61998O0376

Ordinanza della Corte del 3 aprile 2000. - Repubblica federale di Germania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. - Ritiro di documenti. - Causa C-376/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02247


Massima

Parole chiave


Procedura - Divulgazione ad opera delle parti delle loro proprie memorie - Ammissibilità - Limiti

Massima


$$Nell'ambito dei procedimenti innanzi ai giudici comunitari nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti di rendere note le proprie memorie a terzi. Salvo in casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie memorie senza violare il principio di riservatezza. (v. punto 10)