61998J0297

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2000. - SCA Holding Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Motivazione - Circostanze attenuanti. - Causa C-297/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10101


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Imputazione - Persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento dell'infrazione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

2. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo - Comportamento diretto a facilitare l'accertamento della violazione da parte della Commissione - Distinzione tra non contestazione dei fatti addebitati e astensione dal prendere posizione sull'esistenza di tali fatti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

3. Concorrenza - Ammende - Importo - Congruità - Sindacato giurisdizionale - Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario - Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione - Inclusione

[Trattato CE, artt. 172 e 190 (divenuti artt. 229 CE e 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 17]

4. Concorrenza - Ammende - Decisione che infligge ammende - Obbligo di motivazione - Portata - Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata della violazione - Indicazione sufficiente - Successiva comunicazione di informazioni più precise - Irrilevanza

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma]

Massima


1. In via di principio, la responsabilità per violazione delle regole comunitarie di concorrenza incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa in questione al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa non rientra più nella responsabilità della detta persona fisica o giuridica, ad esempio nel caso in cui l'impresa di cui trattasi abbia acquisito una personalità giuridica distinta.

( v. punto 27 )

2. La riduzione di un'ammenda inflitta ad un'impresa per violazione delle regole di concorrenza, concessa per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo, è giustificata soltanto se il comportamento dell'impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l'esistenza di un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.

A questo proposito, non si deve assimilare il comportamento di un'impresa che non contesta i fatti allegati nei suoi confronti a quello di un'impresa che si limita a non pronunciarsi sulla loro esistenza. Infatti, un'impresa che si limiti nel corso del procedimento amministrativo a non pronunciarsi sui fatti allegati dalla Commissione e si astenga dal riconoscerne la veridicità non contribuisce ad agevolare effettivamente il compito di quest'ultima. In mancanza di un espresso riconoscimento da parte dell'impresa di cui trattasi, la Commissione deve ancora dimostrare i fatti, mentre l'impresa resta libera, al momento opportuno e in particolare nell'ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che ritenga utili.

( v. punti 35-37 )

3. Per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il giudice comunitario è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione che infligge l'ammenda non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).

( v. punti 53, 55 )

4. L'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

La circostanza che informazioni più precise di tali elementi di valutazione, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare il carattere sufficiente della motivazione della decisione. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario in quanto consentono all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

( v. punti 56-57, 59 )

Parti


Nel procedimento C-297/98 P,

SCA Holding Ltd, con sede in Aylesford (Regno Unito), rappresentata dai signori J. Pheasant e N. Bromfield, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nella causa T-327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II-1373),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata da signori J. Curall, consigliere giuridico, e R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, la SCA Holding Ltd ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II-1373; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»).

Fatti

2 Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3 Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4 Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5 Al termine di tale procedimento la Commissione ha adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvi) SCA Holding Limited, un'ammenda di 2 200 000 di ECU;

(...)».

6 Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato "Product Group Paperboard" (in prosieguo: il "PG Paperboard"), costituito da diversi gruppi o comitati.

14 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un "Presidents Working Group" ( in prosieguo il "PWG"), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16 Il PWG riferiva alla "President Conference" (in prosieguo: la "PC"), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17 Alla fine del 1987 veniva istituito il "Joint Marketing Committee" (in prosieguo: il "JMC"). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18 Infine, l'"Economic Committee" (in prosieguo: il "COE") esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20 La società Reed Paper & Board Ltd (in prosieguo: la "Reed P & B") era proprietaria, per la durata complessiva dell'infrazione, della cartiera Colthrop Mill (in prosieguo: la "Colthrop").

21 Fino al mese di luglio 1988 la Reed P & B era controllata dalla Reed International plc. Nel luglio 1988, in seguito ad un'operazione di rilevamento da parte dei dirigenti di numerose società del gruppo Reed International, veniva costituita la società Reedpack Ltd (in prosieguo: la "Reedpack") che acquisiva a sua volta la Reed P & B.

22 Nel luglio 1990 il gruppo svedese Svenska Cellulosa Aktiebolag (in prosieguo la "SCA") acquisiva la Reedpack e, con essa, la Reed P & B e numerosi stabilimenti, tra cui la Colthrop. La Reed P & B cambiava la propria denominazione, una prima volta, il 1° febbraio 1991, divenendo la SCA Aylesford Ltd (in prosieguo: la "SCA Aylesford"), e, una seconda volta, il 4 febbraio 1992, divenendo la SCA Holding Ltd (in prosieguo: la "SCA Holding").

23 Nel mese di maggio 1991 la Colthrop veniva ceduta alla società Field Group Ltd che la rivendeva a sua volta, nell'ottobre 1991, alla Mayr-Melnhof AG. All'epoca di quest'ultima operazione, la Colthrop si era già trasformata in società con la denominazione Colthrop Board Mill Ltd.

24 Ai termini della decisione, la Reed P & B ha preso parte all'infrazione di cui trattasi, partecipando in particolare a determinate riunioni del JMC e della PC. Inoltre, poiché la denominazione SCA Holding era soltanto una diversa identificazione assunta dalla SCA Aylesford e dalla Reed P & B e trattandosi pertanto di un'unica e medesima entità, la Commissione ha ritenuto che essa fosse la destinataria appropriata della decisione (punti 155 e seguenti del preambolo della decisione)».

7 Sedici tra le altre diciotto imprese ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo all'organizzazione professionale Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno proposto ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

La sentenza impugnata

8 Risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente chiedeva l'annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione nei limiti in cui la riguardano, nonché, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflittale con tale decisione.

Sulla domanda d'annullamento della decisione

9 Tre motivi erano stati dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso d'annullamento.

10 Tali motivi sono stati respinti dal Tribunale. Tenuto conto dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione, verrà di seguito riportata la parte della sentenza impugnata relativa alla censura secondo la quale la SCA Holding non sarebbe la destinataria appropriata della decisione e non avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del comportamento della Colthrop.

11 A tal riguardo il Tribunale ha replicato quanto segue:

«61 E' pacifico che la Colthrop era uno stabilimento di produzione di cartoncino, di proprietà prima della Reed P & B, poi della SCA Aylesford Ltd e, infine, della SCA Holding per l'intero periodo dell'infrazione.

62 Va poi constatato che le denominazioni Reed P & B, SCA Aylesford Ltd e SCA Holding (la ricorrente) sono le denominazioni sociali successivamente assunte da un'unica e medesima persona giuridica.

63 Le circostanze del caso di specie non pongono quindi alcuna questione di successione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza Enichem Anic/Commissione, citata, punti 236-238), che è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintanto che tale persone giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa.

64 Ciò posto, la Commissione ha legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione.

65 Di conseguenza, anche qualora la Colthrop potesse essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e tale impresa sia stata detenuta, alla data di adozione della decisione, dalla persona giuridica Colthrop Board Mill Ltd, le conclusioni della ricorrente possono tendere, tutt'al più, a dimostrare che la Commissione disponeva di una possibilità di scelta per quanto riguarda il destinatario della decisione. La scelta operata dalla Commissione non può quindi, in circostanze del genere, essere validamente contestata.

66 Per di più, la Reed P & B figurava nell'elenco dei membri del PG Paperboard.

67 Ora, ai termini del punto 143 del preambolo della decisione, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

"1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure

2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)".

68 Poiché la Commissione ha ritenuto che non ricorresse una delle due condizioni di deroga al principio enunciato al punto 143, essa ha correttamente deciso di non rivolgere la decisione alle capogruppo successive della società Reed P & B/SCA Aylesford/SCA Holding.

69 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto».

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

12 Cinque motivi sono stati dedotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno del suo ricorso d'annullamento o di riduzione dell'ammenda.

13 Tali motivi sono stati respinti dal Tribunale. Tenuto conto del contesto della presente impugnazione, si deve limitare l'esposizione della motivazione della sentenza impugnata ai tre motivi seguenti.

Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe applicato o avrebbe applicato in modo discriminatorio alla SCA Holding/Colthrop i criteri stabiliti per la determinazione delle ammende

14 Dinanzi al Tribunale la ricorrente lamentava, in particolare, il fatto che la Commissione non avesse applicato nei suoi confronti una riduzione dell'ammenda, benché essa non avesse contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto addebitati dalla Commissione alla Colthrop.

