1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche proposte in un contesto che esclude una soluzione utile - Questioni senza alcuna relazione con l'oggetto della causa principale
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Vantaggio concesso ai produttori di elettricità mediante fonti di energia rinnovabili, risultante dall'obbligo legale imposto alle imprese private di fornitura di energia elettrica di acquistare la loro produzione a un prezzo minimo superiore al suo valore - Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche - Esclusione
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati - Disposizioni del Trattato - Sfera d'applicazione - Rapporto fra l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e l'art. 5, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, secondo comma, CE)
[Trattato CE, artt. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 5, secondo comma (divenuto art. 10, secondo comma, CE)]
4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Regime di prezzi - Normativa che impone alle imprese private di forniture di energia elettrica di acquistare, a un prezzo minimo superiore al suo valore, l'elettricità prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili - Ammissibilità
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]
1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
( v. punti 38-39 )
2. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati.
Di conseguenza, una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte non costituisce un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
( v. punto 58 e dispositivo 1 )
3. L'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) è sufficiente di per sé a vietare i comportamenti statali che esso contempla, e l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), che, al secondo comma, stabilisce che gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, non può servire ad estendere il campo di applicazione di detto art. 92 a comportamenti statali che non vi sono compresi, quali le misure di sostegno decise dallo Stato, ma finanziate da imprese private.
( v. punti 63, 65 )
4. Allo stato attuale del diritto comunitario relativo al mercato dell'energia elettrica, non è incompatibile con l'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, in quanto tale normativa è utile per la tutela dell'ambiente, poiché l'uso di fonti di energia rinnovabili che essa mira a promuovere contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra che figurano tra le principali cause dei cambiamenti climatici che la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a combattere.
( v. punti 73, 81, dispositivo 1-2 )