61998J0382

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1999. - The Queen contro Secretary of State for Social Security, ex parte John Henry Taylor. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito. - Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - Concessione di un assegno per combustibile invernale - Collegamento con l'età del collocamento a riposo. - Causa C-382/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08955


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Politica sociale - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale - Ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 - Assegno per combustibile invernale versato alle persone che hanno raggiunto un'età minima e non in funzione dell'esiguità delle loro risorse finanziarie - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 1)

2 Politica sociale - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga consentita, trattandosi delle conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, dall'esistenza di età di pensionamento differenti - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni legate necessariamente e obiettivamente alla differenza dell'età di pensionamento - Discriminazione in materia di assegno per combustibile invernale - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 79/7, art. 7, n. 2, let. a)]

Massima


1 L'art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, che definisce l'ambito di applicazione «ratione materiae» della direttiva, deve essere interpretato nel senso che un assegno per combustibile invernale, che fa parte di un regime legale, rientra nell'ambito d'applicazione della detta direttiva in quanto il versamento dell'assegno è sempre soggetto alla condizione che il suo destinatario abbia raggiunto l'età legale del collocamento a riposo e che l'assegno è volto a proteggerlo direttamente ed effettivamente dal rischio di vecchiaia citato al detto articolo. La prestazione può essere concessa a persone anziane anche se non si trovano in difficoltà finanziarie di modo che la protezione contro l'esiguità delle risorse finanziare non può essere considerata la finalità della prestazione.

2 La deroga al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non si applica ad una prestazione come l'assegno per combustibile invernale, il cui versamento è soggetto alla condizione che il suo destinatario abbia raggiunto l'età legale del collocamento a riposo, pari a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Infatti, una discriminazione siffatta non è necessariamente e obiettivamente collegata alla differenza tra l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne. Da un lato, dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, essa non è necessaria né all'equilibrio finanziario dei regimi pensionistici, dato che la concessione delle prestazioni rientra in regimi non contributivi, né all'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nel suo insieme. Dall'altro, dal punto di vista della coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni, essa non s'impone in quanto, benché la prestazione sia intesa a proteggere contro il rischio di vecchiaia e debba pertanto essere erogata unicamente a decorrere da una determinata età, non ne consegue che la detta età debba necessariamente coincidere con l'età del collocamento a riposo ed essere pertanto diversa per gli uomini e per le donne.

Parti


Nel procedimento C-382/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

Secretary of State for Social Security,

ex parte: John Henry Taylor,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3 e 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch, H. Ragnemalm (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Taylor, dalla signora D. Rose, barrister, e dal signor P. Leach, Legal director dell'organizzazione Liberty;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori D. Pannick, QC, e T. de la Mare, barrister;

- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso la Cancelleria, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Aresu, membro del servizio giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale in distacco presso lo stesso servizio, in qualità di agenti;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Taylor, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza dell'8 luglio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 9 ottobre 1998, giunta alla Corte il 26 ottobre successivo, la High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court), ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 3 e 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva».),

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di un ricorso per «judicial review» proposto dinanzi alla High Court of Justice dal signor Taylor che lamenta una discriminazione fondata sul sesso, in contrasto con la direttiva, essendogli stato negato l'assegno per combustibile invernale previsto dal Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998 (decreto relativo all'assegno per combustibile invernale versato dal Social Fund; in prosieguo: il «decreto»).

La normativa comunitaria

3 Ai sensi del suo art. 3, n. 1, lett. a), la direttiva si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

- malattia,

- invalidità,

- vecchiaia,

- infortunio sul lavoro e malattia professionale,

- disoccupazione.

4 L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva prevede tuttavia quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

5 Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del n. 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione.

La normativa nazionale

6 Il decreto è stato emanato l'8 gennaio 1998 in applicazione del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge relativa ai contributi e alle prestazioni previdenziali, in prosieguo: la «legge del 1992»).

7 L'art. 2 del decreto prevede che le due seguenti categorie di persone hanno diritto all'assegno per combustibile invernale, che viene prelevato sul Social Fund (fondo sociale):

- ai sensi dell'art. 2, n. 2, del decreto, le persone che ricevono un sostegno al reddito o un assegno di disoccupazione fondato sul reddito (la concessione di entrambe le prestazioni è subordinata a requisiti di reddito) e che ricevono una delle varie indennità versate unicamente alle persone che hanno raggiunto una determinata età minima o che vivono con una persona che abbia raggiunto la detta età (60 anni e oltre in tutti i casi);

- ai sensi dell'art. 2, n. 5, del decreto, le persone che rientrano nelle categorie elencate al n. 6, e cioè gli uomini aventi almeno 65 anni e le donne aventi almeno 60 anni che abbiano diritto a una delle prestazioni di cui al n. 6. Talune delle dette prestazioni sono subordinate a requisiti di reddito mentre altre non lo sono, come la pensione di vecchiaia versata dallo Stato.

8 In forza dell'art. 3, n. 1, del decreto, le persone rientranti nella prima categoria hanno diritto all'assegno per combustibile da riscaldamento per un ammontare di GBP 50 annue. Quelle della seconda categoria hanno diritto ad un assegno di GBP 20 o di GBP 10 se vivono con una persona a sua volta titolare dell'assegno.

9 Si deve precisare che, in forza del combinato disposto dell'art. 1 del decreto, dell'art. 4 della legge del 1992 e dell'allegato 4 del Pensions Act 1995 (legge sulle pensioni), la pensione di vecchiaia di cui all'art. 2, n. 6, del decreto è una pensione versata dallo Stato che viene erogata qualora il richiedente abbia adempiuto gli obblighi contributivi ed abbia raggiunto l'età di 65 anni per un uomo e di 60 anni per una donna.

I fatti del processo a quo

10 Il signor Taylor, nato il 3 giugno 1935, impiegato delle poste prima del collocamento a riposo, versava contributi previdenziali durante tutta la sua vita lavorativa. Nel 1998, all'età di 62 anni, riceveva una pensione versata dall'amministrazione delle poste. Se fosse stato di sesso femminile avrebbe ricevuto una pensione di vecchiaia versata dallo Stato. Egli lamenta una discriminazione illecita a causa del sesso in quanto gli è stato negato l'assegno per combustibile invernale, di un ammontare di GBP 20, a carico dello Stato, istituito dal decreto. E' pacifico che, in circostanze analoghe, una persona della stessa età ma di sesso femminile avrebbe avuto diritto all'assegno.

11 Il 6 aprile 1998 il signor Taylor proponeva un ricorso dinanzi alla High Court of Justice contestando il diniego di versamento dell'assegno per combustibile invernale.

Le questioni pregiudiziali

12 La High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l'assegno per combustibile invernale previsto dagli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, lett. b), delle Social Fund Winter Fuel Payment Regulations del 1998 rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della direttiva 79/7/CEE;

2) in caso di soluzione affermativa della prima questione:

a) se l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si applichi alle circostanze del caso di specie;

b) in particolare, se il fatto che tanto le Social Fund Winter Fuel Payment Regulations del 1998 quanto il Social Security Contributions and Benefits Act del 1992, in forza del quale il decreto citato per primo è stato emanato, siano entrati in vigore dopo il 23 dicembre 1984, termine ultimo per la trasposizione della direttiva 79/7/CEE nel diritto nazionale, osti alla possibilità per il resistente di far valere l'art. 7, n. 1, lett. a), di tale direttiva».

La prima questione

13 Con la prima questione la High Court of Justice domanda se l'art. 3, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che un assegno per combustibile invernale come quello erogato in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, del decreto rientri nell'ambito d'applicazione della detta direttiva.

14 Come la Corte ha già dichiarato, una prestazione, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati all'art. 3, n. 1, della direttiva, o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo ed essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno dei detti rischi (v. sentenze 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson, Racc. pag. I-467, punti 12 e 14; 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punti 15 e 16, e 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag. I-3407, punti 8 e 9).

15 Si deve rilevare, anche alla luce del fatto che nessuna delle parti lo ha contestato, che la prestazione di cui trattasi nel processo a quo fa parte di un regime legale essendo prevista da una legge delega, cioè la legge del 1992, ed essendo stata attuata con disposizioni di regolamento, e cioè il decreto.

16 Occorre pertanto esaminare se la prestazione di cui è causa nel processo a quo sia direttamente ed effettivamente connessa con la protezione da uno qualsiasi dei rischi elencati all'art. 3, n. 1, della direttiva (v. citata sentenza Richardson, punto 9).

17 Secondo il signor Taylor e la Commissione, l'assegno per combustibile invernale è connesso direttamente ed effettivamente ad uno dei rischi elencati all'art. 3, n. 1, della direttiva, cioè il rischio di vecchiaia. A questo proposito essi sottolineano che l'erogazione dell'assegno è subordinata al raggiungimento da parte del destinatario, secondo che sia donna o uomo, dell'età di 60 anni o, rispettivamente, di 65 anni. Essi osservano che il fatto che il Social Fund copra talune necessità e taluni rischi che travalicano l'ambito d'applicazione della direttiva non è determinante. Essi affermano a questo proposito che, qualora considerazioni d'indole generale relative al Social Fund consentissero di concludere che un regime individuale di sussidi prelevati sul detto Fondo non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva, l'effetto di quest'ultima ne verrebbe compromesso.

18 Il governo del Regno Unito e il governo austriaco ritengono invece che la prestazione non sia connessa ad un rischio contemplato dalla direttiva in quanto essa è volta ad aiutare i soggetti indigenti a pagare le spese di riscaldamento durante l'inverno, cosa che costituisce un rischio non menzionato dall'art. 3, n. 1, della direttiva.

19 Il governo del Regno Unito si fonda in particolare sul contesto normativo di cui fa parte la prestazione, e cioè sulla legge del 1992, che attribuisce il potere di emanare decreti concernenti prestazioni a carico del Social Fund. Ora, quest'ultimo avrebbe lo scopo di aiutare categorie di persone che si trovano in situazioni finanziarie e materiali svantaggiose. Il fatto che il criterio della vecchiaia sia altresì rilevante per il versamento della prestazione di cui trattasi nel processo a quo non sarebbe sufficiente per farla rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva.

20 Inoltre, il governo del Regno Unito afferma che, anche qualora si distinguesse tra il decreto e il contesto normativo complessivo, dal dettato stesso del decreto si evincerebbe che uno degli scopi essenziali della prestazione consiste nell'aiutare le persone in situazioni di indigenza. A questo proposito il detto governo esamina contestualmente i nn. 2 e 6 dell'art. 2 del decreto. Esso sottolinea che la prima categoria di persone, contemplata al n. 2, è limitata a coloro che fruiscono di un sostegno al reddito o di un assegno di disoccupazione commisurato al reddito; la seconda categoria, contemplata al n. 6, cui fa rinvio il n. 5, comprende i medesimi soggetti.

21 Si deve osservare che lo scopo del Social Fund non è rilevante per stabilire se la prestazione di cui è causa nel processo a quo riguardi uno dei rischi elencati nella direttiva, atteso che si tratta di un fondo con cui vengono finanziate prestazioni di svariato tipo. Occorre pertanto esaminare la disciplina della prestazione su cui verte il processo a quo, e cioè il decreto.

22 A questo proposito si deve sottolineare che il decreto contiene due diverse definizioni dei soggetti che possono fruire della prestazione, la prima all'art. 2, n. 2, la seconda all'art. 2, nn. 5 e 6. Atteso che la questione sollevata riguarda unicamente la seconda definizione e che quest'ultima è indipendente dalla prima, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito si deve esaminare tale definizione considerata isolatamente ed accertare se la prestazione, il cui scopo è determinato in funzione delle persone indicate nella seconda definizione, rientri nell'ambito d'applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva.

23 Dall'art. 2, nn. 5 e 6, del decreto emerge che la prestazione può essere concessa a persone anziane anche se non si trovano in difficoltà finanziarie e materiali. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, la protezione contro l'esiguità delle risorse finanziarie non può essere considerata la finalità del decreto. La prestazione può invece essere concessa unicamente a persone che abbiano raggiunto un'età minima di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Trattasi di un requisito per l'erogazione della prestazione che si applica a tutti i soggetti contemplati dalla disposizione di cui trattasi.

24 Si deve rilevare che la prestazione su cui verte il processo a quo riguarda unicamente le persone che abbiano raggiunto l'età legale del collocamento a riposo e che è quindi volta a proteggerle dal rischio di vecchiaia citato all'art. 3, n. 1, della direttiva. Il fatto che il richiedente della prestazione debba altresì fruire di una delle prestazioni elencate all'art. 2, n. 3, del decreto non modifica tale conclusione. Infatti le dette prestazioni sono di svariato tipo e solo alcune di esse sono volte ad attenuare l'insufficienza di risorse pecuniarie.

25 Poiché la concessione dell'assegno per combustibile invernale ad una delle categorie di persone prese in considerazione è sempre subordinata all'avverarsi del rischio di vecchiaia, se ne desume che l'assegno protegge direttamente ed effettivamente contro tale rischio.

26 Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 3, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che un assegno per combustibile invernale, come quello erogato in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, del decreto, rientra nell'ambito d'applicazione della detta direttiva.

La seconda questione

27 Con la prima parte della seconda questione la High Court of Justice domanda se la deroga dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva si applichi ad un assegno per combustibile invernale come quello erogato in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, del decreto.

28 Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, l'applicazione di età diverse a seconda del sesso ad un regime di prestazioni diverso da quello pensionistico può essere giustificata solo se la discriminazione occasionata dalla diversità di età è oggettivamente necessaria per evitare di compromettere l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime pensionistico e il regime delle altre prestazioni (v. sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 12).

29 Per quanto riguarda anzitutto la condizione relativa alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che la concessione di prestazioni rientranti in regimi non contributivi a persone vittime di taluni rischi, indipendentemente dal diritto delle dette persone ad una pensione di vecchiaia in forza di periodi contributivi maturati, non esercita influenza diretta sull'equilibrio finanziario dei regimi contributivi (v. la citata sentenza Thomas e a., punto 14).

30 Va poi rilevato che le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte hanno ammesso che l'argomento relativo all'equilibrio finanziario non poteva essere applicato alle prestazioni non contributive, come quelle su cui verte il processo a quo.

31 Pertanto si deve riconoscere che la soppressione della discriminazione non incide sull'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nel suo complesso.

32 Per quanto riguarda la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni, si deve esaminare se la fissazione di età diverse per la concessione della prestazione di cui trattasi nel processo a quo sia oggettivamente necessaria.

33 Secondo il governo del Regno Unito, ove si ritenga che la prestazione di cui trattasi è volta a proteggere contro il rischio di vecchiaia, sarebbe incoerente scegliere un'età diversa da quella con riferimento alla quale viene versata la pensione statale di vecchiaia, che riguarda proprio il rischio di vecchiaia.

34 A questo proposito si deve rilevare che, benché la prestazione sia intesa a proteggere contro il rischio di vecchiaia e debba pertanto essere erogata unicamente a decorrere da una determinata età, non ne consegue che la detta età debba necessariamente coincidere con l'età del collocamento a riposo ed essere pertanto diversa per gli uomini e per le donne.

35 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che una discriminazione come quella lamentata nel processo a quo non è necessariamente collegata alla differenza tra l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne, e non rientra pertanto nella deroga ex art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.

36 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la deroga prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva non si applica ad una prestazione come quella erogata in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, del decreto.

37 Vista la soluzione della prima parte della seconda questione, non occorre risolvere la seconda parte della medesima questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Le spese sostenute dal governo austriaco e dal governo del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Queen's Bench Division (Divisional Court), con ordinanza 9 ottobre 1998, dichiara:

1) L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che un assegno per combustibile invernale, come quello erogato in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, delle Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998, rientra nell'ambito d'applicazione della detta direttiva.

2) La deroga prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE non si applica ad una prestazione come quella erogata in forza degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, delle Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998.