Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Onere della prova - Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
In sede di concessione di misure provvisorie occorre valutare se la parte richiedente abbia dimostrato di avere un interesse ad ottenere le misure richieste.
D'altro canto, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili. Al riguardo, la realizzazione di un danno dipendente dal verificarsi di un complesso di fattori dev'essere prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.