61999C0403

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer dell'8 maggio 2001. - Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro. - Causa C-403/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06883


Conclusioni dell avvocato generale


Introduzione

1. Al fine di compensare i danni che, per gli agricoltori europei, sarebbero derivati dall'introduzione dell'euro nella politica agricola comune, la Comunità europea ha stabilito una normativa transitoria di sovvenzioni volte ad integrare la perdita di valore degli aiuti diretti che sarebbe stata provocata dalle parità tra le monete nazionali e la nuova unità monetaria. Per «aiuti diretti» si intendono gli importi riscossi forfettariamente per ettaro coltivato o unità di bestiame adulto, i premi per pecora o per capra e taluni importi di carattere strutturale o ambientale.

Con il presente ricorso, la Repubblica italiana contesta la validità di determinate disposizioni adottate dalla Commissione per fissare i massimali della quota di tali sussidi compensativi dovuti agli agricoltori italiani in relazione ad aiuti diretti il cui fatto generatore è avvenuto il 1° luglio 1999.

Contesto normativo

2. Il regime agromonetario ha lo scopo di ridurre l'incidenza, sul livello dei redditi degli agricoltori comunitari, delle oscillazioni di tasso tra la moneta o unità di conto in cui sono espresse le somme contemplate negli atti della politica agricola comune e quelle in cui dette somme sono pagate.

3. Per una dettagliata esposizione dell'evoluzione storica di tale complesso regime rinvio alle conclusioni presentate il 15 marzo scorso dall'avvocato generale Jacobs nella causa Italia/Consiglio e Commissione .

4. L'istituzione dell'euro, con effetto dal 1° gennaio 1999, ha comportato una profonda riforma del regime agromonetario fino allora vigente. Essendo moneta unica di 11 degli Stati membri, l'euro si è logicamente imposto come nuova unità di conto della politica agricola comune, in sostituzione dell'ECU.

5. Il regolamento del Consiglio n. 2799/98 ha quindi stabilito che i prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola, tra i quali rientrano gli aiuti diretti, vanno espressi in euro (art. 2, n. 1). Gli aiuti, come gli altri importi, sono versati in euro a favore degli agricoltori degli Stati membri partecipanti e, negli altri casi, sono convertiti nella moneta nazionale applicando il tasso di cambio corrispondente (art. 2, n. 2). La ricorrente è uno degli Stati membri partecipanti.

6. Per garantire agli agricoltori la stabilità dei loro redditi, la nuova normativa prevede ancora che possano concedersi sussidi compensativi ai beneficiari di aiuti diretti che siano stati colpiti negativamente da una variazione tra il corso dell'euro e quello della moneta in cui riscuotono gli aiuti (ipotesi di rivalutazione della moneta di riscossione).

7. A tale scopo, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2799/98 stabilisce che, «qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore [per un aiuto diretto] sia inferiore a quello applicabile precedentemente, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui interviene il fatto generatore». Detto aiuto compensativo dev'essere concesso in forma di integrazione degli aiuti diretti i cui importi in moneta nazionale siano diminuiti.

8. E' evidente che tali variazioni non possono verificarsi, dopo l'istituzione dell'euro, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica, giacché da allora gli importi relativi alla politica agricola comune sono espressi nella moneta unica.

9. Cionondimeno, essendo comunque possibile che i tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale - che avrebbero dovuto essere fissati irrevocabilmente dal regolamento n. 2866/98 - non coincidessero con quelli che si applicavano all'ECU , fino ad allora unità di conto della politica agricola comune, con conseguente pregiudizio per gli agricoltori la cui moneta di riscossione risultasse rivalutata, il Consiglio, con il regolamento n. 2800/98 , ha adottato un complesso di disposizioni transitorie.

10. Tra queste ultime, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2800/98 ha previsto la concessione di un aiuto compensativo se «il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale (...) applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore [per un aiuto diretto] è inferiore al tasso applicabile precedentemente». L'importo della compensazione viene calcolato in conformità all'art. 5 del regolamento n. 2799/98.

