SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 luglio 1999

Causa T-20/98

Q

contro

Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti — Ricorso di annullamento — Recupero degli importi versati indebitamente — Art. 23 dell'allegato X dello Statuto»

Testo completo in francese   II-779

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni del Consiglio 12 marzo e 13 giugno 1997, con le quali si ordina il recupero delle somme indebitamente versate alla ricorrente per il rimborso delle spese di alloggio al quale ha diritto il personale destinato ad un ufficio presso un paese terzo.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Eccezione d'illegittimità – Atti la cui illegittimità può essere eccepita – Atto di carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata

    [Trattato CE, art. 184 (divenuto art. 241 CE)]

  2. Dipendenti – Rimborso delle spese – Indennità di alloggio pagata ai dipendenti destinati ad uffici presso paesi terzi – Indennità pagata esclusivamente in caso di locazione

    (Statuto del personale, allegato X, art. 23)

  1.  L'eccezione d'illegittimità, prevista all'art. 184 del Trattato (divenuto art. 241 CE), costituisce l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che le arreca pregiudizio, la validità degli atti precedenti che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata.

    (v. punto 47)

    Riferimento: Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione(Racc. PI pag. II-723, punto 41)

  2.  L'art. 23 dell'allegato X dello Statuto impone all'istituzione interessata il rimborso ad un funzionario destinato ad un ufficio presso un paese terzo delle spese di alloggio solo nell'ipotesi di locazione da parte di quest'ultimo. Pertanto è conforme a tale disposizione una disposizione generale di esecuzione la quale preveda che non venga rimborsato alcunché al dipendente che occupa un alloggio di proprietà sua o di un suo congiunto.

    (v. punto 50)