Parole chiave
Massima

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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Valutazione in rapporto alla controversia oggetto della causa - Istituzione intervenuta in primo grado che sia risultata parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni - Condizione sufficiente

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)

2. Dipendenti - Cessazione definitiva dal servizio - Esodo volontario - Misura che necessita di un fondamento giuridico specifico - Regolamento del Consiglio n. 2688/95, che autorizza il Parlamento europeo a prendere misure di esodo volontario a favore dei suoi dipendenti- Ricorso di dipendenti della Corte di giustizia che contestano in via di eccezione la legittimità del regolamento n. 2688/95 - Irricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 2688/95)

Massima

1. I presupposti per la ricevibilità dei ricorsi previsti dall'art. 49 dello Statuto CE e dalle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia devono essere valutati esclusivamente in rapporto alla controversia oggetto della causa. Il fatto che la motivazione di una decisione del Tribunale divenuta definitiva accolga un'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti di un atto regolamentare non impedisce all'autore di un ricorso ricevibile di contestare, in un'altra controversia, l'illegittimità dello stesso regolamento.

Risulta, inoltre, dall'art. 49, secondo comma, dello Statuto CE e dalle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia che è sufficiente che un'istituzione intervenuta in primo grado sia risultata parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni perché essa sia legittimata a proporre un ricorso dinanzi alla Corte.

( v. punti 22-23 )

2. Misure di cessazione definitiva dal servizio come quelle consentite dal regolamento del Consiglio n. 2688/95 non trovano la loro origine legale nello Statuto e non rappresentano quindi un elemento ordinario nella carriera delle persone interessate. Siffatte misure, dette di «esodo volontario», devono al contrario essere esaminate come una pratica alla quale la Comunità ha fatto ricorso in modo puntuale nell'interesse del buon funzionamento delle proprie istituzioni.

Ne discende, da un lato, che una domanda di iscrizione in un elenco di persone che hanno manifestato il loro interesse per una siffatta misura presuppone l'esistenza di una disposizione regolamentare specifica e legittima che le fornisca una base giuridica e, dall'altro, che, anche in presenza di una simile disposizione, l'istituzione interessata non è obbligata né ad accogliere le domande presentatele né ad utilizzare, pur parzialmente, la facoltà, di cui dispone, di decidere la cessazione definitiva dal servizio di una parte dei suoi dipendenti.

Poiché il regolamento n. 2688/95 del Consiglio ha autorizzato solo il Parlamento europeo a prendere misure di esodo volontario e poiché, quindi, esso non può fornire una base giuridica alle domande di dipendenti di altre istituzioni, a torto il Tribunale ha dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità del detto regolamento sollevata da dipendenti della Corte di giustizia nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'annullamento di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che respingeva la loro domanda d'iscrizione nell'elenco delle persone interessate a misure di esodo volontario. Infatti, la legittimità delle risposte inviate dall'autorità che ha il potere di nomina non può essere inficiata dai vizi che potrebbero colpire un regolamento che non si applica alla Corte di giustizia.

( v. punti 28-34 )