1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Detenzione da parte di un cittadino di uno Stato membro di una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulla gestione di una società stabilita in un altro Stato membro - Inclusione
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]
2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Normativa fiscale - Vantaggio, costituito da una esenzione dall'imposta sul patrimonio a fronte del patrimonio investito in azioni, riservato alle partecipazioni detenute in società stabilite nello Stato membro di imposizione - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza [Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]
1 Emerge dall'art. 52, secondo comma, del Trattato che la libertà di stabilimento comprende la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, in uno Stato membro da parte del cittadino di un altro Stato membro. Si avvale quindi del suo diritto di stabilimento il cittadino di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività. (v. punto 22)
2 L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta ad una normativa tributaria di uno Stato membro che, nel caso in cui una partecipazione nel capitale di una società conferisca al detentore di azioni una sicura influenza sulle decisioni della società e gli consenta di indirizzarne le attività,
- conceda ai cittadini degli Stati membri che risiedono sul suo territorio un'esenzione totale o parziale dall'imposta sul patrimonio a fronte del patrimonio investito in azioni nella società,
- ma subordini tale esenzione al presupposto che la partecipazione sia detenuta in una società stabilita nello Stato membro interessato, negandola invece ai detentori di azioni di società stabilite in altri Stati membri.
Infatti, siffatta normativa sancisce una disparità di trattamento tra i contribuenti fondandosi sul criterio della sede delle società di cui i contribuenti sono azionisti e non può essere giustificata dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale. (v. punti 30, 37-38, 41 e dispositivo)