61998B0038

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) dell'8 dicembre 1998. - Associazione Nazionale Bieticoltori (ANB), Francesco Coccia e Vincenzo Di Giovine contro Consiglio dell'Unione europea. - Regolamento (CE) n. 2613/97 - Disposizione che sopprime aiuti nazionali ai produttori di barbabietole da zucchero a decorrere dalla campagna 2001/2002 - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità. - Causa T-38/98.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-04191


Massima

Parole chiave


Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che prevede la soppressione dell'aiuto di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero - Ricorso di produttori e di un'associazione di produttori - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 2613/97, art. 2]

Massima


E' irricevibile il ricorso d'annullamento presentato da taluni produttori di barbabietole contro l'art. 2 del regolamento n. 2613/97, che sopprime qualsiasi aiuto nazionale di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Infatti, questa disposizione introduce un provvedimento di portata generale, che si applica ad una situazione determinata obiettivamente e che comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, cioè gli Stati membri ed i produttori di barbabietole da zucchero, e, anche se è tale da incidere sulla situazione dei ricorrenti, ciò avviene solo a causa della loro qualità obiettiva di operatore economico che è attivo nel settore delle barbabietole da zucchero, allo stesso titolo di qualsiasi operatore economico che esercita la stessa attività nella Comunità.

E' senza incidenza, al riguardo, il fatto che gli effetti di tale disposizione possano essere sentiti in maniera più rilevante nella regione in cui i ricorrenti operano, in quanto il fatto che la disposizione impugnata possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento e, in ogni caso, i ricorrenti si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri produttori di barbabietole che operano nella stessa regione.

E' irricevibile anche il ricorso d'annullamento presentato contro la stessa disposizione da un'associazione nazionale che tutela gli interessi dei produttori di barbabietole, in quanto quest'ultima non viene identificata in base a nessuno dei criteri pertinenti al riguardo. In primo luogo, infatti, la normativa in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non riconosce alcun diritto di natura procedurale alle associazioni. In secondo luogo, i produttori di barbabietole i cui interessi sono rappresentati dall'associazione di cui trattasi si trovano in una situazione analoga a quella di qualsiasi altro operatore economico che può accedere allo stesso mercato. In terzo luogo, da un lato, il regolamento n. 2613/97, oltre a non riguardare individualmente i membri dell'associazione, non lede gli interessi propri di quest'ultima, e, dall'altro, l'associazione non ha svolto un ruolo di negoziatrice nell'ambito della procedura che ha portato all'adozione di tale regolamento.