15 A tale riguardo il Tribunale ha respinto il motivo considerando che:

«155 (...) va ricordato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente rileva quanto segue:

"La SCA holding è ostacolata, nella sua difesa, dal fatto che nessuno all'interno del gruppo sa nulla delle attività del PG Paperboard o del comportamento descritto nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la SCA non ha mai lavorato nel settore del cartoncino e non conosce in alcun modo questo ramo. Pertanto, la SCA non è in grado di pronunciarsi - e non si pronuncia - sull'esistenza o sull'ampiezza delle presunte infrazioni" (pag. 2).

156 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 393).

157 L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.

158 Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare, come ha fatto la ricorrente, che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.

159 Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla Commissione, è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni.

160 Supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi essere accolta».

Sul motivo riguardante il carattere irragionevolmente elevato in termini assoluti, nonché sproporzionato, dell'ammenda inflitta alla ricorrente alla luce della sua innocenza e degli obiettivi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

16 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente sosteneva che l'ammenda inflitta (7,5% del fatturato complessivo della Colthrop sul mercato di cui trattasi e 9% dopo deduzione delle vendite interne) era di entità considerevolmente maggiore rispetto a quello delle ammende inflitte in casi analoghi, tenuto conto delle caratteristiche della società, del volume delle sue attività e del livello di partecipazione all'infrazione. Essa faceva del pari valere che l'ammenda inflitta era sproporzionata rispetto a quelle irrogate alle imprese che realizzano un fatturato consistente al di fuori del mercato di cui trattasi, il che era in contrasto con i requisiti posti dal Tribunale nella sentenza 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (causa T-77/92, Racc. pag. II-549, punto 94). Sosteneva infine, rinviando agli argomenti addotti a sostegno del motivo secondo cui essa non era la destinataria appropriata della decisione, che, nel caso di specie, l'ammenda era stata inflitta ad uno spettatore innocente, in violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

17 Il Tribunale ha replicato quanto segue:

«174 Vanno anzitutto esaminate congiuntamente la prima e la seconda parte del motivo.

175 In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

176 Tra i criteri di valutazione della gravità possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto, l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un lato, che sussiste la possibilità, per determinare l'ammenda, di tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa stessa, quanto della frazione di quel dato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Dall'altro, che non si deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e che la determinazione dell'ammenda non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121).

177 Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

"- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader, ecc.;

- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi".

178 Inoltre, il Tribunale ricorda che aliquote base del 9 o del 7,5% sono state applicate per determinare l'importo dell'ammenda che dev'essere rispettivamente inflitta alle imprese "capofila" dell'intesa e ai "membri ordinari" della stessa (...).

179 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza (v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).

180 In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

181 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

182 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione.

183 In questo contesto, la tesi della ricorrente secondo cui non si è potuto tener conto delle dimensioni e della potenza economica della Colthrop, poiché il fatturato complessivo realizzato da quest'ultima nel 1990 sarebbe identico al fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel corso del medesimo anno, dev'essere disattesa.

184 Infatti, la Commissione, da un lato, ha tenuto conto dei criteri di valutazione della gravità sopra menzionati; dall'altro, essa non ha l'obbligo di considerare, per valutare la gravità dell'infrazione, il nesso esistente tra il fatturato complessivo di un'impresa e il fatturato proveniente dalle merci oggetto dell'infrazione (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121, e ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

185 Inoltre, poiché occorre basarsi sul fatturato delle imprese coinvolte nella medesima infrazione per stabilire il rapporto tra le ammende da infliggere, la Commissione può legittimamente calcolare le ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese applicando l'aliquota stabilita a un fatturato di riferimento identico per le imprese interessate, affinché i valori ottenuti siano comparabili nella massima misura.

186 La prima e la seconda parte del motivo vanno conseguentemente respinte.

187 Anche la terza parte del motivo, fondata sulla supposizione che la ricorrente fosse uno "spettatore innocente", dev'essere respinta. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale ha accertato che la Commissione ha correttamente incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione.

188 Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso».

Sul motivo riguardante una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle ammende

18 Dinanzi al Tribunale la ricorrente ricordava di essere venuta a conoscenza di taluni aspetti essenziali dei motivi e dei criteri applicati dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende soltanto tramite la registrazione della conferenza stampa tenuta, il giorno stesso dell'adozione della decisione, dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza. Ora, anche se la giurisprudenza non impone alla Commissione di divulgare i calcoli esatti delle ammende inflitte, ciò non implicherebbe che il ragionamento seguito non debba essere trasparente.

19 A tale riguardo il Tribunale ha considerato che:

«195 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

196 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

197 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

198 Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese "capofila" dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di "membri ordinari" dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

199 Com'è già stato rilevato, la Commissione ha fornito, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, alcune informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di calcolo delle ammende applicate nel caso di specie (...). Essa ha precisato di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa e che due imprese avevano fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese era stata concessa una riduzione di un terzo.

200 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

201 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come "capofila" e a quelle considerate come "membri ordinari" non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

202 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

203 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

204 La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

205 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in stessa data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

206 Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

207 Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 205, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

208 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

20 In conclusione il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale

21 Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata nonché dell'art. 1 della decisione, nella parte che la riguarda, e, in subordine, la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata.

22 A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi relativi al fatto che il Tribunale avrebbe a torto, da un lato, respinto i suoi argomenti secondo i quali essa non avrebbe dovuto essere destinataria della decisione e, dall'altro, confermato l'ammenda che le era stata inflitta.

Sul primo motivo

23 Il primo motivo si suddivide in tre parti riguardanti, innanzi tutto, la motivazione insufficiente e un errore di diritto per il fatto che il Tribunale ha considerato che non vi era alcuna questione di successione nella presente fattispecie, inoltre, un errore di diritto in quanto il Tribunale ha concluso che la Commissione era legittimata a scegliere, tra entità appartenenti a diversi gruppi societari, quale dovesse essere il destinatario della decisione e, infine, un errore di diritto in quanto il Tribunale ha giudicato che la scelta operata dalla Commissione, anche ammesso che questa fosse legittimata a scegliere, tra diversi gruppi societari, quale entità fosse il destinatario della decisione, non poteva essere validamente contestata.

24 La ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver considerato che le circostanze del caso di specie non presentavano alcuna questione di successione, senza aver verificato se la Colthrop fosse un'impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato, all'epoca dell'infrazione e se vi fosse una continuità funzionale ed economica fra tale impresa e l'entità detenuta dalla Colthrop Board Mill Ltd alla data della decisione. Secondo la ricorrente, è la persona giuridica con la quale l'impresa implicata nell'infrazione si identifica meglio quella che dovrebbe essere ritenuta responsabile di tale infrazione. Il riferimento fatto dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, alla sua sentenza 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623), sarebbe privo di pertinenza, in quanto non vi sarebbe alcun parallelismo tra i fatti di tale causa e quelli della presente fattispecie.

25 Occorre a tale proposito ricordare che, secondo il punto 63 della sentenza impugnata, che si riferisce alla citata sentenza Enichem Anic/Commissione, «è alla persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione che va imputato il comportamento illecito di quest'ultima. Fintantoché tale persona giuridica continua ad esistere, la responsabilità del comportamento illecito deve accompagnarla, anche se gli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione sono stati ceduti a terzi dopo il periodo dell'infrazione stessa».

26 Su tale base il Tribunale, dopo aver constatato che la Colthrop era uno stabilimento di produzione di cartoncino (punto 61 della sentenza impugnata), e che essa era, per l'intero periodo dell'infrazione, proprietà della società denominata successivamente Reed P & B, SCA Aylesford e SCA Holding (punto 62 della sentenza impugnata), ha concluso che «la Commissione [aveva] legittimamente adottato la decisione nei confronti della persona giuridica che era responsabile delle attività anticoncorrenziali accertate nel periodo dell'infrazione e che ha seguitato ad esistere fino all'adozione della decisione» (punto 64 della sentenza impugnata).

27 Il ragionamento qui menzionato del Tribunale non può essere rimesso in discussione. Occorre, infatti, riconoscere come, in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incombesse alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa non fosse posta più sotto la sua responsabilità, ad esempio ove, come nella fattispecie, l'impresa di cui trattasi abbia acquisito una personalità giuridica diversa.

28 Ora, nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che la persona giuridica che dirigeva la gestione della Colthrop durante tutto il periodo dell'infrazione esisteva ancora al momento dell'adozione della decisione, che solo la sua denominazione sociale era cambiata più volte e che si trattava precisamente della ricorrente. Tale constatazione di fatto non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un'impugnazione.

29 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto negando l'esistenza di qualsiasi problema di successione nella fattispecie, il che, concretamente presuppone che una persona si veda attribuire la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale adottato da un'altra persona, ciò che non avviene nella fattispecie, e considerando che la ricorrente, dal momento che aveva diretto, pur con una denominazione diversa, la Colthrop durante il periodo dell'infrazione, doveva essere considerata destinataria della decisione.

30 Tale conclusione, inoltre, è corroborata, come il Tribunale ha constatato in base alla sua competenza di merito nel punto 66 della sentenza impugnata, dal fatto che la Reed P & B, vale a dire la ricorrente sotto la sua precedente denominazione, compariva nell'elenco dei membri del PG Paperboard, organismo nel cui contesto era stata organizzata l'intesa.

31 Non occorre pertanto esaminare le altre due censure formulate dalla ricorrente e riguardanti, più in particolare, il punto 65 della sentenza impugnata, in quanto, anche ammesso che esse siano fondate, non sono atte a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo la quali i comportamenti anticoncorrenziali della Colthrop dovevano essere imputati alla ricorrente.

32 Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

33 Il secondo motivo si suddivide del pari in tre parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel giudicare che la posizione adottata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo non giustificasse una riduzione dell'ammenda. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe del pari commesso un errore di diritto nel considerare che la decisione non conteneva una motivazione viziata atta a giustificare l'annullamento o la riduzione dell'ammenda. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione, all'atto del controllo dell'entità dell'ammenda, la scelta della Commissione di emanare la decisione nei confronti della ricorrente piuttosto che nei confronti delle altre entità giuridiche appartenenti ad altri gruppi societari.

Sulla prima parte del secondo motivo

34 Con la prima parte del secondo motivo la ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale ha giudicato, nel punto 156 della sentenza impugnata, che il comportamento da essa tenuto nel corso del procedimento amministrativo non poteva essere equiparato a quello delle imprese che non avevano contestato gli elementi di fatto sui quali la Commissione aveva fondato i propri addebiti e che hanno, per questo, beneficiato di una riduzione dell'ammenda. Essa sostiene che la posizione che aveva adottato e che consisteva nel non pronunciarsi sull'esistenza dei fatti costitutivi di infrazione che le erano addebitati si giustificava con la circostanza che essa non aveva a disposizione alcun dato che le consentisse di valutare se le affermazioni della Commissione erano conformi alla realtà. Così facendo essa avrebbe comunque facilitato il compito della Commissione.

35 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale censura non è irricevibile, in quanto, lungi dal rimettere in discussione mere constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, contesta la valutazione di diritto compiuta da quest'ultimo, secondo la quale non si deve assimilare, ai fini di un'eventuale riduzione dell'ammenda, il comportamento di un'impresa che non contesta i fatti allegati nei suoi confronti a quello di un'impresa che si limita a non pronunciarsi sull'esistenza di tali fatti.

36 Al riguardo, il Tribunale ha giustamente considerato, nel punto 156 della sentenza impugnata, che una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo era giustificata soltanto se il comportamento dell'impresa di cui trattasi avesse consentito alla Commissione di accertare l'esistenza di un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.

37 Si deve rilevare, al pari del Tribunale, che un'impresa che, alla stregua della ricorrente, come risulta al punto 158 la sentenza impugnata, si è limitata nel corso del procedimento amministrativo a non pronunciarsi sui fatti allegati dalla Commissione, e si è quindi astenuta dal riconoscerne la veridicità, non contribuisce ad agevolare effettivamente il compito di quest'ultima. In mancanza di un espresso riconoscimento da parte dell'impresa di cui trattasi, la Commissione deve ancora dimostrare i fatti, mentre l'impresa resterebbe libera, al momento opportuno e in particolare nell'ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che le ritenga utili.

38 Si deve pertanto respingere la prima parte del secondo motivo.

Sulla seconda parte del secondo motivo

39 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto astenendosi dal pronunciarsi nel senso che la decisione era insufficientemente motivata e dall'annullarla in base a tale motivo, pur avendo esso dichiarato, al punto 201 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

40 La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 204 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ora, il Tribunale ha per l'appunto affermato, nello stesso punto 204, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto «che la Commissione si [era] mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 207 della sentenza impugnata).

41 La ricorrente contesta del pari al Tribunale di aver limitato nel tempo l'interpretazione da essa fornita, in tema di fissazione delle ammende, delle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nelle sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, richiamate in precedenza (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), citate al punto 205 della sentenza impugnata, mentre la Corte ha costantemente affermato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario da essa fornita chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata, salva decisione contraria figurante nella sentenza interpretativa, dal momento della sua entrata in vigore.

42 Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 202 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

43 I punti 203-207 della sentenza impugnata sono, prosegue la Commissione, un'aggiunta superflua, in quanto ricordano le conseguenze delle sentenze reti elettrosaldate. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato la sufficienza della motivazione della decisione della Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

44 Infine, la Commissione fa rilevare come la portata - testé posta in evidenza - delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le informazioni che è auspicabile che la Commissione trasmetta al destinatario di una decisione non vanno considerate come una motivazione supplementare, bensì solo come la traduzione in cifre dei criteri esposti nella decisione stessa, nei limiti in cui questi ultimi possano di per sé essere quantificati (v., segnatamente, sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 627 e 628, e 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 1180-1184).

45 E' opportuno innanzi tutto premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

46 Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 195 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

47 Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 196 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

48 Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 202 della sentenza impugnata,

«che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

49 Sennonché, ai punti 203-207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 202.

50 Invero, emerge dai punti 203 e 204 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 205 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

51 Esso ha infine concluso, al punto 207 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

52 Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

53 Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, sia competente sotto un duplice profilo.

54 Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve in particolare verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

55 Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

56 Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

57 Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 195 e 196 della sentenza impugnata, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

58 Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 202 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione di vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

59 La circostanza che informazioni più precise, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 202 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

60 La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa può sempre accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati al punto 57 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

61 Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

62 Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 206 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 202 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 207 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

63 Tuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 203-207 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

64 Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

65 Il primo motivo va pertanto respinto.

Sulla terza parte del secondo motivo

66 Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto, all'atto del controllo dell'entità dell'ammenda, del fatto che la Commissione ha operato una scelta tra entità giuridiche appartenenti ad diversi gruppi societari, anche ammesso che essa fosse legittimata ad operare tale scelta, circostanza contestata dalla ricorrente.

67 La ricorrente fa valere che emanando la decisione nei suoi confronti piuttosto che nei confronti di un'altra entità giuridica la Commissione ha scelto di imputarle esclusivamente l'infrazione. Tale fatto avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel valutare la gravità e la durata dell'infrazione nonché il livello dell'ammenda, in osservanza dei principi di equità e di proporzionalità. L'ammenda avrebbe dovuto essere fissata, tutt'al più, in relazione al periodo di infrazione corrispondente a quello nel corso del quale la Colthrop è stata detenuta dalla ricorrente.

68 Risulta dai punti 25-31 della presente sentenza che i comportamenti anticoncorrenziali della Colthrop hanno potuto giustamente essere imputati alla ricorrente dal momento che essa ha diretto, pur sotto altra denominazione, la gestione di tale cartiera durante tutto il periodo di infrazione. Non può esserci pertanto questione circa la ripartizione della responsabilità dell'infrazione tra più società, cosicché l'argomento della ricorrente è irrilevante.

69 Si deve pertanto respingere la terza parte del secondo motivo.

70 Discende da quanto precede che l'impugnazione dev'essere respinta nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

71 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente in toto, quest'ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La SCA Holding Ltd è condannata alle spese.