61999C0154

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 24 febbraio 2000. - Corrado Politi contro Fondazione europea per la formazione. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Agenti temporanei - Termine per presentare reclamo - Termine di ricorso - Errore di qualificazione - Ricevibilità. - Causa C-154/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05019


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con la presente causa viene impugnata di un'ordinanza (1) con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto un ricorso proposto contro la Fondazione europea per la formazione (in prosieguo: la «Fondazione») da uno degli ex agenti temporanei di questa. Il ricorrente aveva inviato due lettere alla Fondazione entro il termine per proporre reclamo avverso un atto che lo danneggiava. Egli ha affermato che il reclamo era costituito dalla seconda lettera, mentre il Tribunale, nel calcolare il termine di ricorso, ha dichiarato che il reclamo era costituito dalla prima lettera. Il Tribunale ha quindi statuito che il ricorso era tardivo e, pertanto, irricevibile.

Le disposizioni pertinenti

2 La Fondazione è stata istituita con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1360/90 (2), in forza del quale (3) il suo personale è soggetto all'applicazione dei regolamenti e delle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Essa ha sede a Torino (4).

3 In virtù dell'art. 46 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il titolo VII dello Statuto del personale delle Comunità europee è applicabile per analogia agli agenti temporanei. Tale titolo VII definisce la procedura da seguire in caso di controversia tra un funzionario e l'istituzione comunitaria presso la quale questi è assunto. L'art. 90 disciplina la procedura precontenziosa interna, mentre l'art. 91 regola la procedura contenziosa dinanzi al giudice comunitario.

4 A norma dell'art. 90, n. 2, un funzionario può presentare un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio entro un termine di tre mesi a decorrere (nella specie) dal giorno della notifica della decisione. L'autorità competente (5) deve adottare una decisione motivata nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo e, alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto.

5 A norma dell'art. 91, n. 2, può proporsi ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (6) avverso una decisione esplicita o implicita di rigetto di un reclamo proposto in forza dell'art. 90, n. 2. Ai sensi dell'art. 91, n. 3, detto ricorso dev'essere proposto entro un termine di tre mesi decorrente dal giorno della notifica della decisione o, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto, dalla data della scadenza del termine di quattro mesi di cui all'art. 90, n. 2.

6 Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte (decisione sui termini relativi alla distanza), nel caso di ricorso alla Corte i termini processuali sono prolungati di dieci giorni per le parti residenti in Italia. Tale proroga vale anche per le cause dinanzi al Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 102, n. 2, del suo regolamento di procedura.

L'ordinanza impugnata

I fatti

7 I fatti di causa, quali risultano dall'esposizione di cui ai punti 1-9 dell'ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.

8 Il signor Politi (ricorrente in primo grado e nella presente causa; in prosieguo: il «ricorrente»), residente a Torino, veniva assunto dalla Fondazione con un contratto di agente temporaneo per il periodo compreso tra il 1_ dicembre 1994 ed il 30 novembre 1997, con possibilità di rinnovo.

9 Il 16 settembre 1997 il Direttore della Fondazione firmava la versione definitiva del rapporto di valutazione dell'attività del signor Politi relativa al periodo aprile 1996-aprile 1997. Con lettera 30 settembre 1997, pervenuta al signor Politi il 1_ ottobre 1997, il Direttore informava il destinatario che il contratto non sarebbe stato rinnovato.

10 Il 5 novembre 1997 il legale del signor Politi inviava al Direttore della Fondazione una lettera con la quale contestava il rapporto di valutazione e la decisione di non rinnovare il contratto. Su richiesta del Direttore, il legale della Fondazione inviava una lettera di risposta con la quale venivano respinte le conclusioni del legale del signor Politi. Il 31 dicembre 1997, il legale del ricorrente proponeva un «reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale», chiedendo la revoca del rapporto di valutazione e della decisione di non rinnovare il contratto. Tale lettera rimaneva senza risposta.

11 Il 2 agosto 1998 il signor Politi ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l'annullamento i) della decisione 16 settembre 1997 contenente il rapporto definitivo di valutazione e ii) della decisione 30 settembre 1997 di non procedere al rinnovo del contratto.

