1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di accollo di spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
2. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese - Apparizione di un ragionevole dubbio - Onere della prova incombente allo Stato membro
3. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Conformità delle spese alle norme comunitarie - Obbligo di controllo imposto agli Stati membri
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1]
4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
1. In materia di finanziamento della politica agricola comune da parte del FEAOG, spetta alla Commissione, quando intende rifiutare l'accollo di una spesa dichiarata da uno Stato membro, provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Pertanto, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato.
( v. punti 38-39 )
2. Quando la Commissione si rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese in quanto esse sono state causate da infrazioni alla normativa comunitaria imputabili a uno Stato membro, essa è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'irregolarità dei dati da esse forniti, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito di tali controlli o dati. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che lo Stato dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza di quanto dichiarato dalla Commissione.
( v. punti 40-41 )
3. L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, il quale, nel settore agricolo, è espressione degli obblighi incombenti sugli Stati membri in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), definisce i principi ai quali la Comunità e gli Stati membri devono informare l'attuazione delle decisioni comunitarie di intervento agricolo finanziate dal FEAOG, nonché la lotta contro le relative frodi e irregolarità. Tale disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG.
( v. punto 92 )
4. Nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, la motivazione di una decisione con cui ci si rifiuta di porre a carico di quest'ultimo una parte delle spese dichiarate deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario di tale decisione sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione stessa e conosca i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso.
( v. punto 119 )