61999C0089

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 15 febbraio 2001. - Schieving-Nijstad vof e altri contro Robert Groeneveld. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs - Interpretazione - Effetto diretto - Applicazione ad un procedimento pendente al momento dell'entrata in vigore per lo Stato interessato - Condizioni per la fissazione di un termine per la presentazione del ricorso di merito - Computo del detto termine. - Causa C-89/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05851


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con la domanda pregiudiziale in esame, lo Hoge Raad (Corte Suprema) dei Paesi Bassi sottopone alla Corte una serie di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione dell'articolo 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'Accordo TRIPs) nel contesto di un procedimento riguardante l'emissione di provvedimenti provvisori volti ad inibire la pretesa violazione di un marchio.

L'Accordo TRIPs

2. La genesi dell'Accordo TRIPs può ravvisarsi nella Conferenza Ministeriale di Punta del Este, che lanciò nel 1986 l'«Uruguay Round» dei Negoziati Commerciali Multilaterali. L'«Uruguay Round» (definito dal Consiglio come «i negoziati economici "più complessi di tutta la storia mondiale"» ) culminò, nel 1994, nella firma del Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nonché di una serie di accordi più specifici. L'Accordo TRIPs è appunto uno di questi accordi aggiuntivi annessi al Trattato OMC. L'obiettivo principale dell'Accordo TRIPs è quello di rafforzare ed armonizzare la tutela della proprietà intellettuale su scala mondiale .

3. L'articolo 1 dell'Accordo TRIPs, rubricato «Natura e Ambito degli Obblighi», prevede al n. 1:

«I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».

4. Dal Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio risulta chiaramente che tanto le Comunità Europee quanto i singoli Stati Membri sono Membri originari dell'Organizzazione .

5. La Parte Terza dell'Accordo TRIPs detta disposizioni per la «tutela dei diritti di proprietà intellettuale». A tal fine, l'Articolo 41, nn. 1 e 2, prevede:

«1. I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati».

6. Le disposizioni rilevanti dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs sono le seguenti:

«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolar per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

(...)

4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate e confermate.

(...)

6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

8. Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedere amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione».

7. L'articolo 70, n. 1, prevede:

«Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione».

L'Accordo TRIPs e la Comunità

8. Per quanto concerne la Comunità, l'Accordo OMC e gli altri accordi ad esso complementari, incluso l'Accordo TRIPs, sono stati approvati con Decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità Europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) . Detti accordi sono pubblicati come allegati a tale Decisione . Essi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1996 per la Comunità ed i suoi Stati Membri.

9. Dal punto di vista del diritto comunitario, l'Accordo TRIPs è un Accordo misto: la competenza per concluderlo è stata suddivisa fra la Comunità ed i suoi Stati Membri . La Comunità e gli Stati membri avevano competenza congiunta nei settori rientranti nell'oggetto dell'Accordo TRIPs in cui la Comunità aveva già introdotto misure di armonizzazione solo parziale, come nel campo dei marchi commerciali. Per quanto riguarda in particolare le disposizioni dell'Accordo TRIPs relative ai provvedimenti da adottare per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le norme che disciplinano i provvedimenti provvisori, la Corte ha sottolineato il fatto che la Comunità ed i suoi Stati membri avevano competenza congiunta .

10. Nella sentenza Hermès la Corte ha dichiarato di essere competente ad interpretare l'articolo 50 dell'Accordo TRIPs non solo nei casi in cui i giudici nazionali sono chiamati ad emettere provvedimenti provvisori per la tutela di diritti derivanti da un marchio comunitario , ma anche quando la causa riguarda diritti derivanti da un marchio tutelato dalla relativa legge nazionale - in quel caso, la legge uniforme del Benelux . Più di recente nella sentenza Parfums Christian Dior la Corte ha confermato la sua giurisprudenza Hermès, spiegando che la sua competenza ad interpretare l'articolo 50 dell'Accordo TRIPs non si limitava ai casi in cui trovava applicazione la legge nazionale sui marchi, ma si estendeva anche ai casi riguardanti altri diritti di proprietà intellettuale rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo TRIPs .

Struttura e finalità dell'articolo 50

11. La Parte Terza dell'Accordo TRIPs rappresenta il primo tentativo di affrontare a livello internazionale i problemi incontrati per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e riflette la crescente preoccupazione dei Paesi industrializzati, all'epoca dei negoziati dell'Accordo, per l'aggravarsi del problema dei marchi contraffatti e riprodotti illegalmente. Così, ad esempio, un commentatore riferisce che nel 1985 le imprese di alcuni Paesi campione subirono una perdita annuale di oltre 1.3 miliardi di USD dei diritti d'autore a causa di un'inefficace tutela internazionale. Sulla base di tali dati, l'International Intellectual Property Alliance (Alleanza Internazionale per la Proprietà Intellettuale) ha sottolineato, nel suo rapporto di quello stesso anno alla US International Trade Commission (Commissione degli Stati Uniti per il Commercio Internazionale), che «l'obiettivo del governo degli Stati Uniti dev'essere quello di stabilire un clima commerciale internazionale in cui la proprietà intellettuale sia rispettata e protetta» .

12. Le disposizioni che costituiscono l'odierna Parte Terza, compreso l'articolo 50, furono sollecitate dai Paesi industrializzati, in particolare dagli Stati Uniti, dall'Europa, dal Giappone e dall'Australia, come reazione a tali preoccupazioni . La formulazione dell'articolo 50 fu relativamente poco dibattuta nel corso dei negoziati, e la norma fu dunque sottoposta ad un numero piuttosto esiguo di emendamenti . Può pertanto ritenersi che essa rispecchi ampiamente gli intenti dei Paesi industrializzati.

13. Provvedimenti provvisori del tipo previsto dall'articolo 50 sono particolarmente efficaci allorché il titolare di diritti di proprietà intellettuale venga a conoscenza di una palese violazione, sia essa attuale o potenziale, di tali diritti. Ciò lo pone infatti in condizione di ottenere, in tali circostanze, un provvedimento provvisorio tempestivo ed efficace. In quel genere di casi - quando cioè la violazione sia manifesta - la concessione di un tale provvedimento sarà senz'altro sufficiente a decidere la controversia: la parte, infatti, che metta (o tenti di mettere) in commercio i beni contraffatti o riprodotti illegalmente non avrà alcun fondamento per impugnare il provvedimento né alcun interesse a difendersi nel procedimento per il giudizio di merito.

14. E' chiaro, tuttavia, che vi saranno casi in cui il provvedimento provvisorio sarà disposto in presenza di circostanze meno nettamente delineate: può esservi allora spazio per un'autentica difesa nei confronti di chi faccia valere la violazione - una difesa che, se il provvedimento è ottenuto su instanza di parte (inaudita altera parte), il convenuto non sarà in grado di approntare nel contesto del procedimento volto a ottenere il provvedimento provvisorio. Possono persino darsi casi in cui siano i diritti di proprietà intellettuale del convenuto ad essere violati dalla condotta dell'attore.

15. L'articolo 50, n. 6, deve pertanto essere interpretato in modo da contemperare tali interessi: da un lato, non deve sussistere in capo all'attore alcun obbligo di proseguire inutilmente un procedimento per il giudizio di merito in quella maggioranza di casi in cui il provvedimento provvisorio decida effettivamente la controversia ed il convenuto accetti siffatta conclusione; dall'altro, al convenuto deve essere data la possibilità di far valere, se lo desidera, le proprie ragioni nel procedimento di merito.

16. La Commissione svolge un analogo ragionamento con riguardo all'articolo 50 in generale, osservando che esso rappresenta una soluzione equilibrata fra la tutela provvisoria tempestiva ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e l'interesse del convenuto a che non si abusi dei provvedimenti provvisori per fini protezionistici. Tale obiettivo, aggiunge, è coerente con l'articolo 41, nn. 1 e 2 , dell'Accordo. Tali disposizioni introducono la Parte Terza, che comprende anche l'articolo 50. L'articolo 41, n. 1, si ricorderà, prevede che, nell'applicare le procedure di tutela, debba evitarsi la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardia contro il loro abuso. L'articolo 41, n. 2, richiede che le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale siano leali ed eque, e che non siano indebitamente complicate o costose. Nell'interpretare i paragrafi dell'articolo 50 dovrebbe appunto rispettarsi lo spirito di dette disposizioni - in sintesi, equilibrio e lealtà.

17. Vorrei infine svolgere due ulteriori considerazioni in merito all'effettiva applicazione dell'articolo 50, n. 6.

18. In primo luogo, qualsiasi lacuna nelle dettagliate norme procedurali da esso stabilite, applicabili a tutti i Membri dell'OMC inclusi i 15 Paesi Membri dell'Unione Europea, deve a mio avviso essere colmata dal diritto nazionale, in assenza di qualsiasi legislazione comunitaria in materia: imporre norme procedurali tralasciate dai negoziatori dell'Accordo TRIPs è probabilmente non immune da rischi. Tale approccio trova conferma nell'ultima frase dell'articolo 1, n. 1, dell'Accordo, che prevede che «(I Membri) hanno la facoltà di determinare le modalità di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».

19. In secondo luogo, il giudice cui è sottoposta domanda volta ad ottenere il provvedimento provvisorio (o, a seconda dei casi, il giudice dell'appello contro la concessione od il diniego del provvedimento provvisorio) si trova evidentemente nella posizione più favorevole per decidere su certe questioni procedurali, laddove l'Accordo e la legge nazionale lo consentano. Tale giudice sarà a conoscenza dei fatti e dunque si troverà in condizione di garantire che nel caso specifico siano soddisfatti i requisiti di equilibrio e di lealtà posti a fondamento dell'articolo 50, n. 6.

20. Alla luce di tali considerazioni, volgerò ora l'attenzione al procedimento principale ed alle questioni sottoposte alla Corte.

Il procedimento principale e le questioni sottoposte

21. Il procedimento principale in questa causa concerne l'asserita violazione del marchio figurativo «Route 66», depositato dal sig. Groeneveld, residente ad Oosterhout, nei Paesi Bassi, con riguardo a diverse categorie di beni e di servizi, comprendenti bevande alcoliche, servizi di ristorazione, e servizi alberghieri e di ristorazione collettiva.

22. «Route 66» era il nome di una celebre autostrada interstatale degli Stati Uniti, così denominata nel 1926, che si snodava per 2.400 miglia attraverso otto stati dalla Michigan Avenue di Chicago fino a Santa Monica in California. «Route 66» è divenuta (e forse, in realtà, è sempre stata) una sorta di icona culturale negli Stati Uniti e fuori di essi (esistono, ad esempio, «Associazioni Route 66» in Norvegia, Italia e Giappone). Essa compare nel romanzo «Furore» («The Grapes of Wrath») di John Steinbeck: descritta come «la strada madre», è stata la strada intrapresa dalle oltre 200 000 persone che negli anni Trenta abbandonarono il «catino di polvere» (dust-bowl) del Midwest per emigrare in California. Citata anche da Jack Kerouac nel suo «Sulla strada»(«On the Road»), ha ispirato canzoni pop e serie televisive.

23. La forma dei marchi figurativi depositati dal sig. Groeneveld è stata derivata da quella dei pannelli della segnaletica stradale che indicavano la Route 66 quando questa era ancora interamente aperta al traffico. Detto per inciso, appare sorprendente che un tale pannello sia stato depositato come marchio.

24. A Meppel, nei Paesi Bassi, il sig. Schieving ed il sig. Nijstad gestiscono in società una discoteca comprendente un caffé chiamato «Route 66».

25. Il sig. Groeneveld, dopo avere invano fatto notificare ai sigg. Schieving e Nijstad formale diffida, citava questi ultimi in giudizio sommario (kort geding). La relativa istanza è stata presentata il 31 ottobre 1995 e l'udienza ha avuto luogo il 6 novembre 1995. Il 9 gennaio 1996 il Presidente del Rechtbank (Tribunale Distrettuale) di Assen ha emesso il provvedimento domandato dal sig. Groeneveld, ingiungendo ai sigg. Schieving e Nijstad (1) di astenersi immediatamente e per il futuro dall'uso della denominazione «(Caffé) Route 66» e dei marchi «ROUTE 66», e/o di qualsiasi altro segno distintivo corrispondente ai marchi depositati «ROUTE 66», in relazione ai beni e servizi con riguardo ai quali detti marchi sono stati depositati (inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione collettiva) e (2) di astenersi immediatamente e per il futuro da ogni altro uso dei marchi «ROUTE 66» e/o di qualsiasi segno distintivo corrispondente, quale la controversa denominazione «(Caffé) Route 66», che comporti il loro illegittimo sfruttamento a scopi commerciali in circostanze tali da arrecare pregiudizio al titolare (o ai titolari) dei marchi.

26. Con sentenza 3 settembre 1997 il Gerechtshof (Corte d'Appello) di Leeuwarden confermava la decisione del Presidente, pur modificandone la formulazione così da renderla conforme a quella della legge uniforme del Benelux sui marchi.

27. I sigg. Schieving e Nijstad ricorrevano in cassazione dinanzi allo Hoge Raad (Corte Suprema). Tale Corte rigettava i punti da 1 ad 8, comprendenti i motivi di ricorso aventi ad oggetto l'interpretazione di varie disposizioni della legge uniforme del Benelux sui marchi. Il punto 9 dei motivi di ricorso concerneva il rigetto da parte del Gerechtshof di un argomento dedotto davanti a quest'ultimo giudice dai sigg. Schieving e Nijstad e riguardante gli effetti dell'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs.

28. Sul presupposto dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs nei Paesi Bassi il 1° gennaio 1996, i sigg. Schieving e Nijstad avevano chiesto al Gerechtshof, in base all'articolo 50, n. 6, di tale Accordo, di dichiarare che i provvedimenti disposti dal Presidente con decisione del 9 gennaio 1996, se ed in quanto erano tali da poter essere confermati o concessi, non avrebbero potuto rimanere in vigore per un periodo superiore ai 20 giorni lavorativi od ai 31 giorni di calendario dalla loro notificazione, qualora questi rappresentassero un periodo più lungo; decorso tale periodo, tali provvedimenti dovevano ritenersi decaduti, dato che entro lo stesso termine il sig. Groeneveld non aveva avviato nei loro confronti alcun procedimento volto ad ottenere una pronuncia sul merito.

29. Davanti allo Hoge Raad i sigg. Schieving e Nijstad lamentavano che, nel rigettare tale argomento e nello stabilire che il loro ricorso dovesse essere respinto, il Gerechtshof aveva erroneamente interpretato l'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs. Di conseguenza lo Hoge Raad sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se all'art. 50 dell'Accordo TRIPs e in particolare al numero 6 del detto articolo debbano attribuirsi effetti diretti.

2) Se l'art. 50, n. 6 dell'Accordo TRIPs debba essere interpretato nel senso che le misure provvisorie menzionate nei nn. 1 e 2 della detta disposizione decadano di diritto qualora il procedimento di merito non venga iniziato entro il termine all'uopo stabilito nel provvedimento che dispone le misure provvisorie - ovvero, nel caso in cui tale termine non venga fissato, qualora non venga iniziato il procedimento di merito entro un termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni di calendario (qualora questi rappresentino un periodo più lungo), e se per una siffatta decadenza sia (sempre) richiesta la domanda della parte contro la quale il provvedimento è adottato.

3) Se il termine entro il quale dev'essere iniziato il procedimento di merito, qualora non venga fissato nel provvedimento che dispone le misure provvisorie, inizi a decorrere:

a) il giorno oppure il giorno dopo quello in cui il giudice ha adottato le misure provvisorie, oppure

b) il giorno o il giorno dopo quello in cui la decisione giudiziaria che dispone le misure provvisorie viene notificata al convenuto, oppure ancora

c) il giorno o il giorno dopo il giorno in cui la decisione contenente la misura provvisoria è divenuta inappellabile, oppure

d) a partire da un altro momento.

4) Se il giudice che adotta una misura provvisoria fissa d'ufficio il termine entro il quale deve iniziarsi il procedimento di merito, o se egli debba fissare un siffatto termine solo se ne viene fatta espressa domanda.

5) Se il giudice che deve decidere in superiore istanza su una misura adottata dal giudice in prima istanza conferma la prima decisione, possa ancora fissare o d'ufficio o su domanda di una delle parti, un termine come sopra indicato, qualora ciò sia stato omesso dal giudice di primo grado.

6) Se l'art. 50 dell'Accordo TRIPs sia applicabile qualora tale accordo entri in vigore nello Stato membro interessato, in un momento in cui si è conclusa la trattazione in udienza in primo grado, ma il giudice non ha ancora emesso alcuna decisione».

30. Nella sua ordinanza di rinvio, lo Hoge Raad fa presente di aver già sottoposto la prima questione alla Corte con ordinanza del 30 ottobre 1998, pervenuta alla Corte il 5 novembre 1998 ed iscritta a ruolo come causa C-392/98 Assco Gerüste .

31. Il sig. Groeneveld, i Governi francese, portoghese e britannico, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Le osservazioni dei Governi francese e portoghese e del Consiglio vertono esclusivamente sulla prima questione. I sigg. Schieving e Nijstad e la Commissione erano rappresentati in udienza.

Il procedimento nazionale in questione

32. L'articolo 289(1) del Codice di Procedura Civile dei Paesi Bassi (in prosieguo: «il Codice») prevede quanto segue:

«In tutti i casi in cui, avuto riguardo agli interessi delle parti, si renda necessario per motivi di urgenza un provvedimento provvisorio, la relativa istanza può essere presentata in un'udienza che il Presidente terrà a tal fine nei giorni lavorativi che egli stesso avrà stabilito».

33. In tale ipotesi, l'articolo 290, n. 2, del Codice prevede che le parti possano comparire dinanzi al Presidente sotto la «volontaria giurisdizione» di questi per l'emissione di provvedimenti provvisori, nel qual caso il richiedente deve essere rappresentato all'udienza da un avvocato, mentre il convenuto può comparire personalmente od essere rappresentato da un avvocato.

34. Ai sensi dell'articolo 292 del Codice, l'adozione di un provvedimento provvisorio da parte del Presidente non pregiudica l'esame del merito del procedimento principale.

35. Ai sensi dell'articolo 295 del Codice, è possibile ricorrere in appello dinanzi al Gerechtshof (Corte d'Appello) contro il provvedimento provvisorio entro due settimane dalla pronuncia di tale decisione.

36. La questione se la procedura in vigore nei Paesi Bassi fosse una «misura provvisoria» ai sensi dell'articolo 50, n. 1, dell'Accordo TRIPs, e dunque se a tale procedura si applicasse l'articolo 50, n. 6, costituiva oggetto della causa Hermès . Nella sua ordinanza di rinvio, il Presidente dell'Arrondissementsrechtbank (Tribunale) aveva rilevato in tale causa che nei procedimenti sommari previsti dal diritto dei Paesi Bassi il resistente è citato a comparire, le parti hanno il diritto di essere sentite ed il giudice dei provvedimenti urgenti effettua una valutazione del contenuto della causa che espone in una decisione scritta, motivata e impugnabile. Inoltre, benché le parti abbiano poi il diritto di avviare un procedimento di merito, nelle materie rientranti nell'ambito dell'Accordo TRIPs esse si attengono abitualmente alla decisione provvisoria.

37. Nella sua sentenza nella causa Hermès, la Corte ha dichiarato che un provvedimento adottato nel corso di una siffatta procedura, ed il cui scopo fosse quello di porre fine alla pretesa violazione di un diritto su un marchio, era una «misura provvisoria» ai sensi dell'articolo 50, n. 1.

La prima questione

38. Con la prima questione il giudice nazionale domanda se l'articolo 50 (ed in particolare il suo n. 6) dell'Accordo TRIPs abbia effetti diretti.

39. Dai punti 47 e 48 della recente sentenza Parfums Christian Dior si evince che, in materia di marchi, spetta al diritto comunitario determinare gli effetti giuridici dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs sulle normative nazionali disciplinanti i provvedimenti provvisori. Gli effetti giuridici dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs «in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati Membri» devono per contro essere determinati dal diritto nazionale.

40. Devo confessare che non è facile comprendere la ragione per cui è il diritto comunitario a disciplinare gli effetti dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs non solo quando a venire in considerazione sia un marchio comunitario, ma altresì nei casi che riguardino marchi nazionali (uniformi Benelux) . Occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'articolo 50 dell'Accordo TRIPs, ove applicato in relazione ad un marchio nazionale Benelux, sembra applicarsi ad una fattispecie rientrante nell'ambito del diritto nazionale . In proposito il riferimento nel punto 47 della sentenza Parfums Christian Dior al punto 28 della sentenza Hermès non è decisivo, poiché quest'ultimo passaggio riguardava il solo marchio comunitario. La spiegazione dell'orientamento della Corte può forse scorgersi nel fatto che non sarebbe agevole assoggettare i provvedimenti provvisori a due distinti regimi giuridici, l'uno disciplinante il marchio comunitario e l'altro i marchi nazionali.

41. Comunque sia, nella sentenza Parfums Christian Dior la Corte ha dichiarato che gli effetti dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs non erano tali da costituire diritti che i soggetti privati potessero far valere in giudizio in base al diritto comunitario. La Corte ha aggiunto tuttavia che la constatazione che le disposizioni dell'Accordo TRIPs non avevano, in questo senso, effetti diretti non risolveva interamente il problema sollevato dai giudici nazionali. La Corte ha affermato inoltre che, in un settore come quello dei marchi, in cui si applicava l'Accordo TRIPs e nel quale la Comunità aveva già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati Membri erano tenute, in forza del diritto comunitario, quando fossero chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs .

42. Ancorché, dunque, l'articolo 50 non abbia effetto diretto, la mancanza di tale effetto ha un'incidenza minore di quella che avrebbe potuto aver, dato che - nel settore dei marchi - i giudici sono tenuti ad interpretare il proprio diritto nazionale in maniera il più possibile conforme all'articolo 50. Tale principio riflette il precedente approccio della Corte sugli effetti del GATT del 1947, allorché essa stabiliva ad esempio che «è necessario che le disposizioni dell'Accordo generale, come le disposizioni di tutti gli altri accordi che vincolano la Comunità, abbiano la medesima applicazione nell'insieme della stessa» .

La seconda questione

43. Con la seconda questione il giudice nazionale domanda se i provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 50, nn. 1 e 2, decadano di diritto qualora il procedimento di merito non venga iniziato entro il termine all'uopo stabilito nei provvedimenti stessi ovvero, nel caso in cui non sia stabilito alcun termine, qualora il procedimento di merito non venga iniziato entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario (qualora questi rappresentino un periodo più lungo), o se per una siffatta decadenza sia richiesta l'istanza della parte nei cui confronti il provvedimento provvisorio sia stato emesso.

44. Si ricorderà che l'articolo 50, n. 6, prevede che, su richiesta del convenuto, le misure provvisorie sono revocate o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole, determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario (qualora questi rappresentino un periodo più lungo).

45. Può ovviamente darsi che in taluni ordinamenti - come dinanzi a questa Corte - un provvedimento provvisorio possa essere richiesto solo se venga contestualmente avviato il procedimento di merito o se tale procedimento sia già stato avviato. L'interpretazione dell'articolo 50, n. 6, richiesta dal giudice nazionale sarà tuttavia rilevante per quegli ordinamenti in cui una domanda volta ad ottenere un provvedimento provvisorio possa essere presentata prima dell'inizio del procedimento di merito.

46. La Commissione fa presente che dinanzi allo Hoge Raad i sigg. Schieving e Nijstad hanno sostenuto che l'espressione «su richiesta del convenuto» si riferiva solo al verbo «sono revocate» e che le parti contraenti potrebbero non avere inteso che la frase «o cessano comunque di essere efficaci» dipendesse da un'istanza del convenuto. Essi hanno sostenuto pertanto che tale istanza era necessaria nel primo caso, ma non nel secondo.

47. A mio parere, tuttavia, siffatta interpretazione è difficilmente conciliabile con il testo inglese della norma, secondo cui l'istanza del convenuto sembra essere necessaria in entrambi i casi.

48. Quest'ultima interpretazione è confermata dalle versioni francese e spagnola della norma, che sono i soli altri testi facenti fede . In ambedue queste lingue l'espressione «su richiesta del convenuto» segue l'espressione «sono revocate o cessano comunque di essere efficaci» , rendendo così evidente che l'istanza del convenuto è necessaria in ogni caso. A mio parere, pertanto, così come osservato dal sig. Groeneveld, dal Regno Unito e dalla Commissione, l'articolo 50, n. 6, si applica solo in caso di istanza del convenuto, indipendentemente da se le misure provvisorie cessino di essere efficaci perché revocate oppure «comunque».

49. Ciò non significa, peraltro, che uno Stato membro non possa prevedere espressamente nella sua legislazione l'automatica decadenza dei provvedimenti provvisori. L'articolo 50, n. 6, è volto a garantire al convenuto un rimedio per impugnare provvedimenti provvisori emessi prima dell'inizio del procedimento di merito. Come dianzi esposto, tale norma è volta a contemperare gli interessi delle parti maggiormente colpiti dall'emissione di un provvedimento provvisorio in un procedimento volto a tutelare diritti di proprietà intellettuale. A mio parere, tale contemperamento non viene meno ove al convenuto sia garantita una tutela più ampia di quella conferita dall'articolo 50, n. 6, a condizione che gli interessi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale in questione non siano con ciò indebitamente pregiudicati. Una norma di diritto nazionale che prevedesse l'automatica cessazione dagli effetti del provvedimento provvisorio qualora il procedimento principale non fosse avviato nello stesso giorno comprometterebbe manifestamente il necessario equilibrio fra gli interessi in gioco; una norma che prevedesse l'automatica cessazione degli effetti del provvedimento provvisorio qualora il procedimento principale non fosse iniziato entro un mese ben potrebbe invece salvaguardare detto equilibrio.

La terza questione

50. Con la terza questione il giudice nazionale domanda essenzialmente da quale data decorra il termine entro cui deve essere iniziato il procedimento di merito, qualora ciò non venga stabilito nei provvedimenti provvisori. Il giudice nazionale suggerisce tre possibili date di decorrenza di detto termine, ossia (a) il giorno successivo a quello di emissione del provvedimento provvisorio in questione; (b) il giorno successivo a quello della notifica al convenuto della decisione che dispone il provvedimento provvisorio; oppure (c) il giorno successivo a quello in cui la suddetta decisione è divenuta inappellabile.

51. Dato che nulla nell'articolo 50, n. 6, consente di fornire una soluzione a detta questione, ritengo che, in assenza di qualsiasi normativa comunitaria al riguardo, tale soluzione spetti all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro, purché in ciascun caso la norma nazionale in questione sia conforme alla lettera e alla finalità dell'articolo 50, n. 6. Con riserva di tale qualificazione, sulla quale tornerò in seguito, sarebbe a mio avviso inopportuno cercare di leggere in tale norma ulteriori, specifici requisiti procedurali che i redattori dell'Accordo TRIPs non hanno ritenuto opportuno prescrivere.

52. Tale approccio è inoltre corroborato dall'articolo 1, n. 1, terza frase, dell'Accordo, che prevede che i Membri hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni dell'Accordo nell'ambito delle rispettive legislazioni e procedure.

53. Può essere utile notare che, nella Relazione del presidente al Gruppo di Negoziato sulle Merci datata 23 luglio 1990 - un progetto sullo stato dei lavori nel corso del negoziato TRIPs -, l'antecedente dell'odierno articolo 50, n. 6, prevedeva che il termine dovesse decorrere dalla notifica dei provvedimenti provvisori, salvo che il giudice disponesse altrimenti .

54. Nel dicembre 1990, quando il progetto dell'Atto Finale comprendente i risultati dell'Uruguay Round di Negoziati Commerciali Multilaterali fu sottoposta ai Ministri a Bruxelles, il testo dell'articolo 50, n. 6, era identico a quello poi divenuto definitivo. Il riferimento al termine decorrente dalla notifica dei provvedimenti provvisori era stato abolito senza essere stato sostituito da un'altra indicazione circa la data di decorrenza. Questo corrobora la tesi secondo cui i negoziatori hanno ritenuto opportuno lasciare che la questione fosse risolta dal diritto interno dei Membri.

55. Fra le norme procedurali che negli Stati Membri disciplinano attualmente le domande di provvedimenti provvisori che anticipano l'avvio del procedimento di merito si riscontra una notevole diversità. Sembra che un termine legale che decorre dalla decisione che concede i provvedimenti provvisori è previsto in Danimarca (due settimane), Finlandia (un mese) e Spagna (prima era di 8 giorni, oggi è di 20). In Portogallo (30 giorni) e in Svezia (un mese) è previsto un termine legale che decorre dalla data in cui la decisione viene notificata. In Austria (dove il termine, che decorre dalla notifica della decisione che dispone i provvedimenti provvisori, è stabilito dal giudice), in Italia (dove è parimenti stabilito dal giudice, ma non può superare i 30 giorni, e, in mancanza di tale determinazione, è comunque di 30 giorni) e, su istanza del convenuto, in Germania (generalmente fra due settimane ed un mese dalla notifica della decisione che stabilisce il termine), è il giudice a stabilire detto termine. In Inghilterra ed nel Galles il giudice deve chiedere al richiedente di impegnarsi ad avviare immediatamente l'azione principale; ed un'analoga prassi vige in Scozia e in Irlanda . In Grecia il giudice può di stabilire un termine (che non sia inferiore a 30 giorni). In Belgio, Francia e Lussemburgo la prassi è generalmente, ma non universalmente, nel senso che il giudice stabilisca un termine, la cui durata varia da caso a caso. Nei Paesi Bassi non vi è alcun termine previsto della legge né è espressamente conferito al giudice alcun potere di stabilire un termine, ma attualmente i giudici tendono a fissare termini della durata di alcuni mesi con decorrenza da diverse possibili date (ad esempio, dal giorno in cui la decisione che dispone il provvedimento provvisorio è divenuta definitiva, o da quello in cui il convenuto presenti un'istanza di revoca del provvedimento provvisorio), ma non anche da quella in cui la decisione è stata emessa o notificata.

56. Tale diversità di norme nazionali a mio parere illustra il rischio insito nel tentativo di imporre un'identica interpretazione di tutti i dettagli procedurali che non sono disciplinati nell'articolo 50, n. 6. Il testo e la finalità di tale disposizione, cui deve conformarsi l'applicazione da parte del giudice nazionale delle norme di diritto interno nel disporre provvedimenti provvisori a tutela di diritti rientranti in un settore al quale si applica l'Accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, possono ben essere rispettati da norme procedurali che variano leggermente nei dettagli. Mi sembra quindi che il testo e la finalità dell'articolo 50, n. 6, non siano disattesi da norme nazionali secondo cui il termine può decorrere ora dalla data (o dal giorno successivo alla data) della decisione che dispone il provvedimento provvisorio, ora dalla data (o dal giorno successivo alla data) della notifica di tale provvedimento. (Vale la pena notare come sovente i termini non decorrono dalla data dell'atto, ma dal giorno successivo ad essa: si veda ad esempio l'articolo 80, n. 1, lettera (a), del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia). Poiché, nel caso di provvedimenti provvisori adottati inaudita altera parte, già l'articolo 50, n. 4, dell'Accordo TRIPs prevede che il convenuto debba essere tempestivamente informato («senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure»), la decisione dovrebbe in ogni caso essere tempestivamente notificata.

57. Le norme di diritto interno che consentono il decorso di un periodo significativamente più lungo fra la decisione, o la notifica di questa, e la data di decorrenza del termine per avviare il procedimento sul merito non possono, tuttavia, conseguire lo scopo dell'articolo 50, n. 6. Pertanto non sono certo che la prassi vigente nei Paesi Bassi, che, a quanto sembra, ricorre talora alla terza tra le possibili date di decorrenza suggerite dal giudice nazionale (ossia «il giorno dopo quello in cui la decisione contenente la misura provvisoria è divenuta inapplicabile»), possa dirsi pienamente conforme al testo e alla finalità dell'articolo 50, n. 6.

58. La soluzione della terza questione del giudice nazionale deve dunque ricercarsi in linea di principio nel diritto interno. Come è evidente, peraltro, dalla surriportata rassegna di norme e prassi di diritto interno, in una minoranza di Stati Membri l'ordinamento nazionale non sembra prevedere alcuna regola o prassi prontamente accertabile sulla base della quale possa stabilirsi la data di decorrenza del termine, qualora il giudice che ha disposto il provvedimento provvisorio non prescriva un termine per l'inizio del procedimento principale. Ritengo che, in tali circostanze, sia probabilmente coerente con il testo e la finalità dell'articolo 50, n. 6, che il termine decorra dalla data della decisione che dispone il provvedimento provvisorio oppure da quella in cui la decisione stessa è stata notificata (oppure ancora, nell'uno o nell'altro dei suddetti casi, dal giorno successivo alla relativa data).

La quarta questione

59. Con la quarta questione il giudice nazionale domanda se il giudice che disponga un provvedimento provvisorio debba stabilire d'ufficio il termine entro cui deve iniziarsi il procedimento di merito, o se sia tenuto a stabilire detto termine solo se ne viene fatta espressa domanda.

60. A mio parere, anche la questione se il giudice che disponga un provvedimento provvisorio debba stabilire d'ufficio un termine per avviare il procedimento di merito deve risolversi in base all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro. Questo risulta dalla formulazione dell'articolo 50, n. 6, il quale prevede espressamente che la determinazione di un termine ragionevole da parte dell'autorità giudiziaria che ordina le misure abbia luogo solo se la legislazione di un Membro lo consente. Come si è visto sopra al paragrafo 55, in molti Stati Membri un termine perentorio è stabilito per legge: è evidente che in tali Stati la questione se il giudice possa o debba stabilire un termine non ha alcuna rilevanza.

61. Ritengo, tuttavia, che, ove il diritto di un Membro consenta alla competente autorità giudiziaria di stabilire d'ufficio un siffatto termine, il testo e la finalità dell'articolo 50, n. 6, siano meglio rispettati se nella prassi tale autorità provveda a ciò normalmente anche senza che ne sia fatta espressa domanda da una delle parti.

La quinta questione

62. Con la quinta questione il giudice nazionale domanda se, allorché sia proposto ricorso in appello contro un provvedimento provvisorio emesso da un giudice di primo grado ed il giudice d'appello confermi tale provvedimento, quest'ultimo abbia facoltà di stabilire, d'ufficio o su istanza di una delle parti, un termine ai sensi dell'articolo 50, n. 6, qualora il giudice di primo grado non vi abbia già provveduto.

63. Il Regno Unito osserva che il giudice d'appello avrà cognizione dei fatti e delle questioni che danno luogo alla controversia così come il giudice di primo grado; qualora, dunque, il giudice di primo grado abbia omesso di stabilire un termine ragionevole, è opportuno che a far ciò sia, sulla base dei fatti, il giudice d'appello, purché il diritto interno lo consenta. Analogamente, la Commissione ritiene che non si vede perché per «autorità giudiziaria che ordina le misure» debba intendersi solo il giudice di primo grado: il giudice d'appello può ben essere il primo a disporre provvedimenti provvisori o può confermarli o modificarli nel corso di un procedimento d'appello.

64. Tale approccio è, a mio parere, coerente sia con il testo sia con la finalità dell'articolo 50, n. 6. Aggiungerei che la questione non si pone soltanto qualora il giudice di primo grado abbia omesso di stabilire un termine: infatti, anche qualora il giudice di primo grado stabilisca un termine, può essere opportuno che il giudice d'appello, pur confermando l'ordinanza, modifichi tale termine, sempre che ne abbia facoltà ai sensi del diritto interno. Se, ad esempio, il giudice di primo grado stabilisce un termine di quindici giorni dalla data della notifica dell'ordinanza, e se il diritto interno prescrive un termine per proporre appello di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza, è chiaro che il termine potrebbe dover essere modificato in appello a seconda del giorno in cui l'appello è stato proposto, discusso e deciso.

65. Qualora, tuttavia, il diritto interno consenta ad un giudice d'appello di stabilire un termine d'ufficio, mi sembra che sia più coerente con il testo e la finalità dell'articolo 50, n. 6, che il giudice nella prassi provveda a ciò in via normale, anche senza esserne richiesto da una delle parti. Benché un termine stabilito nel giudizio di primo grado possa, come accennato sopra, richiedere una modifica in determinate circostanze, possono del pari ipotizzarsi altri casi in cui, nonostante l'appello, sarebbe invece opportuno mantenere il termine originariamente stabilito.

Conclusioni sulle prime cinque questioni

66. Può essere utile a questo punto riassumere le conclusioni cui finora sono pervenuto in ordine all'interpretazione dell'articolo 50, n. 6.

67. La soluzione della prima questione è data dalla sentenza nella causa Parfums Christian Dior.

68. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 50, n. 6, è comunque necessaria un'istanza da parte del convenuto prima che un provvedimento provvisorio sia revocato o cessi altrimenti di produrre effetti.

69. In terzo luogo, è il diritto interno a stabilire il giorno da cui decorre il termine entro cui il procedimento di merito deve essere avviato, qualora nessun termine sia prescritto nella decisione che dispone i provvedimenti provvisori. E' coerente con il testo e la finalità dell'articolo 50, n. 6, che detto termine decorra dalla data della decisione che dispone i provvedimenti provvisori oppure dalla data della notifica della stessa (o, in entrambi i casi, dal giorno successivo a tale data).

70. In quarto luogo, è il diritto interno a stabilire se il giudice che dispone un provvedimento provvisorio debba stabilire d'ufficio il termine entro cui debba essere avviato il procedimento di merito.

71. In quinto luogo, il giudice d'appello che disponga, confermi o riformi un provvedimento provvisorio ben può, ove ciò sia consentito dal diritto interno, stabilire d'ufficio il termine entro cui debba essere avviato il procedimento di merito.

La sesta questione

72. Con la sesta questione il giudice nazionale domanda se trovi applicazione l'articolo 50 dell'Accordo TRIPs nei casi in cui tale Accordo sia entrato in vigore nello Stato membro interessato dopo la discussione del giudizio di primo grado, ma prima della relativa sentenza.

73. L'Articolo 70, n. 1, dell'Accordo TRIPs prevede che l'Accordo non faccia sorgere alcun obbligo in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'Accordo per il Membro in questione.

74. Al fine di risolvere l'ultima questione posta dal giudice nazionale, occorre innanzi tutto stabilire se nell'articolo 70, n. 1, per «atti» debbano intendersi esclusivamente gli atti di violazione assertivamente commessi dal convenuto, o se detto termine sia inteso in un significato più ampio, tale cioè da includere un atto giudiziario quale l'ordinanza interlocutoria emessa in primo grado il 9 gennaio 1996. La prima delle due interpretazioni sembra più coerente con il tenore generale dell'articolo 70, la maggior parte del quale instaura un chiaro collegamento fra la data di entrata in vigore dell'Accordo e lo stato dell'oggetto dei diritti di proprietà intellettuale (si vedano ad esempio i nn. 2 e 3 di tale articolo). Inoltre, nell'articolo 70, n. 4, il termine «atti» è impiegato in un contesto che è chiaramente limitato ai comportamenti fattuali piuttosto che agli atti giuridici.

75. Tale nozione ricorre inoltre nell'articolo 41, n. 1, nell'espressione «qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale». Alle sentenze in genere ci si riferisce peraltro con le espressioni «decisioni sul merito» o «decisioni giudiziarie» (vedasi articolo 41, nn. 3 e 4).

76. L'articolo 50 dell'Accordo TRIPs è pertanto applicabile (salve le altre disposizioni transitorie di cui all'articolo 70 dello stesso Accordo) qualora tale Accordo entri in vigore nello Stato membro interessato dopo la conclusione del procedimento di primo grado ma prima che il giudice di tale procedimento abbia emesso una decisione, a condizione che la violazione riguardo alla quale è emesso un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 50, n. 6, sia commessa o protratta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs.

77. Dal momento che può presumersi che la violazione assertivamente commessa dai convenuti nel caso in specie (ossia la gestione di un caffè chiamato «Route 66»), avendo natura di atto di durata, si sia protratta almeno fino alla data della decisione (9 gennaio 1996) e dunque abbia avuto luogo sia prima che dopo la data di applicazione dell'Accordo per i Paesi Bassi (1° gennaio 1996), sembra chiaro che l'articolo 50 è applicabile.

78. Di conseguenza, l'articolo 50 era applicabile quando il Presidente del Rechtbank (Tribunale) di Assen ha disposto i provvedimenti provvisori in questione (con decisione del 9 gennaio 1996) e quando il Gerechtshof (Corte d'Appello) di Leeuwarden ha confermato tali provvedimenti in appello (con decisione del 3 settembre 1997).

Conclusione

79. In conclusione, ritengo che le questioni sottoposte dallo Hoge Raad debbano essere risolte nel modo seguente:

«1) In un ambito in cui trovi applicazione l'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di proprietà intellettuale attinenti al Commercio (l'Accordo TRIPs), come stabilito nell'Allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la Decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, e con riguardo al quale la Comunità abbia già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri, allorché debbano applicare le norme di diritto interno al fine dell'adozione di provvedimenti provvisori per la tutela di diritti rientranti nel suddetto ambito, sono tenute, in forza del diritto comunitario, a farlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità dell'articolo 50 dell'Accordo TRIPs.

In un ambito in cui la Comunità non ha ancora legiferato e che di conseguenza rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ed i provvedimenti adottati a tal fine dalle autorità giudiziarie, non ricadono invece nell'ambito del diritto comunitario. Di conseguenza, il diritto comunitario non impone né vieta all'ordinamento giuridico di uno Stato membro di attribuire ai singoli il diritto di far valere direttamente la norma posta dall'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs o di obbligare i giudici ad applicare d'ufficio tale norma.

2) Ai sensi dell'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs, è necessaria l'istanza della parte nei cui confronti è stato emesso un provvedimento provvisorio, affinché tale provvedimento sia revocato o cessi comunque di essere efficace.

3) Qualora una decisione che disponga un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs non stabilisca la data di decorrenza del termine entro cui deve essere avviato il procedimento di merito, il diritto interno dello Stato membro interessato determina quando tale termine comincia a decorrere. E' coerente con la lettera e la finalità dell'articolo 50, n. 6, che detto termine decorra dalla data della decisione che dispone i provvedimenti provvisori oppure dalla data della notifica della stessa (o, in entrambi i casi, dal giorno successivo a tale data).

4) Il diritto interno dello Stato membro interessato determina se il giudice che disponga un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 50, n. 6, dell'Accordo TRIPs debba stabilire d'ufficio il termine entro cui debba essere avviato il procedimento di merito.

5) Il diritto interno dello Stato membro interessato determina se il giudice d'appello possa stabilire d'ufficio il termine entro cui debba essere avviato il procedimento di merito.

6) L'articolo 50 dell'Accordo TRIPs è applicabile qualora tale Accordo entri in vigore nello Stato membro interessato in una data successiva a quella della conclusione del procedimento di primo grado, ma prima che il giudice investito di tale procedimento abbia emesso la sua decisione, a condizione che la violazione con riguardo alla quale è adottato un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 50, n. 6, sia commessa o si protragga dopo l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs».