SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
3 ottobre 2000
Causa T-187/98
Pascual Juan Cubero Vermurie
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Promozione — Mobilità — Ricevibilità»
Testo completo in francese II-885
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione 6 aprile 1998 di non promuovere il ricorrente al grado A5 nell'ambito dell'esercizio 1998 e, dall'altro, il risarcimento dell'asserito danno materiale e morale causato a quest'ultimo dalla mancata promozione.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
Dipendenti – Ricorso – Atto arrecante pregiudizio – Nozione – Mancata iscrizione di un dipendente nell'elenco stabilito dal comitato di promozione – Promozione al di fuori della carriera – Atto preparatorio – Esclusione – Atto impugnabile in via incidentale nell'ambito di un ricorso di annullamento della decisione di promozione
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di oggetto e di causa – Motivi non presenti nel reclamo, ma che vi si ricollegano strettamente – Ricevibilità – Motivo non dedotto, neanche implicitamente, nel procedimento precontenzioso – Irricevibilità
(Statuto del personale, arti. 90 e 91)
Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell'amministrazione – Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
Dipendenti – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Applicazione delle regole relative alla mobilità contenute nella guida delle promozioni della Commissione – Requisiti
(Statuto del personale, art. 45)
Benché la mancata iscrizione di un dipendente nell'elenco stabilito dal comitato di promozione sia tale da influire sulla decisione di promozione, essa non costituisce una decisione definitiva dell'amministrazione. Inoltre, nel caso di promozioni al di fuori della carriera, anche l'elenco dei dipendenti ritenuti maggiormente meritevoli di ottenere una promozione ha il carattere di atto preparatorio che non produce alcun effetto definitivo e non costituisce pertanto un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
Ne consegue che la regolarità dell'elenco, compilato dall'autorità che ha il potere di nomina, dei dipendenti ritenuti più meritevoli, nonché degli altri atti preparatori adottati nel corso della procedura amministrativa, può essere posta in causa, in via incidentale, soltanto nell'ambito di un ricorso volto a far annullare la decisione finale presa al termine dell'esercizio di promozione.
(v. punti 30 e 31)
Riferimento: Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735, punto 43); Tribunale21 febbraio 1995, causa T-506/93, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-147, punto 24)
La norma della concordanza tra il reclamo amministrativo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso prescrive, a pena d'irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario sia già stato dedotto nell'ambito del procedimento precontenzioso, in modo che l'autorità che ha il potere di nomina sia stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche formulate dall'interessato riguardo alla decisione contestata. Tuttavia, anche se le conclusioni formulate dinanzi al giudice comunitario possono contenere solo le stesse censure, che si fondano su un'identica causa, di quelle dedotte nel reclamo, dinanzi al giudice comunitario tali censure possono essere sviluppate con la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricollegano strettamente. Peraltro, poiché il procedimento precontenzioso ha carattere informale e poiché gli interessati possono agire, in tale fase, senza l'assistenza di un avvocato, l'amministrazione non deve esaminare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura.
Non è così per un reclamo che non solo non fa riferimento al motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario, ma non contiene nessun elemento dal quale l'istituzione convenuta avrebbe potuto desumere, persino sforzandosi di interpretare il reclamo nel modo più ampio, che la ricorrente intendesse far valere tale motivo.
(v. punti 35-37)
Riferimento: Tribunale 9 luglio 1997, causa T-4/96, S/Corte di giustizia (Racc. pag. II-1125, punti 98 e 99)
Il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione ai fini della valutazione dei meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati con cura e imparzialità, nell'interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio deve essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d'informazione o elementi di valutazione comparabili.
(v. punto 58)
Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T-76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II-1281, punti 20 e 21); Tribunale 21 settembre 1999, causa T-157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-163 e II-851, punto 35)
L'obiettivo perseguito dalle regole relative alla mobilità, contenute nella guida delle promozioni della Commissione, è di far sì che la mobilità non ostacoli lo sviluppo della carriera dei dipendenti che ne sono oggetto. Ora, l'attribuzione di punteggi di precedenza basata sul numero di promovibili della direzione generale interessata potrebbe penalizzare un dipendente che sia stato oggetto di nuova assegnazione all'interno di una direzione generale in cui vi erano più dipendenti promovibili differenti. Conseguentemente, per evitare di svuotare dell'oggetto lo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili proposti dal comitato di promozione all'autorità che ha il potere di nomina, non si può ammettere che quest'ultima si limiti ad applicare strettamente le citate regole relative alla mobilità. Spetta quindi all'istituzione comunitaria procedere ad un'analisi della situazione del dipendente messo in mobilità per verificare che questa non l'abbia penalizzato. Tale analisi si rivela particolarmente necessaria qualora il dipendente interessato non abbia beneficiato di punteggi di precedenza nella sua direzione generale di provenienza e in quanto — in applicazione della regola sub a) relativa alla mobilità, in base alla quale, se un dipendente entra in mobilità dopo essere stato proposto senza punteggi di precedenza, tale proposta vincola solo la direzione generale di provenienza e non vi sono diritti acquisiti — l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a concedergliene.
(v. punti 67-69)