Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali - Conservazione della fauna e della flora selvatiche - Art. 4, n. 1 - Elenco dei siti - Informazioni relative ai siti. - Causa C-71/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05811
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato con il parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione fondata sul ritardo accumulato dalla Commissione nel predisporre un formulario previsto per la trasmissione di taluni dati da parte degli Stati membri - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Nella causa C-71/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. zur Hausen e P. Stancanelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), nonché le informazioni relative a tali siti, conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° marzo 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), nonché le informazioni relative a tali siti, conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Il diritto comunitario
2 Scopo della direttiva, ai sensi del suo art. 2, è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della faune selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.
3 L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1».
4 Ai sensi dell'art. 1, lett. j), della direttiva, per «sito» s'intende un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. Ai sensi dell'art. 1, lett. k), della direttiva, per «sito d'importanza comunitaria» s'intende un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di «Natura 2000» e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d'importanza comunitaria corrispondono ai luoghi all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
5 Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), previsto dall'art. 4 della direttiva, si articola in quattro fasi. In primo luogo, ciascuno Stato membro propone un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti (art. 4, n. 1). In secondo luogo, la Commissione elabora, sulla base degli elenchi predisposti dagli Stati membri e d'accordo con ognuno di essi, un progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria (art. 4, n. 2, primo e secondo comma). In terzo luogo, l'elenco dei siti selezionati come siti d'importanza comunitaria viene fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della direttiva (art. 4, n. 2, terzo comma, e n. 3). In quarto luogo, gli Stati membri designano i siti d'importanza comunitaria come ZSC (art. 4, n. 4).
6 Per quanto riguarda più specificamente la prima fase, l'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri propongono l'elenco dei siti ivi menzionato sulla base dei criteri di cui all'allegato III (prima fase) della direttiva e delle pertinenti informazioni scientifiche.
7 L'allegato III (prima fase), punti A e B, della direttiva enumera i seguenti criteri:
«A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I
a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione».
8 Conformemente all'allegato III (prima fase), punto C, della direttiva, gli Stati membri classificano, secondo i criteri figuranti all'allegato III (prima fase), punti A e B, i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti d'importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura all'allegato I o, rispettivamente, II della direttiva ad essi relativi.
9 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva, l'elenco dei siti proposti viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (prima fase) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della medesima direttiva (in prosieguo: il «formulario»).
10 Poiché la direttiva era stata notificata il 10 giugno 1992, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione l'elenco dei siti proposti e le informazioni relative ai siti entro l'11 giugno 1995.
11 Il formulario è stato istituito solo con decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/266/CE, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (GU 1997, L 107, pag. 1). Tale decisione è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1996 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 24 aprile 1997.
La fase precontenziosa del procedimento
12 Non avendo ricevuto dalle autorità tedesche né l'elenco completo dei siti in cui si trovano i tipi di habitat naturali dell'allegato I e le specie indigene dell'allegato II della direttiva, né le informazioni relative a tali siti, e in assenza di altri elementi informativi che le consentissero di concludere che la Repubblica federale di Germania aveva adottato le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivantile dall'art. 4 della direttiva, il 4 marzo 1996 la Commissione, conformemente al procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, ha messo in mora in governo tedesco invitandolo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.
13 L'8 agosto 1996 le autorità tedesche informavano la Commissione che, secondo il diritto tedesco, competenti a selezionare i siti atti ad essere designati come ZSC sono i Länder. Poiché questi ultimi hanno loro comunicato che avrebbero proceduto a tale selezione solo a trasposizione avvenuta della direttiva nel diritto nazionale, le dette autorità hanno dichiarato di non essere in grado di redigere allo stato l'elenco completo dei siti nazionali atti ad essere designati come ZSC.
14 Con lettere 30 settembre 1996, 24 e 28 gennaio e 11 giugno 1997, le autorità tedesche trasmettevano alla Commissione vari elenchi di siti ubicati nei Länder della Baviera e della Sassonia-Anhalt.
