Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Questioni sollevate senza fornire sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto - Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. A tal riguardo le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. Inoltre, poiché a norma di tale disposizione alle parti interessate vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio, il fatto che il giudice nazionale faccia riferimento alle osservazioni delle parti nella causa principale, le quali peraltro possono contenere esposizioni difformi della controversia dinanzi ad esso pendente, non può garantire la suddetta possibilità.
Pertanto è manifestamente irricevibile, in quanto non consente alla Corte di fornire un'interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale che non descrive né il contesto di fatto della controversia, o le ipotesi di fatto sulle quali esso si basa, né il contesto normativo nazionale, né i motivi precisi che lo inducono a chiedere delucidazioni sull'interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.