Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 dicembre 2000. - Döhler GmbH contro Hauptzollamt Darmstadt. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni alla produzione - Art. 7 del regolamento (CEE) n. 2169/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 165/89 - Amido o fecola esterificati o eterificati - Utilizzazione regolare - Sanzioni - Nozione di "parte interessata". - Causa C-2/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10905
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Riso - Restituzioni alla produzione - Amidi e fecole esterificati o eterificati - Nozione di «parte interessata» ai sensi dell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86 - Acquirente di amido o di fecola esterificati o eterificati che ha assunto nei confronti del suo fornitore l'impegno ad utilizzare regolarmente il prodotto acquistato - Esclusione - Inapplicabilità della sanzione prevista
(Regolamento della Commissione n. 2169/86, art. 7, n. 5, come modificato dal regolamento n. 165/89)
$$L'espressione «parte interessata», contenuta nell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, come modificato dal regolamento n. 165/89, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'acquirente di amido o di fecola esterificati o eterificati il quale abbia assunto nei confronti del suo fornitore l'impegno ad utilizzare il prodotto acquistato soltanto per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli contemplati dall'allegato I del detto regolamento. Pertanto, tale acquirente non può vedersi irrogata la sanzione comminata dall'art. 7, n. 5, del citato regolamento, consistente nel pagamento di un importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti.
( v. punto 28 e dispositivo )
Nel procedimento C-2/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Döhler GmbH
e
Hauptzollamt Darmstadt,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1989, n. 165 (GU L 20, pag. 14, e, per successiva rettifica, GU L 60, pag. 56),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capodivisione
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Döhler GmbH, dall'avv. J. Dietze, del foro di Amburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor M. Niejahr, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Döhler GmbH e della Commissione, all'udienza del 16 marzo 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 7 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria il 5 gennaio 1999, il Finanzgericht dell'Assia, Kassel, ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1989, n. 165 (GU L 20, pag. 14, e, per successiva rettifica, GU L 60, pag. 56; in prosieguo: il «regolamento n. 2169/86, come modificato»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra le società Döhler GmbH (in prosieguo: la «Döhler») e lo Hauptzollamt di Darmstadt (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di un importo calcolato in base alle restituzioni alla produzione corrisposte a produttori di amido o fecola esterificati o eterificati.
Normativa comunitaria
3 Le imprese che utilizzano amido o fecola nella fabbricazione di determinati prodotti possono, per tale motivo, beneficiare di restituzioni alla produzione.
Il regolamento n. 2169/86
4 Il regolamento n. 2169/86 offre al fabbricante - definito all'art. 1 come «la persona che impiega l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti approvati» - la possibilità di chiedere una restituzione alla produzione.
5 Ai sensi dell'art. 4, il fabbricante che desidera ottenere una restituzione alla produzione deve procurarsi un «certificato di restituzione».
6 L'art. 7 dispone quanto segue:
«1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione da parte del fabbricante presso l'autorità competente, pari a 25 ECU per tonnellata di amido o fecola, moltiplicato per il coefficiente relativo al tipo di fecola o di amido da utilizzare in conformità dell'allegato.
2. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è la trasformazione, entro il periodo di validità del certificato, del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda nei prodotti approvati specificati nella domanda stessa. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 95% del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda, si considera che egli abbia adempiuto la suddetta esigenza principale.
3. Lo svincolo della cauzione è ugualmente ammesso in caso di forza maggiore».
Il regolamento (CEE) n. 3642/87
7 Il regolamento (CEE) della Commissione 2 dicembre 1987, n. 3642, che modifica il regolamento n. 2169/86 (GU L 342, pag. 10), ha aggiunto all'art. 7, n. 1, di quest'ultimo regolamento un secondo comma così formulato:
«Tuttavia, se il prodotto indicato nel certificato rientra nella sottovoce 39.06 B I della tariffa doganale comune (NC 3505 10 50), la cauzione è pari al 105% della restituzione alla produzione di cui è prevista la concessione per la trasformazione del prodotto di cui trattasi».
8 Il regolamento n. 3642/87 ha altresì aggiunto all'art. 7 del regolamento n. 2169/86 un nuovo n. 4, ai sensi del quale la cauzione di cui al n. 1, secondo comma, del medesimo art. 7 può essere svincolata soltanto qualora le competenti autorità abbiano ottenuto la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50, vale a dire l'amido esterificato o eterificato, è stato utilizzato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 del regolamento n. 2169/86.
