61999C0481

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 luglio 2001. - Georg Heininger et Helga Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Tutela dei consumatori - Vendite porta a porta - Diritto di recesso - Contratto di credito ipotecario. - Causa C-481/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-09945


Conclusioni dell avvocato generale


1. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) è diretta all'interpretazione delle direttive del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali , e 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo .

2. Tre domande sono oggetto principale delle due questioni pregiudiziali sollevate. La prima riguarda l'applicabilità della direttiva sulle vendite porta a porta ai contratti di credito fondiario. Nell'ipotesi in cui detta direttiva si applicasse, la seconda domanda verterebbe sull'applicazione del diritto di recesso concesso al consumatore. Quanto alla terza domanda, essa si riferisce al margine discrezionale degli Stati membri in materia di limitazione nel tempo del diritto di recesso dal contratto di credito fondiario.

I Fatti e procedimento nella causa principale

3. La controversia nella causa principale oppone i coniugi Heininger alla Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. Per finanziare l'acquisto di un appartamento, i ricorrenti nel 1993 sottoscrivevano, presso la convenuta, un mutuo di DEM 150 000 che veniva garantito mediante un «debito fondiario» per lo stesso ammontare.

4. Con atto di citazione del gennaio 1998, i coniugi Heininger revocavano, ai sensi dell'art. 1 del Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften 16 gennaio 1986 (legge sul recesso dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e transazioni analoghe, in prosieguo: il «HWiG»), la loro dichiarazione di volontà intesa alla conclusione del contratto di mutuo.

Essi affermavano di aver firmato tale contratto sotto l'influenza di un agente immobiliare, operante quale libero professionista per la convenuta. Quest'ultimo li avrebbe più volte visitati nella loro abitazione senza essere stato invitato. Egli li avrebbe «convinti» ad acquistare l'appartamento e ad accendere il mutuo, senza informarli dell'esistenza di un diritto di recesso dal contratto.

5. I ricorrenti pretendono dalla convenuta la restituzione di oneri dovuti a interessi e rimborsi nonché a spese cui sono andati incontro in occasione dell'accensione del credito fondiario . Inoltre, essi chiedono che sia accertato che alla convenuta non derivino diritti dal contratto di credito.

6. Il Landgericht (Tribunale) respingeva la loro domanda. Anche il giudice d'appello respingeva l'impugnazione proposta avverso tale sentenza. Con il ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof, i ricorrenti persistevano nella loro domanda.

II Contesto normativo

A Diritto comunitario

Direttiva sulle vendite porta a porta

7. Ai sensi dell'art. 1:

«1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali,

o

durante una visita del commerciante:

i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;

(...)

qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

8. In forza dell'art. 3, n. 2:

«La presente direttiva non si applica:

a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili.

(...)».

9. Secondo l'art. 4:

«Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate all'articolo 1, del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5, nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto.

(...)

Gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo».

10. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, «il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso».

11. Infine, l'art. 8 dispone che «la presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

Direttiva in materia di credito al consumo

12. L'art. 1 della direttiva dispone:

«1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2. (...) si intende:

(...)

c) per "contratto di credito", un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva.

(...)».

13. Secondo l'art. 2:

«1. La presente direttiva non si applica:

a) ai contratti di credito o di promessa di credito:

destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi;

(...).

3. Le disposizioni dell'articolo 4 [] e degli articoli da 6 [] a 12 non si applicano ai contratti di credito o di promessa di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempreché questi non siano già esclusi dalla direttiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

(...)».

14. Ai sensi dell'art. 15, «la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato».

B Il diritto tedesco

15. L'art. 1 del HWiG prevede un diritto di recesso per il cliente sicché una transazione conclusa fuori dei locali commerciali del commerciante ha effetto solo qualora il cliente non abbia revocato per iscritto la sua dichiarazione di volontà corrispondente entro una settimana.

16. Secondo l'art. 2, n. 1, del HWiG, il termine decorre solo a partire dal momento in cui un'informazione scritta, soggetta dalla legge ad altri requisiti di merito, sia stata ricevuta dal cliente. In mancanza di tale informazione, il diritto di recesso del cliente si estingue solo un mese dopo che le due parti hanno compiuto integralmente la loro prestazione.

17. L'art. 5, n. 2, del HWiG contiene un'eccezione all'ambito di applicazione di tale legge in quanto prevede che, se una transazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, soddisfa contemporaneamente le condizioni di una transazione ai sensi della legge sul credito al consumo, solo le disposizioni di quest'ultima legge sono applicabili.

18. L'art. 1 del Gesetz über Verbraucherkredite, zur Änderung der Zivilprozessordnung und anderer Gesetze 17 dicembre 1990 (legge sul credito al consumo, che modifica il codice tedesco di procedura civile e altre leggi; in prosieguo: il «VerbrKrG» definisce così il suo ambito di applicazione:

«1) La presente legge si applica ai contratti di credito e ai contratti di intermediazione finanziaria conclusi tra una persona, che accorda un credito (creditore) o ne indica o ne negozia uno (l'intermediario finanziario) nell'esercizio della sua attività professionale e una persona fisica, purché il credito, secondo i termini del contratto, non sia destinato all'attività professionale esercitata da quest'ultimo (il consumatore).

2) Il contratto di credito è un contratto con il quale un creditore accorda o promette ad un consumatore, a titolo oneroso, un credito sotto forma di prestito, di dilazione dei pagamenti o di altra facilitazione finanziaria.

(...)».

19. L'art. 3 del VerbrKrG definisce le eccezioni al suo ambito di applicazione:

«2) Inoltre, non sono applicabili (...)

2. l'art. 4, n. 1, quarta frase, punto 1, lett. b), e gli artt. 7, 9 e da 11 a 13 ai contratti di credito secondo i quali il credito è subordinato alla costituzione di una garanzia immobiliare ed è concesso secondo gli usi vigenti per i crediti ipotecari e per la relativa intermediazione finanziaria (...)».

20. L'art. 7 del VerbrKrG, che prevede un diritto di recesso del consumatore, è così redatto:

«1) La dichiarazione con la quale il consumatore manifesta la volontà di concludere un contratto di credito ha effetto solo qualora l'interessato non l'abbia revocata per iscritto entro una settimana.

2) L'invio del recesso in tempo utile è sufficiente ai fini del rispetto di tale termine. Questo decorre a partire dal momento in cui il consumatore riceve un'informazione chiaramente leggibile, da controfirmare specificamente dal consumatore, sulla disposizione di cui alla prima frase, che contenga l'indicazione del suo diritto di recesso, della perdita di quest'ultimo in forza del n. 3, nonché del nome e dell'indirizzo del destinatario del recesso. Se il consumatore non è informato nei modi previsti dalla seconda frase, il diritto di recesso si estingue solo quando le due parti hanno compiuto integralmente la loro prestazione, o al più tardi un anno dopo la dichiarazione del consumatore di voler concludere il contratto di credito».

III Questioni pregiudiziali

21. Il Bundesgerichtshof, nel ritenere che la controversia nella causa principale sollevi un problema di interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31; in prosieguo: la "direttiva sulle vendite porta a porta") si applichi anche ai contratti di credito fondiario (art. 3, n. 2, punto 2, del VerbrKrG) e, in considerazione del diritto di recesso previsto nell'art. 5, prevalga sulla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48; in prosieguo: la "direttiva in materia di credito al consumo").

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se la direttiva sulle vendite porta a porta osti a che il legislatore nazionale applichi il termine di decadenza dal diritto di recesso disciplinato nell'art. 7, n. 2, terza frase, del VerbrKrG anche in casi in cui un contratto negoziato fuori dei locali commerciali abbia come oggetto la concessione di un credito fondiario nell'accezione di cui all'art. 3, n. 2, punto 2, del VerbrKrG e l'obbligo d'informativa contemplato all'art. 4 della direttiva sia stato pretermesso».

22. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la questione che si pone è quella della tutela dei consumatori che non possono beneficiare della direttiva in materia di credito al consumo. In tale ipotesi, si tratta di accertare se il contratto, con il quale un commerciante accorda ad un consumatore un mutuo per l'acquisto di un immobile e che è stato concluso nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta, e possa applicarsi il diritto di recesso che quest'ultima prevede, anche quando il VerbrKrG, che si applica a svantaggio del HWiG, vi si oppone.

Sull'applicabilità della direttiva sulle vendite porta a porta ai contratti di credito fondiario (prima parte della prima questione pregiudiziale)

A Osservazioni preliminari

23. Attiro l'attenzione della Corte sul seguente fatto.

In udienza, la convenuta ha riconosciuto di aver incoraggiato i coniugi Heininger ad acquistare un bene immobile e a sottoscrivere un mutuo a tal fine. Ma essa ha anche tenuto a precisare che tra il momento della visita dell'agente immobiliare presso il domicilio dei ricorrenti e la conclusione definitiva del contratto di mutuo erano trascorse sette settimane. La convenuta ha sottolineato soprattutto che i coniugi Heininger si sono recati alla sede dell'agenzia bancaria per firmare il contratto e stabilire le formalità del contratto di mutuo. Ora, se tale affermazione si rivelasse esatta, la fattispecie nella causa principale non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta.

24. Su tale punto, ricordo che il procedimento di cui all'art. 234 CE è basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte e che ogni valutazione o verifica dei fatti di causa rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale .

La Corte può pronunziarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, in base ai fatti indicati dal giudice nazionale . Pertanto, propongo alla Corte di attenersi ai termini dell'ordinanza di rinvio.

25. Fornite tali precisazioni, occorre esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte.

B Soluzione della questione sollevata

26. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, se la direttiva sulle vendite porta a porta si applichi ai contratti di credito fondiario.

27. L'art. 3, n. 2, lett. a), di detta direttiva esclude esplicitamente i «contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e [i] contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili» dal suo ambito di applicazione.

28. La Corte non ha mai risolto, in maniera esplicita, la questione dell'applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta al contratto di credito fondiario . Occorre quindi studiare anzitutto l'ambito ratione materiae del suo art. 3, n. 2, lett. a), per pronunciarsi dopo su un'eventuale applicazione di detta direttiva a tale tipo di contratto.

29. Per risolvere tale questione, occorre esaminare il testo e la finalità della direttiva sulle vendite porta a porta.

Testo dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva sulle vendite porta a porta

30. Così come è formulato, l'art. 3, n. 2, della direttiva sulle vendite porta a porta non esclude i contratti di credito fondiario dal suo ambito di applicazione. Al riguardo, l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva in materia di credito al consumo afferma esplicitamente che essa non si applica «ai contratti di credito (...) destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un (...) immobile costruito o da costruirsi». Tale formula mi induce a fare due osservazioni.

Da un lato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le limitazioni previste a carico di un diritto individuale sancito da una direttiva devono essere interpretate in senso restrittivo .

Dall'altro, si può ragionevolmente ritenere che se gli estensori della direttiva sulle vendite porta a porta avessero voluto escludere i contratti di credito dal suo ambito di applicazione, l'avrebbero espressamente scritto come hanno fatto per la direttiva in materia di credito al consumo.

31. Inoltre, ritengo che il contratto di credito non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva sulle vendite porta a porta. A tal proposito, non condivido la tesi del governo spagnolo che, nelle sue osservazioni, ritiene che un contratto di mutuo fondiario destinato all'acquisto dell'alloggio ipotecato costituisca un contratto concernente diritti su beni immobili, in quanto fa sorgere un diritto reale sull'immobile.

Infatti, è importante non confondere l'oggetto del contratto di credito (vale a dire il credito) con la vendita immobiliare. Il contratto di credito fondiario non verte su diritti di natura immobiliare ma sull'importo prestato. Si tratta proprio di due elementi distinti. Per il suo oggetto il contratto di credito fondiario non rientra nell'ambito dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva sulle vendite porta a porta.

32. Pertanto, il contratto di credito fondiario, il cui oggetto verte su un diritto personale e non su un diritto reale di natura immobiliare, non può essere escluso dall'ambito di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta in base al disposto dell'art. 3, n. 2, lett. a).

Finalità della direttiva sulle vendite porta a porta

33. La seconda serie di osservazioni riguarda gli obiettivi della direttiva sulle vendite porta a porta. Quest'ultima insiste, in maniera esplicita, sulla vulnerabilità del consumatore in questo tipo di relazioni commerciali.

Secondo i termini del suo quarto considerando, «la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa ; che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; che questo elemento di sorpresa è generalmente presente (...) nel caso di contratti conclusi a domicilio (...)». Pertanto, occorre «che siano adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio» .

34. Lo scopo della direttiva sulle vendite porta a porta è quindi chiaro. Si tratta di garantire la tutela del consumatore che si trova in una situazione di debolezza per l'effetto sorpresa che provoca la visita del commerciante che non è avvenuta su sua espressa richiesta.

35. L'obiettivo di tutela del consumatore è anche, in modo costante, oggetto principale della giurisprudenza della Corte.

36. Infatti, la Corte ha affermato nella sentenza Dietzinger che «la direttiva [sulle vendite porta a porta] è diretta a tutelare i consumatori permettendo loro di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa, non già del cliente, bensì del commerciante, quando il cliente abbia potuto trovarsi nell'impossibilità di valutare in pieno la portata del suo atto» . La Corte ha peraltro riaffermato tale soluzione nella sentenza Berliner Kindl Brauerei .

37. In quest'ultima causa, la Corte ha anche dichiarato che la direttiva sulle vendite porta a porta, la quale, «a parte il requisito che i contratti riguardati vertano sulla fornitura di beni o di servizi, non contiene alcuna restrizione del suo ambito di applicazione ratione materiae secondo i tipi di contratto, purché i consumatori agiscano a un fine che possa essere considerato estraneo alla loro attività professionale, è diretta a tutelare questi ultimi attribuendo loro un diritto generale di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa, non già del cliente, bensì del commerciante, quando il cliente possa essersi trovato nell'impossibilità di valutare appieno la portata del suo atto» .

38. La direttiva sulle vendite porta a porta, quindi, mira non tanto a tutelare «il consumatore (...) perché acquista un determinato bene, quanto piuttosto per le modalità con cui ha avuto luogo quest'acquisto o la conclusione del contratto» .

39. Mi sembra importante aggiungere che, negli Stati membri dove tali contratti vengono conclusi dinanzi ad un'autorità il cui compito è di garantire il consenso delle parti, il ricorso ad una terza persona e a un minimo di formalismo dà garanzie di certezza del diritto.

40. Tale osservazione viene fornita al fine di precisare la portata della soluzione dedotta in tale fattispecie. Si tratta di tener conto dell'applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta a vantaggio dei soli contratti di credito fondiario conclusi in tale tipo di relazioni commerciali. Non propongo alla Corte di estendere il beneficio della direttiva sulle vendite porta a porta a favore di tutti i contratti di credito fondiario.

41. Pertanto, la direttiva sulle vendite porta a porta si applica soltanto ai contratti di credito fondiario che sono conclusi fuori dai locali commerciali.

V Sull'applicazione dell'art. 5 della direttiva sulle vendite porta a porta (secondo parte della prima questione pregiudiziale)

42. Dato che la direttiva sulle vendite porta a porta si applica ad un contratto fondiario, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 5 della direttiva sulle vendite porta a porta debba essere interpretato nel senso che il consumatore che ha concluso un siffatto contratto nelle circostanze previste da detta direttiva gode del diritto di recesso stabilito da questo articolo.

43. Prima di risolvere tale questione, voglio fornire alcune precisazioni sulla formula utilizzata dal giudice nazionale. Quest'ultimo s'interroga su un'eventuale «prevalenza» della direttiva sulla vendita porta a porta in materia di credito al consumo. L'impiego della nozione di «prevalenza» nell'ordinanza di rinvio non mi sembra pertinente. Ritengo che la sua utilizzazione trovi origine in una problematica che rientra esclusivamente nell'ambito del diritto nazionale.

44. Rilevo che il VerbrKrG va oltre la direttiva in materia di credito al consumo. Infatti, quest'ultima non prevede un diritto di recesso. Per contro, il VerbrKrG concede tale diritto al consumatore.

45. Il HWiG prevede esplicitamente il primato del VerbrKrG qualora una transazione commerciale rientri nell'ambito di applicazione di queste due leggi. Le relazioni fra tali due leggi vengono interpretate quindi proprio in termini di prevalenza .

46. La questione non si pone in questi termini dinanzi alla Corte. Come nota la Commissione nelle sue osservazioni, «la questione della relazione fra le due direttive non è un problema di prevalenza (...)» .

47. Infatti, nella nostra causa, l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva in materia di credito al consumo non si applica. Interrogarsi su un'eventuale prevalenza dell'una direttiva sull'altra presupporrebbe l'applicazione di tutte e due in questa causa. Ora, così non è.

48. Di conseguenza, ritengo che il diritto di recesso previsto dalla direttiva sulle vendite porta a porta si applichi ai contratti di credito fondiario conclusi nelle circostanze proprie della vendita a domicilio.

49. Inoltre, il giudice nazionale interroga la Corte sul termine entro il quale tale diritto di recesso possa esercitarsi e i requisiti comunitari in materia d'informazione del consumatore.

VI Sulla questione del termine attinente all'esercizio del diritto di recesso e ai requisiti comunitari in materia d'informazione del consumatore (seconda questione pregiudiziale)

50. Con tale seconda questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, se la direttiva sulle vendite porta a porta osti ad una legislazione nazionale che limita nel tempo il diritto di recesso, anche quando il consumatore non ha beneficiato dell'informazione di cui all'art. 4 di detta direttiva.

51. Tale questione solleva un problema strettamente connesso alla maniera in cui il legislatore nazionale ha trasposto le direttive sulla vendita porta a porta e in materia di credito al consumo nel proprio ordinamento giuridico interno.

52. Ai sensi dell'art. 7 del VerbrKrG, il consumatore dispone di una settimana per revocare il suo contratto per iscritto. Sono previste due ipotesi distinte.

Nella prima fattispecie, il commerciante ha rilasciato un'«informazione chiaramente leggibile» al suo cliente . Il termine decorre solo a partire dal momento in cui il consumatore riceve tale informazione.

Nella seconda fattispecie, il consumatore non ha ricevuto nessuna informazione. Il termine del diritto di recesso si estingue solo quando è stata compiuta integralmente la prestazione. La legge pone un limite supplementare fissando un termine di un anno dopo la dichiarazione da parte del consumatore di voler concludere il contratto di credito.

53. In altri termini, il VerbrKrg va oltre la direttiva sulle vendite porta a porta. Esso prevede un meccanismo di recesso dai contratti di credito qualora il diritto d'informazione non sia stato rispettato, ciò che non fa il testo di detta direttiva.

54. Tuttavia, la questione che si pone è quella se le disposizioni nazionali summenzionate rispettino i requisiti comunitari in materia di diritto all'informazione del consumatore iscritti nella direttiva sulle vendite porta a porta. Questi ultimi sono facilmente individuabili.

55. L'art. 4 della direttiva sulle vendite porta a porta è esplicito. Esso dispone che «il commerciante deve informare per iscritto il consumatore (...) del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5 (...)».

56. L'art. 5, n. 1, della direttiva sulle vendite porta a porta, riconosce al consumatore un termine di almeno sette giorni per rescindere il proprio contratto dal momento in cui ha ricevuto l'informazione.

57. La lettura di tale disposto prova che un termine è espressamente previsto solo nell'ipotesi in cui il consumatore abbia beneficiato del suo diritto d'informazione.

58. La direttiva sulle vendite porta a porta non dice nulla su un qualsiasi termine riconosciuto a beneficio del consumatore qualora il commerciante non si sia conformato al suo obbligo d'informazione. Essa si limita a rinviare alle legislazioni nazionali per adottare «misure appropriate per la tutela dei consumatori» in tale fattispecie.

59. Inoltre, risulta chiaramente dall'art. 4 che tale obbligo d'informazione grava sul commerciante che «deve» conformarvisi. Si tratta di un obbligo di risultato.

60. L'inosservanza di tale obbligo comporta una violazione del diritto soggettivo sancito dal diritto primario.

Infatti, voglio insistere sul seguente punto. Se il consumatore non è informato dell'esistenza di un diritto di recesso, si trova nell'impossibilità di farlo valere. L'effettività di tale diritto si basa quindi interamente sul comportamento del commerciante. La direttiva sulle vendite porta a porta fa gravare sulle sue spalle una responsabilità particolare in quanto il diritto del consumatore dipende dal suo atteggiamento. Un comportamento negligente del commerciante può impedire l'attuazione di detta direttiva.

61. Ora, come rilevano le ricorrenti nelle loro osservazioni , subordinare l'esercizio del diritto di recesso, in mancanza di informazioni al riguardo, ad una condizione riguardante il termine di scadenza, nei contratti di credito conclusi fuori dai locali commerciali, svuoterebbe di significato la tutela ricercata.

62. Nella fattispecie principale, il termine di un anno previsto dalla legislazione nazionale non è conforme al carattere imperativo del diritto all'informazione. Infatti, ritengo che in mancanza di informazioni circa l'esistenza di un diritto di recesso, il consumatore sia tenuto all'oscuro del suo diritto di ritornare sulla sua decisione iniziale di negoziare. La limitazione di un termine di scadenza in tale ipotesi equivale ad autorizzare implicitamente il commerciante a non assoggettarsi ad un obbligo derivante dal Trattato CE e iscritto esplicitamente nella direttiva sulle vendite porta a porta.

63. In udienza, la convenuta ha fatto valere che era indispensabile limitare il termine di recesso dal contratto per motivi di certezza del diritto.

64. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, la convenuta deve rispettare il diritto all'informazione del consumatore. Tale obbligo non è tacito. Riconoscere valida una limitazione del termine sarebbe una soluzione in grado di incoraggiare il commerciante nel suo atteggiamento di negligenza nei confronti del consumatore.

65. Pertanto, ritengo che il diritto di recesso da un contratto di credito fondiario non debba essere limitato nel tempo quando il consumatore non è stato informato del suo diritto ad esercitarlo.

VII Su un'eventuale limitazione degli effetti della sentenza che sarà pronunciata

66. Nelle loro osservazioni, la convenuta e il governo tedesco hanno attirato l'attenzione della Corte sulle conseguenze finanziarie di un'eventuale mancanza di limitazione del diritto recesso. Esse reputano che l'applicazione del diritto di recesso dai contratti di credito fondiario previsto dalla direttiva sulle vendite porta a porta costituirebbe un rischio finanziario significativo per gli istituti di credito che non vogliono sicuramente sostenerlo da soli.

67. Poiché propongo alla Corte di risolvere positivamente la questione pregiudiziale, devo verificare se le condizioni richieste per pronunciare una tale limitazione nel tempo siano soddisfatte.

68. Conformemente a una consolidata giurisprudenza, «la Corte può decidere, in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici costituiti secondo buona fede, di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi di una disposizione, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione detti rapporti giuridici (...)» .

69. A tal fine, «la Corte si è soffermata a verificare l'esistenza dei due criteri essenziali perché possa essere disposta una limitazione del genere, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti» .

70. La condizione relativa alla «buona fede» richiede che gli ambienti interessati abbiano potuto ragionevolmente equivocare riguardo all'applicabilità o alla portata della disposizione comunitaria interpretata.

Nella fattispecie, l'art. 4, terzo comma, della direttiva sulle vendite porta a porta si richiama alla competenza degli Stati membri per prevedere misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora il commerciante non osservi il suo obbligo d'informazione. La convenuta ha potuto legittimamente ritenere che, ai sensi dell'art. 7 del VerbrKrG, si applicasse la limitazione dell'esercizio del diritto di recesso.

Alla luce di tale disposto, essa ha potuto ragionevolmente ritenere che il diritto di recesso, in mancanza dell'esercizio del diritto d'informazione, ammettesse un termine di scadenza.

71. Per contro, dubito che la seconda condizione, relativa all'esistenza di «gravi inconvenienti», sia soddisfatta. Vero è che la convenuta ha esposto ragioni per le quali la sentenza che sarà pronunciata rischi di produrre conseguenze insostenibili per le banche che hanno concesso tale tipo di crediti fondiari. Tuttavia, essa non fornisce nessun elemento preciso idoneo a corroborare la sua tesi. Non sono pertanto in grado, sulla base degli elementi di cui dispongo, di proporre alla Corte una limitazione degli effetti della sentenza che sarà pronunciata.

Conclusione

72. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Bundesgerichtshof nel seguente modo:

«1) Un contratto con il quale un commerciante accorda ad un consumatore un mutuo per l'acquisto di un immobile, concluso nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

2) La direttiva 85/577 osta alla limitazione del termine di scadenza del diritto di recesso da parte di una legislazione nazionale quando il consumatore non ha beneficiato del suo diritto d'informazione concesso dall'art. 4 di detta direttiva».