Parole chiave
Massima

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1. Procedura - Atto introduttivo - Requisiti formali - Individuazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Domanda diretta al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria

[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19 e 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

2. Ricorso per risarcimento danni - Ricorso proposto contro l'istituzione cui si addebita di aver fatto sorgere la responsabilità della Comunità - Ricevibilità - Natura dell'atto contestato all'istituzione - Irrilevanza

[Trattato CE, artt. 178, e 215, secondo comma (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)]

3. Ricorso per risarcimento danni - Autonomia rispetto al ricorso di annullamento - Limiti - Ricorso diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva - Irricevibilità

[Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)]

4. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli - Atto che si riferisce ad un procedimento antidumping ma non implica scelte di politica economica - Sufficienza di una semplice violazione del diritto comunitario

[Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE)]

5. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illiceità - Danno - Nesso di causalità - Nozione - Onere della prova

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

6. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illecito di un'istituzione - Negligenza nella rettifica di un errore noto del servizio competente

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

Massima

1. Secondo l'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e secondo l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo deve, tra l'altro, indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento in questione e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno.

( v. punto 30 )

2. La natura normativa od amministrativa dell'atto contestato ad un'istituzione comunitaria è priva di rilevanza ai fini della ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni. Nell'ambito di un tale ricorso, tale elemento incide esclusivamente sulla valutazione di merito, allorché si tratta di definire il criterio da seguire per individuare la gravità dell'illecito in sede di esame della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

( v. punto 38 )

3. L'azione risarcitoria ex art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE) è un mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Essa differisce dall'azione di annullamento in quanto tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione.

Inoltre, dalla giurisprudenza non può argomentarsi che l'esercizio di un ricorso per risarcimento danni debba essere subordinato al previo esperimento di un ricorso di annullamento avverso l'atto che si asserisce aver dato causa al danno allegato. Una parte può invero intentare un'azione di responsabilità senza che alcuna norma la vincoli ad agire per l'annullamento dell'atto illegittimo che le cagiona un danno.

Un ricorso per risarcimento danni va dichiarato irricevibile allorché tende in realtà alla revoca di un atto divenuto definitivo e avrebbe come conseguenza, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici dell'atto medesimo.

( v. punti 45, 49-50 )

4. Gli atti del Consiglio e della Commissione riferentisi ad un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping devono essere considerati, in linea di principio, atti normativi che implicano scelte di politica economica e, di conseguenza, la responsabilità della Comunità per atti di tal genere sussiste solo in caso di violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli. Tuttavia, quando l'operazione in questione, di natura amministrativa, non presuppone alcuna scelta di politica economica ed attribuisce alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo, o addirittura inesistente, la semplice violazione del diritto comunitario è sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. In particolare, l'accertamento di un'irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente autorizza a concludere che il comportamento dell'istituzione ha configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE).

( v. punti 57, 61 )

5. La presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE) è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta alla parte ricorrente fornire la prova. La Comunità può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dall'irregolarità commessa dall'istituzione interessata.

In sede di esame del nesso di causalità tra l'illecito addebitato all'istituzione e il danno lamentato dalla ricorrente, si deve verificare se quest'ultima abbia dato prova di aver fatto uso di una ragionevole diligenza per limitare l'entità del danno che asserisce di aver subito.

( v. punti 118-121 )

6. Quando il danno causato dal comportamento irregolare dell'istituzione presenta un carattere evolutivo, tale istituzione commette un illecito qualora non adotti le misure utili e necessarie che essa è l'unica a poter adottare al fine di limitare l'entità del detto danno.

( v. punti 131-132 )