15 In considerazione del fatto che il formulario era disponibile solo a partire dal 19 dicembre 1996, la Commissione, in data 3 luglio 1997, indirizzava al governo tedesco una lettera di messa in mora complementare con la quale lo censurava nuovamente per non aver trasmesso l'elenco completo dei siti e le informazioni ad essi relative e lo invitava a comunicare le sue osservazioni in merito a tale infrazione all'art. 4, n. 1, della direttiva entro un mese. La Commissione, in particolare, sottolineava la necessità di utilizzare il formulario per la comunicazione dei dati pertinenti.
16 Con lettera 21 ottobre 1997 le autorità tedesche trasmettevano un elenco di siti situati nel Land dello Schleswig-Holstein. Con lettera 27 ottobre 1997 ricordavano la specificità del loro diritto nazionale, che attribuisce ai Länder la competenza in materia. Precisavano a questo proposito che, poiché la legge di trasposizione non era stata ancora adottata, i Länder non intendevano comunicare l'elenco completo dei siti che prevedevano di selezionare.
17 Ritenendo che dalla corrispondenza con le autorità tedesche non le era consentito di concludere che la Repubblica federale di Germania avesse trasmesso un elenco completo dei siti nei quali si riscontrano i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e le specie indigene di cui all'allegato II della direttiva nonché le informazioni relative a tali siti, la Commissione, conformemente all'art. 169 del Trattato, in data 19 dicembre 1997 rivolgeva a tale Stato membro un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.
18 Con lettere 28 gennaio, 13 e 19 marzo, 10 e 22 settembre, 14, 20 e 27 ottobre 1998 le autorità tedesche trasmettevano altri elenchi di siti situati nei Länder dell'Assia, della Turingia, della Baviera, della Sassonia-Anhalt, della Saar, di Amburgo, della Renania-Palatinato, di Brema, della Bassa Sassonia e di Berlino. Inoltre, con lettere 25 marzo, 7 aprile, 11 maggio e 23 giugno 1998 trasmettevano delle schede sui siti precedentemente notificati alla Commissione. Infine, con lettere 14 e 15 aprile 1998, le dette autorità inviavano alla Commissione una tabella che proponeva un calendario di misure previste da ciascun Land per conformarsi agli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 1, della direttiva.
19 Considerando che tali comunicazioni non le consentivano di concludere che la Repubblica federale di Germania aveva posto termine all'infrazione di cui trattasi, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.
Giudizio della Corte
Sul primo motivo
20 Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, la Commissione ricorda che ciascuno Stato membro contribuisce alla costituzione di una rete ecologica europea coerente in funzione della presenza, sul suo territorio, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie figuranti negli allegati I e, rispettivamente, II della direttiva. Il combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva dimostrerebbe che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nel selezionare i siti da includere nell'elenco. Tuttavia la Commissione sottolinea che il margine di discrezionalità degli Stati membri è soggetto al rispetto delle tre seguenti condizioni:
- solo criteri di carattere scientifico devono orientare la selezione dei siti da proporre;
- i siti proposti devono garantire una copertura geografica omogenea e rappresentativa della totalità del territorio di ogni Stato membro al fine di salvaguardare la coerenza e l'equilibrio della rete che ne risulta. L'elenco che lo Stato membro propone deve pertanto riflettere la diversità ecologica (e, nel caso delle specie, genetica) degli habitat naturali e delle specie presenti sul suo territorio;
- l'elenco deve essere completo, vale a dire che ogni Stato membro deve proporre un numero di siti che consenta di includere in maniera sufficientemente rappresentativa tutti i tipi di habitat naturali dell'allegato I nonché tutti gli habitat delle specie dell'allegato II della direttiva che si trovano nel suo territorio.
21 La Commissione sostiene di aver proposto il presente procedimento allo scopo di far constatare l' insufficienza manifesta dell'elenco nazionale tedesco, la quale eccederebbe di gran lunga il margine di discrezionalità affidato agli Stati membri. Infatti, tale insufficienza sarebbe evidente con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato e, anche se le autorità tedesche, dopo tale data, hanno trasmesso vari altri elenchi di siti, le infrazioni loro ascritte si produrrebbero tuttora. La Commissione sostiene, a questo proposito, che il confronto delle proposte delle autorità tedesche con i dati scientifici forniti da queste ultime, in particolare il manuale intitolato «Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000» («Il sistema europeo di tutela degli habitat "Natura 2000"»), edito dal Bundesamt für Naturschutz (ufficio federale per la protezione della natura), dimostra ampiamente la realtà delle dette infrazioni. L'elenco nazionale tedesco non sarebbe pertanto conforme ai criteri risultanti dal combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva.
22 Il governo tedesco ammette che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, non aveva comunicato l'insieme dei siti che intendeva far figurare nell'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, ma sostiene, in primo luogo, che l'osservanza dell'obbligo di trasmettere un siffatto elenco previsto all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva era subordinata alla ricezione, da parte degli Stati membri, del formulario che è il primo documento ad aver definito le informazioni che consentono la selezione dei siti pertinenti. Di conseguenza, il termine previsto per l'esecuzione di tale obbligo avrebbe potuto cominciare a decorrere al più presto solo a partire dalla notifica del formulario e non sarebbe ancora scaduto alla data di presentazione del ricorso.
23 In secondo luogo, il governo tedesco sostiene che la direttiva conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel selezionare i siti che devono figurare nell'elenco trasmesso alla Commissione. Sarebbero pertanto solo tenuti a comunicare unicamente i siti da essi ritenuti appropriati e necessari per la costituzione di una rete europea coerente di ZSC, sulla base dei criteri tecnici e alla luce degli obiettivi della direttiva. Il livello nazionale sarebbe il più appropriato per operare una selezione adeguata tra i siti che ospitano gli habitat naturali dell'allegato I e gli habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva. Infatti, gli Stati membri avrebbero una migliore conoscenza dei siti presenti nel loro territorio.
24 In terzo luogo, il governo tedesco contesta le fonti scientifiche alle quali la Commissione ha fatto riferimento per dimostrare che avrebbe trasmesso un elenco incompleto. Secondo tale governo, il manuale menzionato al punto 21 della presente sentenza non costituisce in alcun modo l'elenco di riferimento tedesco e neppure una base di valutazione scientifica sicura.
25 Si deve innanzi tutto constatare che l'obbligo di trasmettere l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva non era subordinato all'adozione del formulario. Infatti, questo non è il primo testo ad aver definito le informazioni che consentono agli Stati membri di selezionare i siti pertinenti. Fin dalla notifica della direttiva, gli Stati membri conoscevano tutti i criteri di selezione da prendere in considerazione. Infatti, l'art. 4, n. 1, della direttiva dispone che ciascun Stato membro propone, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato III (prima fase) e delle informazioni scientifiche pertinenti, un elenco di siti che indica i tipi di habitat naturali dell'allegato I e le specie indigene di cui all'allegato II della direttiva che ivi si riscontrano. Dall'allegato III (prima fase) della direttiva risulta che i criteri pertinenti sono il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale nel sito, la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale nonché il suo grado di conservazione, la dimensione e la densità delle popolazioni dalla specie presente nel sito, il loro grado di isolamento, il grado di conservazione dei loro habitat e infine il valore comparativo dei siti.
26 Inoltre, si deve rilevare che, se è vero che dalle regole previste dall'art. 4, n. 1, della direttiva per il procedimento di identificazione dei siti atti ad essere designati come ZSC risulta che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per effettuare le loro proposte di siti, resta cionondimeno che - come rilevato dalla Commissione - essi devono effettuare tale operazione nel rispetto dei criteri posti dalla direttiva.
27 Si deve a questo proposito ricordare che, per elaborare un progetto di elenco di siti d'importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la Commissione deve disporre di un inventario completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della fauna e della flora selvatiche perseguito dalla direttiva. A questo fine tale inventario viene redatto sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato III (prima fase) della direttiva medesima (sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98, First Corporate Shipping, Racc. pag. I-9235, punto 22).
28 Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dall'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne della Comunità. Infatti, dal combinato disposto dell'art. 1, lett. e) e i), della direttiva, e dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva, risulta che lo stato di conservazione favorevole di un habitat naturale o di una specie dev'essere valutato con riferimento all'insieme del territorio europeo degli Stati membri sul quale si applica il Trattato (sentenza First Corporate Shipping, citata, punto 23).
29 Va peraltro ricordato che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-266/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1981, punto 38).
30 Orbene, si deve constatare che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioè il 19 febbraio 1998, il contenuto dell'elenco nazionale tedesco trasmesso alla Commissione era manifestamente insufficiente, poiché eccedeva di gran lunga il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell'elaborare l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva. Conformemente alla giurisprudenza citata nel punto precedente, gli elenchi dei siti comunicati alla Commissione dopo la scadenza del detto termine non sono pertinenti nell'ambito del presente ricorso.
31 Si deve pertanto concludere che, non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sul secondo motivo
32 Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere informazioni relative ai siti atti ad essere designati come ZSC, il governo tedesco non contesta di non aver trasmesso tali informazioni alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, ma sostiene che i lavori preparatori necessari per raccogliere informazioni relative ai siti da proporre, per il cui espletamento gli Stati membri disponevano di un termine di tre anni, avrebbero potuto avere in pratica inizio solo sul finire del 1996, una volta che il formulario era stato notificato agli Stati membri.
33 La Commissione sostiene che l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai siti doveva essere eseguito entro l'11 giugno 1995. Anche ammettendo che taluni Stati membri, che già prima dell'11 giugno 1995 disponevano dell'elenco dei siti proposti nonché delle informazioni ad essi relative, avessero voluto attendere l'adozione del formulario, i detti Stati, dopo la notifica del formulario avvenuta il 19 dicembre 1996, avrebbero rapidamente potuto fare figurare tali informazioni nel detto formulario e notificarle alla Commissione.
34 La Commissione aggiunge che, al fine di tener conto della tardiva adozione del formulario, ha protratto la fase precontenziosa del procedimento indirizzando una lettera di messa in mora complementare alla Repubblica federale di Germania in data 3 luglio 1997, e cioè ben dopo la data di notifica del formulario. Pertanto, le autorità tedesche sarebbero state pienamente in grado di soddisfare il loro obbligo di trasmissione delle informazioni relative a ciascun sito. Orbene, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 19 febbraio 1998, la Repubblica federale di Germania non avrebbe inviato alla Commissione le informazioni relative ai siti da proporre.
35 Si deve innanzi tutto precisare che, se è vero che la Commissione in un primo tempo, in data 4 marzo 1996, cioè prima della notifica del formulario, aveva inviato al governo tedesco una lettera di messa in mora, la stessa Commissione però, dopo la notifica di tale formulario, ha indirizzato al detto governo una nuova lettera di messa in mora impartendogli un nuovo termine per conformarsi all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva.
36 Si deve poi rilevare che, sin dalla notifica della direttiva, cioè dal 10 giugno 1992, gli Stati membri conoscevano i tipi di informazioni da raccogliere e trasmettere entro tre anni dalla detta notifica, cioè entro l'11 giugno 1995. I detti Stati erano inoltre a conoscenza del fatto che tali informazioni dovevano essere fornite sulla base del formulario, una volta che questo fosse stato predisposto dalla Commissione. Infatti, l'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva precisa espressamente che le informazioni da trasmettere sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (prima fase).
37 Pertanto, il termine accordato al governo tedesco dalla Commissione per soddisfare l'obbligo di riportare sul formulario le informazioni relative ai siti delle quali doveva essere in possesso già prima dell'11 giugno 1995 deve considerarsi ragionevole. Infatti, tale governo dal 19 dicembre 1996, data della notifica del formulario, fino al 19 febbraio 1998, data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, ha avuto a disposizione più di un anno per soddisfare tale obbligo specifico.
38 Poiché il governo tedesco riconosce che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato non aveva trasmesso alla Commissione, sulla base del formulario, le informazioni relative ai siti da proporre, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, le informazioni relative ai siti figuranti nell'elenco menzionato nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, conformemente al secondo comma della medesima disposizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Sulle spese
39 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le informazioni relative a tali siti, conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.