale. Poco importa il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione. Perciò è indifferente che il contributo pubblico prenda la forma di anticipi su assegno alimentare versati da un fondo pubblico in luogo del debitore inadempiente.

Ne consegue che una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'Österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca relativa alla concessione di anticipi per il mantenimento di figli) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, le persone residenti nel territorio di uno Stato membro alle quali sono applicabili le disposizioni di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di siffatta prestazione prevista dalla legge di tale Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, conformemente al principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri nel settore della previdenza sociale enunciato dall'art. 3 del detto regolamento.

( v. punti 41, 46-47, 49 e dispositivo )