1 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità - Mezzi di prova - Applicazione del diritto nazionale
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 454, n. 3, primo comma, e 455, n. 3]
2 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Stato membro competente per la riscossione dei dazi e di altre imposte - Stato del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità - Riscossione da parte dello Stato membro del luogo di accertamento dell'infrazione che, a torto, non ha considerato sufficienti gli elementi di prova prodotti per accertare il luogo dell'infrazione - Applicazione del meccanismo di compensazione
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 454, nn. 2 e 3, terzo e quarto comma)
3 Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità - Produzione della prova - Termine
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2112/78; regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 454, n. 3, primo comma, e 455, n. 1]
1 L'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, disposizione che si applica quando i trasporti internazionali di merci sono effettuati con carnet TIR, dev'essere interpretato nel senso che la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità rispetto alle disposizioni doganali è stata commessa, prova richiesta dalle autorità doganali dello Stato membro in cui detta violazione o irregolarità è stata accertata, non deve essere fornita esclusivamente mediante la produzione di documenti scritti da cui risulti che le autorità competenti di un altro Stato membro hanno accertato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa sul loro territorio.
In assenza di una regolamentazione comunitaria della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili. Una diversa valutazione non può essere dedotta dalla redazione dell'art. 455, n. 3, del regolamento n. 2454/93, nella sua versione risultante dal regolamento n. 12/97. Infatti, tale disposizione riguarda una situazione differente, vale a dire la prova dell'infrazione o dell'irregolarità in quanto tale. Anche se il legislatore comunitario ha limitato, a partire dal 1997, i mezzi di prova ammissibili in materia di accertamento della regolarità dell'operazione di transito, non se ne può dedurre che abbia voluto fare, implicitamente, lo stesso in materia di accertamento del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità. (v. punti 29, 31, 33, dispositivo 1)
2 L'art. 454, n. 3, terzo e quarto comma, del regolamento n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, disposizione che si applica quando i trasporti internazionali di merci sono effettuati con carnet TIR, dev'essere interpretato nel senso che il meccanismo di compensazione da esso previsto si applica anche nel caso in cui i dazi e le altre imposizioni siano stati riscossi dallo Stato membro in cui è stata accertata l'infrazione alle disposizioni doganali, mentre era stato provato in modo soddisfacente che il luogo effettivo dell'infrazione si trovava in un altro Stato membro.
Infatti, se il meccanismo di compensazione opera qualora uno Stato membro abbia proceduto alla riscossione mentre non era competente tenuto conto della regola di principio sancita dall'art. 454, n. 2, del regolamento n. 2454/93, in quanto non era lo Stato in cui si trova il luogo dell'infrazione, successivamente determinato, esso deve anche operare nella circostanza, sostanzialmente non dissimile, in cui lo Stato membro che ha proceduto alla riscossione non era competente in forza della stessa regola di principio ma, a torto, inizialmente non ha considerato sufficienti gli elementi di prova prodotti per accertare il luogo dell'infrazione. (v. punti 39-40, dispositivo 2)
3 Gli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, disposizioni che si applicano quando i trasporti internazionali di merci sono effettuati con carnet TIR, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità rispetto alle disposizioni doganali è stata accertata non possono impartire al titolare del carnet TIR un termine di decadenza di tre mesi per fornire una prova soddisfacente del luogo effettivo dell'infrazione o dell'irregolarità.
L'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2454/93 rinvia inequivocabilmente, per quanto attiene alla durata del termine controverso, all'art. 455, n. 1, dello stesso regolamento, che rinvia a sua volta, per quanto attiene alla durata del termine da essa previsto, all'art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci con carnet TIR. Il termine menzionato da quest'ultimo articolo è di un anno: ne consegue che il termine impartito dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2454/93 per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa è di conseguenza un anno. (v. punti 44, 49, dispositivo 3)