Parole chiave
Massima

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Imposizione del requisito della residenza per la concessione di taluni assegni di nascita che non rientrano nella nozione di "prestazioni familiari" ai sensi del regolamento n. 1408/71 - Ammissibilità - Imposizione del requisito della residenza per la concessione di un assegno di maternità che non rientra nel regime delle prestazioni speciali a carattere non contributivo - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 48 e 51 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), sub ii), e 10 bis, e allegati II e II bis]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro debitore al titolare residente nel territorio di un altro Stato membro - Limitazione agli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), sub ii), e 77]

3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro debitore al titolare residente nel territorio di un altro Stato membro - Esclusione dal diritto alle prestazioni familiari diverse da quelle di cui all'art. 77 del regolamento n. 1408/71

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 73 e 77)

4. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Titolare di una pensione d'invalidità residente in uno Stato membro diverso dallo Stato che eroga la pensione - Beneficio dei diritti concernenti la qualifica di lavoratore solo a titolo dell'attività professionale passata

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7)

Massima

1. L'art. 1, lett. u), sub i), e l'allegato II del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, che escludono taluni assegni speciali di nascita e d'adozione dalle «prestazioni familiari» ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono in contrasto con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita esistenti in Lussemburgo.

Per contro, l'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità. Infatti, è in violazione degli artt. 48 e 51 del Trattato che tale assegno è stato incluso in tale disposizione come prestazione speciale a carattere non contributivo versata esclusivamente nel territorio dello Stato membro di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. La concessione di una prestazione di tal genere non può essere pertanto soggetta al requisito di residenza.

( v. punti 30, 37-38 e dispositivo 1-2 )

2. Un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono. Tale assegno, infatti, non corrisponde alla definizione di «assegni familiari» offerta dall'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, poiché il suo ammontare è fissato indipendentemente dal numero di figli allevati nello stesso nucleo familiare.

( v. punti 43-44 e dispositivo 3 )

3. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale pensione non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.

( v. punto 51 e dispositivo 4 )

4. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.

( v. punto 61 e dispositivo 5 )