61999C0493

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 5 aprile 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) - Normativa nazionale concernente la fornitura di manodopera nel settore edile - Esclusione delle imprese che non rientrano nel contratto collettivo del settore e non dispongono di una sede nello Stato membro dove ha luogo la prestazione del servizio - Proporzionalità. - Causa C-493/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08163


Conclusioni dell avvocato generale


1. Alla fine del 1996, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento a norma dell'art. 226 CE contro la Repubblica Federale di Germania, per violazione degli artt. 49 CE e 43 CE, che vietano le restrizioni, rispettivamente, alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, ed al diritto di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

L'inadempimento imputato alla Germania comprende le seguenti infrazioni: aver ostacolato la fornitura di lavoratori per la realizzazione di un'opera a scapito delle imprese stabilite in altri Stati membri; aver limitato la possibilità di fornire manodopera nell'industria edile al caso in cui le imprese rientrino nei medesimi contratti collettivi di lavoro, e aver qualificato come imprese edili solamente quelle imprese nelle quali più del 50% dell'orario complessivo di lavoro è svolto dai propri operai.

I - La normativa tedesca controversa

2. In base all'art. 1, n. 1, prima frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera (Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz) la fornitura temporanea di manodopera è un'attività normalmente consentita in Germania, con l'unica eccezione dell'industria edile, dove è sottoposta ad autorizzazione.

Ciò nonostante, la seconda frase precisa che non si ha fornitura di manodopera quando i lavoratori vengono ceduti nell'ambito di un consorzio che si costituisce allo scopo di realizzare un'opera, della quale il datore di lavoro è membro, qualora i contratti collettivi del settore si applichino agli altri componenti del gruppo ed ogni membro sia soggetto all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto che regola il consorzio, in forma indipendente.

3. In forza dell'art. 1 ter, seconda frase, si autorizza la fornitura di manodopera tra imprese edili per le quali valgono gli stessi contratti collettivi quadro e le stesse convenzioni previdenziali, o che vengono fatte rientrare nell'ambito di applicazione di questi strumenti in virtù della loro obbligatorietà generale. Siffatto disposto è stato inserito nella legge attraverso l'art. 63, n. 5, della legge 24 marzo 1997, con efficacia dal 1° gennaio 1998 , sostituendo l'art. 12 bis della legge relativa alla promozione del lavoro, di contenuto identico, alla quale la Commissione aveva fatto riferimento durante la fase precontenziosa.

II - La fase precontenziosa del procedimento

4. Nel settembre 1997 la Commissione inviava una lettera alle autorità tedesche, mettendo in rilievo che la situazione giuridica sopra descritta era contraria al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.

5. Nella risposta trasmessa a fine anno dalle autorità tedesche alla Commissione si spiegava che le imprese facenti parte di un consorzio non sono obbligate ad avere la propria sede in Germania, ma è sufficiente che i contratti collettivi del settore si applichino a tutti i membri dell'associazione. Ed affinché questi siano applicabili, secondo la giurisprudenza tedesca, è sufficiente che un'impresa possieda in Germania uno stabilimento che impieghi lavoratori del settore edile. Le autorità tedesche assicuravano che negli ultimi dieci anni non si era presentato nessun caso in cui l'art. 1, n. 1, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera fosse stato interpretato diversamente. Lo stesso ragionamento valeva per la fornitura di manodopera tra imprese edili, che non sono obbligate ad avere una sede in Germania.

Al contrario, costituisce un requisito imprescindibile che le imprese rientrino nell'applicazione degli stessi contratti collettivi, poiché questo è un ramo precario dell'industria, che sarebbe altrimenti vittima di dumping salariale, in contrasto con l'obiettivo della direttiva sul distacco dei lavoratori .

6. Ritenendo insoddisfacenti tali argomentazioni, nel dicembre 1998 la Commissione inviava un parere motivato al governo tedesco, il quale non rispondeva entro il termine prescritto di due mesi.

