61998J0448

Sentenza della Corte del 5 dicembre 2000. - Procedimento penale a carico di Jean-Pierre Guimont. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Belley - Francia. - Misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa - Situazione puramente interna - Fabbricazione e commercializzazione di formaggio emmenthal senza crosta. - Causa C-448/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10663


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Normativa nazionale che vieta lo smercio di un formaggio privo di crosta con la denominazione «emmenthal» - Applicazione ai prodotti importati da un altro Stato membro - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

Massima


$$L'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che vieta lo smercio in tale Stato membro di un formaggio privo di crosta con la denominazione «emmenthal».

Infatti, una siffatta normativa, nei limiti in cui è applicata ai prodotti importati, è atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri. Certo, gli Stati membri possono, allo scopo di garantire la lealtà nei negozi commerciali ed assicurare la difesa dei consumatori, esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una determinata denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria. Viceversa, nel caso di una differenza meno marcata, un'etichettatura adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie. Pur supponendo che la differenza nel metodo di affinatura tra un emmenthal munito di crosta ed un emmenthal senza crosta possa costituire un elemento atto ad indurre il consumatore in errore, sarebbe sufficiente, pur mantenendo la denominazione «emmenthal», accompagnare quest'ultima con un'informazione adeguata con riguardo a tale differenza. Con riguardo alle precedenti considerazioni, l'assenza di crosta non può considerarsi come una caratteristica che giustifica il rifiuto dell'utilizzazione della denominazione «emmenthal».

( v. punti 25-26, 30-31, 33-35 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-448/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de police di Belley (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Jean-Pierre Guimont,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, lett. a), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a), CE], nonchè dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e seguenti,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Guimont, dall'avv. A. Lestourneaud, del foro di Thonon-les-Bains e del Pays de Léman;

- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo danese, dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio del diritto comunitario presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori H. van Lier, consigliere giuridico, e O. Couvert-Castéra, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Guimont, del governo francese, del governo danese e della Commissione, all'udienza dell'11 gennaio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 24 novembre 1998, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre successivo, il Tribunal de police di Belley ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3, lett. a), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. a), CE], nonchè dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e seguenti.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale intentato contro il signor Guimont per aver detenuto a scopo di vendita, venduto o offerto una derrata alimentare, nel caso di specie emmenthal, che presentava un'etichetta ingannevole.

La normativa nazionale di cui trattasi

3 L'art. 3, primo comma, del decreto francese 7 settembre 1984, n. 84-1147, recante esecuzione della legge 1° agosto 1905 sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o di servizi (in prosieguo: il «decreto 1984»), dispone:

«L'etichettatura e le modalità secondo le quali questa è realizzata non devono essere tali da creare confusione nell'acquirente o nel consumatore, in particolare quanto alle caratteristiche della derrata alimentare e più particolarmente quanto alla natura, all'identità, alle qualità, alla composizione, alla quantità, alla durevolezza, alla conservazione, all'origine o alla provenienza, alle modalità di fabbricazione o di realizzazione».

4 Le «caratteristiche della derrata alimentare» denominata «emmenthal» ai sensi della normativa francese sono definite dall'art. 6 e dall'allegato del decreto 30 dicembre 1988, n. 88-1206, recante esecuzione della legge 1° agosto 1905 sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o di servizi e della legge 2 luglio 1935, in materia di organizzazione e risanamento del mercato lattiero relativamente ai formaggi (JORF 31 dicembre 1988, pag. 16753; in prosieguo: il «decreto 1988»). L'art. 6 del decreto 1988 stabilisce che «le denominazioni elencate nell'allegato sono riservate ai formaggi in regola con le disposizioni relative alla produzione e alla composizione, descritte nel detto allegato». In tale allegato l'emmenthal è descritto come un prodotto che presenta le seguenti caratteristiche: «una pasta compatta, cotta, pressata e salata in superficie o in salamoia; di colore da avorio a giallo pallido, con aperture di dimensioni che oscillano dalla grandezza di una ciliegia a quella di una noce; crosta dura e secca, di colore da giallo dorato a castano chiaro».

Fatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale

5 Con ordinanza 6 gennaio 1998 il signor Guimont veniva condannato al pagamento di 260 ammende di FRF 20 ciascuna per aver detenuto a scopo di vendita, venduto o offerto una derrata alimentare che presentava un'etichetta ingannevole, appunto l'emmenthal, il che costituisce un'infrazione prevista e repressa dall'art. 3, primo comma, del decreto 1984.

6 All'udienza in cui il Tribunal de police di Belley ha esaminato l'opposizione proposta dal signor Guimont avverso detta ordinanza è stato ricordato che un'ispezione era stata compiuta il 5 marzo 1996 da parte della direzione dipartimentale della concorrenza, del consumo e della repressione frodi del dipartimento di Vaucluse all'interno di una società specializzata nel taglio e nella confezione dei formaggi preconfezionati in pellicole di plastica, destinati in particolare alla grande distribuzione. Nel corso di tale ispezione sono state scoperte 260 forme di emmenthal provenienti dalla società «laiterie d'Argis», il cui direttore tecnico è il signor Guimont.

7 In occasione del controllo menzionato al punto precedente, la direzione dipartimentale ha constatato l'assenza totale di crosta nelle forme esaminate, il che contravveniva alle disposizioni di cui all'art. 6 e all'allegato del decreto 1988.

8 Il signor Guimont ha fatto valere in particolare, ai fini della sua difesa dinanzi al giudice a quo, che l'art. 6 del decreto 1988 è in contrasto con il disposto degli artt. 3, lett. a), 30 e seguenti del Trattato.

9 Egli ha ricordato dinanzi al giudice a quo che la denominazione «emmenthal» è generica e largamente utilizzata in numerosi paesi dell'Unione europea senza nessun requisito collegato alla presenza di una crosta. Egli ha fatto valere che il decreto 1988, che riserva la denominazione «emmenthal» ai soli formaggi che presentino «una crosta dura e secca, di colore da giallo dorato a castano chiaro», istituisce una restrizione quantitativa agli scambi intracomunitari o una misura di effetto equivalente.

10 Nella sentenza a qua, il Tribunal de police di Belley ha segnatamente formulato le seguenti considerazioni:

- l'accusato può essere dichiarato colpevole solo se ed in quanto il decreto 1988 non contravvenga a norme sovrannazionali;

- il signor Guimont ha dimostrato, mediante la documentazione prodotta, che in altri paesi della Comunità europea si produce o si vende formaggio emmenthal privo di crosta;

- il Codex alimentarius dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dell'Organizzazione mondiale della sanità contiene una norma che fa riferimento al consumo di emmenthal senza crosta;

- la difformità tra le normative nazionali e, in particolare, la posizione restrittiva adottata dalla normativa francese in rapporto ad altre normative europee possono ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, mentre nessun diritto alla tutela della denominazione generica «emmenthal» è riconosciuto dalla normativa comunitaria;

- siffatta discriminazione non sembra giustificata da nessuno dei motivi che l'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) consente di far valere.

11 Alla luce di quanto precede, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 3, lett. a), 30 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche, debbano essere interpretati nel senso che la normativa francese introdotta mediante il decreto 30 dicembre 1988, n. 88-1206, che vieta la produzione e la messa in commercio in Francia di un formaggio privo di crosta con la denominazione "emmenthal", debba essere considerata una restrizione quantitativa agli scambi intracomunitari o una misura di effetto equivalente».

Osservazioni preliminari

12 Va in primo luogo ricordato che l'art. 3 del Trattato determina gli ambiti e gli obiettivi sui quali deve vertere l'azione della Comunità. Esso enuncia così i principi generali del mercato comune, che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato destinati ad attuare tali principi (v. sentenza 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punto 75). L'obiettivo generale ripreso all'art. 3, lett. a), è stato esplicitato dalle disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del Trattato. Orbene, il riferimento operato nella questione pregiudiziale all'art. 3, lett. a), del Trattato non richiede una soluzione distinta rispetto a quella che sarà data con riguardo all'interpretazione degli artt. 30 e seguenti del Trattato.

13 Occorre esaminare, in secondo luogo, l'argomento del governo francese secondo cui l'art. 30 del Trattato non è applicabile in un caso come quello della causa principale.

14 Da un lato, il governo francese asserisce che tale inapplicabilità deriva già dal fatto che la regola la cui violazione è addebitata al signor Guimont non è in pratica applicata ai prodotti importati. Detta regola sarebbe destinata a creare obblighi esclusivamente in capo ai produttori nazionali e pertanto non riguarderebbe affatto gli scambi intracomunitari. Orbene, discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte e specialmente dalla sentenza 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot (Racc. pag. 809, punti 8 e 9), che l'art. 30 del Trattato è inteso a tutelare solo gli scambi intracomunitari.

15 Va in proposito ricordato che l'art. 30 del Trattato concerne qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5). Tale articolo non è invece inteso a garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate e che una differenza di trattamento fra merci la quale non sia atta ad ostacolare l'importazione od a sfavorire la distribuzione delle merci importate non ricada sotto il divieto stabilito dal suddetto articolo (v. la citata sentenza Mathot, punti 7 e 8).

16 Orbene, quanto alla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, il governo francese non contesta il fatto che essa è, secondo la sua formulazione letterale, indistintamente applicabile ai prodotti francesi ed ai prodotti importati.

17 Pertanto, tale argomento del governo francese non può essere accolto. Infatti, la sola circostanza che una normativa non venga in pratica applicata ai prodotti importati non esclude che la stessa possa avere effetti i quali ostacolano indirettamente e potenzialmente gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenza 22 ottobre 1998, causa C-184/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6197, punto 17).

18 D'altro canto, il governo francese, in proposito sostenuto dal governo danese, fa valere che, nel particolare caso di specie della causa principale, la normativa in questione non dà luogo ad alcun ostacolo, nemmeno indiretto o potenziale, agli scambi intracomunitari ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, secondo tali governi, i fatti all'origine del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte avrebbero ad oggetto una situazione meramente interna, giacché l'imputato è cittadino francese ed il prodotto in questione è integralmente fabbricato nel territorio francese.

19 Il signor Guimont, i governi tedesco, olandese ed austriaco, nonché la Commissione, rilevano che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 30 del Trattato non può essere disatteso per il solo fatto che, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice nazionale, tutti gli elementi si collocano all'interno di un solo Stato membro (v. sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a., Racc. pag. I-2343, punto 44).

20 Va in proposito osservato che la citata sentenza Pistre concerneva una situazione ove la normativa nazionale di cui trattasi non era indistintamente applicabile ma creava una discriminazione diretta nei confronti delle merci importate da altri Stati membri.

21 Trattandosi di una normativa come quella di cui alla causa principale, che è, secondo il suo tenore letterale, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati ed è diretta ad imporre ai produttori determinate condizioni di produzione al fine di consentire loro di commercializzare i loro prodotti sotto una determinata denominazione, dalla giurisprudenza della Corte deriva che una normativa siffatta rientra nell'art. 30 del Trattato solo nella misura in cui essa risulti applicabile a situazioni che possano ricollegarsi all'importazione di merci negli scambi intracomunitari (v. sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e Mathot, citata, punti 3 e 7-9).

22 Tuttavia, tale constatazione non implica che non vada risolta la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella presente causa. In linea di principio, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto della peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto da parte di quest'ultima di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (v. sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese, Racc. pag. I-4139, punto 18).

23 Nel caso di specie non risulta in modo manifesto che l'interpretazione sollecitata del diritto comunitario non sarebbe necessaria per il giudice nazionale. Infatti, una risposta siffatta potrebbe essergli utile nell'ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imporrebbe, in un procedimento come quello del caso di specie, di agire in modo che un produttore nazionale fruisca degli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un produttore di un altro Stato membro.

24 Alla luce di quanto precede, occorre esaminare se una normativa nazionale come quella della causa principale costituirebbe, nella misura in cui fosse applicata ai prodotti importati, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa contraria all'art. 30 del Trattato.

Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato

25 Va anzitutto ricordato come sia pacifico nel presente procedimento che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato, nella misura in cui si applichi ai prodotti importati.

26 Infatti, una normativa nazionale che assoggetta merci provenienti da altri Stati membri, ove sono legalmente prodotte e messe in commercio, a determinate condizioni onde poter utilizzare la denominazione generica comunemente utilizzata per tale prodotto ed imporre quindi all'occorrenza ai produttori l'utilizzazione di denominazioni ignote al consumatore o da lui meno apprezzate, certo non impedisce in modo assoluto l'importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri. Essa è nondimeno atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare, per lo meno indirettamente, gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punto 12).

27 Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale adottata in mancanza di disciplina comune o armonizzata, indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati da altri Stati membri ove siano legalmente fabbricati e messi in commercio, può essere compatibile con il Trattato solo se essa è necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà nei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori (v. sentenza 20 giugno 1991, causa C-39/90, Denkavit, Racc. pag. I-3069, punto 18), se è proporzionata allo scopo così perseguito e se tale scopo non può essere conseguito con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari (v., segnatamente, sentenza 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 19).

28 In tale contesto occorre riferirsi, come ha fatto la Commissione, alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/395/CEE (GU L 186, pag. 17), che, all'epoca dei fatti nella causa principale, disponeva all'art. 5, n. 1:

«La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».

29 Se tale disposizione dimostra l'importanza di un'utilizzazione corretta delle denominazioni delle derrate alimentari per la tutela dei consumatori, essa non autorizza gli Stati membri ad adottare in materia di denominazioni regole che limitino l'importazione delle merci legalmente fabbricate e messe in commercio in un altro Stato membro quando dette regole non sono proporzionate a tal fine o quando la tutela in parola avrebbe potuto essere conseguita con provvedimenti limitanti in misura inferiore gli scambi intracomunitari.

30 Certo, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri possono, allo scopo di garantire la lealtà nei negozi commerciali ed assicurare la difesa dei consumatori, esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una determinata denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria (v. sentenza 12 settembre 2000, causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 22).

31 Viceversa, nel caso di una differenza meno marcata, un'etichettatura adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie (v. la citata sentenza Geffroy, punto 23).

32 Per quanto riguarda la causa principale, va ricordato che, secondo il Codex alimentarius menzionato al punto 10 della presente sentenza, il quale fornisce indicazioni che permettono di definire le caratteristiche del prodotto interessato, un formaggio fabbricato senza crosta può ricevere la denominazione «emmenthal» dal momento che sia fabbricato a partire da materie e secondo un metodo di fabbricazione identici a quelli impiegati per l'emmenthal munito di crosta, con riserva di un diverso trattamento nella fase dell'affinatura. E' peraltro assodato che una variante siffatta del formaggio «emmenthal» è legalmente fabbricata e messa in commercio in Stati membri diversi dalla Repubblica francese.

33 Pertanto, anche partendo dal presupposto che la differenza nel metodo di affinatura tra un emmenthal munito di crosta ed un emmenthal senza crosta possa costituire un elemento atto ad indurre il consumatore in errore, sarebbe sufficiente, pur mantenendo la denominazione «emmenthal», accompagnare quest'ultima con un'informazione adeguata con riguardo a tale differenza.

34 Con riguardo alle precedenti considerazioni, l'assenza di crosta non può considerarsi come una caratteristica che giustifica il rifiuto dell'utilizzazione della denominazione «emmenthal» per merci provenienti da altri Stati membri ove esse sono legalmente fabbricate e messe in commercio con una denominazione siffatta.

35 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che vieta lo smercio in tale Stato membro di un formaggio privo di crosta con la denominazione «emmenthal».

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

36 Le spese sostenute dai governi francese, danese, tedesco, olandese ed austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police di Belley con sentenza 24 novembre 1998, dichiara:

L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta a che uno Stato membro applichi ai prodotti importati da un altro Stato membro, ove essi sono legalmente prodotti e messi in commercio, una normativa nazionale che vieta lo smercio in tale Stato membro di un formaggio privo di crosta con la denominazione «emmenthal».