61999C0003

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 23 marzo 2000. - Cidrerie Ruwet SA contro Cidre Stassen SA e HP Bulmer Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio. - Libera circolazione delle merci - Direttiva 75/106/CEE - Armonizzazione parziale - Liquidi in imballaggi preconfezionati - Precondizionamento in volume - Sidro - Divieto da parte di uno Stato membro di volumi nominali non previsti dalla direttiva. - Causa C-3/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08749


Conclusioni dell avvocato generale


Il contesto giuridico e di fatto

1. Nel presente procedimento a quo, svoltosi nel Regno del Belgio, la SA Cidrerie Ruwet chiede di far cessare la commercializzazione di sidro in bottiglie da 33 cl da parte della SA Cidre Stassen (sostenuta dalla H.P. Bulmer Ltd, una società consociata di diritto inglese) in quanto in contrasto con la normativa belga. Le questioni deferite alla Corte sollevano problemi di interpretazione delle direttive relative alla armonizzazione delle dimensioni delle bottiglie così come degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).

2. Il regio decreto 16 febbraio 1982 relativo alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (in prosieguo: il «regio decreto») dispone che determinati prodotti, fra cui i prodotti del sidro in imballaggi preconfezionati da 33 cl, non possono essere immessi in commercio, salvo - fra l'altro - il caso in cui siano destinati esclusivamente all'uso professionale (v. gli artt. 1 e 3 del regio decreto). Tale regio decreto costituisce la misura di trasposizione nell'ordinamento giuridico belga della direttiva del Consiglio 75/106/CEE , modificata dalla direttiva del Consiglio 79/1005/CEE .

3. Nonostante il divieto di cui al regio decreto, la Cidre Stassen vende al settore del commercio al dettaglio (ipermercati) bottiglie di prodotti di sidro da 33 cl la cui vendita è consentita in Belgio unicamente nel settore denominato «horeca» (hotels, ristoranti, caffè). Per giustificarsi, essa assume che, da qualche tempo, società straniere produttrici di sidro esportano bottiglie di sidro da 33 cl nell'intera Comunità europea, ed in particolare in Belgio, il che l'ha indotta ad importare in Belgio bottiglie di sidro da 33 cl, per poi avviare la produzione di sidro in bottiglie da 33 cl, destinate al settore alberghiero-ristorazione. La Cidrerie Ruwet intimava alla Cidre Stassen di porre fine a questa pratica con lettera 29 maggio 1998.

4. La Cidre Stassen rispondeva sostenendo che o la direttiva non era stata correttamente trasposta nell'ordinamento belga, o la direttiva stessa non era conforme all'art. 30 del Trattato CE e, pertanto, era invalida. La Cidre Stassen e la H.P. Bulmer introducevano un ricorso a titolo cautelare (in prosieguo: la «prima causa») contro lo Stato belga, citando anche la Cidrerie Ruwet, dinanzi al Tribunale de prèmiere instance di Bruxelles, per ottenere una sentenza interlocutoria, un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità del regio decreto con il diritto comunitario e una dichiarazione che accertasse, inter alia, che la produzione, l'importazione e la commercializzazione nel territorio belga di bottiglie di sidro da 33 cl non costituivano una violazione del regio decreto ove interpretato in conformità con le norme e i principi del diritto comunitario.

5. Nella prima causa, lo Stato belga assumeva che con la soppressione dell'art. 4, n. 2, della direttiva 75/106/CEE ad opera della direttiva 79/1005/CEE, si era passati da una direttiva di armonizzazione totale ad una direttiva di armonizzazione opzionale. Lo Stato belga invocava la posizione della Commissione europea secondo cui l'armonizzazione opzionale consente agli Stati membri di autorizzare l'uso di altre formati e volumi. E ciò nondimeno, gli Stati che non utilizzavano questa facoltà potevano bloccare l'importazione di beni che non erano conformi agli standard definiti dalla direttiva . Questa posizione era giustificata dall'obiettivo di consentire alle piccole e medie imprese di continuare ad operare sul mercato nazionale pur muovendo verso l'armonizzazione totale. Secondo l'interpretazione della posizione della Commissione esposta dallo Stato belga, uno Stato membro che ha autorizzato soltanto gli standards specificati dalla direttiva ha realizzato una armonizzazione totale e la giurisprudenza Cassis de Dijon non sarebbe applicabile . Inoltre, lo Stato belga asseriva che la legislazione non violava il principio di proporzionalità, dal momento che l'imposizione di specifiche quantità nominali standard era il mezzo più adeguato per consentire al consumatore di comparare i prezzi dei prodotti preconfezionati, in attesa dell'istituzione dell'obbligo generale della doppia indicazione di prezzo (prezzo per quantitativo e prezzo di vendita).

6. Diversi giorni dopo l'introduzione della prima causa, la Cidrerie Ruwet, a sua volta, citava in giudizio la Cidre Stassen dinnanzi al Tribunal de Commerce di Bruxelles (in prosieguo: «il giudice nazionale»), chiedendo allo stesso giudice di dichiarare che la commercializzazione in Belgio, da parte della Cidre Stassen, di bottiglie di sidro da 33 cl destinate alla vendita al pubblico, in particolare del tipo «Pêche», «Classique», «Passion Lime» e «Woodpecker», fabbricate in Belgio, era in contrasto con il regio decreto e costituiva pertanto un atto contrario agli usi leali in materia commerciale ai sensi dell'art. 93 della Loi sur les Pratiques du Commerce et sur l'Information et la Protection des Consommateurs (Legge sugli usi commerciali e la protezione dei consumatori) del 14 luglio 1991. La Cidrerie Ruwet chiedeva la condanna della Cidre Stassen alla cessazione di qualsiasi commercializzazione delle suddette bottiglie in Belgio a pena di una sanzione pecuniaria giornaliera.

7. Il giudice nazionale rilevava che il periodo di transizione previsto dalla direttiva 79/1005/CEE era durato vent'anni e che l'armonizzazione tra le diverse legislazioni nazionali non era stata ancora raggiunta.

8. Nel frattempo, la situazione di fatto si è notevolmente modificata. Il contenitore da 33 cl è diventato sempre più popolare e il consumatore ha familiarizzato con tale formato. Quest'ultimo viene utilizzato per tutte le bevande che possono considerarsi concorrenti del sidro, in particolare la birra e le bibite. La commercializzazione del sidro nella confezione prevista dalla legge belga, e cioè in bottiglie da 37,5 cl, è praticamente scomparsa. Al contrario, il sidro in contenitori da 33 cl è molto apprezzato all'estero e la grande maggioranza di Stati membri autorizza e consente la commercializzazione di sidro in contenitori da 33 cl.

9. Il fatto che alcuni Stati membri autorizzino la commercializzazione del sidro in contenitori da 33 cl mentre altri, come il Belgio, non la autorizzino, equivale, secondo l'opinione del giudice nazionale, a una restrizione alla libera circolazione delle merci. Inoltre, l'indicazione del prezzo per unità è praticato sempre di più dai dettaglianti belgi, ed in particolare negli ipermercati, cosicché il consumatore è in grado di confrontare i prezzi senza che sia necessario interdire il mercato belga a un contenitore ampiamente diffuso negli altri Stati membri.

II - Le questioni e le osservazioni

10. Il Tribunal de Commerce di Bruxelles, conformemente all'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), ha deferito alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 30 del Trattato CE osti a che la direttiva 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalla direttiva 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, che prevede un periodo di transizione, consenta agli Stati membri ancor oggi, ossia circa vent'anni dopo e anche se durante tale lasso di tempo le abitudini si sono evolute e il contenitore da 33 cl è divenuto popolare e diffuso a livello mondiale, di autorizzare o di non autorizzare, a seconda della loro scelta, la commercializzazione di contenitori diversi da quelli previsti dall'allegato III della detta direttiva; e ciò tenuto conto del fatto che possono risultarne, e nel caso di specie ne risultano, differenze tra le diverse normative nazionali, con la conseguenza che in tal modo gli Stati membri che limitano la gamma dei contenitori - come il Belgio, che limita la gamma dei contenitori per il sidro - dispongono di una misura che ha per oggetto o per effetto di restringere la libera circolazione delle merci.