7. Nel giugno 1999 il segretario di Stato competente presso il Ministero del Lavoro e degli Affari sociali inviava una lettera al sig. Monti, membro della Commissione, facendo sapere che la normativa nazionale stava per essere modificata, e allegava copia della proposta di riforma, chiedendo alla Commissione di trattenere la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia.

8. Constatando che si trattava di una proposta di modifica e che i cambiamenti previsti non erano sufficienti a far venir meno la violazione del Trattato, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

III - Il procedimento dinanzi alla Corte

9. Il ricorso della Commissione veniva depositato il 21 dicembre 1999 ed il controricorso il 9 marzo 2000. Entrambi gli atti sono stati integrati da una replica e da una controreplica.

10. A conclusione della fase scritta del procedimento, dal momento che nessuna delle parti aveva chiesto di essere sentita, la Corte decideva di soprassedere alla fase orale, in conformità con l'art. 44 bis del regolamento di procedura.

IV - Esame del ricorso

Sulla violazione dell'art. 49 CE

11. La Commissione ritiene che la normativa tedesca in oggetto sia contraria alla libera prestazione dei servizi per due ragioni: in primo luogo, poiché ostacola la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri a consorzi costituiti allo scopo di realizzare una costruzione; in secondo luogo, poiché impedisce la fornitura di manodopera tra imprese edili, salvo che per dette imprese valgano i contratti collettivi del settore. Prenderò in esame entrambi i motivi in questo stesso ordine.

a) La partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri ad un consorzio costituito allo scopo di realizzare un'opera

12. La Commissione constata che, prevedendo determinate circostanze nelle quali il fatto di mettere a disposizione lavoratori per la costruzione di un'opera non costituisce una fornitura soggetta ad autorizzazione, l'art. 1, n. 1, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera fa sì che le imprese edili stabilite in altri Stati membri possano partecipare a consorzi unicamente se possiedono una sede in Germania che occupi lavoratori del settore edile, e se rientrano nei contratti collettivi tedeschi del settore.

In effetti, risulta impossibile a dette imprese distaccare i lavoratori dalla sede o da filiali situate in altri Stati membri per metterli a disposizione di un'associazione di imprese costituitasi in Germania, di regola sotto forma di società di diritto civile, senza che la stessa venga a perdere la facoltà di avvalersi di tale norma, che esige l'applicazione a tutti i suoi membri dei contratti collettivi tedeschi del settore, affinché tale prestazione non si qualifichi come fornitura di manodopera. Per questa ragione le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea che non soddisfano tale condizione non sono ammesse a partecipare ad associazioni di questo genere, con la conseguenza che non hanno accesso alla libera prestazione dei servizi sancita dal trattato.

In questo modo, rimane interdetta alle piccole e medie imprese edili stabilite in altri Stati membri la partecipazione a progetti di grande portata in territorio tedesco, in quanto, nella maggior parte dei casi, unicamente il raggruppamento di varie imprese di questo tipo in un consorzio consente di realizzare il progetto, ed in relazione ad opere di grande entità, la stessa soluzione si impone anche alle imprese edili più importanti.

13. Il governo tedesco concorda con la ricostruzione dei fatti e con la descrizione della fase precontenziosa contenute nel ricorso della Commissione; tuttavia si trova in disaccordo quanto all'analisi giuridica.

In primo luogo, rileva che l'obbligo per le imprese di aderire a un contratto collettivo di lavoro non discrimina le imprese straniere, in quanto vige indistintamente per le imprese tedesche. Afferma in secondo luogo, che, essendo l'applicazione dei contratti collettivi del settore limitata al territorio nazionale, le imprese straniere devono necessariamente disporre di una filiale in Germania che rientri nell'ambito di applicazione di tali contratti. La filiale deve essere nettamente separata dalla casa madre, insediata in un altro Stato membro, e deve impiegare operai del settore edile, anche se non è indispensabile che assuma il personale a suo nome. In ogni caso, il governo tedesco ritiene che la normativa controversa, volta ad autorizzare in via eccezionale ed in condizioni assai rigide la fornitura di manodopera che viene prestata con carattere professionale nell'industria edile, non sia contraria al diritto comunitario.