9 A mente del primo considerando del regolamento n. 3642/87, tali modifiche normative risultavano giustificate dal fatto che, alla luce dell'esperienza acquisita, «la particolare natura della fecola o dell'amido sottoposti a esterificazione o eterificazione (con cui è possibile ritrasformarli in una materia prima ammissibile al beneficio dell'aiuto) può dare adito ad operazioni speculative di trasformazione per poter beneficiare più d'una volta della restituzione concernente lo stesso quantitativo».
Il regolamento n. 165/89
10 Il regolamento n. 165/89 ha nuovamente modificato l'art. 7 del regolamento n. 2169/86. In primo luogo, il n. 4 dell'art. 7 è stato sostituito dal testo seguente:
«Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo comma è svincolata solo se le competenti autorità hanno ottenuto la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 è:
a) stato usato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, oppure
b) stato esportato verso paesi terzi.
Nel caso di cui alla lettera a), la prova può essere fornita dietro presentazione da parte del fabbricante all'autorità competente di una dichiarazione in cui si affermi che:
- qualora il prodotto in questione è destinato a trasformazioni successive, il fabbricante userà tale prodotto soltanto per produrre prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1, e
- il fabbricante venderà il prodotto in questione soltanto ad una parte che accetti gli stessi obblighi e otterrà una copia di tale impegno che conserverà e terrà a disposizione delle autorità competenti, e
- il fabbricante è al corrente delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
Nel caso di esportazioni della Comunità direttamente verso paesi terzi, la cauzione è svincolata se l'autorità competente ha ricevuto le prove che il prodotto di cui si tratta ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
Nel caso di scambi intracomunitari o di esportazioni verso paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro del prodotto di cui si tratta, le prove di cui al presente paragrafo sono costituite dalla presentazione di una copia dell'esemplare di controllo T5 (...).
Qualora l'esemplare della copia di controllo T5 non sia rispedito all'ufficio doganale di origine o all'autorità competente entro un periodo di 150 giorni successivi al rilascio iniziale a causa di circostanze indipendenti dalla parte interessata, quest'ultima può chiedere all'autorità competente di accettare come equivalenti altri documenti (...)».
11 Inoltre, all'art. 7 è stato aggiunto un nuovo n. 5, formulato come segue:
«L'autorità competente è tenuta a verificare mediante mezzi appropriati, ivi compresi controlli a posteriori in loco, che la dichiarazione di cui [al] paragrafo 4 è stata pienamente rispettata. Qualora la parte interessata non ottemperi alle condizioni di cui al presente articolo, fatte salve le sanzioni nazionali, l'autorità competente nello Stato membro interessato esige il pagamento dalla parte interessata di un importo pari al 105% della restituzione più alta alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei 12 mesi precedenti».
Il procedimento principale
12 La Döhler fabbrica e mette in commercio diversi prodotti destinati all'industria alimentare.
13 Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in un verbale di accertamento redatto dall'autorità tedesca competente nel dicembre 1992, la ricorrente, tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1990, acquistava 916 925 kg di amido o fecola esterificati o eterificati (classificazione NC 3505 10 50) dal produttore belga Amylum NV (in prosieguo: l'«Amylum») e dalla Cerestar Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Cerestar»), distributore tedesco del produttore olandese Cerestar Benelux BV.
14 A beneficio dell'Amylum, la Döhler dichiarava, per l'anno 1989, che l'amido o la fecola da essa acquistati erano destinati al proprio consumo ed alla produzione di prodotti finiti diversi da quelli menzionati nell'allegato I del regolamento n. 2169/86, come modificato, e che tale amido o tale fecola non sarebbero stati rivenduti a terzi. Nei confronti della Cerestar, la Döhler dichiarava, su una bolla di consegna, che i prodotti acquistati erano stati utilizzati per fabbricare prodotti diversi da quelli menzionati nell'allegato 1 del regolamento n. 2169/86, come modificato.
15 La Döhler afferma che l'Amylum e la Cerestar hanno ricevuto restituzioni alla produzione in conformità del regolamento n. 2169/86, come modificato.
16 Dei 916 925 kg di amido o fecola esterificati o eterificati da essa acquistati, la Döhler ne vendeva 726 860 kg - senza sottoporli a trasformazione - all'interno della Comunità, segnatamente alla Döhler Food Service GmbH, società controllata dalla Döhler al 100%, la quale, a sua volta, vendeva tali prodotti a panetterie e pasticcerie.
17 Dai propri acquirenti la Döhler non pretendeva il rilascio della dichiarazione di impegno prevista dall'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 2169/86, come modificato.
18 Con provvedimento in data 7 giugno 1994, lo Hauptzollamt, basandosi segnatamente sull'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, ingiungeva alla Döhler il pagamento di un importo di DM 181 330,71. La data di accertamento dell'utilizzazione non conforme veniva presa a riferimento per determinare il periodo di dodici mesi previsto dal detto art. 7, n. 5; il periodo considerato veniva dunque ad essere quello intercorrente tra il maggio 1991 e l'aprile 1992.
19 La Döhler, vistasi respinta l'opposizione presentata contro il detto provvedimento, adiva il Finanzgericht dell'Assia. Tale giudice, ritenendo che si ponesse un problema di interpretazione del diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 7, n. 5, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nella versione modificata con regolamento (CEE) 24 gennaio 1989, n. 165, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione "parte interessata" si intende anche l'acquirente di un prodotto classificato sotto il codice NC 3505 1050 che si sia da parte sua impegnato nei confronti del fabbricante e/o del fornitore di tale prodotto a utilizzare quest'ultimo esclusivamente per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
a) Se l'importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti sia dovuto dall'acquirente indipendentemente dal fatto che la cauzione prestata dal fabbricante sia stata svincolata, eventualmente sulla base di una dichiarazione d'impegno deliberatamente falsa rilasciata da una delle parti interessate indicate sub 1).
b) Se l'importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti possa essere richiesto all'acquirente anche nell'ipotesi in cui non sia più possibile accertare se questi abbia rilasciato una dichiarazione d'impegno, ma consti che non ha avuto luogo ovvero che non è stata provata la trasformazione in un prodotto diverso da quelli menzionati nell'allegato I ad opera del detto acquirente o di un acquirente successivo.
3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 2):
A partire da quale data si debba risalire nel tempo per calcolare i "dodici mesi precedenti" di cui all'art. 7, n. 5, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 2169/86».
La prima questione
20 Con tale questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'espressione «parte interessata», contenuta nell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'acquirente di amido o fecola esterificati o eterificati che abbia assunto nei confronti del proprio fornitore l'impegno a utilizzare tali sostanze esclusivamente per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I del detto regolamento. Una interpretazione siffatta comporterebbe che l'acquirente, ove non rispettasse tale impegno, potrebbe vedersi infliggere la sanzione prevista dall'art. 7, n. 5, del medesimo regolamento, consistente nel pagamento di un importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti.
21 Tale questione sorge in forza del fatto che in tutte le norme del regolamento n. 2169/86, come modificato, viene utilizzato costantemente il termine «fabbricante», salvo all'art. 7, i cui nn. 4 e 5 - nell'attuale formulazione introdotta dal regolamento n. 165/89 - contengono l'espressione «parte interessata».
22 La Döhler sostiene che l'espressione «parte interessata» può essere riferita soltanto al fabbricante. A suo giudizio, dal tenore letterale dell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, si evince che eventuali sanzioni possono essere inflitte soltanto qualora successivi controlli rivelino che la «dichiarazione di cui al paragrafo 4» non è stata resa. Il termine «dichiarazione», utilizzato al singolare, designerebbe chiaramente la dichiarazione che il fabbricante deve rendere dinanzi all'autorità competente, non essendo invece compreso in tale termine l'impegno che l'acquirente deve assumere nei confronti del fabbricante.
23 La Döhler fa altresì valere che l'obiettivo del regolamento n. 2169/86, come modificato, consistente nell'escludere ogni possibilità che gli amidi o le fecole esterificati o eterificati fruiscano indebitamente più volte di restituzioni alla produzione, non subisce alcun pregiudizio. Posto che, secondo la Döhler, l'utilizzazione regolare del prodotto costituisce un'esigenza primaria posta a carico del fabbricante, quest'ultimo dovrebbe vedersi imputata la responsabilità per l'uso irregolare che il compratore abbia fatto dei prodotti acquistati, come se si trattasse di fatto proprio (sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933).
24 La Commissione sostiene una tesi di segno opposto. Richiamandosi anch'essa al tenore letterale delle pertinenti disposizioni del caso di specie, la Commissione fa valere che la differenza terminologica tra l'art. 7, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, dove viene utilizzata l'espressione «parte interessata», ed i precedenti articoli del medesimo regolamento, dove viene impiegato il termine «fabbricante», rivela la volontà del legislatore comunitario di non limitare al solo fabbricante l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 7, n. 5. L'uso dell'espressione «parte interessata» sarebbe manifestamente inteso a consentire di sanzionare la parte contraente presso la quale i controlli effettuati abbiano permesso di accertare il mancato rispetto della dichiarazione di impegno prodotta a norma dell'art. 7, n. 4, secondo comma. In tal caso potrebbe trattarsi sia del fabbricante che dell'acquirente.
25 La Commissione fa valere, inoltre, che tale interpretazione risulta suffragata da alcune considerazioni attinenti al sistema stesso del regolamento n. 2169/86, come modificato. A giudizio della Commissione, in base all'art. 7, n. 4, secondo comma, di tale regolamento, il fabbricante deve trasferire all'acquirente l'impegno da lui assunto in ordine all'utilizzazione conforme del prodotto. Non sussisterebbe il benché minimo elemento idoneo a fondare una responsabilità del fabbricante a titolo principale o sussidiario per il mancato rispetto da parte dell'acquirente dell'impegno da questo assunto. Escludere la possibilità di sanzionare l'acquirente implicherebbe, pertanto, che la violazione dell'impegno sottoscritto in ordine all'utilizzazione conforme del prodotto resterebbe senza conseguenze.
26 Quanto, anzitutto, all'argomento fondato sull'interpretazione letterale delle norme in questione, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 7, n. 4, ultimo comma, del regolamento n. 2169/86, come modificato, nel caso in cui l'esemplare della copia di controllo T5 - la cui presentazione costituisce prova del fatto che il prodotto in questione ha lasciato il territorio doganale della Comunità - non venga restituito alle autorità competenti nel termine prescritto «a causa di circostanze indipendenti dalla parte interessata, quest'ultima può chiedere all'autorità competente di accettare come equivalenti altri documenti». Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, la «parte interessata» ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 2169/86, come modificato, altro non può essere che il fabbricante, intenzionato a far svincolare la garanzia da lui stesso costituita. Ne consegue che, se ai sensi dell'art. 7, n. 4, di tale regolamento occorre intendere per «parte interessata» soltanto il fabbricante, rimane escluso che tale nozione giuridica abbia un ambito di applicazione più vasto quando viene utilizzata nel paragrafo successivo.
27 Tale interpretazione è altresì conforme alla struttura e alla finalità del sistema istituito, in quanto tutela l'interesse della Comunità. Tale interesse richiede che la sanzione prevista dall'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, venga applicata ogni volta che la garanzia contemplata dal medesimo articolo venga abusivamente svincolata. Una interpretazione di tale norma nel senso che il fabbricante, e questi solo, sia tenuto a pagare l'importo stabilito dal detto art. 7, n. 5, ogni volta che esso stesso ovvero uno dei soggetti che hanno acquistato presso di lui amido o fecola esterificati o eterificati abbiano utilizzato tali prodotti in modo irregolare, contribuisce ad assicurare l'effettiva applicazione della sanzione prevista. Infatti, nell'ambito della procedura istituita dal regolamento n. 2169/86, come modificato, il fabbricante è l'unico soggetto che viene in relazione diretta con le autorità amministrative competenti e la cui solvibilità è comprovata dal fatto che ha costituito una garanzia di importo equivalente alla sanzione prevista. Quanto al fabbricante, i suoi interessi non subiscono menomazioni, in quanto egli - qualora, in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 2169/86, come modificato, abbia chiesto ai suoi acquirenti di assumersi un impegno in ordine all'utilizzazione regolare dei prodotti acquistati - ha la possibilità di agire contro tali acquirenti, in base alle regole in materia di responsabilità contrattuale, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dai medesimi.
28 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'espressione «parte interessata», contenuta nell'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'acquirente di amido o di fecola esterificati o eterificati il quale abbia assunto nei confronti del suo fornitore l'impegno ad utilizzare il prodotto acquistato soltanto per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli contemplati dall'allegato 1 del detto regolamento. Pertanto, tale acquirente non può vedersi irrogata la sanzione comminata dall'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2169/86, come modificato, consistente nel pagamento di un importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti.
La seconda e la terza questione
29 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, non occorre rispondere alle questioni seconda e terza.
Sulle spese
30 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele con ordinanza 7 maggio 1998 dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel, dichiara:
L'espressione «parte interessata», contenuta nell'art. 7, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 10 luglio 1986, n. 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 gennaio 1989, n. 165, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'acquirente di amido o di fecola esterificati o eterificati il quale abbia assunto nei confronti del suo fornitore l'impegno ad utilizzare il prodotto acquistato soltanto per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli contemplati dall'allegato I del detto regolamento. Pertanto, tale acquirente non può vedersi irrogata la sanzione comminata dall'art. 7, n. 5, del citato regolamento, consistente nel pagamento di un importo pari al 105% della più alta restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione durante il periodo dei dodici mesi precedenti.