61999C0471

Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 7febbraio2002. - Alfredo Martínez Domínguez, Joaquín Benítez Urbano, Agapito Mateos Cruz e Carmen Calvo Fernández contro Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Nürnberg - Germania. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 77 e 78 - Titolari di pensioni in base alla normativa di più Stati membri - Titolari di pensioni in base ad una convenzione in materia di previdenza sociale fra Stati membri antecedente ad un'adesione alle Comunità europee - Prestazioni per figli a carico e per orfani di titolari di pensioni - Diritto a prestazioni familiari a carico dell'istituzione competente di uno Stato membro diverso da quello di residenza - Presupposti di acquisizione. - Causa C-471/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07835


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con ordinanza depositata presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 1999, il Sozialgericht Nürnberg ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'articolo 234 CE, due quesiti pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel prosieguo: il «regolamento») . Il rinvio è stato in particolare disposto nell'ambito di quattro cause riunite dal giudice nazionale aventi ad oggetto altrettante decisioni della Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse (Ente federale per il lavoro, Cassa sussidi familiari; nel prosieguo: la «BAK»), con cui erano state respinte le domande di assegni familiari presentate a tale ente, a vario titolo, da cittadini spagnoli.

Il quadro giuridico di riferimento

La normativa comunitaria

2. L'art. 77 del regolamento (come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983) , relativo alle prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite, dispone:

«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri».

3. Analogamente, l'articolo 78 del regolamento, relativo alle prestazioni per orfani, dispone:

«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il lavoratore defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani».

4. Con riferimento ad entrambe le disposizioni sopra descritte, l'articolo 79, n. 1, stabilisce inoltre che «[l]e prestazioni ai sensi degli articoli 77 e 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente». Al n. 1, lett. a), di tale articolo è tuttavia previsto che «se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 [sul cumulo dei periodi assicurativi] o dall'articolo 72 [sulla totalizzazione dei periodi di occupazione], a seconda del caso».

La normativa nazionale

5. In Spagna il Real decreto legislativo 1/1994, recante una disciplina generale in materia di previdenza sociale, prevede il pagamento ai titolari di pensione di un assegno familiare per ciascun figlio a carico che non abbia compiuto 18 anni, a condizione che il reddito familiare non superi un determinato ammontare. Per i figli affetti da handicap con un tasso di invalidità superiore al 65% detto decreto prevede invece la corresponsione di un assegno familiare senza alcun limite di età o di reddito; il pagamento di tale sussidio per i figli maggiorenni è tuttavia incompatibile con la percezione dello speciale contributo previsto dalla legge n. 13/1982, sull'integrazione sociale dei portatori di handicap, con la conseguenza che, ove ne ricorrano le circostanze, gli interessati devono optare per uno dei due regimi alternativi.

6. Per quanto riguarda la normativa tedesca, il Bundeskindergeldgesetz (legge federale sugli assegni familiari; nel prosieguo: il «BKGG»), nella versione in vigore sino alla fine del 1995, attribuiva ai titolari di pensione un diritto ad assegni familiari per figli a carico fino a quando i figli non avessero raggiunto il sedicesimo anno di età e, nel caso in cui fossero più d'uno, a condizione che non venisse superato un certo livello di reddito. A partire dal 1996 il limite di età è stato poi elevato a 18 anni e sono stati aboliti i limiti di reddito; è stato inoltre previsto il pagamento dell'assegno fino al compimento del 27º anno di età nel caso in cui i figli proseguano gli studi per conseguire una formazione professionale e fino al 21º anno qualora essi siano disoccupati. Per i figli che a causa di un handicap non siano in grado di provvedere a se stessi il BKGG prevede infine il pagamento di un assegno senza alcun limite di età.

Fatti e quesiti pregiudiziali

7. Come ho accennato, il presente rinvio pregiudiziale è stato disposto nell'ambito di quattro cause riunite dal giudice a quo, accomunate dal fatto di riguardare, a vario titolo, cittadini spagnoli che per un certo periodo hanno lavorato in Germania in qualità di lavoratori migranti.

8. La prima di esse è stata introdotta dal signor Martínez Domínguez, un cittadino spagnolo, residente in Spagna e titolare di una pensione sia in quel paese che in Germania (dove aveva appunto lavorato per un certo periodo). Nonostante beneficiasse di assegni familiari in Spagna per la figlia minorenne a carico, egli non aveva avuto diritto al pagamento di detti assegni fra l'aprile 1991 e l'ottobre 1996 e fra l'aprile e l'ottobre 1997 per superamento delle soglie di reddito previste dalla legislazione di quel paese. Al fine di ottenere detti contributi, nel gennaio 1996 il signor Martínez Domínguez ha dunque presentato un'apposita istanza in Germania, dove, come si è detto, a partire dal 1996 non sussiste alcun limite di reddito per il pagamento degli assegni familiari. La sua domanda è stata tuttavia respinta dalla BAK, così come il successivo reclamo; la decisione definitiva di rigetto è stata quindi impugnata di fronte al giudice a quo.

9. La seconda causa è stata introdotta dal signor Benítez Urbano, anch'egli cittadino spagnolo, residente in Spagna e titolare di una pensione in quel paese ed in Germania (dove aveva ugualmente lavorato per un certo periodo). Nell'agosto 1996 egli ha presentato una domanda per ottenere in Germania assegni familiari per la figlia maggiorenne portatrice di handicap, la quale percepiva in Spagna lo speciale contributo previsto dalla legge n. 13/1982 sull'integrazione sociale dei portatori di handicap e, per questo motivo, non poteva beneficiare di assegni familiari in quel paese (che non erano pertanto stati richiesti). Tale domanda ed il successivo reclamo sono stati respinti dalla BAK, la cui definitiva decisione di rigetto è stata impugnata dinanzi al giudice a quo.

10. La terza causa è stata introdotta dal signor Mateos Cruz, ugualmente cittadino spagnolo, residente in Spagna e titolare di una pensione in Spagna ed in Germania (dove aveva del pari lavorato per un certo periodo). Egli ha ricevuto in Spagna assegni familiari per i tre figli a carico fino a quando questi non hanno raggiunto la maggiore età. Venuto meno il diritto a percepire tali assegni in virtù della legislazione spagnola, nel novembre 1997 ha presentato domanda per ottenere analoghi contributi in Germania, facendo valere che i figli stavano proseguendo la loro formazione professionale e che dunque, secondo la normativa di quel paese, i sussidi avrebbero dovuto essere corrisposti fino al compimento del 27º anno di età. Anche in questo caso la domanda ed il successivo reclamo sono stati respinti dalla BAK, la cui definitiva decisione di rigetto è stata impugnata dinanzi al giudice a quo.

11. La quarta causa è stata invece introdotta dalla signora Calvo Fernández, vedova di un cittadino spagnolo che aveva lavorato per un certo periodo in Germania, dove, prima del decesso (avvenuto nel 1985), aveva maturato un diritto a pensione ma non a prestazioni familiari. Già beneficiaria di assegni familiari in Spagna per le tre figlie a carico (tutte residenti in Spagna e titolari di pensioni per orfani in Spagna e Germania), nel giugno 1992 la signora Calvo Fernández ha richiesto assegni familiari anche in Germania; non è chiaro tuttavia se con tale domanda mirasse ad ottenere lintegrale versamento degli assegni anche in quel paese o solo ad integrare i contributi percepiti in Spagna con il maggiore importo degli assegni previsti dalla normativa tedesca. Come negli altri casi, la BAK ha tuttavia respinto listanza ed il successivo reclamo; avverso la definitiva decisione di rigetto è stato quindi proposto ricorso dinanzi al giudice a quo. Successivamente, la BAK ha ugualmente respinto una nuova domanda presentata dalla signora Calvo Fernández per ottenere assegni familiari per i figli che proseguivano la loro formazione professionale dopo il raggiungimento dei 18 anni; anche il provvedimento con cui è stato rigettato il reclamo contro tale decisione è stato impugnato dinanzi al giudice a quo. Nell'ordinanza di rinvio non è peraltro precisato se nel caso della signora Calvo Fernández la causa principale riguardi entrambi i ricorsi o solo uno di essi.

12. Ai fini della presente causa è importante sottolineare che dall'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che in nessuno dei quattro casi dianzi descritti i diritti ai trattamenti pensionistici maturati in Germania erano stati acquisiti in base alle sole disposizioni tedesche in materia di previdenza sociale, dato che in nessun caso erano stati pagati in quel paese i contributi minimi a tal fine necessari. I diritti in questione erano per contro sorti in Germania solo grazie alla presa in considerazione degli ulteriori contributi versati in Spagna: e ciò, nei primi tre casi, in forza delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 sul cumulo dei contributi versati in diversi Stati membri; nel quarto, invece, in applicazione della convenzione bilaterale tra la Germania e la Spagna sulla previdenza sociale (convenzione stipulata nel 1973 ed applicabile nella specie anche dopo l'adesione della Spagna alla Comunità; nel prosieguo: la «convenzione»).

13. In considerazione dei delicati problemi di diritto comunitario sollevati dalle cause dinanzi ad esso pendenti, il Sozialgericht Nürnberg ha dunque ritenuto necessario rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiedere:

«1) se l'articolo 77, n. 2, lett. b), nel combinato disposto dell'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che i sussidi familiari per figli a carico di pensionati, che abbiano acquisito il diritto alla pensione in uno Stato membro non solo in base alla normativa del medesimo Stato membro, bensì per effetto delle disposizioni di coordinamento della normativa europea in materia di previdenza sociale, debbano essere corrisposti interamente quando il diritto alla pensione nei confronti dello Stato diverso da quello di residenza sussista per periodi - ovvero a decorrere da un periodo - con riguardo ai quali il diritto ai sussidi familiari, previsti per legge nello Stato di residenza, sia venuto meno o non sussista in conseguenza del superamento di un determinato limite di età o di una determinata soglia di reddito ovvero per mancata proposizione della relativa domanda;

2) se l'articolo 78, n. 2, lett. b), nel combinato disposto dell'art. 79, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che i sussidi familiari per gli orfani di un lavoratore, dipendente od autonomo, deceduto, soggetto alle normative di più Stati membri, debbano essere interamente corrisposti, qualora il diritto alla pensione per orfani in uno di tali Stati membri - alla cui normativa il lavoratore sia stato soggetto - non sussista unicamente in base alla sola normativa dello Stato membro medesimo né in base alle disposizioni di coordinamento della normativa comunitaria in materia sociale e qualora il diritto alla pensione per orfani nei confronti dello Stato diverso da quello di residenza sussista per periodi - ovvero a decorrere da un periodo - con riguardo ai quali il diritto alle prestazioni previdenziali, previste per legge nello Stato di residenza, sia venuto meno o non sussista in conseguenza del superamento di un determinato limite di età o di una determinata soglia di reddito ovvero per mancata proposizione della relativa domanda».

14. Nel giudizio instauratosi dinanzi alla Corte, oltre ai ricorrenti nelle cause principali, sono intervenuti i governi tedesco e spagnolo e la Commissione. Al fine di ricostruire con maggiore precisione la rilevante normativa nazionale e la disciplina prevista dalla Convenzione, con lettera del 24 luglio 2001 la Corte ha chiesto alcuni chiarimenti ai governi intervenuti; tali chiarimenti sono stati forniti con lettere depositate il 2 e il 30 agosto 2001.

Analisi giuridica

Premessa

15. Come risulta chiaramente dal loro testo, gli artt. 77 e 78 del regolamento disciplinano in modo analogo le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e le prestazioni per orfani, seguendo nei due casi la medesima ratio. Essi prevedono in particolare che, qualora i titolari delle pensioni o delle rendite (nel primo caso) ovvero i lavoratori defunti (nel secondo) siano stati soggetti alla legislazione di più Stati membri, come nelle fattispecie in esame, le prestazioni da essi disciplinate sono in principio concesse dallo Stato di residenza del beneficiario [n. 2, lett. b), sub i)]. Qualora tuttavia il diritto alle prestazioni in questione non sia acquisito in base alla legislazione di tale Stato (tenuto conto, a tal fine, anche delle disposizioni del regolamento sul cumulo dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione dei periodi di occupazione richiamate dall'art. 79), dette prestazioni sono concesse dallo Stato alla cui legislazione il titolare delle pensioni o delle rendite ovvero il lavoratore defunto è stato per maggior tempo assoggettato (sempreché, ovviamente, il relativo diritto sia stato acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto anche in questo caso della disciplina sul cumulo dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione dei periodi di occupazione) [n. 2, lett. b), sub ii)].

16. Nei casi che hanno dato origine al presente rinvio pregiudiziale, come si è visto, i titolari delle prestazioni per figli a carico o per orfani risiedevano in Spagna, dove in principio dette prestazioni erano dovute. Sennonché, in base alla legislazione di quello Stato, il diritto alle prestazioni in parola:

- o era venuto meno per certi periodi in ragione del superamento delle soglie di reddito previste dalla legislazione di quel paese (causa Martínez Domínguez);

- o era venuto meno in seguito al raggiungimento di una certa età da parte dei figli a carico (cause Mateos Cruz e Calvo Fernández);

- o non poteva essere esercitato per la scelta dell'interessato di percepire altre prestazioni incompatibili con quelle in questione (causa Benítez Urbano);

- o infine (come può forse desumersi dalle indicazioni relative alla causa Calvo Fernández) comportava il pagamento di somme inferiori a quelle già corrisposte nello Stato diverso da quello di residenza.

17. Considerato dunque che i titolari delle pensioni (nei casi Martínez Domínguez, Mateos Cruz e Benítez Urbano) ed il lavoratore defunto (nel caso Calvo Fernández) erano stati assoggettati per un certo periodo alla normativa tedesca, con i due quesiti pregiudiziali il giudice a quo vuole in pratica sapere se, in forza degli artt. 77, 78 e 79 del regolamento, l'amministrazione di quel paese sia tenuta a corrispondere le prestazioni non percepite in Spagna per le ragioni di cui si è detto (ovvero l'integrazione delle stesse), nella misura in cui dette prestazioni sarebbero state corrisposte se si fosse applicata tout court la normativa tedesca.

18. Per rispondere a tali quesiti, che conviene analizzare congiuntamente, premetterò anzitutto qualche considerazione generale sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento alla luce della giurisprudenza comunitaria, per poi valutare più specificamente la soluzione da dare ai quesiti con riferimento alle diverse fattispecie che si presentano nelle cause principali.

Considerazioni generali

19. Come si è visto, gli artt. 77 e 78 del regolamento dettano i criteri per individuare lo Stato membro competente a concedere le prestazioni per figli a carico o per orfani, specie per l'ipotesi in cui i titolari delle pensioni o delle rendite (nel primo caso) ovvero i lavoratori defunti (nel secondo) siano stati soggetti alla legislazione di più Stati membri. Lo Stato membro individuato secondo tali criteri è tenuto ad erogare le prestazioni in questione anche se il relativo diritto non è stato acquisito in quello Stato sulla base della sola legislazione nazionale, ma in applicazione delle disposizioni del regolamento sul cumulo dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione dei periodi di occupazione.

20. In linea di principio, e conformemente al principio dell'unicità della legge applicabile enunciato nell'art. 13, n. 1, del rtegolamento , detto Stato membro è il solo competente a concedere le prestazioni di cui trattasi, erogandole secondo la normativa in esso vigente e nei limiti da questa definiti. Può darsi tuttavia che, seguendo tale principio, gli interessati vengano privati dei diritti a prestazioni più favorevoli maturati in altri Stati membri sulla sola base delle rispettive legislazioni nazionali; il che contraddirebbe il principio, più volte sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui «lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro».

21. Proprio per evitare tale incongruenza, quindi, la Corte ha precisato in diverse occasioni che «le disposizioni del regolamento [n. 1408/71] non possono applicarsi qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro, in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto le stesse leggi» . Per quanto qui interessa, la Corte ha in particolare chiarito che gli artt. 77 e 78 del regolamento devono essere interpretati «nel senso che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione o di una rendita di invalidità o di vecchiaia, o l'orfano, non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate sorto in precedenza a carico di un altro Stato membro. In un caso del genere un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi è dovuto da quest'ultimo Stato membro» .

22. E' importante sottolineare, tuttavia, che la ricordata giurisprudenza si riferisce unicamente alle ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano acquisito i diritti previdenziali in uno Stato membro diverso da quello di residenza in virtù della sola legislazione di quello Stato (e non delle disposizioni del regolamento sul cumulo dei periodi assicurativi e sulla totalizzazione dei periodi di occupazione), poiché solo in quel caso l'applicazione del regolamento potrebbe privarli di prestazioni più favorevoli cui altrimenti avrebbero avuto diritto.

23. Tale delimitazione della giurisprudenza in parola risulta chiaramente dalla sentenza Bastos Moriana, dove è precisato «che gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento devono essere interpretati nel senso che l'istituzione competente di uno Stato membro non è tenuta a concedere ai titolari di pensioni o di rendite o agli orfani che risiedono in un altro Stato membro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni previsto dalla normativa del primo Stato membro, qualora il diritto alla pensione o alla rendita, o il diritto dell'orfano, non sia acquisito esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in tale Stato» . Ciò perché, come già ricordato, «qualora i diritti del titolare di pensioni o rendite o dell'orfano sorgano soltanto in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento (...), l'applicazione degli artt. 77 e 78 non priva gli interessati delle prestazioni concesse in forza della sola legislazione di un altro Stato membro» .

24. Analogamente, nella successiva sentenza Gómez Rodríguez, la Corte ha precisato che, «quando il diritto alle prestazioni acquisito nello Stato di residenza è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, l'ente competente di un altro Stato membro non è tenuto ad accordare prestazioni agli interessati, a meno che questi ultimi abbiano acquisito il loro diritto in tale Stato sulla sola base dei periodi assicurativi compiuti nel medesimo Stato» . La Corte ha dunque concluso che «l'art. 78, n. 2, lett. b), del regolamento dev'essere interpretato nel senso che le sue disposizioni figuranti al punto ii) non divengono applicabili in una situazione ove il diritto ad una pensione per orfani, il quale in un primo tempo era stato acquisito a norma del punto i) nello Stato membro di residenza del beneficiario, è venuto meno per il raggiungimento di un limite di età, mentre in un altro Stato membro, alla cui legislazione l'assicurato è stato del pari soggetto, il diritto ad una pensione per orfani sarebbe acquisito anche dopo tale data in caso di applicazione del principio del cumulo contemplato dall'art. 79 del regolamento» .

Valutazione delle presenti fattispecie

25. Ciò chiarito sul piano generale, mi sembra che i quesiti formulati dal Sozialgericht Nürnberg con riferimento alle diverse fattispecie delle cause principali possano essere agevolmente risolti alla luce della riferita giurisprudenza comunitaria, e segnatamente delle sentenze Bastos Moriana e Gómez Rodríguez. Al pari della Commissione e del governo tedesco, ritengo infatti che nelle fattispecie in esame il diritto alle prestazioni previdenziali fosse maturato nello Stato di residenza, con la conseguenza che, ai sensi della giurisprudenza in parola, le ulteriori prestazioni richieste in un diverso Stato membro non dovevano essere concesse a meno che il relativo diritto non fosse sorto in forza della sola legislazione di quest'ultimo Stato.

26. Non credo in effetti che si possa negare, come sembrano invece fare i ricorrenti principali ed il governo spagnolo, che nei quattro casi in esame un diritto alle prestazioni per figli a carico o per orfani fosse sorto nel paese di residenza. Dubbi al riguardo non possono certo sussistere nei casi Mateos Cruz e Calvo Fernández, dato che, proprio come nelle ricordate cause Bastos Moriana e Gómez Rodríguez, le prestazioni previdenziali erano state effettivamente erogate nello Stato di residenza, anche se per periodi più brevi o per importi meno elevati di quelli previsti dalla normativa del diverso Stato membro alla cui legislazione gli assicurati erano stati ugualmente soggetti. La medesima soluzione deve poi accogliersi per la causa Martínez Domínguez, visto che anche in quel caso le prestazioni previdenziali erano state effettivamente erogate nello Stato di residenza, sia pure con alcune interruzioni dovute al momentaneo superamento delle soglie di reddito a tal fine previste dalla normativa di quel paese. Ma detta soluzione si impone a mio avviso anche nel caso Benitez Urbano, dato che l'interessato aveva in principio diritto alle prestazioni controverse nello Stato di residenza e la mancata erogazione delle stesse era dovuta esclusivamente alla sua scelta di beneficiare di diverse prestazioni con esse incompatibili.

27. Considerato dunque che in tutti i casi era sorto il diritto alle prestazioni per figli a carico o per orfani nello Stato di residenza, le ulteriori prestazioni richieste in un diverso Stato membro devono essere erogate, in base alla giurisprudenza Bastos Moriana e Gómez Rodríguez, solo se il relativo diritto sia stato acquisito in virtù della sola legislazione di detto Stato. Non spetta tuttavia alla Corte valutare se nelle diverse fattispecie qui rilevanti tale condizione sia o meno soddisfatta (questione su cui si sono soffermati alcuni dei ricorrenti principali), trattandosi all'evidenza di una questione di diritto interno che deve essere risolta dal giudice nazionale.

28. Qui mi limito a rilevare che un problema particolare si pone a questo proposito nel caso Calvo Fernández. Risulta in effetti dall'ordinanza di rinvio che in questo caso il diritto alle pensioni per orfani era sorto in Germania in forza della ricordata convenzione del 1973 tra quel paese e la Spagna. Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco in risposta ad un apposito quesito della Corte, tale convenzione ha continuato ad applicarsi nel caso di specie anche dopo l'adesione della Spagna alla Comunità e alla conseguente entrata in vigore del regolamento in tale paese; e ciò in quanto le prestazioni concesse in virtù della convenzione erano più favorevoli per l'interessato di quelle consentite dal regolamento. Aggiungo al riguardo che l'applicazione della convenzione mi sembra nella specie corretta, poiché il lavoratore defunto aveva maturato i diritti da essa derivanti prima dell'adesione della Spagna alla Comunità, con la conseguenza che, secondo la giurisprudenza della Corte, tali diritti (e quelli dei suoi aventi causa) non potevano venire meno per effetto dell'entrata in vigore del regolamento .

29. Ciò detto, ritengo che, ai fini dell'applicazione del principio enunciato nelle sentenze Bastos Moriana e Gómez Rodríguez nello specifico caso ora in esame, i diritti acquisiti in uno Stato membro in virtù di una convenzione bilaterale con un altro Stato membro debbano essere senz'altro assimilati a quelli derivanti dalla normativa previdenziale del primo Stato. La Corte ha già avuto modo di precisare, infatti, che la sua giurisprudenza sui complementi di prestazioni previdenziali deve essere interpretata «nel senso che, come prestazioni concesse in virtù della legislazione di uno Stato membro si devono intendere tanto le prestazioni contemplate dal solo diritto nazionale, elaborato dai legislatori nazionali, quanto le prestazioni che derivano dalle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia previdenziale, stipulate tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, che creano per il lavoratore interessato, una situazione più favorevole di quella che scaturisce dalla disciplina comunitaria» . E' evidente del resto che, se così non fosse, sarebbe violato il principio, più volte ricordato, secondo cui l'applicazione del regolamento non deve privare i lavoratori migranti di prestazioni più favorevoli cui altrimenti avrebbero avuto diritto.

30. Da quanto detto discende quindi che nel caso Calvo Fernández le prestazioni previdenziali acquisite in Germania in forza della convenzione bilaterale devono essere equiparate a quelle acquisite in virtù della disciplina previdenziale di quel paese. Spetta poi naturalmente al giudice nazionale stabilire se le prestazioni familiari controverse nella presente causa siano effettivamente dovute in Germania in forza della convenzione.

31. Alla luce di tali considerazioni, ritengo dunque che si debba rispondere al Sozialgericht Nürnberg che gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento, letti in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, qualora il diritto alle prestazioni per figli a carico o per orfani da questi contemplate sia maturato nello Stato di residenza del loro titolare, le ulteriori prestazioni richieste in un diverso Stato membro devono essere erogate solo se il relativo diritto è stato acquisito in quest'ultimo Stato in virtù della sua sola legislazione nazionale ovvero di una convenzione tra esso ed un altro Stato membro applicabile anche dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Conclusioni

32. In base alle considerazioni che precedono, propongo di rispondere ai quesiti pregiudiziali formulati dal Sozialgericht Nürnberg nei seguenti termini:

«Gli artt. 77, n. 2, lett. b), e 78, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, letti in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che, qualora il diritto alle prestazioni per figli a carico o per orfani da questi contemplate sia maturato nello Stato di residenza del loro titolare, le ulteriori prestazioni richieste in un diverso Stato membro devono essere erogate solo se il relativo diritto è stato acquisito in quest'ultimo Stato in virtù della sua sola legislazione nazionale ovvero di una convenzione tra esso ed un altro Stato membro applicabile anche dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71».