61999J0085

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 marzo 2001. - Vincent Offermanns e Esther Offermanns. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Nozione di prestazione familiare - Legge nazionale che prevede il versamento di anticipi su un assegno alimentare dovuto da un lavoratore al figlio minorenne - Condizione di cittadinanza del figlio. - Causa C-85/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02261


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito d'applicazione ratione materiae - Prestazione versata sotto forma di anticipo su un assegno alimentare di figli minorenni - Inclusione - Condizione di cittadinanza del beneficiario - Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), punto i), 3 e 4, n. 1, lett. h)]

Massima


$$L'espressione «compensare i carichi familiari», che compare all'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli.

Le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale. Poco importa il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione. Perciò è indifferente che il contributo pubblico prenda la forma di anticipi su assegno alimentare versati da un fondo pubblico in luogo del debitore inadempiente.

Ne consegue che una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'Österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca relativa alla concessione di anticipi per il mantenimento di figli) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, le persone residenti nel territorio di uno Stato membro alle quali sono applicabili le disposizioni di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di siffatta prestazione prevista dalla legge di tale Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, conformemente al principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri nel settore della previdenza sociale enunciato dall'art. 3 del detto regolamento.

( v. punti 41, 46-47, 49 e dispositivo )

Parti


Nella causa C-85/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Vincent Offermanns ed Esther Offermanns,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3 e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, relatore, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e P. Hillenkamp, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo austriaco, rappresentato dal sig. G. Hesse, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dalla sig.ra L. Nordling, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz, all'udienza del 22 giugno 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 febbraio 1999, pervenuta in cancelleria il 10 marzo successivo, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 3 e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag.1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito dell'azione giudiziaria intentata da Vincent ed Esther Offermanns, figli minorenni di genitori divorziati, al fine di ottenere dal «Familienlastenausgleichsfonds» (fondo per la compensazione dei carichi familiari) il pagamento di anticipi sull'assegno alimentare dovuto, ma non pagato, dal padre.

Normativa comunitaria

3 Il regolamento n. 1408/71 ha per scopo il coordinamento, nell'ambito della libera circolazione delle persone, delle legislazioni previdenziali nazionali conformemente agli obiettivi dell'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE).

4 L'art. 1 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Definizioni», recita:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

(...)

u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;

(...)

(...)».

5 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all'ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento, dispone:

«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

6 L'art. 3 del regolamento n. 1408/71, relativo alla parità di trattamento, stabilisce:

«1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. (...)

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III».

7 L'art. 4 del regolamento n. 1408/71, che definisce l'ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, precisa, al n. 1, lett. h):

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

h) le prestazioni familiari».

8 L'art. 5 del regolamento n. 1408/71, relativo alle dichiarazioni degli Stati membri sull'ambito di applicazione di tale regolamento, dispone:

«Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78».

9 L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), dispone:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

Normativa nazionale

10 L'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli, BGBl. I, 1985, pag. 451; in prosieguo: l'«UVG»), adottato nel 1985, prevede, alle condizioni ivi stabilite, la concessione da parte dello Stato di anticipi su assegni alimentari.

11 L'art. 2, n. 1, dell'UVG stabilisce:

«Hanno diritto agli anticipi i figli minorenni aventi la residenza abituale nel territorio nazionale e che siano cittadini austriaci o apolidi (...)».

12 Ai sensi dell'art. 3 dell'UVG:

«Gli anticipi sono concessi

1. se per il diritto soggettivo ad un assegno alimentare esiste un titolo esecutivo che possa essere fatto valere all'interno del paese e

2. se un'esecuzione relativa ad obbligazioni alimentari in corso (...) o, qualora il debitore dell'assegno alimentare non disponga manifestamente di redditi o di altra retribuzione regolare, se un'esecuzione (...) non ha integralmente coperto, nel corso dei sei mesi che precedono la presentazione della domanda di concessione di anticipi, anche uno solo degli importi dell'assegno alimentare divenuto esigibile; a tale riguardo, gli arretrati del debito alimentare pagati sono imputati al debito alimentare in corso».

13 L'art. 4 dell'UVG dispone che, in determinate circostanze, gli anticipi sono concessi anche se l'esecuzione non appare destinata ad andare a buon fine o se il diritto all'assegno alimentare non è stato determinato.

