Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 13 luglio 2000.  -  Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.  -  Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Individuazione delle acque inquinate - Determinazione delle acque dolci superficiali.  -  Causa C-69/99.  
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10979
 
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva 91/676/CEE , il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva. Essa chiede inoltre che la Corte voglia condannare il Regno Unito alle spese.
I - Sfondo normativo
2. La direttiva mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo . Per «inquinamento» si intende «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque» .
3. La direttiva impone tre tipi di obblighi agli Stati membri. In primo luogo, conformemente al suo art. 3, n. 1, e ai criteri enunciati all'allegato I, gli Stati membri devono identificare le acque inquinate o che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'art. 5 della direttiva. In secondo luogo, in forza dell'art. 3, n. 2, essi sono tenuti a designare «come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento». In terzo luogo, l'art. 5 della direttiva impone loro di fissare «programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate» destinati, conformemente alla finalità enunciata all'art. 1 della direttiva, ad evitare o a risolvere i problemi di inquinamento delle acque causati dai nitrati di origine agricola.
4. La designazione delle zone vulnerabili dev'essere effettuata entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva e dev'essere notificata alla Commissione entro sei mesi. La fissazione dei programmi d'azione in grado di rispondere agli obiettivi della direttiva, quali sanciti all'art. 1 della stessa, deve avvenire entro un periodo di due anni a decorrere dalla designazione di cui all'art. 3, n. 2 .
5. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a procedere alla revisione dell'elenco delle zone vulnerabili originariamente designate al fine di tener conto dei cambiamenti e fattori imprevedibili al momento della designazione iniziale . Allo stesso modo, gli Stati membri procedono alla revisione dei programmi d'azione inizialmente fissati .
6. Inoltre, al fine di garantire per tutte le acque un livello generale di protezione contro l'inquinamento, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a fissare, entro due anni dalla notifica della direttiva, codici di buona pratica agricola da applicare a discrezione degli agricoltori e ad elaborare, se necessario, programmi comprensivi di disposizioni per la formazione e l'informazione di questi ultimi al fine di promuovere l'applicazione dei detti codici.
7. Infine, l'art. 10, n. 1, della direttiva prevede che, entro un termine di quattro anni dalla notifica della direttiva stessa, gli Stati membri devono render conto alla Commissione delle azioni di prevenzione realizzate per evitare l'inquinamento delle acque, redigere una mappa delle acque così individuate e delle zone designate come vulnerabili, nonché fare un sommario dei risultati del controllo delle zone così definite e dei programmi d'azione predisposti ai sensi dell'art. 5.
8. La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991 .
II - Il procedimento precontenzioso
9. Dopo aver ricevuto comunicazione dal Regno Unito delle misure adottate in applicazione della direttiva, la Commissione ha rivolto a quest'ultimo, il 17 ottobre 1997, una lettera di diffida al fine di ottenere informazioni integrative.
10. A seguito dello scambio di corrispondenza in ordine alle misure così adottate dal Regno Unito, il 9 giugno 1998, la Commissione, non soddisfatta delle risposte fornite, ha emanato un parere motivato in cui ha concluso nel senso dell'inosservanza da parte di tale Stato degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva ed ha invitato il Regno Unito a conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi.
11. Nelle sue risposte comunicate con lettere in data 14 ottobre, 23 novembre, 7 dicembre 1998 nonché il 11 gennaio 1999, il Regno Unito ha ammesso che gli addebiti mossi dalla Commissione erano fondati e si è impegnato a procedere a rendere la propria legge nazionale conforme alla direttiva.
III - La posizione delle parti
12. Il 26 febbraio 1999, la Commissione ha proposto a codesta Corte di giustizia il presente ricorso con cui essa sostiene che la legge britannica non rispetta la direttiva nei tre punti seguenti.
1. Inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva
13. La Commissione ricorda che, in forza dell'art. 3, n. 1, gli Stati membri sono tenuti a individuare, conformemente ai criteri di cui all'allegato I, le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'art. 5. Secondo tali criteri, le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, che contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'art. 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE , devono essere individuate come acque inquinate . Lo stesso vale per le acque sotterranee che contengano o possano contenere oltre 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'art. 5 , per i laghi naturali di acqua dolce, per le altre acque dolci, per gli estuari e le acque costiere e marine che risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'art. 5 .
14. Ora, risulta dalla relazione del governo del Regno Unito comunicata alla Commissione ai sensi dell'art. 10 della direttiva che lo Stato membro di cui trattasi ha individuato, tra le acque dolci superficiali inquinate, solo quelle destinate alla produzione di acqua potabile. Invece, le acque dolci superficiali non previste o utilizzate per la produzione di acqua potabile e che contengano o possano contenere concentrazioni di nitrati eccessive non sono state identificate.
15. Inoltre, la Commissione osserva che in base alla detta relazione solo le fonti di acque sotterranee destinate al consumo umano sono state considerate qualificabili come acque inquinate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva. Tale modo di procedere sarebbe in contrasto sia con la lettera dell'allegato I, sub A, punto 2, della direttiva che con il suo spirito. Risulterebbe infatti dalle citate disposizioni che nell'individuazione delle acque inquinate si tiene conto di tutte le acque sotterranee e non soltanto di quelle destinate al consumo umano.
16. Pertanto, la Commissione conclude nel senso che l'individuazione, da parte del governo del Regno Unito, delle acque superficiali quali menzionate all'art. 3, n. 1, della direttiva non rispetta le condizioni ed i criteri previsti tanto dal detto articolo quanto dall'allegato I.
2. Inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3, n. 2
17. La Commissione rileva che, alla data del 18 dicembre 1997, il Regno Unito non aveva ancora redatto l'elenco delle zone vulnerabili in Irlanda del Nord, benché almeno una zona fosse stata identificata, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, come contenente acque inquinate o che potrebbero essere inquinate. Essa aggiunge che, anche se, all'11 gennaio 1999, tre zone erano state designate per l'Irlanda del Nord, l'erronea individuazione delle acque inquinate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, operata dal Regno Unito e contestata in base alla prima censura, comporta necessariamente il rischio che la designazione delle zone vulnerabili imposta dall'art. 3, n. 2, della direttiva non sia corretta.
3. Inosservanza degli obblighi previsti all'art. 5
18. La Commissione constata che, al 31 gennaio 1997, il Regno Unito non aveva ancora fissato i programmi d'azione in grado di evitare i problemi di inquinamento delle acque causati dai nitrati di origine agricola e relativi alle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva o in grado di rimediare a tali problemi. Tale obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto entro e non oltre il 20 dicembre 1995. La Commissione rileva che, anche se, per quanto riguarda l'Inghilterra, la Scozia e il Galles, il Regno Unito ha ottemperato a tale prescrizione, ciò non è avvenuto per l'Irlanda del Nord.
19. Nel suo controricorso depositato il 28 maggio 1999, il governo del Regno Unito asserisce che, a seguito dello scambio di corrispondenza con la Commissione nel corso del procedimento precontenzioso, esso si è reso conto che gli addebiti della Commissione erano fondati. Di conseguenza, esso conclude nel senso che la Corte deve accoglierli. Tuttavia esso fa valere che la limitazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva era stata operata a seguito di un'interpretazione erronea degli artt. 3, nn. 2 e 3, e 5 della direttiva. Esso precisa di aver già adottato taluni provvedimenti al fine di operare una corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Esso aggiunge che, inoltre, la piena e fedele trasposizione della direttiva sull'insieme del territorio nazionale è imminente in quanto tutti i provvedimenti necessari a tal fine sono in corso di adozione.
20. La Commissione ha rinunciato al suo diritto di replica.
IV - Valutazione
21. Conformemente all'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda i risultati da raggiungere. Quest'ultimo obbligo comporta il rispetto dei termini fissati dalle direttive .
22. Inoltre, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» .
23. Nella fattispecie, l'art. 3, nn. 1 e 2, impone agli Stati membri di adempiere i seguenti obblighi entro e non oltre il 20 dicembre 1993:
- identificare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'art. 5 della direttiva tutte le acque dolci superficiali e tutte le acque sotterranee che contengano o possano contenere una concentrazione di nitrati di oltre 50 mg/l e non soltanto quelle destinate al consumo umano (art. 3, n. 1);
- designare come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del citato art. 3, n. 1, e che concorrono all'inquinamento (art. 3, n. 2).
24. Inoltre, l'art. 5 della direttiva impone agli Stati membri di osservare l'obbligo di fissare i programmi d'azione in grado di evitare i problemi di inquinamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola o in grado di rimediare a tali problemi, per quanto riguarda le zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva, entro e non oltre il 20 dicembre 1995.
25. Risulta dagli atti di causa che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato , il Regno Unito non si è conformato a tali obblighi, fatto che esso del resto non contesta.
26. Occorre pertanto accogliere il ricorso della Commissione.
V - Le spese
27. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, ritengo quindi che il Regno Unito debba essere condannato alle spese.
Conclusione
28. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo a codesta Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese».