1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Decisione in materia di aiuti di Stato adottata dopo l'annullamento di una prima decisione per mancato avvio del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE) - Decisione che giunge alle stesse conclusioni della decisione annullata - Decisione non avente carattere confermativo
[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE), e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Divieto di dare esecuzione all'aiuto prima della decisione finale della Commissione - Portata - Progetto di aiuti giudicato compatibile con il Trattato da parte dello Stato membro - Obbligo di previa notifica e di sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'aiuto
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]
1 L'annullamento di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato a causa di un vizio di procedura, cioè il mancato inizio del procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE), non conferisce alla qualifica della misura come «aiuto di Stato», istituito senza previa notifica e quindi «illegittimo», operata con la detta decisione, forza di cosa giudicata. Infatti, la Commissione non è vincolata dalla sentenza di annullamento di tale decisione, salvo consentire la partecipazione degli interessati al procedimento di esame approfondito. Per il resto, essa conserva i suoi poteri discrezionali di valutazione quanto al merito della misura di cui trattasi.
Di conseguenza, una decisione successiva, adottata, riguardo alla medesima misura, dopo l'inizio del procedimento in contraddittorio di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato, non conferma un accertamento definitivo contenuto in un atto anteriore, di guisa che il ricorso contro tale decisione successiva è ricevibile.
(v. punti 19-21)
2 L'ultima frase dell'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito dallo stesso articolo per impedire la realizzazione di progetti di aiuto contrari al Trattato. Ne consegue che, anche se uno Stato membro ritiene un provvedimento d'aiuto compatibile con il mercato comune, tale circostanza non può autorizzarlo a tenere in non cale il chiaro disposto dell'art. 93 del Trattato. Ne risulta che l'oggetto dell'art. 93, n. 3, non è un semplice obbligo di notifica, bensì un obbligo di notifica previo che, in quanto tale, comporta ed implica l'effetto sospensivo sancito dall'ultima frase di tale disposizione. Essa non consente quindi di operare una dissociazione tra gli obblighi ivi previsti, cioè quelli di notifica di ogni nuovo aiuto e quelli di sospensione provvisoria dell'attuazione di tale aiuto.
(v. punti 31-32)