14 Gli artt. 30 e 31 dell'UVG prevedono che i diritti alimentari del figlio che hanno formato oggetto di anticipi siano trasferiti alla pubblica amministrazione. Qualora il debitore della prestazione alimentare non effettui alcun pagamento, i crediti formano oggetto di esecuzione forzata.

15 La concessione dell'anticipo sull'assegno alimentare non dipende da una situazione di indigenza personale del beneficiario e non rientra nell'esercizio di un potere discrezionale nella valutazione del caso concreto.

16 L'UVG è stato adottato sulla base dell'art. 10, n. 1, punto 6, della Costituzione austriaca, il quale riconosce allo Stato federale austriaco una competenza in materia «di diritto civile».

17 L'UVG non ha subito modifiche a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Inoltre, il governo austriaco non ha dichiarato, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, che l'UVG dovesse essere considerato come un sistema previsto dall'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento stesso.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

18 I ricorrenti nella causa principale, aventi la qualità di minori (in prosieguo: i «figli»), nonché i loro genitori sono cittadini tedeschi e risiedono in Austria dal 1987. I genitori esercitano entrambi un'attività autonoma in tale Stato membro.

19 Il divorzio dei genitori è stato pronunciato il 1° febbraio 1995 e i figli sono stati affidati in via esclusiva alla madre. Il 17 gennaio 1996 il padre si è impegnato, nell'ambito di una transazione giudiziale, a versare per ciascun figlio un assegno alimentare mensile di ATS 3 500, che però egli ha cessato di versare a partire dal febbraio 1998.

20 Il 1° settembre 1998 i figli hanno chiesto ciascuno la concessione di anticipi su assegno alimentare per un importo mensile di ATS 3 500 basandosi sulle disposizioni dell'UVG. Essi hanno fatto valere di aver tentato di ottenere l'esecuzione forzata del titolo esecutivo nei confronti del padre, ma che ciò era risultato impossibile dato che quest'ultimo non aveva più alcun reddito.

21 E' pacifico che i figli non soddisfano le condizioni previste dal regime tedesco di previdenza sociale per la concessione di un anticipo su assegno alimentare.

22 Basandosi sull'art. 2, n. 1, dell'UVG, il giudice austriaco di primo grado ha respinto la domanda dei figli in considerazione della loro cittadinanza tedesca. Il giudice d'appello ha confermato tale decisione, per il motivo che gli anticipi su assegno alimentare non costituirebbero né prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71 né vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. A suo avviso, inoltre, limitare gli anticipi su assegno alimentare ai figli aventi la residenza abituale in Austria e che siano cittadini austriaci o apolidi non configurerebbe una violazione del principio comunitario di non discriminazione.

23 Adito con un ricorso per «Revision», l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli anticipi sugli assegni alimentari per figli minori di lavoratori autonomi, versati ai sensi dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, nella versione vigente - legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e se quindi sia applicabile in tal caso anche l'art. 3 del regolamento, concernente la parità di trattamento.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

se i figli minori che, come i loro genitori che svolgono attività lavorativa autonoma nella Repubblica d'Austria, sono cittadini tedeschi, ma risiedono abitualmente nella Repubblica d'Austria, e che chiedono la concessione di un anticipo su assegno alimentare a norma dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, nella versione vigente - legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), siano discriminati, in contrasto con l'art. 52 del Trattato CE o con l'art. 6, n. 1, dello stesso Trattato, nella loro condizione di familiari per il fatto che tale anticipo viene loro negato in forza dell'art. 2, n. 1, dell'UVG a motivo della loro cittadinanza tedesca».

Sulla prima questione

24 Va rilevato che, considerata la data dei fatti della causa principale, la versione applicabile del regolamento n. 1408/71 appare essere quella modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, di modo che quest'ultima è la versione da interpretare. Va tuttavia sottolineato che le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71 sono rimaste sostanzialmente uguali.

25 Con la prima questione, che riguarda l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, il giudice a quo chiede in sostanza se una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisca una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

26 Preliminarmente si deve sottolineare che il fatto che il governo austriaco non abbia dichiarato, in applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, che l'UVG costituisce un regime previsto dall'art. 4, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento, non può, di per sé, dimostrare che l'UVG non rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento (v., segnatamente, sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens, Racc. pag. 2249, punto 9).

27 Inoltre, come hanno ricordato il governo austriaco e la Commissione, la Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 14, e 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I-4895, punto 17).

28 Secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale solo se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e, dall'altro, se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., al riguardo, sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12-14, e Hughes, citata, punto 15).

29 E' pacifico che l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG soddisfa la prima delle due condizioni citate al punto precedente. Si deve quindi stabilire se l'anticipo su assegno alimentare soddisfi la seconda di tali condizioni, ossia stabilire se, in considerazione dei suoi elementi costitutivi, in particolare delle sue finalità e dei presupposti per la sua attribuzione, essa rientri nel settore previdenziale riguardante le prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

30 Il governo austriaco e la Commissione risolvono tale questione in senso negativo, facendo valere vari argomenti.

31 In primo luogo, secondo il governo austriaco, posto che è il figlio minore - anziché il genitore cui è affidato - ad essere titolare del diritto agli alimenti di cui l'altro genitore è debitore, il detto diritto non è un diritto della persona stabilitasi all'estero nell'esercizio del suo diritto di libera circolazione.

32 In secondo luogo, sia il governo austriaco che la Commissione sostengono che gli anticipi su assegno alimentare ai sensi dell'UVG si fondano su un diritto di natura alimentare e rientrante nel diritto di famiglia che il figlio ha nei confronti del genitore debitore. La circostanza che lo Stato federale austriaco, sostituendosi al soggetto inadempiente tenuto all'obbligo di mantenimento, paghi l'assegno alimentare e si trovi surrogato nel diritto del figlio creditore di tale assegno, non muterebbe assolutamente il contenuto di detto diritto. Tale meccanismo mirerebbe solo a snellire il procedimento di esecuzione dell'obbligo di mantenimento al fine di assicurare al figlio il pagamento dell'intero assegno alimentare e avrebbe così una finalità diversa da quella di compensare i carichi familiari.

33 Più particolarmente, secondo la Commissione, gli anticipi su assegno alimentare ai sensi dell'UVG non sono concessi in modo definitivo dato che il debitore dell'assegno è tenuto al loro rimborso, eventualmente tramite un'esecuzione forzata. Basandosi sulla sentenza 15 dicembre 1976, causa 39/76, Mouthaan (Racc. pag. 1901, punti 19 e ss.), la Commissione sostiene che una prestazione che si sostituisce ad un'obbligazione di diritto civile non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

Giudizio della Corte

34 Per quanto riguarda l'identità del beneficiario del diritto, la distinzione fra diritti propri e diritti derivati non si applica, in via di principio, alle prestazioni familiari (v. sentenza Hoever e Zachow, citata, punto 33). Poco importa quindi che il beneficiario della prestazione sia il figlio stesso dal momento che il genitore cui quest'ultimo è affidato rientra, in quanto lavoratore autonomo, nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

35 Ne consegue che, in qualità di familiari di un lavoratore (nella causa principale la madre) e rientrando a tale titolo nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, quale definita dall'art. 2, n. 1, di quest'ultimo, i figli che si trovano in una situazione come quella dei ricorrenti nella causa principale vanno considerati, in materia di prestazioni familiari, ai fini dell'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento, come persone alle quali sono applicabili le disposizioni del detto regolamento.

36 Di conseguenza, l'argomento del governo austriaco secondo cui l'UVG introduce un diritto originario, conferito al figlio stesso anziché ad un lavoratore che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, non può essere accolto.

37 Per quanto riguarda la natura giuridica di una prestazione come quella controversa nella causa principale, la qualifica ad essa data nell'ordinamento interno non è determinante per valutare se rientra o meno nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 (v. sentenze Hughes, citata, punto 14, e Hoever e Zachow, citata, punto 17). Ne consegue che il fatto che una prestazione rientri nell'ambito del diritto di famiglia nazionale non è decisivo per la valutazione dei suoi elementi costitutivi.

38 Ai fini dell'analisi degli elementi costitutivi della prestazione si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, «il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari». A tale riguardo la Corte ha dichiarato che le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenza 4 luglio 1985, causa 104/84, Kromhout, Racc. pag. 2205, punto 14).

39 Così la Corte ha considerato che l'assegno parentale volto a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età e, più precisamente, a ricompensare l'educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno aveva lo scopo di compensare i carichi familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Hoever e Zachow, citata, punti 23 e 25).

40 A tale riguardo va sottolineato che la compensazione di tali carichi familiari è compatibile con le finalità di cui al primo considerando del regolamento n. 1408/71, ossia il miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro delle persone che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione.

41 Ne consegue che l'espressione «compensare i carichi familiari», che compare all'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento («Unterhalt») dei figli.

42 Quanto alle finalità ed alle condizioni di attribuzione dell'anticipo di cui trattasi nella causa principale, la motivazione fatta valere dal legislatore austriaco al momento dell'adozione dell'UVG era quella di prender cura dei giovani mediante «un passo decisivo per assicurare il mantenimento di figli minori» allorché, come nella causa principale, le madri si trovano sole con i loro figli e, oltre al gravoso onere di allevarli, si vedono anche imporre il difficile compito di ottenere dal padre un contributo al loro mantenimento. Secondo il giudice a quo, la mitigazione di una tale situazione costituisce il motivo per cui «lo Stato deve intervenire al posto dei debitori che non adempiono obblighi alimentari, versare anticipi sugli assegni e rivalersi sui debitori della prestazione di mantenimento». Lo stesso titolo dell'UVG rispecchia direttamente le sue finalità relative al mantenimento dei figli.

43 Inoltre, l'anticipo controverso nella causa principale dà al bilancio familiare un vantaggio immediato, in termini pecuniari, che conduce al miglioramento del tenore di vita familiare. In mancanza di tale anticipo, spetta al genitore cui sono affidati i figli ricorrere ai suoi redditi personali per compensare il pregiudizio derivante dal mancato pagamento dell'assegno da parte dell'altro genitore inadempiente nonché per coprire le spese del procedimento di esecuzione forzata contro quest'ultimo, il che peraltro potrebbe avere un'incidenza negativa sulla vita familiare.

44 Il contributo che risulta dall'anticipo controverso nella causa principale non va quindi considerato di natura provvisoria. Dal punto di vista del beneficiario, è in modo definitivo che gli è attribuito un assegno alimentare, senza che sia preso in considerazione il rischio del mancato recupero presso il genitore inadempiente.

45 L'anticipo su assegno alimentare controverso nella causa principale non mira solo ad accelerare il procedimento di esecuzione dell'obbligo di mantenimento, ma tende parimenti ad alleviare l'onere economico sostenuto dal genitore che si è visto affidare i figli. Orbene, l'art. 4 del regolamento n. 1408/71 non esclude che una prestazione possa svolgere una duplice funzione (v. sentenza Hughes, citata, punto 19).

46 Per giunta, come la Corte ha già dichiarato, le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale (v., al riguardo, sentenza Hughes, citata, punto 21). Poco importa il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione. Perciò è indifferente che, come nella causa principale, il contributo pubblico prenda la forma di anticipi su assegno alimentare versati da un fondo pubblico in luogo del debitore inadempiente.

47 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che un anticipo su assegno alimentare, come quello di cui trattasi nella causa principale, costituisce una prestazione familiare.

48 Questa conclusione non è inficiata dai punti 18 e seguenti della citata sentenza Mouthaan. In tale causa la prestazione controversa riguardava il versamento da parte dell'ente previdenziale competente degli arretrati dovuti al lavoratore dal datore di lavoro divenuto insolvente. Al punto 20 di tale sentenza la Corte ha dichiarato che, dato che gli arretrati controversi corrispondevano a prestazioni fornite dal lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, essi non rientravano tra le prestazioni di disoccupazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71. Infatti era irrilevante ai fini del conferimento del diritto a tale prestazione che il lavoratore fosse disoccupato o meno.

49 La prima questione va quindi risolta nel senso che una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'UVG costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, le persone residenti nel territorio di uno Stato membro alle quali sono applicabili le disposizioni di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di siffatta prestazione prevista dalla legge di tale Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, conformemente all'art. 3 del detto regolamento.

Sulla seconda questione

50 Dato che la prima questione è stata risolta in senso affermativo, non occorre risolvere la seconda questione sollevata dal giudice a quo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

51 Le spese sostenute dai governi austriaco e svedese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 23 febbraio 1999, dichiara:

Una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli) costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97. Di conseguenza, le persone residenti nel territorio di uno Stato membro alle quali sono applicabili le disposizioni di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di una siffatta prestazione prevista dalla legge di tale Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, conformemente all'art. 3 del detto regolamento.