Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che riserva la vendita ambulante di prodotti alimentari in una circoscrizione amministrativa agli operatori stabiliti in tale circoscrizione o in un comune limitrofo - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

Massima

$$L'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta ad una normativa nazionale che disponga che i fornai, i macellai e gli alimentaristi possono praticare il commercio ambulante in una data circoscrizione amministrativa solo se svolgono la loro attività commerciale anche all'interno di un esercizio stabile, situato in tale circoscrizione amministrativa o in un comune limitrofo, nel quale mettono in vendita anche le merci oggetto del commercio ambulante.

Infatti, una tale disciplina, che riguarda le modalità di vendita di talune merci in quanto determina le zone geografiche in cui ciascuno degli operatori interessati può porre in commercio le sue merci mediante tale modalità di vendita, pur essendo applicabile a tutti gli operatori che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, non incide nello stesso modo sullo smercio dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri e può ostacolare il commercio intracomunitario nei limiti in cui essa ostacola di fatto l'accesso dei prodotti provenienti da altri Stati membri al mercato dello Stato d'importazione più di quanto non ostacoli quello dei prodotti nazionali. Tale conclusione non può essere infirmata dal fatto che, per ciascuna parte considerata del territorio nazionale, la disciplina de qua incide tanto sullo smercio dei prodotti provenienti dalle altre parti del territorio nazionale quanto su quello dei prodotti importati dagli altri Stati membri. Infatti, affinché un provvedimento statale possa essere considerato discriminatorio o protezionistico ai sensi delle norme relative alla libera circolazione delle merci, non è necessario che abbia l'effetto di avvantaggiare il complesso dei prodotti nazionali oppure di svantaggiare solo i prodotti importati e non quelli nazionali.

Una siffatta normativa non può essere giustificata né da obiettivi diretti a tutelare l'approvvigionamento in loco a favore delle imprese locali, poiché tali obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, né dalla tutela della salute, obiettivo raggiungibile mediante provvedimenti aventi effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari. (v. punti 24-25, 27, 29, 31-33, 36-37 e dispositivo)