In altri termini, il legislatore ha deciso di equiparare le possibili riduzioni del tasso di conversione a causa della sostituzione dell'ECU con l'euro ad una situazione di rivalutazione della moneta di riscossione applicando un regime identico, per quanto qui rileva.

11. In attuazione di tale normativa transitoria, la Commissione ha emanato il regolamento n. 2813/98 .

12. L'art. 4, n. 2, di tale testo normativo rinvia al regolamento n. 2799/98 per la fissazione degli importi dell'aiuto compensativo.

13. L'art. 5 del regolamento n. 2813/98 dispone che, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, per la conversione degli aiuti in moneta nazionale si applicano ai loro importi le parità dell'euro fissate irrevocabilmente dal Consiglio.

14. L'art. 6 del medesimo regolamento, sulla cui corretta interpretazione discutono le parti, stabilisce:

«L'importo massimo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente tra il tasso di cui all'articolo 5 e il tasso di conversione agricolo di cui sopra».

15. In applicazione concreta di questo insieme normativo, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 26 luglio 1999, n. 1639, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999 . Nell'allegato di questo regolamento figurano i massimali della prima rata dell'aiuto concesso per compensare la riduzione registrata il 1° luglio 1999 del tasso di conversione dell'euro rispetto al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente.

Il regolamento n. 1639/99 non contiene applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98. Proprio questa omissione è all'origine del ricorso di annullamento proposto dall'Italia.

Esame del ricorso

16. Il governo italiano basa la sua domanda di annullamento su due motivi: in primo luogo, il regolamento n. 1639/99 sarebbe invalido in quanto contrasta con quanto disposto dai regolamenti nn. 2799/98, 2800/98 e 2813/98, non contiene una motivazione sufficiente ed è stato emanato commettendo uno sviamento di potere; in secondo luogo, il vizio che comporterebbe l'annullamento del regolamento n. 1639/99 risulterebbe da una violazione del principio della parità di trattamento degli agricoltori comunitari, sancito dall'art. 34 CE.

Sul primo motivo di annullamento

17. Secondo il governo ricorrente, la norma impugnata viola l'art. 6 del regolamento n. 2813/98, che stabilisce un criterio generale applicabile a tutte le categorie di aiuti diretti che risentono del congelamento dei tassi di conversione, indipendentemente dal fatto generatore di ciascuna di esse.

18. La Commissione deduce, da parte sua, che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 è una disposizione eccezionale che si applica solo agli aiuti diretti assoggettati ad un tasso di conversione congelato e il cui fatto generatore coincida con il 1° gennaio 1999.

19. La Commissione chiarisce nei dettagli la genesi legislativa del regolamento n. 2813/98, le cui principali tappe possono riassumersi come segue:

- in forza dell'art. 3 del regolamento n. 1527/95 e di altre analoghe disposizioni successive, il legislatore comunitario ha congelato il tasso di conversione applicabile agli aiuti diretti fino al 1° gennaio 1999 compreso;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 123, n. 4, CE, la Commissione ha disposto, nell'art. 5 del regolamento n. 2813/98, che agli aiuti diretti destinati agli Stati membri partecipanti si sarebbe applicato, a partire dal 1° gennaio 1999, il tasso di conversione corrispondente, approvato irrevocabilmente dal Consiglio;

- l'aiuto compensativo veniva stabilito usando il nuovo tasso di conversione e provocando per i beneficiari dello Stato richiedente, tra l'altro, una leggera perdita di introiti ;

- in osservanza del principio del legittimo affidamento, occorreva compensare questa leggera perdita mediante l'istituzione di uno strumento adeguato (che denominerò «aumento correttivo»);

- questa misura doveva favorire soltanto gli agricoltori le cui sovvenzioni risultavano modificate a causa dell'introduzione dell'euro, vale a dire dal 1° gennaio 1999, e che, nel contempo, potevano pretendere un aiuto diretto assoggettato a congelamento, vale a dire fino al 1° gennaio 1999 compreso;

- per questi motivi, il regolamento n. 1639/1999, che ha ad oggetto il calcolo dell'importo degli aiuti il cui fatto generatore si verifichi successivamente al 1° gennaio - cioè il 1° luglio 1999 -, non applica l'aumento correttivo.

20. Questa interpretazione storica e teologica («sistematica», preferisce definirla la Commissione) è corroborata, secondo la ricorrente, dall'interpretazione letterale dell'art. 6, che prevede l'aumento degli aiuti destinati a compensare «una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999». Restano, pertanto, escluse le eventuali riduzioni subìte da aiuti il cui fatto generatore si collochi dopo il 1° gennaio, poiché, passata questa data, non potrebbe più parlarsi di «tassi congelati».

21. Il governo italiano ribatte che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 si applica incontestabilmente a tutti gli aiuti colpiti dal congelamento, disposto fino al 1° gennaio 1999, dei tassi di conversione, senza che si faccia riferimento ad alcun fatto generatore. Trattandosi di una norma chiara ed univoca, non occorre sostituirla con la presunta volontà del legislatore che dovrebbe desumersi dai lavori preparatori.

Inoltre - prosegue il governo italiano - lo stesso problema di legittimo affidamento si pone, negli stessi termini, per gli agricoltori il cui diritto ad un aiuto sorge in date successive al 1° gennaio.

22. Occorre, in primo luogo, disattendere quest'ultimo assunto del governo ricorrente. Come giustamente fa valere la Commissione, gli operatori interessati agli aiuti il cui fatto generatore si è prodotto dopo il 1° gennaio 1999 non possono invocare alcun legittimo affidamento, dato che, passata tale data, scadono le garanzie ricevute dal legislatore comunitario sul congelamento dei tassi di conversione.

23. In secondo luogo, occorre rilevare che la ricorrente accetta o, per lo meno, non contesta, il ragionamento con cui la Commissione tenta di spiegare la ragion d'essere dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98.

24. In udienza, in contraddizione con quella che era stata fino allora la sua posizione processuale, il governo italiano ha contestato la pertinenza e la rispondenza al vero della spiegazione della Commissione, formulando la propria tesi sulla ratio dell'istituzione dell'aumento correttivo. Questo argomento, che a differenza della tesi della Commissione non si basa su alcun atto, deve ritenersi, in ogni caso, intempestivo perché proposto in un momento successivo a quello previsto per la produzione della prova.

25. Resta da accertare se, come assume il governo italiano, l'interpretazione letterale dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98 implichi inevitabilmente che, limitando la concessione dell'aumento correttivo ai sussidi diretti generati il 1° gennaio 1999, la Commissione abbia agito in modo illegittimo.

26. Per l'Italia, l'invalidità del regolamento n. 1639/99 si desume dai termini generali ed univoci usati nell'art. 6 del regolamento n. 2813/98. In forza di tale disposizione - secondo l'interpretazione che le attribuisce la ricorrente - tutti gli aiuti diretti il cui fatto generatore si colloca nel 1999 hanno diritto a fruire dell'aumento correttivo di cui all'art. 6.

27. Una prima lettura della disposizione controversa non consente di valutare con chiarezza il suo ambito temporale di applicazione. Lo strumento di cui all'art. 6 è inteso come un complemento all'aiuto compensativo eccezionale previsto dall'art. 4, n. 2, dello stesso regolamento, al quale si fa rinvio. Tuttavia, nemmeno dai termini di quest'ultima disposizione può ricavarsi alcun elemento utile giacché essa si limita a stabilire il modo di calcolo dell'aiuto compensativo transitorio con riferimento al regime ordinario sancito dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2799/98. Soltanto l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2813/98 indica la giusta direzione: l'art. 6, unitamente alle altre disposizioni del titolo II, costituisce una delle «modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2800/98». Orbene, tale art. 3, al n. 1, collega la concessione dell'aiuto compensativo al caso in cui «il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro [...] applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore [...] è inferiore al tasso applicabile precedentemente» . Benché le parole sottolineate appaiano dirette solo a determinare sotto il profilo temporale il tasso di cambio applicabile, dato che i tassi di conversione sono fissi e irrevocabili, dal sistema del regime transitorio si desume che gli aiuti che questo prevede sono tutti quelli e nient'altro che quelli il cui fatto generatore è avvenuto nel 1999.

28. Di conseguenza, il titolo II del regolamento n. 2813/98, nel quale rientra la norma sulla cui interpretazione si discute, sembra contenere la disciplina applicativa di tutti gli aiuti diretti con fatto generatore nel 1999.

29. Tuttavia, immediatamente sorgono i dubbi.

30. In primo luogo, il titolo II del regolamento n. 2813/98 attua, come ivi si dichiara, l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 2800/98, che sembra costituire così la sua base giuridica. Cionondimeno, nulla in questo regolamento autorizza la Commissione a stabilire l'aumento correttivo di cui all'art. 6. Ci si potrebbe interrogare sulla validità di quest'ultimo, per mancanza di fondamento nella norma di base, se non fosse perché nessuna delle parti lo ha richiesto e, soprattutto, perché il regolamento n. 2799/98, in linea di principio dedicato al regime agromonetario ordinario, contiene all'art. 10, n. 1, una curiosa clausola che, in termini più ampi di quelli usati generalmente, autorizza la Commissione ad adottare le misure transitorie che «apparissero necessarie (...) per agevolare la prima applicazione del [regolamento n. 2799/98]», misure che devono restare «in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento del nuovo regime». E' vero che il regolamento n. 2813/98 ha lo scopo di dare attuazione al regolamento n. 2800/98, ma è altrettanto vero che quest'ultimo si riferisce al regolamento n. 2799/98 per il calcolo degli importi degli aiuti. Questo complesso gioco di rinvii è potuto servire alla Commissione per inventare il regime di aumenti correttivi, basandosi sull'art. 10 del regolamento n. 2799/98. In questo senso deve con ogni probabilità leggersi il secondo visto del preambolo del regolamento n. 2813/98, che menziona il regolamento n. 2799/98 «in particolare l'articolo 10».

31. Da questo insieme di considerazioni deduco che la base giuridica dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98 non è, nonostante le apparenze, l'art. 3 del regolamento n. 2800/98, bensì l'art. 10 del regolamento n. 2799/98. Questo mi induce a preferire ai riferimenti al «giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore», di cui all'art. 3 del regolamento n. 2800/98, il riferimento all'applicabilità «per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento del nuovo regime», di cui all'art. 10 del regolamento n. 2799/98. Questa facoltà di intervento limitata mal si concilia con la lettura prospettata dal governo italiano che, estendendo l'aumento correttivo a tutti gli aiuti con fatto generatore nel 1999, equivale ad una ridefinizione del metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto compensativo, in maniera diversa da quella prevista dal Consiglio nell'art. 5 del regolamento n. 2799/98.

Questo sarà il mio primo elemento di interpretazione.

32. In secondo luogo, rilevo che l'art. 6 del regolamento n. 2813/98 è redatto in maniera singolare, se si prende per buona l'interpretazione del governo ricorrente. In effetti, si dice ivi che viene aumentato «l'importo massimo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999» . Se, come assume l'Italia, detto aumento si applicasse a tutti gli aiuti diretti generati nel 1999, tale precisazione sarebbe superflua, giacché, in forza del regolamento n. 1527/95 e di altre disposizioni concordanti, tutti gli aiuti diretti concessi nell'ambito della politica agricola comune sono stati oggetto di congelamento fino a tale data.

33. Occorre andare oltre questa prima lettura superficiale per comprendere che l'elemento significativo che delimita la disposizione non è tanto l'«aiuto compensativo» quanto la «riduzione» dalla quale esso deriva: possono fruire dell'aumento correttivo gli aiuti compensativi cui ha dato luogo una riduzione del tasso di conversione congelato. I termini riduzione, reducción, réduction, reduction e Verringerung - per menzionare solo le principali versioni linguistiche - presentano tutti la stessa anfibologia: per «riduzione» si intende tanto l'atto quanto l'effetto di ridurre. Non si distingue, quindi, tra l'attività destinata a diminuire una determinata variabile - consistente, ad esempio, nell'adozione, da parte del legislatore, di un tasso di conversione inferiore - e il risultato di tale attività. E' quest'ultimo aspetto del termine che rende possibile, a prima vista, la lettura che il governo italiano propone della disposizione.

Se si approfondisce l'esagesi semantica, com'è necessario, si scopre però che il verbo ridurre non solo è transitivo, ma che la grandezza di cui si prospetta la diminuzione opera necessariamente come oggetto diretto del discorso . In altri termini, ridurre presuppone l'esistenza di un soggetto cui si attribuisce la diminuzione della variabile di cui si tratta: per ridurre occorre che qualcuno riduca. Così non accade per altri verbi di contenuto semantico analogo, come può essere «diminuire».

34. Orbene, tra i possibili presupposti dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98, solo l'intervento del legislatore, nella misura in cui modifica al ribasso i tassi di conversione agricoli che il medesimo aveva congelato, costituisce una riduzione, nel senso proprio prima indicato. Il confronto del tasso di conversione agricolo congelato con il tasso di cambio applicabile in una data successiva alla fine del congelamento - ipotesi di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2799/98, al quale rinvia il regolamento n. 2813/98 -, se esprime una tendenza al calo, presuppone forse una «diminuzione», ma mai una «riduzione», mancando un soggetto imputabile.

35. Potrebbe argomentarsi che, posto che la diminuzione si spiega con la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale, adottata dal Consiglio nel regolamento n. 2866/98, sarebbe possibile imputare a questa norma la responsabilità della diminuzione dei tassi di conversione agricoli. In tal modo, però, si dimenticherebbe che il regolamento n. 2866/98 non si occupa affatto dei tassi di conversione agricoli, che il regime agromonetario dell'euro non prevede detti strumenti e che, pertanto, il legislatore ha equiparato il regime delle «compensazioni relative a riduzioni dei tassi applicati agli aiuti diretti» (di cui al titolo II del regolamento n. 2813/98) all'ipotesi di una diminuzione del tasso di cambio applicabile, disciplinata dall'art. 5 del regolamento n. 2799/98.

In altre parole, agli effetti del regime degli aiuti diretti, la variazione dei tassi applicati alla politica agricola comune provocata dall'adozione dell'euro è simile ad una evoluzione, secondo le leggi del mercato, dei tassi di cambio. Inoltre, queste evoluzioni sono caratterizzate dall'essere soggette a rialzi e cali, in relazione alla situazione esistente in precedenza, non ad aumenti e riduzioni.

36. L'interpretazione che propongo, è, del resto, corroborata dalla scelta, da parte del legislatore, di una terminologia generalmente coerente. L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2799/98, nel descrivere l'ipotesi ordinaria che autorizza a concedere un aiuto compensativo, non parla di riduzione del tasso, ma di un tasso che «sia inferiore a quello applicabile precedentemente». Lo stesso regolamento n. 1527/95, con il quale venne istituito il congelamento dei tassi, si applicava, secondo l'art. 1 della versione francese, in caso di «baisse» (calo) dei tassi di conversione agricoli.

37. Ammetto, cionondimeno, che non è raro l'uso, improprio, del termine «riduzione» con valore intransitivo e che i testi regolamentari comunitari presentano, nelle loro diverse versioni linguistiche, non poche contraddizioni.

38. Comunque, gli altri elementi di interpretazione letterale mi consentono di pervenire alla medesima conclusione cui mi ha indotto il precedente esame semantico. Mi riferisco ai segni di interpunzione - o, piuttosto, alla loro omissione - nel testo dell'unica frase del testo dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98. Perché la domanda della ricorrente possa essere accolta sarebbe necessario che il sintagma «congelato sino al 1° gennaio 1999» funzioni inevitabilmente come epiteto, per cui dovrebbe essere inserito tra due virgole. In questo modo, e indipendentemente dal significato che si attribuisca al termine «riduzione», si potrebbe intendere che l'ipotesi si riferisce a qualsiasi modifica del tasso di conversione agricolo che risulti, in via meramente circostanziale, essere stato oggetto di congelamento fino alla data indicata. La mancanza di delimitazione mediante virgole ha come conseguenza la precisa determinazione del tasso di conversione la cui diminuzione o, se si preferisce, riduzione è rilevante: lo è solo quella che colpisce i tassi di conversione congelati fino alla data del 1° gennaio 1999 . Come giustamente rileva la Commissione, ogni riduzione successiva esulerà dalla disposizione di cui trattasi, dato che i tassi di conversione agricoli non saranno più congelati.

39. Dal ragionamento relativo a questa parte del ricorso si desume che una interpretazione letterale dell'art. 6 del regolamento n. 2813/98 compatibile con la spiegazione storica e teologica proposta dalla Commissione, e che non è stata validamente contestata dall'Italia, è, quantomeno, possibile e deve, pertanto, essere preferita in forza della presunzione di legittimità di cui godono gli atti giuridici adottati dalla autorità competente. Un'interpretazione del genere è, del resto, conforme alla norma delegante che serve di sostegno alla disposizione controversa, e cioé, l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2799/98, secondo il quale le misure transitorie necessarie «restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento del nuovo regime».

40. Nell'ambito di questo primo motivo di annullamento, il governo italiano fa valere che il regolamento n. 1639/99, oggetto del ricorso, è inficiato da carenza di motivazione, in violazione dell'art. 253 CE, ed è stato adottato con sviamento di potere. Queste asserzioni, che sono rimaste ai margini della discussione, sembrano basarsi sul carattere «imprevisto» che la ricorrente attribuisce alla modifica legislativa che imputa al regolamento impugnato. Essendo pervenuto alla conclusione contraria relativamente alla premessa principale, devo suggerire che queste argomentazioni accessorie vengano disattese e, con esse, l'intero motivo.

Sul secondo motivo di annullamento

41. Stando a quanto si deve desumere dalle varie tappe della fase scritta del procedimento, il governo italiano contesta anche il regolamento n. 1639/1999 sulla base di una trasgressione del principio della parità di trattamento tra gli agricoltori, che trova espressione nell'art. 34 CE. Sussisterebbe un'intollerabile discriminazione tra il trattamento riservato agli agricoltori beneficiari di aiuti diretti con fatto generatore il 1° gennaio 1999, ai quali è stato applicato l'aumento previsto all'art. 6 del regolamento n. 2813/98 - secondo quanto ha stabilito il regolamento n. 755/1999 - , e quelli che, avendo fruito di sovvenzioni generate in una data successiva, non hanno diritto all'aumento correttivo.

42. Qualora si accetti l'interpretazione che propongo, la differenza di trattamento cui fa riferimento il governo ricorrente non deriverebbe dal regolamento impugnato, ma dal regolamento n. 2813/98, che non è oggetto del presente ricorso, per cui sarebbe inevitabile il rigetto del motivo. Comunque, ritengo che le ragioni con le quali la Commissione ha spiegato la genesi legislativa dell'aumento correttivo, in particolare, l'intento di non tradire il legittimo affidamento dei beneficiari, siano pertinenti e sufficienti a giustificare la differenza di trattamento.

43. Occorre, di conseguenza, disattendere il secondo motivo di annullamento.

Le spese

44. Dal rigetto totale del ricorso che propongo consegue che, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica italiana dev'essere condannata alle spese.

Conclusione

45. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che ho esposto, propongo alla Corte di giustizia di respingere il ricorso proposto dalla Repubblica italiana e di porre espressamente le spese del procedimento a suo carico.