In diritto

12 Accogliendo l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Fondazione, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso era tardivo e pertanto irricevibile. La sua motivazione (punti 23-42 dell'ordinanza impugnata) è, in sostanza, la seguente.

13 La ricevibilità di un ricorso proposto da un agente è subordinata alla puntuale osservanza della previa procedura amministrativa. I termini stabiliti per la presentazione dei reclami e dei ricorsi giurisdizionali sono di ordine pubblico e le parti non possono derogarvi. La qualificazione esatta di una lettera o di una nota rientra nella sola valutazione del Tribunale e non nella volontà delle parti. Costituisce un reclamo la lettera che, senza chiedere espressamente la revoca di una decisione, miri evidentemente a pervenire ad una soluzione in via amichevole, così come la lettera che manifesta chiaramente la volontà del ricorrente di contestare la decisione che lo danneggia.

14 La lettera 5 novembre 1997 del legale del ricorrente denunciava chiaramente la presenza di vizi sia nel rapporto di valutazione che nella decisione 30 settembre 1997. In tale lettera si deducevano, per quanto riguarda il rapporto, errori di valutazione non fondati su alcuna prova oggettiva e, per quanto riguarda la decisione, l'inosservanza dei termini indicati nel manuale per il personale della Fondazione del gennaio 1997, la violazione dell'obbligo di motivazione, un errore manifesto di valutazione ed uno sviamento di procedura. Il legale del ricorrente chiedeva non soltanto una soluzione amichevole della controversia, ma anche l'annullamento, entro due settimane, della decisione di non rinnovare il contratto. Secondo il Tribunale, detta lettera dev'essere qualificata come reclamo.

15 Tale conclusione non era inficiata né dalla menzione, nella lettera, del fatto che sarebbe stato proposto reclamo qualora non fossero state accolte le richieste del ricorrente, né dall'affermazione, contenuta nella lettera di accompagnamento del «reclamo» 31 dicembre 1997, che, qualora la lettera precedente fosse stata considerata come reclamo, «la presente dovrà essere considerata come un atto di rinuncia». Un ricorrente non può rinnovare un termine di decadenza mediante una semplice dichiarazione di «rinuncia».

16 Pertanto, non occorreva stabilire se la lettera 18 novembre 1997 del legale della Fondazione costituisse o meno una risposta al reclamo. In caso affermativo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al più tardi entro il 28 febbraio 1998, tenendo conto dei termini relativi alla distanza; in caso negativo, si sarebbe necessariamente avuta una decisione implicita di rigetto del reclamo il 5 marzo 1998, quattro mesi dopo la presentazione dello stesso, ed il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nel termine di tre mesi, prolungato di dieci giorni in base ai termini relativi alla distanza, ossia entro il 15 giugno 1998.

17 La lettera 31 dicembre 1997 doveva essere considerata come una nota integrativa che sviluppava i motivi addotti nel reclamo; in quanto tale, sebbene ammissibile, detta lettera non avrebbe potuto modificare il termine di ricorso che, secondo il chiaro disposto dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, dev'essere calcolato a partire dalla data in cui è stato proposto il reclamo stesso, di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto ben prima del 2 agosto 1998.

I motivi d'impugnazione

18 Il signor Politi fa valere in primo luogo che il Tribunale ha errato nel considerare la lettera 5 novembre 1997 come un reclamo. Detta lettera, come risulta chiaramente dal suo tenore, sè stata redatta dal suo legale, che non era stato autorizzato a proporre in tale fase un reclamo a suo nome. Oltre tutto, detta lettera indicava chiaramente che il signor Politi non aveva ancora deciso di proporre reclamo. Inoltre, il Direttore della Fondazione, incaricando il legale di quest'ultima di replicare all'avvocato del signor Politi, ha chiaramente riconosciuto la natura della corrispondenza, in quanto non avrebbe potuto delegare i suoi poteri di APN ad un avvocato che non era né un funzionario né un altro agente delle Comunità. In ogni caso, il signor Politi non aveva autorizzato il suo legale nemmeno a ricevere in un suo nome una risposta ad un reclamo.

19 In secondo luogo, il signor Politi sostiene che il Tribunale ha errato nel qualificare la lettera 31 dicembre 1997 come «nota integrativa» a completamento di un reclamo, mentre si tratta del solo e unico reclamo proposto dal ricorrente.

20 In terzo luogo, il signor Politi fa valere che la decisione del Tribunale ha l'effetto di abbreviare illegittimamente sia il termine di riflessione concesso al funzionario in conformità dell'art. 90, n. 2 dello Statuto, sia il termine di replica concesso all'istituzione, in particolare facendo decorrere quest'ultimo dal 5 novembre 1997 nonostante essa dovesse rispondere agli argomenti addotti il 31 dicembre 1997.

21 Il signor Politi conclude nel senso che la lettera 31 dicembre 1997 avrebbe dovuto essere qualificata come reclamo proposto entro i termini stabiliti, che il termine di quattro mesi concesso alla Fondazione per rispondere a tale lettera avrebbe dovuto essere calcolato a partire da detta data ed il termine di tre mesi per adire il Tribunale avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla scadenza di questo, e che il ricorso è stato quindi proposto entro i termini.

22 Nella memoria di replica, il signor Politi deduce in subordine che, se la lettera 5 novembre 1997 è stata correttamente qualificata come reclamo, allora avrebbe dovuto essere considerata come revocata e sostituita dal reclamo 31 dicembre 1997, ch'egli ha proposto entro i termini prescritti esercitando il proprio diritto ad un termine di riflessione di tre mesi. La revoca e la sostituzione del reclamo pertanto non avrebbero fatto decorrere un nuovo termine ai sensi dello Statuto.

23 La Fondazione sostiene che i primi due motivi d'impugnazione del signor Politi sono irricevibili in quanto non deducono alcuna violazione di una norma di diritto; essi non contestano la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale, bensì la valutazione di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il legale del signor Politi non era autorizzato a proporre in questa fase un reclamo o a ricevere una risposta ad un reclamo. Inoltre, il primo motivo d'impugnazione si limita a riprodurre argomenti già dedotti in primo grado.

24 La Fondazione afferma che il terzo motivo d'impugnazione è sia irricevibile, in quanto non precisa quali siano gli elementi contestati dell'ordinanza, che manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza è stata pronunciata dopo la scadenza del termine stabilito per proporre reclamo e pertanto non può in alcun caso aver abbreviato detto termine, giacché spetta all'agente decidere in quale momento preciso, all'interno di tale periodo, proporre reclamo.

25 Per quanto riguarda l'argomento dedotto in subordine dal signor Politi nella memoria di replica, la Fondazione ritiene che, se un agente ha diritto di rinunciare a un reclamo, non può però sostituirlo con un altro rinnovando in tal modo il termine di quattro mesi accordato all'APN per rispondergli. Una conclusione in tal senso striderebbe con il principio secondo cui i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto sono perentori in quanto di ordine pubblico, e minerebbe la certezza del diritto. Ciò obbligherebbe l'APN ad attendere la scadenza del termine di tre mesi prima di redigere la propria replica, nell'eventualità che il reclamo originale sia revocato e sostituito con un altro entro il termine in questione, il che sarebbe incompatibile con l'obiettivo della ricerca di una soluzione amichevole.

Analisi

Ricevibilità del ricorso

26 Ritengo che la Fondazione non possa fondatamente affermare che nel primo e secondo motivo di impugnazione il ricorrente non ha dedotto alcuna violazione di una norma di diritto, non ha precisato gli elementi contestati dell'ordinanza impugnata e ha messo in discussione la valutazione dei fatti operati Tribunale, più che la loro qualificazione giuridica.

27 E' evidente che il signor Politi contesta le conclusioni del Tribunale secondo cui a) la lettera 5 novembre 1997 costituiva un reclamo e b) la lettera 31 dicembre 1997 costituiva una semplice «nota integrativa». Egli si richiama espressamente ai punti 33 e 39 dell'ordinanza del Tribunale, nei quali sono esposte tali conclusioni. Gli argomenti dedotti dal ricorrente poggiano chiaramente sulla tesi secondo cui, pervenendo a tali conclusioni, il Tribunale ha applicato erroneamente (ed ha quindi infranto) il diritto comunitario. Il ricorrente chiede che la Corte corregga la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale e le conclusioni in diritto ch'esso ne ha tratto.

28 L'affermazione secondo cui il primo motivo d'impugnazione riprende argomenti dedotti in primo grado, tuttavia, non è infondata. Praticamente tutto l'argomento sviluppato in relazione a tale motivo nel ricorso del signor Politi, nonché l'intera sezione intitolata «Conclusioni», ad esso strettamente correlato, sono copiati in modo pressoché letterale dalle sue osservazioni riguardanti l'eccezione d'irricevibilità in primo grado.

29 La Corte ha costantemente dichiarato, a partire dall'ordinanza Kupka-Floridi (7) e sino all'ordinanza Clauni e altri (8), che è irricevibile il ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Tuttavia, tale regola è stata applicata soprattutto nei casi in cui gli argomenti addotti in sede di impugnazione non precisavano quali fossero gli elementi contestati della sentenza o dell'ordinanza impugnata, limitandosi ad eccepire genericamente un vizio e richiamandosi al complesso degli argomenti svolti in primo grado o a riprodurre tali mezzi, in particolare allorché comprendevano argomenti di fatto espressamente respinti dal Tribunale. La Corte ha dichiarato che impugnazioni del genere in realtà sono dirette ad ottenere un semplice riesame del ricorso in primo grado ed esulano dalla competenza della Corte.

30 Ritengo che nella specie la situazione sia diversa. Il signor Politi ha indicato chiaramente quale conclusione dell'ordinanza impugnata (il punto 33) contesti ed ha dedotto argomenti di diritto chiari in base ai quali considera tale conclusione giuridicamente errata. Nonostante la ripetizione di argomenti proposti dinanzi al Tribunale, è evidente che i motivi dedotti nel ricorso costituiscono critiche all'ordinanza del Tribunale. A tale riguardo, condivido le critiche mosse dall'avvocato generale Fennelly all'eccessivo ricorso a questo tipo di eccezione d'irricevibilità del ricorso contro una pronuncia del Tribunale (9).

31 Ritengo pertanto che, nel caso di specie, il fatto che il primo motivo d'impugnazione del signor Politi riprenda ampiamente argomenti dedotti in primo grado non debba determinarne l'irricevibilità.

32 La Fondazione eccepisce l'irricevibilità del terzo motivo d'impugnazione per il solo fatto ch'esso non precisa quali siano gli elementi contestati dell'ordinanza impugnata. A mio parere, tale critica è ingiustificata; è chiaro che gli elementi contestati sono gli stessi del primo e secondo motivo, ossia il fatto che la lettera 5 novembre 1997 è stata qualificata come reclamo e quella del 31 dicembre 1997 come «nota integrativa».

Nel merito: sulla ricevibilità del ricorso in primo grado

33 Nel merito, l'impugnazione verte su un'unica questione, ossia se il Tribunale abbia giustamente considerato come reclamo la lettera 5 novembre 1997, anziché quella del 31 dicembre 1997. Il signor Politi sostiene, in sostanza, i) che, sotto il profilo giuridico, la lettera 5 novembre 1997 non poteva costituire un reclamo; ii) che la lettera 31 dicembre 1997 non poteva essere altro che un reclamo e iii) che, decidendo diversamente, il Tribunale ha illegittimamente abbreviato i termini di riflessione stabiliti dallo Statuto.

34 Secondo giurisprudenza reiterata, la qualifica di una lettera come reclamo costituisce una questione rimessa esclusivamente all'apprezzamento del giudice, e non alla volontà delle parti. In alcune cause anteriori al 1989 la Corte aveva dichiarato che un documento poteva essere considerato come una domanda o un reclamo in funzione del suo contenuto, anche qualora in esso non fosse espressamente menzionato il suo scopo (10). Tale nozione, tuttavia, è stata formulata in modo particolare nella giurisprudenza del Tribunale (11).

35 Occorre sottolineare che i poteri conferiti al giudice non sono un mezzo per evitare cause scomode dichiarandole irricevibili; deve esistere una ragione imperativa per considerare un documento diversamente da come è stato inteso dal suo autore. Il criterio decisivo dev'essere quello della certezza del diritto; i termini sono perentari e di ordine pubblico e deve potersi determinare con certezza l'evento che ne avvia il decorso. Per tale motivo, da un lato, un agente non può depositare una serie di documenti dal contenuto ambiguo e decidere solo in seguito, in funzione di successive esigenze procedurali, quali di essi debbano essere considerati atti a far decorrere questo o quel termine; dall'altro lato, il giudice non può, senza una valida ragione, riqualificare documenti che le parti hanno considerato in un determinato modo e ridefinire in tal modo i diritti procedurali in forza dei quali esse hanno agito.

36 Nella specie, la lettera 5 novembre 1997 conteneva l'affermazione del legale del signor Politi secondo cui, se la decisione di non rinnovare il contratto non fosse stata revocata e non fosse stata adottata entro quindici giorni una decisione di rinnovo, «al mio cliente potrei consigliare soltanto di adire l'autorità competente (...) con un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale e dell'art. 46 del regime applicabile agli altri agenti». Tale affermazione implica evidentemente che la lettera stessa non era intesa come un reclamo, anche se il Tribunale ha ritenuto tale affermazione irrilevante (12). Inoltre, la lettera 31 dicembre 1997 è chiaramente intitolata: «reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee».

37 Nonostante tali considerazioni, la lettera 5 novembre 1997 presenta nondimeno tutte le caratteristiche di un reclamo. Essa critica, in base a motivi di diritto precisi, sia il rapporto definitivo di valutazione dell'attività del signor Politi sia la decisione di non rinnovarne il contratto (entrambi atti che gli recano pregiudizio) e chiede precisamente la revoca di detta decisione ed il rinnovo del contratto. Tali aspetti della lettera sono chiaramente indicati ed analizzati ai punti 29-33 dell'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale li confronta con le caratteristiche di un reclamo e conclude che la lettera dev'essere considerata tale. Ritengo che tale conclusione sia perfettamente giustificata. Sarebbe estremamente difficile dimostrare che un documento del genere non costituisce un reclamo ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

38 L'argomento secondo cui la lettera in questione non costituirebbe un reclamo, in quanto sarebbe diretta ad ottenere una soluzione amichevole, non supera un vaglio più approfondito. Nella sentenza Lacroix, citata, la Corte ha dichiarato: «Pur se con la lettera non si chiedeva esplicitamente la revoca della decisione di cui trattasi, da essa traspare chiaramente che il ricorrente si riproponeva di giungere ad una soluzione amichevole», ed ha considerato tale lettera come un reclamo. Nella sentenza Thomik, citata, la Corte ha dichiarato che una lettera «palesemente diretta ad ottenere un provvedimento di modifica della decisione contenuta nella lettera [precedente]» dev'essere considerata come un reclamo, e nella sentenza Aldinger, citata, ha dichiarato che lettere che «manifestano la chiara volontà delle ricorrenti d'impugnare la decisione [della] autorità» costituivano reclami.

39 Né la tesi in esame può provare conforto nell'argomento secondo cui il legale del signor Politi non era autorizzato a proporre reclamo; il signor Politi non ha affermato che il suo legale non era autorizzato a scrivere la lettera che ha scritto, e quest'ultima dev'essere qualificata in base alle sue caratteristiche. Al riguardo si può rilevare che la questione se la lettera del legale della Fondazione possa o meno essere considerata come una risposta valida al reclamo non può modificare la natura di quest'ultimo.

40 La lettera 5 novembre 1997 costituiva un reclamo non soltanto avverso la decisione di non rinnovare il contratto del signor Politi, bensì anche avverso il rapporto di valutazione che lo riguarda. Anche se la domanda di revoca di detto rapporto non era esplicita, essa era inerente a tale lettera, che contesta in particolare la motivazione insufficiente, contraria all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), all'art. 25 dello Statuto del personale ed all'art. 54 del regime applicabile agli altri agenti. Poiché all'epoca tale rapporto era divenuto un atto definitivo, una domanda del genere poteva costituire soltanto un'eccezione relativa alla sua validità. Inoltre, è evidente che la critica al rapporto di valutazione era indissolubilmente connessa alla domanda di revoca della decisione di non rinnovare il contratto e non costituiva una domanda autonoma; tenuto conto delle aspre critiche al rapporto, non sarebbe stato credibile sostenere che il contratto del signor Politi doveva essere rinnovato fintantoché il rapporto conservava la sua validità.

41 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia giustamente dichiarato che il signor Politi, con l'atto 5 novembre 1997, ha proposto un reclamo e non poteva rinnovare il termine di ricorso presentando, in un secondo tempo, un altro reclamo.

42 Gli altri motivi d'impugnazione possono essere analizzati rapidamente. L'argomento secondo cui la lettera 31 dicembre 1997 è stata erroneamente qualificata come «nota integrativa» è interamente basato sulla qualifica data alla prima lettera. Poiché la prima lettera costituiva un reclamo, la seconda non poteva essere tale. Il terzo motivo e l'argomento dedotto in subordine dal signor Politi nella replica sembrano del tutto fuori luogo. Essi sottintendono che lo Statuto accordi ai funzionari un termine di tre mesi non soltanto per proporre un reclamo, ma anche per modificarlo, integrarlo o revocarlo, mentre il termine di replica di quattro mesi decorre soltanto dopo che il funzionario abbia deciso la forma definitiva. Ciò è palesemente in contrasto con il principio della certezza del diritto, con gli artt. 90 e 91 dello Statuto e con la prassi costante. Un reclamo può essere integrato nel corso di una procedura precontenziosa (13), di modo che i motivi dedotti in «note integrative» possono essere proposti in un successivo ricorso dinanzi alla Corte, ma essi non possono modificare il termine decorrente dalla presentazione del reclamo stesso.

Conclusione

43 Pertanto, ritengo che la Corte debba:

1) respingere il ricorso;

2) condannare il ricorrente alle spese.

(1) - Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 9 febbraio 1999, causa T-124/98, Politi/Fondazione europea per la formazione.

(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1360, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 131, pag. 1).

(3) - Art. 14, come modificato dall'art. 1, n. 8, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2063, recante modificazioni del regolamento n. 1360/90 (GU L 216, pag. 9).

(4) - V. decisione 29 ottobre 1993, adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (GU C 323, pag. 1).

(5) - Nel caso degli agenti temporanei, si tratta dell'autorità menzionata all'art. 6, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti, ossia la persona abilitata a concludere contratti di assunzione con detti agenti. Sebbene l'espressione «autorità che ha il potere di nomina» (in prosieguo: l'«APN») in senso stretto sia applicabile esclusivamente ai funzionari nominati ai sensi dello Statuto del personale, in prosieguo la utilizzerò ugualmente, in quanto risulta opportuna ed in quanto viene impiegata sia dalle parti che dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.

(6) - In seguito alle decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (88/591/CECA, CEE, Euratom; GU L 319, pag. 1); v. art. 3, n. 1, lett. a).

(7) - Ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 (Racc. pag. I-2041, punto 10).

(8) - Ordinanza 20 gennaio 2000, causa C-171/99 P (Racc. pag. I-0000, punto 16).

(9) - V. le conclusioni nella causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. 1999, pag. I-1749, paragrafo 8), apparentemente accolte dalla Corte ai punti 27 e 28 della sentenza 18 marzo 1999, e le conclusioni presentate il 27 gennaio 2000 nella causa Bergaderm e Goupil/Commissione, causa C-352/98 P, (Racc. pag. I-0000, paragrafo 25).

(10) - Sentenze 28 maggio 1970, causa 30/68, Lacroix/Commissione (Racc. pag. 301, punto 4); 22 novembre 1972, causa 19/72, Thomik/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 4); 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci/Commissione (Racc. pag. 3187, punto 9), sebbene in quest'ultima causa la Corte abbia soltanto riconosciuto che una lettera non intesa a costituire una domanda poteva essere qualificata come tale, senza però qualificarla di fatto come tale, e 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e a./Parlamento (Racc. pag. 4395, punto 13).

(11) - In primo luogo nella sentenza 20 marzo 1991, causa T-1/90, Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 38) e, da ultimo, nell'ordinanza 7 dicembre 1999, causa T-108/99, Reggimenti/Parlamento (Racc. pag. II-1205, punto 26).

(12) - Punto 34 dell'ordinanza impugnata.

(13) - V. sentenza 17 dicembre 1997, causa T-159/95, Dricot e a./Commissione (Racc. PI pag. II-1035, punti 22-25), citata dal signor Politi e nell'ordinanza impugnata.