2) Se, tenuto conto del principio della libera circolazione delle merci, la direttiva 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata dalla direttiva 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, consenta agli Stati membri una trasposizione nei rispettivi ordinamenti interni nel senso che la corrispondente normativa nazionale di attuazione vieti la commercializzazione di contenitori per quantitativi non contemplati dall'allegato III della direttiva, nel caso di specie il contenitore da 33 cl per la commercializzazione del sidro».

11. La Cidre Stassen e la H.P. Bulmer (in prosieguo: la «Stassen»), il regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Essi sono stati raggiunti dalla Cidrerie Ruwet in udienza.

III - Nel merito

A - La questione non è puramente interna

12. La Cidrerie Ruwet sostiene che la questione è puramente interna. Tuttavia, il regio decreto è di applicazione generale, e l'art. 30 del Trattato CE non può essere considerato inapplicabile semplicemente perché tutte le circostanze di fatto della fattispecie sottoposta all'esame del giudice nazionale sono confinate all'interno di un solo Stato membro . Il regio decreto è chiaramente in grado di incidere sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.

B - Le principali caratteristiche della direttiva

13. E' necessario, in primo luogo, ricordare le principali disposizioni pertinenti della direttiva che stanno al cuore del problema, prima di tornare all'art. 30 del Trattato CE. La direttiva del Consiglio 75/106/CEE è la direttiva di base. Essa è stata modificata diverse volte .

14. La direttiva 75/106/CEE, come risulta contemporaneamente dal suo titolo e dal suo primo considerando, è stata adottata sulla base dell'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE) per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relative alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati poiché risultavano ostacolare gli scambi tra gli Stati membri. La direttiva riguarda la vendita di prodotti liquidi «in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri» .

15. La principale disposizione della direttiva 75/106/CEE è la descrizione delle condizioni dettagliate per l'utilizzo di un marchio CEE sotto la forma di una "e" minuscola, apposta su ogni imballaggio preconfezionato. Tuttavia, la fattispecie in esame si concentra esclusivamente sulla regolamentazione delle dimensioni del volume per il sidro preconfezionato in circolazione nella Comunità.

16. Il quarto considerando della direttiva 75/106/CEE così recita:

Considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; che, tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente.

17. L'art. 4, n. 2, della direttiva 75/106/CEE, nella versione originale disponeva quanto segue:

«Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell'allegato III».

18. Tuttavia, il sistema di armonizzazione completa delle dimensioni dei contenitori proposto a questo riguardo si é rivelato irrealizzabile ed è stato modificato successivamente in modo sostanziale. Il terzo considerando della direttiva 79/1005/CEE ha il seguente tenore:

Considerando che all'atto dell'adozione della direttiva 75/106/CEE il Consiglio, per meglio tutelare il consumatore, ha invitato la Commissione a presentargli entro il 31 dicembre 1980 una nuova proposta che riduca l'elenco dei volumi nominali indicati nell'allegato III, sopprimendo i valori troppo vicini.

Il sesto considerando di questa direttiva recita:

Considerando che per taluni Stati membri questa riduzione del numero dei volumi nominali presenta alcune difficoltà; che è necessario pertanto fissare per questi Stati membri un periodo di transizione che non ostacoli tuttavia il commercio intracomunitario dei prodotti in questione e non comprometta l'applicazione della presente direttiva negli altri Stati membri.

19. Conseguentemente, l'art. 4 è stato modificato. L'art. 4, n. 1, dispone ora quanto segue:

«Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'art. 3 devono recare l'iscrizione del volume di liquido, denominato volume nominale, che essi devono contenere, conformemente all'allegato I».

L'art. 4, n. 2, della direttiva 75/106/CE è stato soppresso e sostituito con una disposizione che non ha alcun interesse per il caso in esame.

20. Tutte queste misure sono studiate per agevolare l'uso del marchio CEE come una specie di «passaporto». Pertanto, l'art. 3 dispone quanto segue:

«1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I.

2. Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all'allegato I, punto 5 e all'allegato II».

21. Il sidro e il sidro di pere sono compresi nell'allegato III della direttiva . Il n. 1, lett. c), di questo allegato menziona il volume di 0,375 litri e, non quello di 0,33 litri, come «ammesso a titolo definitivo» sotto il titolo «Volumi nominali in litri» per questi prodotti.

22. A seguito dell'abrogazione dell'art. 4, n. 2, il significato giuridico di questo punto all'allegato 3 deve essere ricercato nell'art. 5, n. 1 , che così dispone:

«1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti a volumi nominali qualora essi figurino nell'allegato III, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva».

C - Il grado di armonizzazione stabilito dalla direttiva

23. Dal momento in cui la direttiva 79/1005/CEE ha abrogato l'art. 4, n. 2, della direttiva 75/106/CEE, il tentativo di realizzare una completa armonizzazione è stato, almeno temporaneamente, abbandonato. Su questa base, è pacifico che la direttiva è una direttiva di armonizzazione opzionale. Essa non vieta a uno Stato membro di autorizzare la commercializzazione di prodotti in volumi diversi da quelli specificati.

24. Per quanto riguarda i volumi specificati, l'art. 5 della direttiva 75/106/CEE, così come modificata, osta a che uno Stato membro vieti la commercializzazione di prodotti preconfezionati che sono d'altro canto conformi alla direttiva. Tuttavia, il regno del Belgio, sostenuto dalla Cidrerie Ruwet, sostiene, ragionando a contrario, che la direttiva sottrae il divieto imposto da uno Stato membro di commercializzare prodotti non conformi alla direttiva all'ambito di applicazione dell'art. 30 CE, e pertanto anche al necessario rispetto del principio di proporzionalità.

25. Tuttavia, a mio parere, è palese che, dopo l'abrogazione dell'art. 4, n. 2, ad opera della direttiva 79/1005/CE , la direttiva 75/106/CEE sia diventata una direttiva di armonizzazione parziale. Essa non pregiudica direttamente il controllo esercitato ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE per quanto riguarda i prodotti venduti in volumi non menzionati dalla direttiva.

26. La legislazione comunitaria derivata è adottata in applicazione del Trattato; essa deve rispettare le norme fondamentali del Trattato e conseguentemente, come è stato rilevato dalla Stassen, deve essere interpretata secondo il Trattato e, nel caso specifico, «alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci» . Anche se il diritto comunitario derivato può, se il contesto lo richiede, portare esso stesso ad una eventuale restrizione degli scambi, questo dovrebbe essere la conseguenza di un ben ponderato bilanciamento degli obiettivi . Non ritengo però che la direttiva possa essere interpretata nel senso che consentirebbe, nel caso in esame, la restrizione degli scambi sottintendendo il ragionamento a contrario invocato dal Regno del Belgio. Sono d'accordo con l'argomentazione della Stassen, nel senso che l'effetto della posizione fatta propria dal Regno del Belgio è che la direttiva verrebbe considerata, unicamente da questo Stato membro, come una direttiva di armonizzazione completa delle dimensioni delle bottiglie. La conseguenza di tale interpretazione sarebbe l'isolamento del mercato belga.

27. Inoltre, come sostenuto dalla Cidrerie Ruwet, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Cassis de Dijon, che l'art. 30 del Trattato si applica «in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio dell'alcol» . Tale situazione sussiste anche nella presente fattispecie per quanto riguarda la dimensione delle bottiglie. Come la Corte ha affermato nella sua consolidata giurisprudenza, «in assenza di armonizzazione delle legislazioni, l'art. 30 vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, come quelle riguardanti, ad esempio, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti tanto nazionali quanto di importazione» .

28. Questa in esame non è la fattispecie di una lex specialis che deroga a una lex generalis, come afferma il Regno del Belgio, ma una situazione non disciplinata dall'obbligo previsto all'art. 5 della direttiva 75/106/CEE, così come modificata, e che, conseguentemente, rimane disciplinata dell'art. 30 del Trattato. Il punto di vista contrario della Commissione espresso in occasione di una risposta a una interrogazione parlamentare , e citato dal Regno del Belgio, è mutato nel corso degli anni, come la Commissione stessa ha riconosciuto quando ha presentato le sue osservazioni orali. Ma ciò non può forzare l'interpretazione della direttiva da parte della Corte.

29. Alla luce di queste conclusioni, non esiste un problema relativo alla validità della direttiva 75/106/CEE, come modificata, in difesa della quale, contro l'argomento svolto in subordine della Stassen, è intervenuto il Consiglio.

D - Proporzionalità

30. Il Regno del Belgio sostiene, in alternativa all'argomento principale, e con il sostegno della Cidrerie Ruwet, che il regio decreto contiene una restrizione giustificabile degli scambi adottata nell'interesse della difesa dei consumatori. Sicuramente tale interesse «figura[no] tra le esigenze imperative in forza delle quali, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sono ammessi ostacoli alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato» .

31. Il quadro giuridico per l'analisi della questione sollevata dal giudice del rinvio è costituito dell'art. 30 del Trattato CE che vieta tutte «le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». Poiché si tratta di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, questo articolo è interpretato in senso ampio:

«Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative» .

32. E' stato constatato dal giudice nazionale che la normativa belga ostacola realmente il commercio intracomunitario del sidro. Conseguentemente, essa è, prima facie, vietata dall'art. 30.

33. Pertanto è necessario accertare se la restrizione alla libera circolazione delle bottiglie di sidro da 33 cl, prevista dalla normativa belga, sia necessaria per soddisfare l'esigenza imperativa della protezione del consumatore .

34. Nondimeno, occorre ricordare che, anche nel caso di una direttiva che stabilisce un'armonizzazione totale, qualora si preveda che gli Stati membri debbono adottare misure per proteggere i consumatori, tali misure devono sia rispettare il principio di proporzionalità che essere conformi al Trattato .

35. Come rilevato dal Regno Unito e dalla Commissione, non si tratta di verificare se la restrizione sia necessaria in astratto, ma se la particolare restrizione sia giustificata in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze relative . Sotto questo ultimo aspetto, vorrei sottolineare, come ho fatto nelle conclusioni nella causa Bluhme , che la determinazione della effettiva giustificazione rientra, in quanto questione di diritto comunitario, nella sfera di competenza del giudice nazionale, in applicazione dei criteri interpretativi elaborati dalla Corte.

36. La Corte può prestare assistenza indicando gli elementi da prendere in considerazione e definendo il punto di vista, nel diritto comunitario, del consumatore .

37. Il parametro di riferimento è dato dalle presunte aspettative di un consumatore medio che sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto . Il reale livello di protezione varierà a seconda del prodotto e del mercato. Per esempio, la Corte ha tenuto conto delle differenze di qualità non agevolmente percepibili dal consumatore medio («vetro sonoro superiore» e «vetro sonoro»), in particolare quando l'acquisto del prodotto non è frequente, per giustificare la necessità di una informazione la più chiara possibile .

38. Trattandosi di una deroga all'art. 30, la misura nazionale deve essere necessaria e proporzionata in relazione al suo obiettivo, in questo caso la protezione del consumatore, e non deve essere stato possibile giungere al medesimo risultato con misure meno restrittive . Gli aspetti che possono essere considerati dai giudici nazionali per determinare la necessità non sono delimitati né in diritto né a priori. Diverse considerazioni emergono a questo proposito.

39. In primo luogo, si può ritenere che la somiglianza dei volumi dei prodotti concorrenti possa costituire una verosimile causa di confusione. Come rilevato dal Regno del Belgio, la direttiva è basata sulla presunzione che la limitazione del numero dei volumi commercializzabili per i liquidi preconfezionati impedirà la confusione del consumatore sulla quantità di ciò che gli viene offerto, in particolare quando i volumi sono tra loro vicini. Un esempio di confusione riguarda il valore rispetto al volume. Per esempio, se ci fossero due bottiglie di sidro su uno scaffale, la bottiglia da 33 cl, che è oggetto della controversia, e la bottiglia da 37,5 cl, ammessa a titolo definitivo ai sensi dell'allegato III della direttiva 75/106/CEE, e se entrambe le bottiglie fossero vendute al medesimo prezzo, un consumatore che non guarda abbastanza da vicino potrebbe non capire che la bottiglia da 37, 5 cl è offerta a un miglior prezzo, in quanto la differenza di volume di 4,5 cl potrebbe essere insufficiente per attirare la sua attenzione. Tuttavia, il giudice nazionale deve basarsi sull'ipotesi che il consumatore sia ragionevolmente ben informato, attento e avveduto.

40. In secondo luogo, altre misure possono ridurre o eliminare qualsiasi rischio di confusione. La Repubblica federale di Germania sostiene che la Corte ha dovuto risolvere un caso simile nella sentenza Kelderman . In questo caso, il Regno dei Paesi Bassi sosteneva che il decreto sul pane («Broodbesluit») aveva stabilito una netta delimitazione tra i vari formati e pesi di pane per evitare che il consumatore fosse indotto in errore sull'effettivo quantitativo di pane offertogli . La Corte ha dichiarato che «è facile garantire l'adeguata informazione del consumatore con mezzi appropriati come il rendere obbligatoria l'etichettatura implicante, ad esempio, l'indicazione del peso e delle caratteristiche di composizione del prodotto importato» .

41. Altre misure simili che consentono di ridurre i rischi di confusione possono essere dedotte da altri obblighi giuridici imposti dal diritto comunitario . A questo proposito, come emerge da tutte le osservazioni presentate, eccetto quelle del Regno del Belgio e quelle della Cidrerie Ruwet, esistono altre direttive che prevedono misure per garantire la protezione dei consumatori dalla confusione che potrebbe emergere a causa della somiglianza dei volumi di prodotti concorrenti. La Commissione ha fatto riferimento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori . Questa direttiva avrebbe dovuto essere trasposta dagli Stati membri entro il 18 marzo 2000 . Essa richiede, all'art. 3, che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura siano indicati, cosa che consentirà un confronto diretto del prezzo per volume tra bottiglie di sidro di diversa dimensione senza identità di volume. Il Regno Unito, tuttavia, osserva che l'esistenza dell'obbligo del prezzo per unità non costituisce necessariamente di per sé una protezione sufficiente per il consumatore, dal momento che rimangono altri problemi come la natura e la dimensione dell'imballaggio.

42. Naturalmente, è importante per determinare il rischio di confusione del consumatore il fatto che, in realtà, il contenitore da 33 cl sia divenuto molto popolare a scapito del contenitore da 37,5 cl, e occorre anche prendere in considerazione le diverse misure dei contenitori usati per prodotti concorrenti come la birra e le bibite.

43. Alla luce di quanto precede, ritengo che le direttive 75/106/CEE e 79/1005/CEE, come modificate, non essendo direttive di armonizzazione completa, non consentano né impongano, di per sé, agli Stati membri di vietare la vendita sul loro territorio di sidro in volumi preconfezionati diversi da quelli elencati al n. 1, lett. c), dell'allegato III alla direttiva 75/105/CEE, come modificata. Qualsiasi norma che imponga tale divieto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato CE e può essere giustificata come esigenza imperativa nell'interesse della protezione del consumatore unicamente se ciò sia necessario e proporzionato rispetto a tale obiettivo.

IV - Conclusione

Propongo di risolvere le questioni deferite dal Tribunal de Commerce di Bruxelles come segue:

«1) La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005/CEE, che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, non impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione, nel loro territorio, di sidro in volumi diversi da quelli specificati all'allegato III della stessa direttiva;

2) tale divieto costituisce una misura vietata dall'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) ed è incompatibile con il diritto comunitario a meno che sia necessario per soddisfare un'esigenza imperativa di interesse generale, nel caso specifico la difesa del consumatore, laddove sia dimostrato che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, viene indotto in errore perché confonde prodotti liquidi in imballaggi preconfezionati a causa della stretta somiglianza tra le rispettive dimensioni».