14. Concordo con la Commissione che la normativa tedesca in oggetto produce una discriminazione dissimulata fondata sulla nazionalità.

15. L'obbligo di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione dei servizi è stato interpretato dalla Corte, in primo luogo, come divieto di ogni discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in ragione della sua cittadinanza o del fatto che egli è stabilito in uno Stato diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita. Il principio di parità di trattamento, del quale l'art. 49 CE è specifica espressione, vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, sebbene mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca, in pratica, lo stesso risultato .

16. La normativa tedesca si applica tanto alle imprese nazionali quanto a quelle stabilite in altri Stati membri, imponendo tuttavia una condizione che, mentre le prime in maggioranza soddisfano, le seconde riescono a soddisfare solo in pochi casi. In pratica, per poter fornire lavoratori al fine di realizzare un'opera nel contesto di un consorzio, l'impresa stabilita in un altro Stato membro si vede costretta a costituire una sede stabile e ad impiegare manodopera del settore edile in Germania, poiché, altrimenti, non sarebbe in grado di soddisfare la condizione imposta dalle legge, secondo la quale per tutte le imprese associate devono valere i contratti collettivi di lavoro del settore. In questo modo, l'impresa straniera che non si sottopone a tale condizione non ha alcuna possibilità di venire accettata nel consorzio, né di esercitare il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi.

E' vero che le imprese tedesche non sono obbligate ad aderire alla contrattazione collettiva, per cui non tutte si trovano nella stessa situazione giuridica. Tuttavia, mentre le imprese tedesche che intendono far parte di consorzi sono tenute soltanto ad aderire al contratto collettivo che si applica agli altri membri del consorzio, le imprese di altri Stati membri devono costituire una sede stabile, e non una semplice succursale, giacché devono, tra l'altro, assumere lavoratori del settore edile in Germania. In proposito, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, se il requisito dell'autorizzazione costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, il requisito relativo alla sede stabile costituisce di fatto la negazione stessa di tale libertà. Esso ha la conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l'art. 49 CE, il cui scopo consiste per l'appunto nell'eliminare le restrizioni della libera prestazione dei servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio dev'essere fornita la prestazione .

Concordo con la Commissione che suddetta parità di trattamento tra imprese nazionali e straniere è unicamente formale, ed osta, di fatto, a che le imprese edili di altri Stati membri offrano i loro servizi in Germania.

b) La fornitura di manodopera tra imprese edili che non rientrano nei contratti collettivi del settore

17. La Commissione sostiene, al riguardo, che l'art. 1 ter, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera, nel limitare il rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di manodopera tra imprese edili alle sole imprese per le quali valgono gli stessi contratti collettivi quadro o le stesse convenzioni per il settore previdenziale, oppure che vi vengono fatte rientrare in virtù della loro obbligatorietà generale, pone una condizione che solo un'impresa insediata in Germania e che occupi manodopera in questo paese è in grado di soddisfare. In pratica, un'impresa edile operante in uno Stato membro non può fornire manodopera alle imprese situate in Germania, neppure se fanno parte del suo gruppo.

18. Il governo convenuto ammette che il divieto di fornire manodopera di cui si discute costituisce una restrizione, seppure minima, alla libera prestazione dei servizi. Spiega che, per rientrare in un contratto collettivo di lavoro tedesco, non è necessario che le imprese straniere spostino la propria sede in Germania, ma è sufficiente che vi aprano una sede stabile assoggettabile al contratto collettivo di obbligatorietà generale, oppure che stipulino un contratto collettivo di impresa. Il governo dichiara di aver seguito l'esempio dell'Italia, paese che vieta in generale la fornitura di manodopera , e dei Paesi Bassi , dove il divieto vige nel ramo delle costruzioni. In Germania il divieto non è assoluto, poiché sono ammesse deroghe atte a garantire che a tutti i lavoratori occupati nell'industria edile si applichino identiche disposizioni di legge in materia sociale e di lavoro.

19. Come rileva molto bene la Commissione nella replica, il fatto che il legislatore tedesco abbia adottato disposizioni come quelle contenute nell'art. 1, n. 1, seconda frase, e nell'art. 1 ter, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera, dimostra che esiste veramente l'esigenza di fornire manodopera tra le imprese edili, un settore imprenditoriale caratterizzato da una domanda congiunturale ed instabile in funzione delle regioni. In tali circostanze, se le imprese stabilite in altri Stati membri rimangono in via di principio escluse dalla possibilità di eseguire la prestazione in oggetto, si vengono a trovare in condizioni di svantaggio per poter competere sul mercato tedesco, a tal punto che non soltanto si riduce la loro possibilità di fornire manodopera, ma viene compromessa la possibilità stessa di prestare i propri servizi nel settore edile.

20. Sono quindi d'accordo con la Commissione nel giudicare le disposizioni controverse della normativa tedesca discriminatorie nei confronti delle imprese edili stabilite in altri Stati membri.

Sulla violazione dell'art. 43 CE

21. La Commissione spiega che la legislazione tedesca qualifica come imprese edili solo le imprese nelle quali una quantità di ore superiore al 50% dell'orario di lavoro complessivo è prestata dai propri operai. A causa di tale requisito, le imprese edili stabilite in altri Stati membri non hanno interesse ad aprire in Germania succursali con personale tecnico e commerciale per svolgere attività pubblicitaria o lanciare progetti.

Questa conclusione si trae dall' art. 1, IV sezione, punto 4, del contratto collettivo quadro dell'industria edile e dall'art. 1, IV sezione, del contratto collettivo previdenziale per la categoria. Rientrano nel loro ambito di applicazione le imprese il cui personale svolge, nel quadro di un consorzio con imprese edili, esclusivamente o principalmente attività di gestione, vendita, programmazione, laboratorio o contabilità, purché non abbiano stipulato un contratto collettivo specifico. Pertanto, la succursale tedesca che impiega essenzialmente personale tecnico e commerciale, se associata ad imprese edili il cui personale è formato in misura superiore al 50% da lavoratori del settore edile, può avvalersi dell'art. 1 ter, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera e fornire lavoratori, mentre tale possibilità è preclusa alla succursale di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, che in Germania occupi solamente personale tecnico e commerciale, giacché le imprese edili del suo gruppo si trovano all'estero.

22. Il governo tedesco ammette che l'applicazione della norma controversa impone che la fornitura di manodopera sia diretta alla costruzione di opere che generalmente vengono realizzate dai lavoratori del settore, come pure che le imprese rientrino negli stessi contratti collettivi. Per soddisfare queste condizioni, le imprese devono occupare operai edili e prestare più del 50% dell'orario complessivo di lavoro in attività relative ad opere edilizie.

Il governo convenuto sostiene che il disposto del contratto collettivo quadro dell'industria edile citato dalla Commissione non è pertinente. Si tratta di una norma adottata dalle parti sociali, volta ad evitare che i lavoratori edili rimangano esclusi dalla contrattazione in conseguenza di una scissione nel loro ramo produttivo, ma che non è diretta ad agevolare la fornitura di manodopera. La norma non è applicabile poiché le attività ivi contemplate non vengono svolte dagli operai. Pertanto, tali imprese non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 ter della legge sull'impiego temporaneo di manodopera e non possono essere dedite alla fornitura di manodopera, non disponendo di operai edili propri.

23. Anche su questo punto mi trovo d'accordo con la Commissione. Si ha un trattamento discriminatorio nei confronti delle imprese di altri Stati membri, poiché se queste volessero stabilirsi in Germania si vedrebbero obbligate ad optare per una forma di stabilimento determinata, ed a rinunciare a costituire filiali con personale tecnico e commerciale. Infatti, in caso si aggiudicassero una commessa, non potrebbero eseguire il lavoro ricorrendo alla manodopera dipendente di altre filiali o della casa madre situate in un altro Stato membro, bensì dovrebbero disporre di una sede stabile con operai edili alle proprie dipendenze. Al contrario, le filiali di imprese tedesche sono sempre considerate imprese edili, anche quando non integrano, strictu sensu, la regola del 50% dell'orario di lavoro.

Ritengo quindi che la normativa controversa sia discriminatoria, poiché stabilisce un trattamento discriminatorio fra le filiali di imprese tedesche e quelle di imprese stabilite in altri Stati membri, a svantaggio di queste ultime.

Sulla giustificazione della normativa tedesca discriminatoria

24. Visto che l'art. 1, n. 1, seconda frase, e l'art. 1 ter, seconda frase, della legge sull'impiego temporaneo di manodopera contengono una discriminazione dissimulata fondata sulla nazionalità, vietata dagli artt. 49 CE e 50 CE in relazione alla libera prestazione dei servizi, e dall'art. 43 CE per quanto concerne il diritto di stabilimento, non mi rimane altro che verificare se tali norme sono giustificate.

25. Il governo tedesco dedica gran parte dei propri atti difensivi ad avanzare argomenti per giustificare la disparità di trattamento poc'anzi descritta. Parte dal presupposto che il diritto alla libera prestazione dei servizi possa venire limitato da norme dirette a tutelare l'interesse generale. Con il divieto di fornire manodopera nell'industria edile e l'imposizione di condizioni restrittive per autorizzare deroghe a tale divieto, il legislatore ha inteso tutelare i diritti dei lavoratori contro il rischio di abusi legati alla precarietà dell'occupazione in questo settore dell'industria, e garantire al lavoratore la necessaria tutela previdenziale.

Prima che tali norme entrassero in vigore, le imprese edili ricorrevano alla fornitura di manodopera per occultare pratiche illegali, che fiorivano grazie alle condizioni peculiari dell'occupazione in questo settore economico, costituendo una minaccia per la stabilità di tale mercato del lavoro e per i diritti previdenziali di una parte degli operai in questo settore. Tale situazione rendeva estremamente complicato eseguire i controlli da parte delle autorità impegnate nella lotta al lavoro nero. Per tali ragioni, la Germania ha limitato la fornitura di manodopera nel settore edile da parte di imprese stabilite in altri Stati membri, imponendo norme che rispondono al principio di proporzionalità, in quanto adeguate a conseguire l'obiettivo perseguito, nonché necessarie ed appropriate rispetto al fine da raggiungere.

Sono adeguate in quanto evitano che nella realizzazione dell'opera vengano forniti lavoratori non assoggettati alla contrattazione collettiva del settore. Esse eliminano i presupposti del dumping salariale, che danno luogo a distorsioni della concorrenza; infatti, in assenza di tali norme, le imprese fornitrici di manodopera usufruirebbero del vantaggio di non essere obbligati a versare i contributi previdenziali della categoria a favore dei loro operai.

Sono poi necessarie, perché se ci fosse la libertà assoluta di fornire manodopera da parte di imprese svincolate dalla contrattazione collettiva del settore, gran parte dei lavoratori rimarrebbe priva della tutela che i contratti collettivi garantiscono alla categoria quanto all'orario di lavoro, ai permessi, alla retribuzione delle ferie e ad altre prestazioni socio-assistenziali.

E sono infine appropriate, poiché mantengono l'ordine sociale sul mercato del lavoro nell'industria edile. In considerazione della finalità perseguita, l'obbligo per le imprese fornitrici di manodopera nel settore edile di applicare i contratti collettivi di lavoro nel settore rappresenta una restrizione minima ed appropriata della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento.

26. Non nego che la motivazione sviluppata dal governo tedesco al riguardo riscuote la mia simpatia. Non mi trovo d'accordo, tuttavia, sulla considerazione che il pericolo incombente sui diritti dei lavoratori in caso di fornitura di manodopera, pericolo particolarmente avvertito dal settore edile, sia sufficiente a giustificare la discriminazione di cui si discute.

27. Nella sentenza Webb la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel senso che l'attività economica che consiste nella fornitura di manodopera da parte di un'impresa ad un'altra impresa contro corrispettivo, quando il personale rimane dipendente della prima impresa senza che questa stipuli alcun contratto di lavoro con l'impresa utilizzatrice, costituisce un'attività professionale avente le caratteristiche indicate all'art. 50 CE, primo comma, e va pertanto qualificata come «servizio» ai sensi di questa disposizione .

28. L'art. 49, primo comma, CE, e l'art. 43, primo comma, CE, obbligano gli Stati membri ad eliminare ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi ed al diritto di stabilimento. L'art. 50, terzo comma, CE, riconosce il diritto del prestatore di servizi di esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività in un altro Stato membro, alle stesse condizioni imposte da questo Stato ai propri cittadini. Inoltre, in forza dell'art. 43, secondo comma, CE, la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Fino dal termine del periodo transitorio, entrambe le disposizioni hanno efficacia diretta e possono essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali .

29. La Corte di giustizia ha dichiarato a tal proposito che le normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine, e che pertanto sono discriminatorie, sono compatibili con il diritto comunitario solo se possono rientrare in una deroga espressamente contemplata . In forza dell'art. 55 CE, si applicano alla libera prestazione dei servizi gli artt. da 45 CE a 48 CE, che rientrano nel capo dedicato al diritto di stabilimento. L'art. 46 CE sancisce, tra le eccezioni che possono permettere restrizioni a dette due libertà, le disposizioni nazionali che prevedano un regime speciale per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Poiché la normativa tedesca controversa risulta discriminatoria, la si potrebbe giustificare soltanto in base ad uno dei tre motivi summenzionati, dai quali possiamo chiaramente escludere la sicurezza e la sanità pubblica.

30. Per quanto riguarda i motivi di ordine pubblico, conformemente all'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, la nozione può essere richiamata in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave agli interessi fondamentali della collettività e, come tutte le deroghe ad un principio fondamentale del Trattato, va interpretata in modo restrittivo . In ogni caso, la facoltà di limitare la libera prestazione dei servizi ed il diritto di stabilimento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ha lo scopo di permettere allo Stato di negare l'accesso o il soggiorno sul suo territorio a persone che metterebbero in pericolo la salvaguardia di questi principi .

31. Come ha indicato il governo convenuto, la cessione di lavoratori da parte di imprese stabilite in altri Stati membri, in seno ad un consorzio formatosi allo scopo di realizzare un'opera in Germania, o la fornitura di manodopera da parte di queste imprese ad imprese edili tedesche può mettere in difficoltà le autorità competenti nel loro compito di controllare l'osservanza dei diritti sociali e del lavoro; tuttavia, non è seriamente difendibile la tesi secondo cui tali prestazioni rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico nella Repubblica federale di Germania.

32. Non sussiste pertanto, a mio giudizio, nessuno dei motivi previsti dall'art. 46 CE, in grado di giustificare una normativa discriminatoria nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri che intendano esercitare in Germania il diritto di stabilimento o la libertà di prestazione dei servizi.

33. In considerazione delle ragioni esposte, ritengo che il ricorso della Commissione sia fondato e debba essere accolto.

V - Sulle spese

34. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Dato che propongo alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione, occorre condannare la Repubblica federale di Germania alle spese, in conformità con quanto richiesto dalla ricorrente.

Conclusione

35. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di:

«1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo imposto che, per poter fornire manodopera, tutte le imprese aderenti ad un consorzio costituitosi allo scopo di realizzare un'opera, siano vincolate ai contratti collettivi nazionali per il settore edile; avendo permesso la fornitura di manodopera solamente tra imprese edili vincolate agli stessi contratti collettivi di lavoro, nonché avendo considerato come imprese edili unicamente quelle imprese nelle quali oltre il 50% delle ore di lavoro complessive viene prestato dai propri operai, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 43 CE.

2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese».