61999C0030

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 22 febbraio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Libera circolazione delle merci - Metalli preziosi - Punzonatura obbligatoria. - Causa C-30/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04619


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Nella presente causa la Commissione chiede alla Corte di condannare l'Irlanda per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE). La Commissione rimprovera all'Irlanda che la sua legislazione a garanzia del titolo di metallo prezioso di lavori in argento, oro o platino costituisce una misura di effetto equivalente, vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE. Le censure si riferiscono, in particolare, ai titoli di metallo prezioso autorizzati dall'Irlanda e alle disposizioni ad essi collegate, relative alle punzonature. Esse riguardano inoltre la registrazione obbligatoria del punzone di responsabilità apposto dal fabbricante, dall'artigiano o dal commerciante responsabile, l'autorizzazione dei punzoni per lavori in metallo prezioso posti in commercio in Irlanda e le differenze tra le disposizioni applicabili ai prodotti della stessa natura, a seconda che siano importati o fabbricati in Irlanda.

2. Nelle sentenze Robertson e Houtwipper la Corte ha già indicato a quali condizioni lo Stato membro di importazione può subordinare gli oggetti in metallo prezioso a nuovi controlli e obblighi di punzonatura, qualora i lavori siano già stati legalmente messi in commercio nella Comunità. Le censure della Commissione devono essere esaminate soprattutto alla luce di questa giurisprudenza della Corte.

II - Contesto normativo

A - La legislazione nazionale

3. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea applicano disposizioni legislative relative alla punzonatura di lavori in metallo prezioso. In particolare, le legislazioni nazionali esigono l'apposizione di punzoni da cui deve risultare il titolo di un lavoro (la quantità di metallo prezioso fine utilizzata). La normativa irlandese rilevante in proposito (leggi e regolamenti) consiste di un certo numero di disposizioni:

- lo Hallmarking Act 1981 (legge sulla punzonatura, in prosieguo: la «legge»). Questa è la legge irlandese che stabilisce il contesto giuridico generale in materia di garanzia del titolo di metallo prezioso di lavori in argento, oro e platino;

- lo Hallmarking (Irish Standards of Fineness) Regulations 1983 e lo Hallmarking (Irish Standards of Fineness) (Amendment) Regulations 1990 (decreti relativi ai titoli di metalli preziosi, in prosieguo: gli «Standards of Fineness Regulations 1983 e 1990»). Queste disposizioni enunciano i titoli autorizzati in Irlanda per lavori in oro, argento e platino . I titoli, espressi in millesimi della massa totale, sono:

- per l'oro: 916.6, 833, 750, 585, 417 e 375 (corrispondenti rispettivamente a 22, 20, 18, 14, 10 e 9 carati);

- per l'argento: 925 e 958.4;

- per il platino: 950;

- lo Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983, e lo Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations 1990 (decreti relativi alle punzonatura autorizzate; in prosieguo: gli «Approved Hallmarks Regulations 1983 e 1990»). Queste disposizioni stabiliscono le punzonature autorizzate in Irlanda.

4. Sui lavori in metallo prezioso deve essere apposto un punzone autorizzato . Secondo l'art. 2 della legge, con «punzonatura autorizzata» si intende:

1) una punzonatura legalmente apposta dall'ufficio competente irlandese (Assay Master), prima o dopo l'entrata in vigore della legge, in forza della legge vigente;

2) una punzonatura legalmente apposta in un ufficio competente (Assay Office) nel Regno Unito anteriormente al 21 febbraio 1927;

3) una «punzonatura internazionale», vale a dire una punzonatura prevista da regolamento in applicazione dell'art. 3 della legge, come riconosciuta dal ministro competente in forza di un Trattato o di una convenzione internazionale cui l'Irlanda aderisca e che riguardi i metalli preziosi e che sia legalmente impressa dall'Assay Master o in un paese diverso dall'Irlanda.

Ai sensi dell'art. 7 dell'Approved Hallmark Regulations 1983, per penzonatura internazionale si intende una punzonatura riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna») . L'art. 4, n. 2, della legge stabilisce che sui lavori recanti un marchio internazionale corrispondente ai titoli previsti dalla legge irlandese, in Irlanda non occorre apporre punzoni supplementari.

5. L'art. 5 dell'Approved Hallmarks Regulations 1983 riconosce tre punzoni come punzoni autorizzati che devono essere apposti su tutti i lavori in metallo prezioso, a meno che si tratti di lavori importati recanti la punzonatura internazionale:

1) il punzone apposito che viene usato dal Dublin Assay Office (Assay Office mark). Il contenuto di questo punzone è diverso per lavori fabbricati in Irlanda e per lavori importati su cui non sia stato già apposto il punzone internazionale;

2) un punzone che indichi il relativo titolo di metallo prezioso e che sia apposto dal Dublin Assay Office (fineness marks);

3) un marchio o una lettera che indichi l'anno di fabbricazione del lavoro o l'anno in cui il punzone è stato apposto sul lavoro e che sia (in ogni caso) apposto dal Dublin Assay Office.

6. L'art. 3, n. 2, della legge prevede la possibilità che regolamenti prescrivano punzoni diversi per lavori in metallo prezioso che vengono fabbricati in Irlanda e per lavori importati. Per la punzonatura di lavori in oro, i punzoni da apporre differiscono per l'oro da 10 carati, a seconda che i lavori siano fabbricati in Irlanda o vengano importati (art. 4 dell'Approved Hallmarks Regulations 1990). Per lavori in platino, il titolo del metallo prezioso viene indicato con una lettera nel punzone di lavori fabbricati in Irlanda, mentre viene indicato in millesimi sul punzone di lavori importati, ad eccezione di lavori compresi nell'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna (art. 4 dell'Approved Hallmarks Regulations 1983).

7. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della legge, sui lavori in metallo prezioso che vengono presentati all'Assay Master per l'apposizione di un punzone autorizzato deve essere apposto anche un punzone distintivo, conosciuto come il punzone di responsabilità (sponsor's mark). Questo punzone indica il fabbricante, l'artigiano o il commerciante responsabile per il lavoro (art. 1 della legge). L'Assay Master e il responsabile possono prendere accordi al fine di far apporre il punzone di responsabilità dall'Assay Master (art. 9, n. 2, della legge). Il punzone di responsabilità deve essere registrato presso i Wardens and Commonalty of Goldsmiths di Dublino, noti come la «Corporazione» (Company) (art. 9, n. 3, della legge). La registrazione è valida per un periodo di dieci anni a partire dalla data della medesima, e può essere di volta in volta rinnovata per dieci anni (art. 9, n. 4, della legge).

8. Dal fascicolo risulta che l'Irlanda sta modificando la propria legislazione in materia di metalli preziosi e che a tal fine ha già fatto una serie di proposte concrete. Gli emendamenti proposti riguardano in particolare i titoli autorizzati, il punzone di responsabilità, il riconoscimento di Assay Masters stranieri e le disposizioni discriminatorie. Il nuovo regime, tuttavia, non è ancora in vigore e non può quindi essere preso in considerazione per la valutazione della presente causa.

B - La normativa comunitaria

9. Nel 1993, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio in materia di lavori in metallo prezioso, che nel 1994 è stata sostituita da una proposta emendata . La direttiva proposta prevede l'armonizzazione dei titoli standard di lavori in metallo prezioso e dei relativi punzoni, al fine di abolire ostacoli agli scambi commerciali intracomunitari e di garantire una libera circolazione dei lavori in metallo prezioso, nonché la correttezza degli scambi commerciali nella Comunità. La proposta di direttiva stabilisce che i lavori in metallo prezioso debbano possedere i requisiti essenziali riportati nel relativo allegato. Ai sensi della proposta, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato, per quanto riguarda le indicazioni del titolo, dei lavori in metallo prezioso che soddisfino i requisiti armonizzati per la punzonatura.

10. Il rappresentante della Commissione ha dichiarato all'udienza che le trattative in seno al Consiglio sono in situazione di stallo, nel senso che non si è ancora riusciti a trovare una posizione comune. Il fascicolo contiene una versione riveduta, non ancora pubblicata, della proposta di direttiva che risale al 22 aprile 1996.

III - Procedura e ricorso

11. A seguito di reclami di imprese riguardanti l'importazione e l'immissione in commercio di lavori in metallo prezioso in alcuni Stati membri, la Commissione ha condotto un'inchiesta per esaminare la compatibilità delle normative nazionali vigenti con l'art. 30 del Trattato CE. Con lettera del 28 giugno 1993, essa ha formalmente censurato l'Irlanda, ai sensi della procedura di cui all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Non essendo rimasta soddisfatta della risposta dell'Irlanda, la Commissione, l'11 novembre 1996, ha emesso un parere motivato. Nella sua risposta del 3 aprile 1997, il governo irlandese ha contestato l'asserzione che la sua normativa attuale sia in contrasto con l'art. 30 del Trattato CE. In seguito, ci sono stati diversi contatti tra i servizi della Commissione e le autorità irlandesi, segnatamente in merito alle proposte irlandesi di emendamento della legislazione nazionale, rivolte, in particolare, ad un più ampio riconoscimento degli standard esteri per i titoli dei metalli preziosi. Questa corrispondenza, tuttavia, non ha portato ad un risultato soddisfacente per la Commissione, che ha quindi deciso di proporre ricorso contro l'Irlanda avanti alla Corte, ricorso che è stato depositato in cancelleria il 5 febbraio 1999 .

12. La Commissione chiede alla Corte:

- di dichiarare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE:

1) avendo vietato la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, di lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) legalmente prodotti e posti in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, ovvero avendo imposto la sostituzione dei marchi impressi sui lavori importati con quelli corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

2) avendo imposto che i lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e posti in commercio in Irlanda, rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il fabbricante, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione che nomina l'Assay Master incaricato di apporre la punzonatura autorizzata su detti lavori, anche qualora questi rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla normativa dello Stato membro d'origine;

3) avendo imposto che i lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e posti in commercio in Irlanda, legalmente marcati in un altro Stato membro con una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dai Wardens and Commonalty of Goldsmiths (Corporazione degli orefici) di Dublino;

4) avendo differenziato le punzonatura autorizzate apposte sui lavori prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse su lavori importati da altri Stati membri.

- condannare l'Irlanda alle spese.

13. Il governo irlandese chiede alla Corte:

- di dichiarare che, avendo differenziando i punzoni autorizzati apposti su lavori prodotti in Irlanda da quelli del medesimo tipo apposti su lavori importati da altri Stati membri, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE;

- per il resto, di respingere il ricorso;

- di condannare la Commissione alle spese.

14. Nella presente causa è intervenuto il Regno Unito. Questo Stato membro ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso laddove questo mira a stabilire che i punzoni di responsabilità apposti dallo stesso fabbricante hanno valore equivalente a quelli impressi da un organismo indipendente.

15. Durante l'udienza del 7 dicembre 2000, la Commissione e il governo irlandese hanno illustrato le rispettive posizioni.

IV - Giurisprudenza della Corte in materia di punzoni su oggetti in metallo prezioso e l'art. 30 del Trattato CE

16. Il ricorso della Commissione si basa sui principi esposti dalla Corte nelle sentenze Robertson e Houtwipper . Il governo irlandese non contesta questa giurisprudenza in se stessa, ma ne rifiuta l'applicazione a componenti concrete della legislazione irlandese. Prima di procedere alla trattazione delle censure e delle argomentazioni delle parti, e prima di rendere un parere sulla causa, riassumo qui gli elementi fondamentali delle due sentenze della Corte.

17. Entrambe le sentenze Robertson e Houtwipper riguardano questioni pregiudiziali sollevate nel corso di procedimenti penali. La causa Robertson riguardava la normativa belga in merito alla punzonatura di oggetti argentati, come posate. La causa Houtwipper era imperniata sulla legge olandese sulle norme di garanzia, che vietava la vendita di lavori in metallo prezioso privi del punzone indicante il titolo, apposto da un organismo indipendente. Nelle due sentenze, la Corte ha dichiarato che l'obbligo che su lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri, legalmente posti in commercio e provvisti di punzonatura regolare ai sensi della normativa nazionale, venga impresso nuovamente un punzone nello Stato membro di importazione rende l'importazione più difficile e più costosa. Un regime nazionale di questo tenore rappresenta un provvedimento in linea di principio vietato dall'art. 30 del Trattato CE, in quanto di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Infatti, esso implica l'intervento di un importatore, il pagamento di un compenso all'organo di controllo e ritardi nella messa in vendita dei prodotti, implicazioni che si ripercuotono nei loro rispettivi costi .

18. In mancanza di armonizzazione comunitaria, una siffatta normativa può tuttavia essere giustificata, ai sensi della sentenza Cassis de Dijon . L'obbligo dell'importatore di imprimere su lavori in metallo prezioso un punzone che ne indichi il titolo garantisce in linea di massima un'efficace tutela del consumatore e favorisce la lealtà dei negozi commerciali. Infatti, non essendo il consumatore in grado di stabilire l'esatto grado di purezza di un oggetto in metallo prezioso valendosi soltanto della vista o del tatto, in mancanza di un punzone questi può quindi essere indotto facilmente in errore al momento dell'acquisto .

19. Uno Stato membro non può tuttavia più imporre una nuova punzonatura a prodotti importati da un altro Stato membro, dove questi siano legalmente messi in commercio e punzonati conformemente alle norme ivi vigenti, qualora «le indicazioni fornite da detto punzone (...) siano equivalenti a quelle prescritte dallo Stato membro di importazione e comprensibili per i consumatori di tale Stato ». In tal caso, le esigenze della libera circolazione delle merci prevalgono rispetto all'obiettivo dell'interesse generale.

20. Nella sentenza Houtwipper, la Corte ha inoltre posto la condizione che la punzonatura apposta nello Stato membro di provenienza non solo debba essere impressa ai sensi di quanto richiesto dalla normativa nazionale, ma debba anche essere eseguita da un organo di controllo che ne assicuri la funzione di garanzia. Ciò avviene soltanto quando il punzone è apposto da un ente indipendente nello Stato membro di esportazione .

21. La valutazione dei fatti necessaria per accertare l'esistenza dell'equivalenza del contenuto informativo delle punzonature viene lasciata in queste due pronunce pregiudiziali al giudice nazionale . Nella sentenza Houtwipper, la Corte conferisce al giudice nazionale anche il compito di verificare se i lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri siano stati punzonati da un organo indipendente, osservando tuttavia che le garanzie di indipendenza non devono necessariamente coincidere con quelle previste dalla normativa dello Stato membro di importazione .

V - Argomenti delle parti e parere sul ricorso

A - La censura relativa ai titoli del metallo prezioso

1) Il punto di vista della Commissione

22. La prima censura della Commissione consiste, essenzialmente, nell'affermazione che le disposizioni irlandesi sul titolo, insieme al requisito del punzone, sostanzino una misura d'effetto equivalente, vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE, come interpretato nella sentenza Dassonville e nelle già citate sentenze Robertson e Houtwipper.

23. I lavori in metallo prezioso, legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, infatti, non possono essere venduti in Irlanda con la descrizione e l'indicazione del titolo apposta nel paese di provenienza, qualora i titoli non corrispondano ai requisiti posti dalla legge irlandese. I prodotti non possono quindi essere importati e descritti come oro, argento o platino senza che le punzonature vengano sostituite da punzonature corrispondenti al titolo ufficiale irlandese inferiore più vicino. Orbene, se la sentenza Houtwipper può giustificare la normativa irlandese con considerazioni attinenti alla tutela del consumatore e alla promozione della lealtà del commercio, la Corte ha tuttavia stabilito anche che, in un regime di mercato comune, questi obiettivi devono essere perseguiti nel rispetto reciproco degli usi osservati secondo buona fede nei diversi Stati membri .

24. La Commissione, basandosi sulle sentenze Robertson e Houtwipper, afferma poi che un punzone legalmente apposto su lavori in metallo prezioso nello Stato membro di provenienza, indicante il titolo in millesimi, offre al consumatore informazioni equivalenti, anche se i titoli non corrispondono alla normativa irlandese. Per quanto riguarda la comprensibilità del contenuto informativo del punzone, essa osserva che esistono mezzi per informare compiutamente il consumatore sul contenuto e sul significato di titoli non irlandesi. La Commissione si riferisce all'apposizione di un'idonea etichettatura sui lavori in metallo prezioso, a messaggi nelle vetrine e a indicazioni nei cataloghi, sui moduli d'ordine e sulle fatture emesse per gli acquirenti. La Commissione sottolinea che questi obblighi di informazione hanno un carattere integrativo rispetto alla presenza obbligatoria di un punzone. L'etichettatura non viene quindi vista come sostitutiva della punzonatura.

25. In forza di tali considerazioni, la Commissione conclude che i lavori in metallo prezioso, legalmente prodotti e messi in commercio nella Comunità, ma con titoli diversi da quelli prescritti dal sistema ufficiale irlandese, devono poter essere posti sul mercato in Irlanda con il loro punzone originale, fermo restando che si deve attirare l'attenzione dei consumatori sul contenuto dei punzoni esteri per mezzo dei metodi sopra menzionati.

26. Dopo l'emissione del parere motivato, la Commissione ha ricevuto dall'Irlanda, il 12 ottobre 1998, un progetto di emendamento della normativa sui titoli. Questo progetto prevede l'ampliamento dei titoli standard riconosciuti per l'oro, con l'aggiunta a quelli esistenti dei titoli 990 e 999 millesimi. Per l'argento, i titoli attuali verrebbero integrati con i titoli 800 e 999 millesimi, mentre per il platino l'ampliamento riguarderebbe i titoli 850, 900 e 999 millesimi. Se questo progetto fosse approvato, i titoli ufficiali irlandesi coinciderebbero con il contenuto della proposta di direttiva, secondo la versione dell'aprile 1996.

27. La Commissione è disposta ad accettare questo emendamento della normativa irlandese. La proposta di direttiva, nella versione più recente, si basa sul riconoscimento dei titoli più usati nella Comunità. La Commissione riconosce che un eccesso di titoli standard possa generare confusione nel consumatore, anche se vengono adottati provvedimenti per fornire ulteriori informazioni. Una limitazione del numero dei titoli riconosciuti a quelli che vengono maggiormente usati e applicati nella Comunità potrebbe essere giustificata quale provvedimento rivolto sia a tutelare il consumatore che a garantire la lealtà del commercio. L'emendamento alla normativa esistente, tuttavia, non è ancora in vigore e quindi l'Irlanda, con la normativa attualmente applicabile, continua ad essere inadempiente.

2) Parere

28. Secondo una giurisprudenza costante, ogni normativa degli Sati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una limitazione del commercio intracomunitario ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE . Il divieto di vendita di lavori in metallo prezioso, importati dalla Comunità, che non corrispondano ai requisiti irlandesi costituisce un classico esempio di limitazione del commercio.

29. La normativa irlandese opera, in sostanza, una distinzione tra tre categorie di lavori in metallo prezioso importati dalla Comunità. Il primo gruppo consiste nei lavori in metallo prezioso a cui si applica la Convenzione di Vienna e che hanno un titolo nominale coincidente con i titoli ufficiali irlandesi, secondo gli Standards of Fineness Regulations 1983 e 1990. I lavori appartenenti a questa categoria possono essere immediatamente messi in commercio. Il secondo gruppo consiste nei lavori provenienti da Stati membri che hanno ratificato la Convenzione di Vienna, ma i cui titoli ufficiali non corrispondono a quelli prescritti in Irlanda. Questi lavori devono essere sottoposti ad una nuova punzonatura, secondo i corrispondenti standard irlandesi, immediatamente inferiori. L'ultima categoria è costituita dai lavori in metallo prezioso che vengono importati da paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna. Che siano stati punzonati nel paese d'origine o meno, questi lavori dovranno sempre essere sottoposti ad un controllo e ad una nuova punzonatura in Irlanda, madiante la quale eventualmente verrà impresso il corrispondente titolo ufficiale irlandese più basso.

30. Di fatto questa normativa crea due tipi di ostacoli al commercio.

31. Innanzi tutto, i lavori in metallo prezioso messi in commercio in altri paesi della Comunità - ad esempio quelli con i titoli, consueti nella pratica commerciale, di 333, 500, 800, 840, 990 e 999 millesimi per l'oro, 850, 900 e 999 millesimi per il platino e 800 millesimi per l'argento - non possono essere importati legalmente in Irlanda, anche se originariamente forniti di punzonatura. I lavori in metallo prezioso della seconda e della terza categoria, che sono stati legalmente prodotti e messi in commercio in un altro Stato membro e che in tale Stato sono stati regolarmente punzonati, al momento dell'importazione in Irlanda devono essere muniti di un nuovo punzone. Questa operazione causa ulteriori spese all'importatore, e rende le importazioni più difficili e piu costose.

32. In secondo luogo, questi prodotti con titoli diversi da quelli ufficiali possono essere venduti in Irlanda solo se il punzone originale viene cancellato e sostituito da un punzone ufficiale irlandese, riportante il titolo nominale inferiore più vicino a quello effettivo. In questo modo, ad esempio, un oggetto in metallo prezioso con un titolo effettivo d'oro pari a 800 millesimi in Irlanda verrebbe marcato con il titolo nominale di 750. Per mezzo di questa svalutazione il valore superiore del prodotto non appare evidente sul mercato. A buon diritto la Corte, nella sentenza Houtwipper, ha osservato che piccole modifiche al titolo di metallo prezioso possono avere un'enorme importanza sul margine di profitto del fabbricante . Al contrario, una lieve diminuzione di valore può limitare anche notevolmente il margine di profitto.

33. Arrivo adesso alla difesa dell'Irlanda, che invoca la necessaria tutela dell'interesse generale. Non è in discussione il potere dell'Irlanda di far dipendere la vendita di lavori in metallo prezioso importati dalla presenza di un punzone che fornisca al consumatore irlandese informazioni comprensibili sui titoli. La Commissione non contesta che la normativa irlandese sia motivata da considerazioni volte alla tutela del consumatore e alla promozione della lealtà del commercio. L'essenza della sua censura sta nel fatto che nella normativa irlandese manca una norma per riconoscere i punzoni legalmente apposti in altri paesi della Comunità, anche se tali punzoni offrono al consumatore informazioni di contenuto equivalente.

34. Questa censura, a mio avviso, è fondata. I motivi a giustificazione di limitazioni alla libera circolazione delle merci non possono essere interpretati in senso più esteso del necessario. Le sentenze Robertson e Houtwipper hanno chiarito che non è necessaria una nuova punzonatura dei prodotti importati se nello Stato membro di provenienza il punzone è stato legalmente apposto, con il controllo di un organo indipendente, e se questo punzone ha un contenuto informativo equivalente a quello del punzone dello Stato membro di importazione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il punzone in linea di massima offre al consumatore un'adeguata tutela. Un punzone che sia impresso secondo la legislazione dello Stato membro di provenienza e riporti i titoli in millesimi permetterà, in linea di principio, al consumatore irlandese normalmente informato di apprezzare correttamente il valore dell'oggetto. Giustamente l'avvocato generale Gulmann ha sostenuto, nelle sue conclusioni nella causa Houtwipper, che l'indicazione del titolo in millesimi deve essere comprensibile per il consumatore, indipendentemente dal fatto che lo stesso titolo nominale venga utilizzato nel paese del consumatore . Quasi tutti gli Stati membri, infatti, si basano su un'indicazione in millesimi, indicazione che comunque è utilizzata anche in Irlanda. Si può quindi ragionevolmente presumere che il consumatore irlandese sia abituato a questo sistema di indicazione.

35. A mio avviso, inoltre, questa affermazione di principio non trascura di prendere in considerazione gli interessi economici del consumatore, che non è in grado, ad occhio nudo o con il tatto soltanto, di stabilire con esattezza il grado di purezza di lavori in metallo prezioso. Il punzone deve permettere al consumatore di conoscere con sufficiente precisione la natura e la qualità del prodotto e di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso . La Commissione accetta che la normativa irlandese limiti il riconoscimento dei titoli ufficialmente autorizzati a quelli più usati nella Comunità. Per evitare eventuali, ulteriori rischi che il consumatore potrebbe correre, il legislatore irlandese può infine prescrivere l'obbigo di fornire informazioni supplementari, che limiti meno severamente la libera circolazione nella Comunità degli oggetti in metallo prezioso.

36. La difesa del governo irlandese contro questa censura non convince. Dal punto di vista procedurale, esso afferma che spetta alla Commissione dimostrare che l'assenza di una clausola espressa di accettazione reciproca limiti di fatto il commercio intracomunitario dei lavori in metallo prezioso. La Commissione non avrebbe nemmeno dimostrato che la circolazione all'interno della Comunità sarebbe potenzialmente ostacolata dalla normativa in questione. Inoltre, essa non avrebbe fornito la prova che i punzoni impressi su lavori in metallo prezioso in determinati Stati membri di fatto sarebbero equivalenti agli standard ufficiali irlandesi. L'Irlanda afferma, comunque, che la legge non esclude il riconoscimento dell'equivalenza di punzoni apposti altrove.

37. Orbene, a tal riguardo osservo che, nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione, in qualità di attrice, dimostrare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento . La Commissione deve quindi dimostrare che il provvedimento contestato rientra nell'ambito del divieto. Nel ricorso, la Commissione ha fornito argomenti convincenti per spiegare perché la normativa irlandese può ostacolare gli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE. Essa può argomentare in abstracto, senza indicare specificamente in quali casi si sia concretata un'inadempienza, e addirittura senza che si sia verificato un caso concreto . Spetta poi allo Stato membro dimostrare che il provvedimento può essere giustificato, che un determinato provvedimento è necessario ed equo per proteggere l'interesse generale che viene invocato . Ciò vale tanto più se la Commissione, nel ricorso, spiega in modo soddisfacente, come avviene nella fattispecie, perché a suo giudizio manca una giustificazione per l'asserita restrizione al commercio.

38. La Commissione ha dichiarato che un punzone recante il titolo del metallo prezioso in millesimi fornisce al consumatore informazioni «equivalenti». Essa afferma che la normativa irlandese non prevede l'obbligo di riconoscere come equivalenti i punzoni apposti sui relativi lavori in metallo prezioso importati da altri Stati membri. L'Irlanda deve quindi dimostrare che le proprie disposizioni in materia di lavori in metallo prezioso sono necessarie ed eque al fine di perseguire l'obiettivo dell'interesse generale.

39. Io ritengo che l'Irlanda non sia riuscita a fornire questa prova. Niente nella sua legislazione lascia desumere che punzonature «equivalenti» impresse su lavori importati, che non corrispondano ai requisiti ufficiali irlandesi, vengano riconosciute come tali. L'argomento che i lavori con punzoni esteri, che corrispondono ai titoli riconosciuti in Irlanda, possono essere importati senza che sia richiesta una doppia punzonatura non esclude, ovviamente, che per molti lavori questo ostacolo esista, se non altro potenzialmente. Le proposte di legge irlandesi attualmente in esame relative alla modifica degli Standards of Fineness Regulations 1983 e 1990, che prevedono un esplicito riconoscimento di punzoni apposti altrove, non sono ancora state approvate.

40. Anche la tesi che un regime come questo, che era applicabile al momento dell'emissione del parere motivato, non vieterebbe alle autorità irlandesi di riconoscere l'equivalenza non può essere accettata. Il ministro sarebbe competente già in forza dell'art. 2 della legge. All'udienza, il rappresentante del governo irlandese ha tuttavia dovuto ammettere che l'Irlanda non può riconoscere come equivalente un punzone di un metallo prezioso di un altro Stato membro che prescrive titoli diversi, senza prima emendare la normativa vigente. L'eventuale potere del ministro di permettere, con norme eccezionali in singoli casi, la reciproca accettazione non basta a soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 30 del Trattato CE.

41. Anche gli altri motivi invocati dal governo irlandese per indurre la Corte a dichiarare infondata la prima censura della Commissione mi sembrano poco convincenti.

42. Il governo irlandese giudica irrilevante il rinvio operato dalla Commissione nel ricorso alle sentenze Miro e Bonfait, in quanto i principi deducibili da tali sentenze non sarebbero applicabili alla fattispecie.

43. Quest'argomento non convince. Come ha osservato la Commissione, il rinvio a queste sentenze nel ricorso ha il solo scopo di sottolineare che la normativa irlandese deve rispettare il principio del reciproco riconoscimento. Questo principio fondamentale è anche alla base delle sentenze Robertson e Houtwipper, e vale in linea di principio per tutti i provvedimenti legislativi che influenzano la libera circolazione dei beni tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE.

44. Il governo irlandese sostiene inoltre la tesi che ciò che viene considerato una prassi onesta e tradizionale in uno Stato membro non necessariamente è tale in un altro. Secondo la sentenza Cassis de Dijon, sarebbe permesso agli Stati membri vietare l'immissione in commercio di merci importate, anche se queste sono conformi a prassi oneste e da sempre esistenti in un altro Stato membro, se ciò sia giustificato da considerazioni di interesse generale.

45. Orbene, la Commissione non nega che la normativa irlandese sia rivolta alla tutela di un interesse generale. Questa normativa, tuttavia, è troppo restrittiva e per questo motivo è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. La circostanza che la proposta di direttiva pone una limitazione al numero di titoli e che la Commissione nel frattempo autorizza anche nei confronti dell'Irlanda una limitazione al numero di titoli da riconoscere, nulla toglie al carattere eccessivo delle disposizioni irlandesi ancora in vigore.

46. Infine, il governo irlandese invoca la tutela efficace del consumatore e la lealtà del commercio che vengono assicurati dalle informazioni contenute nella punzonatura irlandese. In mancanza di questo punzone, il consumatore irlandese potrebbe facilmente essere indotto in errore in merito all'esatta composizione del metallo prezioso. L'etichettatura, per la sua stessa natura, non potrebbe offrire al consumatore le stesse garanzie di un punzone, incancellabile e inamovibile.

47. Queste considerazioni si fondano su una lettura scorretta del ricorso della Commissione, che non ha mai contestato il potere dell'Irlanda di esigere l'apposizione di un punzone su lavori in metallo prezioso importati. Al contrario, la Commissione sottolinea la grande importanza che essa stessa attribuisce al contenuto informativo del punzone. L'etichettatura non deve essere vista come un'alternativa alla punzonatura, ma come una sua possibile integrazione. Sarebbe inesatto affermare che l'obbligo di fornire informazioni verrebbe vanificato da un'eventuale integrazione per mezzo di etichettatura, in quanto l'obbligo di apporre un punzone incancellabile e inamovibile rimane intatto.

48. Gli argomenti che precedono mi portano a concludere che le disposizioni irlandesi in merito ai titoli dei metalli preziosi provocano, almeno potenzialmente, gravi ostacoli al commercio intracomunitario, mentre manca una giustificazione sufficiente, dato che i mezzi utilizzati non sono proporzionati all'obiettivo di interesse generale perseguito.

B - La censura relativa al punzone di responsabilità (sponsor's mark)

1) Il punto di vista della Commissione

49. L'art. 9 della legge prescrive che i lavori in metallo prezioso importati, in integrazione al punzone autorizzato, rechino il marchio del produttore, artigiano o commerciante responsabile, il cosiddetto punzone di responsabilità (sponsor's mark). Questo punzone di responsabilità deve essere registrato presso la «Corporazione». Questa normativa subordina il commercio in Irlanda di lavori in metallo prezioso, legalmente prodotti e messi in commercio nella Comunità, alla presenza di un punzone di responsabilità sul lavoro, apposto da un commerciante registrato in Irlanda. Sia nel caso che il punzone sia apposto da un importatore già stabilito in Irlanda, che in quello in cui un fabbricante, un artigiano o un commerciante, con sede in un altro Stato membro, faccia registrare in Irlanda il proprio punzone, si sostanzia la fattispecie di una misura d'effetto equivalente ad una restrizione al commercio, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE .

50. Le disposizioni irlandesi relative al punzone di responsabilità, a giudizio della Commissione, non possono essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela del consumatore e alla lealtà dei negozi commerciali. Tali esigenze possono infatti rilevare soltanto in relazione a provvedimenti applicati senza discriminazioni. Anche nel caso in cui si potessero invocare questi interessi generali, l'Irlanda dovrebbe mostrare la diretta relazione tra il provvedimento e l'interesse generale perseguito. Inoltre, il provvedimento dovrebbe essere proporzionato, nel senso che non dovrebbe sussistere nessun'alternativa ragionevole, che consentisse il perseguimento dell'obiettivo con ostacoli meno gravi al commercio.

51. Le autorità irlandesi hanno indicato che l'obiettivo perseguito con il punzone di responsabilità è quello di permettere di risalire alla persona responsabile per la qualità dell'oggetto in metallo prezioso, che sia il fabbricante, l'artigiano o il commerciante. Questi deve infatti poter essere identificato, poiché in caso contrario il sistema di controllo sarebbe privo di efficacia.

52. Senza contestare l'opportunità che per un lavoro in metallo prezioso si debba poter risalire all'operatore commerciale responsabile, la Commissione tuttavia ritiene che a questo fine non sia necessario un obbligo di registrazione in Irlanda del punzone di responsabilità di questo operatore. Quando su lavori del genere importati sia apposto un punzone di responsabilità conforme alla legislazione dello Stato membro di provenienza, è possibile rintracciare il responsabile anche senza ulteriori formalità in Irlanda. Al momento dell'importazione del prodotto in Irlanda, le autorità irlandesi possono infatti sempre richiedere una prova che il responsabile sia davvero registrato in un altro Stato membro. In circostanze eccezionali potrebbero eventualmente richiedersi formalità ulteriori per mantenere l'efficienza del sistema di controllo. Secondo la Commissione, tuttavia, non esiste nessuna giustificazione per un'iscrizione sistematica del punzone di responsabilità, come condizione preventiva per l'immissione in commercio di lavori prodotti in altri Stati membri.

53. Il governo irlandese si è dichiarato disposto a modificare il disposto dell'art. 9, n. 1, della legge in modo tale che anche lavori in metallo prezioso, su cui è legalmente apposto il punzone di responsabilità in un altro Stato membro, possano essere importati in Irlanda, a condizione che lo Stato membro interessato dimostri che il detto punzone è effettivamente registrato sul suo territorio. La Commissione però non ha ancora ricevuto informazioni da cui risulti che la disposizione irlandese è davvero stata emendata in maniera per essa soddisfacente.

2) Parere

54. La Commissione ha dimostrato in modo convincente che la normativa relativa al punzone di responsabilità costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE. Per effetto dell'art. 9 della legge, infatti, gli oggetti in metallo prezioso importati vengono sottoposti in maniera sistematica ad una registrazione nazionale preventiva, che deve essere effettuata presso la «Corporazione». Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di registrazione di un prodotto o dell'operatore responsabile come condizione per la vendita di una merce nello Stato membro di importazione rappresenta, per sua stessa natura, un ostacolo al commercio .

55. La Corte, nella sentenza Robertson, ha riconosciuto che l'obbligo per il fabbricante o per l'importatore di apporre su lavori in metallo prezioso punzoni che ne indichino il fabbricante può garantire, in linea di principio, un'efficace tutela del consumatore e promuovere la lealtà delle transazioni commerciali. Il punzone di responsabilità permette all'acquirente dell'oggetto di identificarne il fabbricante . Come per l'indicazione del titolo sui punzoni, anche in questo caso la necessità di tutela non esiste più quando il punzone di responsabilità, legalmente apposto nello Stato membro di provenienza, offre un contenuto informativo sull'identità dell'operatore commerciale responsabile, che sia comprensibile ed equivalente a quello previsto per il punzone dello Stato membro di importazione. A buon diritto, la Commissione afferma che la normativa irlandese rende del tutto impossibile sfuggire ad una doppia registrazione, nello Stato membro di provenienza e in quello di importazione, anche quando le informazioni che figurano sul punzone originario sono equivalenti. Tale assoluta impossibilità viola il principio di proporzionalità e rende quindi tale normativa incompatibile con l'art. 30 del Trattato CE.

56. La tesi irlandese non è riuscita a convincermi della necessità di imporre una condizione tanto rigida a fabbricanti e commercianti di lavori in metallo prezioso importati.

57. Il governo irlandese osserva che l'obbligo di registrare il punzone presso la «Corporazione» non si applica a tutti i lavori in metallo prezioso importati. Quando questi sono provvisti di un punzone internazionale e soddisfano le norme irlandesi relative ai titoli del metallo prezioso, in forza dell'art. 4, n. 2, della legge e della Convenzione di Vienna il punzone di responsabilità non è obbligatorio. Non esiste poi alcun obbligo per l'operatore responsabile di avere la nazionalità irlandese, di aver sede in Irlanda o di nominare un rappresentante o aprire una filiale nel paese. Praticamente non ci sono limitazioni per le categorie di persone che possono far registrare un punzone. Non è d'altronde necessario che il punzone di responsabilità sia apposto in Irlanda. Di regola, questo viene impresso dai fabbricanti, dagli artigiani o dai commercianti stessi sugli oggetti prima che questi siano presentati all'Assay Master per il controllo. Inoltre, l'opposizione del punzone di responsabilità da parte dell'Assay Master non comporta costi aggiuntivi quando lo stesso organo imprime anche il punzone del titolo.

58. Se questi argomenti possono attenuare i potenziali effetti restrittivi del provvedimento in questione sugli scambi commerciali, non eliminano tuttavia la censura fondamentale. Un importatore o un fabbricante di un oggetto in metallo prezioso, regolarmente fornito di un punzone di responsabilità nella Comunità, può vedersi obbligato ad apporre in Irlanda un punzone analogo per la seconda volta, oppure a registrare in quel paese il punzone originale, anche se quello apposto nello Stato membro di provenienza permetta di risalire altrettanto bene all'identità dell'operatore responsabile per l'oggetto.

59. Si può sfuggire alla registrazione obbligatoria solo qualora possa applicarsi la deroga prevista all'art. 4, n. 2, della legge. Osservo in proposito che la portata di questa eccezione viene limitata dal carattere cumulativo delle condizioni stesse. L'oggetto deve provenire da uno Stato membro, che abbia aderito alla Convenzione di Vienna, e deve inoltre avere un titolo riconosciuto in Irlanda. Negli altri casi, la legislazione irlandese non offre agli operatore commerciali nemmeno la possibilità di dimostrare che il punzone di responsabilità, già apposto sui lavori da porre in commercio in Irlanda, garantisca l'identificazione del responsabile .

60. Il governo irlandese contesta anche la tesi della Commissione, che la normativa irlandese comporti una discriminazione nei confronti dei prodotti importati. Con l'eccezione delle disposizioni relative ai punzoni internazionali, la medesima condizione varrebbe, senza distinzioni fondate sull'origine dell'oggetto in metallo prezioso. Il fatto che prodotti importati da altri Stati membri siano già forniti di un punzone di responsabilità per il governo irlandese non è rilevante, in particolare in quanto l'obbligo varrebbe soltanto per lavori in metallo prezioso che non offrono garanzie equivalenti a quelle offerte dal punzone irlandese. La Commissione non avrebbe provato che tutti gli oggetti in metallo prezioso, importati da altri Stati membri, offrano una garanzia equivalente a quella prevista dalle disposizioni irlandesi applicabili, particolarmente per quanto riguarda il punzone di responsabilità.

61. E' tuttavia chiaro che la normativa irlandese reca pregiudizio ai lavori in metallo prezioso importati, già forniti di un punzone di responsabilità conforme alle norme dello Stato membro di provenienza e che non sono compresi nel regime derogatorio, rispetto ai lavori in metallo prezioso prodotti e messi in commercio in Irlanda. I prodotti importati, infatti, possono essere assoggettati ad un secondo obbligo di apporre un punzone di responsabilità. A proposito dell'onere della prova della Commissione, ho già osservato che questa istituzione, nel contesto di una procedura di infrazione, non è tenuta a dimostrare che la legislazione di altri Stati membri offra garanzie equivalenti. E' sufficiente che la Commissione provi alla Corte che nella normativa irlandese non si sono trovate disposizioni volte a riconoscere punzoni di responsabilità che offrano garanzie equivalenti.

62. La Commissione ha inoltre fatto osservare che il legislatore irlandese riconosce l'equivalenza dei punzoni apposti su lavori in metallo prezioso conformi ai requisiti dell'art. 5 della Convenzione di Vienna. Questa disposizione crea un meccanismo di informazione tra gli organi di controllo riconosciuti degli Stati signatari della detta Convenzione. Registri ufficiali di punzoni di responsabilità esistono tuttavia anche in Stati membri che non hanno ratificato la Convenzione di Vienna. Se il legislatore irlandese ritiene che il consumatore e la lealtà dei negozi commerciali siano sufficientemente tutelati dalla normativa della Convenzione di Vienna, non c'è alcun bisogno, come la Commissione a buon diritto ha sottolineato, di contestare l'equivalenza dei punzoni al momento dell'importazione di lavori in metallo prezioso provenienti da Stati membri non aderenti a questa Convenzione, ma che offrano garanzie equivalenti. Le parti sembrano non contestare che queste garanzie debbano riguardare per lo meno il nome del responsabile, un'abbreviazione o un simbolo del suo nome, e il fatto che tale nome debba essere registrato, in modo che, consultando il registro, si possa risalire all'identità dell'operatore commerciale responsabile. Anche la Convenzione di Vienna esige le stesse garanzie minime.

63. Il governo irlandese afferma poi che la Commissione sarebbe disposta a riconoscere che in casi estremi, ossia quando esiste il rischio di confusione, possono essere richieste formalità complementari per assicurare l'efficacia del sistema di controllo. Questo riconoscimento implicherebbe che la Commissione riconosce la compatibilità di un sistema di controllo preventivo con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci.

64. Questa tesi non è sostenibile. L'eventuale possibilità di prendere provvedimenti incidentali in casi estremi non implica che si possa giustificare un sistematico controllo preventivo. Orbene, la normativa irlandese non prevede un meccanismo per cui, in casi individuali, si riconosca l'equivalenza delle garanzie relative all'identità del responsabile.

65. A questo riguardo, il governo irlandese ha inoltre precisato che il regime auspicato dalla Commissione non sarebbe meno restrittivo per la libera circolazione delle merci dell'attuale normativa irlandese in materia di punzoni di responsabilità. La Commissione contesta questa argomentazione, in quanto deve essere possibile la creazione di una rete per lo scambio di informazioni tra Stati membri che permetta una rapida verifica dell'avvenuta registrazione di un punzone e di chi ne sia il responsabile. Gli organi riconosciuti negli Stati membri potrebbero, ad esempio, scambiarsi copie dei registri ufficiali.

66. Effettivamente, non si vede perché un regime siffatto non dovrebbe essere possibile. A buon diritto, l'avvocato generale Gulmann, nelle sue conclusioni nella causa Houtwipper, afferma che gli Stati membri hanno un obbligo positivo di adoperarsi lealmente al fine di un reciproco riconoscimento di punzoni affidabili . I principi fondamentali del Trattato in materia di libera circolazione delle merci, letti alla luce del principio della lealtà comunitaria enunciato all'art. 10 CE, non obbligano soltanto lo Stato membro d'importazione a prendere iniziative . L'obbligo vale, a mio avviso, anche per le autorità dello Stato membro di esportazione, che devono rispondere in modo adeguato ad ogni richiesta di informazioni proveniente dagli organi amministrativi indipendenti dello Stato membro d'importazione.

67. Concludo su questo punto che, dato che la normativa irlandese non ha previsto la possibilità di riconoscere i marchi di garanzia apposti su lavori in metallo prezioso importati secondo quanto prescritto nello Stato membro di provenienza, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 30 del Trattato CE.

C - La censura relativa all'obbligo di apporre un punzone autorizzato

1) Il punto di vista della Commissione

68. Gli oggetti in metallo prezioso posti in commercio in Irlanda devono recare un punzone autorizzato. A norma degli articoli 2 e 4, n. 1, della legge, per «punzoni autorizzati» si intendono i punzoni applicati dall'Assay Master secondo la legislazione irlandese, o i punzoni internazionali, o entrambi. Per lavori importati in metallo prezioso, che sono stati regolarmente prodotti e messi in commercio nella Comunità e che non recano un punzone internazionale, vale quindi l'obbligo che l'Assay Master apponga un punzone autorizzato, ai sensi della normativa irlandese.

69. La Commissione riconosce che questo obbligo di autorizzazione è nell'interesse dei consumatori e della lealtà del commercio. Essa ritiene tuttavia che, ai sensi della sentenza Houtwipper e in forza dell'art. 30 del Trattato CE, non si possa vietare il commercio di lavori in metallo prezioso su cui sia già stato apposto un punzone affidabile da un organismo indipendente nel paese d'origine. Orbene, si deve presumere che il certificatore indipendente, che imprime il punzone a norma della legislazione del paese di provenienza, offra le stesse garanzie di indipendenza. L'Irlanda è libera di applicare alla produzione nazionale un sistema di controllo statale preventivo, ma la legislazione deve prevedere un regime particolare per lavori che vengano legalmente importati da altri Stati membri, dove l'organismo preposto alla punzonatura offra garanzie sufficienti.

70. Nel corso della procedura precontenziosa, l'Irlanda si è mostrata disposta a modificare la propria legislazione, nel senso di includere una clausola per il reciproco riconoscimento di punzoni che siano impressi negli altri Stati membri da un organismo indipendente e che offrano garanzie equivalenti. Gli emendamenti a cui si riferisce il governo irlandese, tuttavia, non sono ancora stati approvati né, a fortiori, sono entrati in vigore; per questo motivo la Commissione ha mantenuto la sua censura.

2) Parere

71. Innanzi tutto bisogna soffermarsi sulla portata di questa parte del ricorso. Nel corso del giudizio, la Commissione ha chiaramente precisato che il ricorso non riguarda la questione se la punzonatura da parte del fabbricante offra garanzie equivalenti a quella eseguita da un organismo indipendente. Tale questione è stata esaminata in una procedura distinta per inadempimento, che la Commissione ha avviato contro l'Irlanda e che nel frattempo è terminata. Nella fattispecie, quindi, l'intervento del Regno Unito è ormai da considerarsi privo di oggetto .

72. La presente censura è collegata al riconoscimento reciproco dei controlli nella Comunità. Quanto sopra detto mi permette di essere conciso nella mia esposizione.

73. Il divieto dell'art. 30 del Trattato CE è incontestabilmente applicabile alla situazione in cui un lavoro in metallo prezioso è stato punzonato in uno Stato membro e viene quindi sottoposto ad un nuovo controllo nello Stato membro di importazione. Doppi controlli, nel paese di esportazione e in quello di importazione, in base a tale disposizione non sono giustificati se i risultati del controllo effettuato nello Stato membro di origine soddisfano le norme dello Stato membro di importazione. Come ribadito qui sopra al paragrafo 20, la Corte, nella sentenza Houtwipper, ha espressamente dichiarato che il punzone soddisfa la sua funzione di garanzia quando è stato impresso da un ente indipendente nello Stato membro di esportazione.

74. Non è quindi giustificato affermare che la funzione di garanzia del punzone sia assicurata solo se questo viene impresso dagli organismi competenti dello Stato membro d'importazione. Il governo irlandese impone in tutti i casi che su lavori in metallo prezioso venga impresso un punzone dell'Assay Master, a norma delle disposizioni irlandesi, a meno che l'oggetto in metallo prezioso importato non sia provvisto di un punzone internazionale. In altri termini, la legislazione irlandese rifiuta di riconoscere atti giuridici amministrativi compiuti in altri Stati della Comunità. La legislazione è quindi più restrittiva di quanto permesso alla luce della sentenza Houtwipper, ed è incompatibile con il principio di proporzionalità. Il ricorso della Commissione deve quindi essere dichiarato fondato.

D - La censura relativa alle norme discriminatorie

1) Il punto di vista della Commissione

75. Infine, la Commissione accusa l'Irlanda di non aver rispettato l'art. 30 del Trattato CE, avendo mantenuto nella propria legislazione talune differenze tra punzoni per prodotti fabbricati in Irlanda e punzoni analoghi per prodotti importati da altri Stati membri. L'art. 3, n. 2, della legge, offre il fondamento giuridico per questo regime discriminatorio. In forza di questa disposizione, requisiti diversi per prodotti nazionali e prodotti importati sono infatti previsti all'art. 4 degli Approved Hallmarks Regulations 1983 (punzoni diversi per il platino), all'art. 5 degli Approved Hallmarks Regulations 1983 (punzoni diversi per l'Assay Office) e sono infatti previsti all'art. 4 degli Approved Hallmarks Regulations 1990 (punzoni diversi per l'oro a 10 carati). La Commissione osserva che queste disposizioni indirettamente hanno l'effetto di imporre un punzone recante la provenienza, per cui i consumatori possono far distinzione tra prodotti nazionali e prodotti importati. L'importazione di merci provenienti da altri Stati membri viene resa più difficile e le norme, a causa del loro carattere discriminatorio, non possono essere giustificate in forza di esigenze imperative attinenti alla tutela del consumatore e alla promozione della lealtà del commercio .

2) Parere

76. La censura della Commissione non viene contestata nella sostanza. L'Irlanda si è impegnata a porre fine alle distinzioni e, anche a questo fine, ha presentato alcuni progetti di legge. E' infatti vero che gli Stati membri non possono imporre l'obbligo di punzoni che rendano visibili differenze tra prodotti nazionali e prodotti importati. Per provvedimenti amministrativi di questo genere, con un carattere puramente protezionistico, non c'è posto all'interno di un mercato comune.

VI - Conclusione

77. In base a quanto sopra esporto suggerisco alla Corte:

«a) di condannare l'Irlanda per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE:

- avendo vietato la messa in commercio in Irlanda, con la denominazione e l'indicazione del titolo che essi recano nel loro paese d'origine, di lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) legalmente prodotti e posti in commercio in altri Stati membri, ma che non corrispondono alle disposizioni irlandesi sui titoli, ovvero avendo imposto la sostituzione dei marchi impressi sui lavori importati con quelli corrispondenti all'adeguato titolo ufficiale irlandese inferiore;

- avendo imposto che i lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e posti in commercio in Irlanda, rechino una punzonatura di responsabilità che indichi il fabbricante, l'artigiano o il commerciante di tali lavori, registrato dall'associazione che nomina l'Assay Master incaricato di apporre la punzonatura autorizzata su detti lavori, anche qualora questi rechino già una punzonatura di responsabilità conforme alla normativa dello Stato membro d'origine;

- avendo imposto che i lavori in metallo prezioso (oro, argento o platino) importati da un altro Stato membro e posti in commercio in Irlanda, legalmente marcati in un altro Stato membro con una punzonatura apposta da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, rechino una punzonatura autorizzata dall'Assay Master nominato dai Wardens and Commonalty of Goldsmiths (Corporazione degli orefici) di Dublino;

- avendo differenziato le punzonatura autorizzate apposte sui lavori prodotti in Irlanda dalle punzonature del medesimo tipo impresse su lavori importati da altri Stati membri.

b) di condannare l'Irlanda alle spese del giudizio, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura».