61998J0222

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2000. - Hendrik van der Woude contro Stichting Beatrixoord. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kantongerecht Groningen - Paesi Bassi. - Intese e posizione dominante - Contratto collettivo - Contributo all'assicurazione malattia dei lavoratori. - Causa C-222/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07111


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Concorrenza - Regole comunitarie - Ambito di applicazione materiale - Contratti collettivi intesi a conseguire obiettivi di politica sociale - Contratto collettivo relativo all'assicurazione malattia che impone al datore di lavoro di versare il contributo a suo carico solo agli assicuratori scelti nell'ambito dello stesso contratto - Attività di assicurazione malattia affidata agli assicuratori - Esclusione

[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]

Massima


$$Le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro relative all'assicurazione malattia di lavoratori soggetti a tale contratto e secondo le quali la quota dei contributi a carico del datore di lavoro viene versata solo per quanto riguarda le assicurazioni stipulate presso l'assicuratore o gli assicuratori scelti nell'ambito dell'esecuzione dello stesso contratto sono compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).

A questo proposito, il fatto che l'attività di assicurazione malattia di cui trattasi sia stata affidata a un terzo non può influire sull'applicabilità, ad un contratto collettivo di lavoro come quello di cui trattasi, dell'eccezione al divieto enunciato nell'art. 85 del Trattato, sancita dalle sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', e C-219/97, Drijvende Bokken. Ammettere tale limitazione costituirebbe una restrizione ingiustificata della libertà delle parti sociali, le quali, allorché concludono un accordo su uno degli aspetti delle condizioni di lavoro, devono poter anche pattuire la creazione di un ente distinto per attuare l'accordo e che tale ente possa ricorrere ad un altro assicuratore.

( v. punti 26, 32 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-222/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Kantongerecht di Groninga (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hendrik van der Woude

e

Stichting Beatrixoord,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Van der Woude dall'avv. P.E. Mazel, del foro di Leeuwarden;

- per la Stichting Beatrixoord dall'avv. M. Blokzijl, del foro di Groninga;

- per il governo olandese dal signor M. A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo svedese dal signor A. Kruse, departementsråd presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. P. Elias, QC, e dalla signora J. Skilbeck, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee dai signori W. Wils e H. J. M. van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Van der Woude, rappresentato dall'avv. P.E. Mazel, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, del governo svedese, rappresentato dalla signora B. Hernquist, vicedirettore presso il segretariato giuridico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora R. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora S. Moore, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor W. Wils, all'udienza del 23 marzo 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 20 maggio 1998, pervenuta in cancelleria il 17 giugno seguente, il Kantongerecht di Groninga ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Van der Woude, capo del servizio tecnico della fondazione Stichting Beatrixoord (in prosieguo: la «Beatrixoord»), e quest'ultima, a proposito dell'impossibilità per la Beatrixoord di corrispondere il suo contributo ai premi dell'assicurazione malattia dei lavoratori a un assicuratore diverso da quello che gestisce il regime IZZ (ente di assicurazione malattia del settore ospedaliero) delle spese per malattia, stabilito dal contratto collettivo di lavoro del settore ospedaliero che disciplina il contratto del signor Van der Woude.

Normativa nazionale

3 L'art. 1, n. 1, della Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (in prosieguo: la «legge relativa ai contratti collettivi di lavoro») così definisce il contratto collettivo di lavoro:

«Per contratto collettivo di lavoro si intende l'accordo stipulato da uno o più datori di lavoro o da una o più associazioni di datori di lavoro dotate di piena capacità giuridica e una o più associazioni di lavoratori dotate di piena capacità giuridica, che disciplina principalmente o esclusivamente le condizioni di lavoro che occorre rispettare nell'ambito dei contratti di lavoro».

4 L'art. 12, primo comma, della legge relativa ai contratti collettivi di lavoro stabilisce:

«Qualunque clausola pattuita tra un datore di lavoro e un lavoratore che sia contraria ad un contratto collettivo di lavoro che li vincola è nulla; le disposizioni del contratto collettivo di lavoro si applicano al posto della detta clausola».

5 Ai sensi dell'art. 14 della legge relativa ai contratti collettivi di lavoro:

«Salvo diverse disposizioni dal contratto collettivo di lavoro, il datore di lavoro vincolato dal contratto è obbligato, durante il periodo nel quale il contratto collettivo si applica, a rispettare le disposizioni di quest'ultimo anche per quanto riguarda i contratti di lavoro, nel senso di cui al contratto collettivo, che egli stipula con lavoratori che non sono vincolati dal contratto collettivo di lavoro».

6 L'art. 2, n. 1, della Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (legge sulla dichiarazione del carattere vincolante o non vincolante generale delle disposizioni di contratti collettivi di lavoro) dispone quanto segue:

«Il ministro può dichiarare il carattere vincolante generale, in tutto il territorio nazionale o in una parte di questo, di disposizioni di un contratto collettivo di lavoro che si applicano, in tutto il territorio nazionale o in una parte di questo, a una maggioranza - che esso ritiene rilevante - di persone che lavorano in un settore. Tranne che nei casi per i quali il ministro prevede una deroga, tali disposizioni sono vincolanti per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori per quanto concerne i contratti di lavoro che, con riguardo alla natura dell'attività alla quale si riferiscono, rientrano nell'ambito d'applicazione del contratto collettivo di lavoro o rientrerebbero in tale ambito d'applicazione, siano stati essi stipulati prima o dopo l'entrata in vigore della dichiarazione del carattere vincolante».

7 L'art. 3, nn. 1 e 3, di quest'ultima legge precisa:

«1. Qualsiasi clausola pattuita tra il datore di lavoro e il lavoratore che sia contraria a disposizioni dichiarate vincolanti è nulla: le disposizioni dichiarate vincolanti si applicano al posto della detta clausola.

(...)

3. Se il contratto di lavoro non contiene disposizioni relative a questioni disciplinate in disposizioni dichiarate vincolanti, si applicano tali disposizioni dichiarate vincolanti».

Il contratto collettivo di lavoro del settore ospedaliero

8 L'art. 32 della Collectieve arbeidsovereenkomst voor het Ziekenhuiswezen (contratto collettivo di lavoro del settore ospedaliero, in prosieguo: il «contratto collettivo di lavoro»), prorogato, da ultimo, al 31 marzo 1998, stabilisce:

«Regime IZZ delle spese per malattia

Il lavoratore (o l'ex lavoratore) può essere iscritto al regime (o ai regimi) IZZ che copre le cure sanitarie.

Il regolamento relativo alle spese per malattia della fondazione IZZ stabilisce le condizioni di iscrizione del lavoratore e del suo eventuale coiscritto (o dei suoi eventuali coiscritti).

Il medesimo regolamento disciplina la fissazione del contributo. Previa concertazione con le parti del presente contratto collettivo di lavoro, il regolamento relativo alle cure sanitarie viene stabilito e modificato dal consiglio d'amministrazione della fondazione menzionata al n. 2. L'importo dell'eventuale quota di partecipazione (o delle eventuali quote di partecipazione) del datore di lavoro al contributo al regime di cassa malattia di cui trattasi (o ai regimi di cassa malattia di cui trattasi) è stabilito dalle parti del presente contratto collettivo di lavoro. Tale eventuale partecipazione del datore di lavoro si applica, per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, proporzionalmente all'ampiezza del rapporto di lavoro.

Le disposizioni del n. 1 sono attuate dall'Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ - ente di assicurazione malattia del settore ospedaliero). Le parti del presente contratto collettivo di lavoro sono rappresentate nel consiglio di amministrazione di tale fondazione.

La fondazione può far eseguire i suoi compiti, del tutto o in parte, da uno o più assicuratori contro la malattia che non perseguano scopo di lucro.

La fondazione IZZ stabilisce, previa concertazione con le parti del presente contratto collettivo di lavoro, l'importo totale per iscritto del contributo dovuto per l'iscrizione del lavoratore (dell'ex lavoratore) al regime IZZ delle spese per malattia. Tale importo viene versato dal datore alla cassa malattia gestita dalla detta fondazione, salvo che il regolamento disponga diversamente».

9 L'art. II, lett. g, del contratto collettivo di lavoro precisa:

«Salve diverse disposizioni, non è consentito al datore di lavoro derogare alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o concordare con il lavoratore condizioni non previste dal presente contratto collettivo di lavoro».

10L'art. 2, n. 1A, del Règlement Ziektekostenvoorziening IZZ (regolamento relativo alle cure sanitarie della fondazione IZZ) stabilisce:

«Su domanda, sono ammessi in qualità di iscritti al regime dell'indennizzo di base (...) il lavoratore che entra in servizio presso il datore di lavoro, a partire dalla data della sua entrata in servizio, e il lavoratore al quale il regime delle cure sanitarie è stato applicabile solo in una data successiva, a partire da quest'ultima data».

La causa principale

11 Il signor Van der Woude è capo del servizio tecnico della Beatrixoord, che gestisce un istituto per la rieducazione. Egli non è iscritto ad alcun sindacato. Il suo contratto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro.

12 La Beatrixoord paga per il signor Van der Woude, ai sensi dell'art. 32, n. 1, del contratto collettivo di lavoro, il 50% del contributo al regime IZZ di spese per malattia.

13 La fondazione IZZ non esercita direttamente l'attività assicurativa, ma dal 1977 ha affidato questo compito alla Onderlinge Waarborgmaatschappij (società mutua d'assicurazione) Zorgverzekeraar VGZ ua (in prosieguo: la «VGZ»), con sede in Nimega. Vi sono in totale circa 750 000 assicurati (260 000 lavoratori e i loro familiari) di cui, secondo le stime, il 40% è assicurato privatamente.

14 Nella causa principale il signor Van der Woude chiede che la Beatrixoord sia tenuta a corrispondere la quota ad essa incombente dei premi della sua assicurazione malattia, qualunque sia l'ente presso il quale egli si assicura per le spese per malattia. Egli ha l'intenzione di rivolgersi ad un altro assicuratore, la RZG, che gli offre condizioni più favorevoli per quanto riguarda sia le prestazioni che il contributo. In particolare, il signor Van der Woude fa presente che versa mensilmente (compresa la quota a carico della Beatrixoord) NLG 133 per il regime base e NLG 33 per un'assicurazione complementare e che la franchigia ammonta a NLG 200, mentre, nel caso della RZG, tali contributi sarebbero rispettivamente di NLG 128,50 e di NLG 19,50 e la franchigia di NLG 150. Peraltro, per una radicale cura dentaria (6 corone del costo di NLG 800 il pezzo), il RZG assumerebbe a suo carico il costo dell'intero trattamento, mentre, secondo il regolamento IZZ in vigore, egli ha diritto ad un rimborso di NLG 450 per corona. Aggiunge che, nell'ambito del regime IZZ, un'assicurazione complementare può essere conclusa solo previa visita medica.

15 Emerge dall'ordinanza di rinvio che la Beatrixoord può derogare al regime di spese per malattia di cui all'art. 32 del contratto collettivo di lavoro e versare al signor Van der Woude una quota di partecipazione per un'assicurazione da lui scelta solo nel caso in cui le disposizioni controverse nella causa principale siano nulle.

16 L'accertamento dell'eventuale contrasto delle clausole del contratto collettivo di lavoro controverse nella causa principale con gli artt. 85 e 86 del Trattato dipende, in particolare, dalla possibilità di qualificare la IZZ - che non esercita direttamente l'attività di assicurazione - come impresa ai sensi di tali disposizioni.

17 Di conseguenza il Kantongerecht di Groninga ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il combinato disposto dell'art. II, lett. G (che stabilisce l'inderogabilità delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro) e dell'art. 32 (che stabilisce le norme applicabili in materia di spese per malattia) del contratto collettivo di lavoro sia in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE».

Sulla questione pregiudiziale

18 Il giudice a quo chiede, in sostanza, se le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro relative all'assicurazione malattia di lavoratori soggetti a tale contratto e secondo le quali la quota dei contributi a carico del datore di lavoro viene versata solo per quanto riguarda le assicurazioni stipulate presso l'assicuratore o gli assicuratori scelti nell'ambito dell'esecuzione dello stesso contratto siano compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato.

19 Nonostante gli siano state comunicate le sentenze 21 settembre 1999, Albany (causa C-67/96, Racc. pag. I-5751), Brentjen's (cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Racc. pag. I-6025), e Drijvende Bokken (causa C-219/97, Racc. pag. I-6121), il giudice a quo ha ritenuto necessario tenere ferma la sua domanda di pronuncia pregiudiziale poiché, nella fattispecie, l'esecuzione del regime IZZ di spese per malattia era stata affidata all'IZZ, che ha fatto ricorso all'assicuratore commerciale VGZ per esercitare l'attività assicurativa di cui trattasi.

20 Nel corso dell'udienza il signor Van der Woude ha sostenuto che, nelle citate sentenze Albany, Brentjen's e Drijvende Bokken, la Corte ha sostanzialmente risolto la questione sollevata. Egli ha però rilevato che l'eccezione all'applicazione dell'art. 85 del Trattato riconosciuta in tali sentenze non si applica all'assicurazione relativa alle spese sanitarie. A suo avviso, contrariamente alle pensioni, che fanno parte della retribuzione diretta, un premio d'assicurazione relativo alle cure sanitarie non rientra nelle disposizioni essenziali che costituiscono oggetto delle trattative nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro. Inoltre, egli osserva che il contratto collettivo di lavoro ha una influenza diretta su terzi, vale a dire gli altri fornitori di assicurazioni di cure sanitarie, poiché implica l'obbligo di iscriversi alla VGZ.

21 Facendo anch'esso riferimento alle citate sentenze Albany, Brentjen's e Drijvende Bokken, il governo olandese, sostenuto dai governi svedese e del Regno Unito nonché dalla Commissione, ha osservato nel corso dell'udienza che l'accordo concluso nella fattispecie tra sei organizzazioni di datori di lavoro e ventotto organizzazioni di lavoratori è il risultato del dialogo sociale, sancito da un contratto collettivo e riguardante le condizioni di lavoro dei lavoratori. Tale contratto collettivo di lavoro risponderebbe pertanto ai criteri definiti nelle sentenze summenzionate. Esso ha aggiunto che il fatto che l'attività assicurativa non sia esercitata dalle parti sociali e che l'IZZ l'abbia affidata alla VZG non ha nessuna influenza sulla natura e sull'oggetto del contratto collettivo di lavoro di cui trattasi nella causa principale.

22 Occorre rammentare che, nelle citate sentenze Albany, Brentjen's e Drijvende Bokken, la Corte ha rilevato che gli accordi conclusi nell'ambito di trattative collettive tra parti sociali destinate a migliorare le condizioni d'impiego e di lavoro devono essere considerati, per la loro natura e il loro oggetto, estranei all'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

23 Occorre di conseguenza esaminare se la natura e l'oggetto dell'accordo di cui trattasi nella causa principale giustifichino che esso sia sottratto all'ambito d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

24 Va rilevato, da un lato, che l'accordo di cui trattasi nella causa principale è stato concluso in forma di contratto collettivo e costituisce il risultato di una trattativa collettiva tra le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e quelle che rappresentano i lavoratori.

25 D'altra parte, quanto al suo oggetto, l'accordo istituisce, in un determinato settore, un regime assicurativo delle cure sanitarie che contribuisce al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori non solo garantendo loro i mezzi necessari per far fronte a spese per malattia, ma altresì riducendo le spese che, in mancanza di un contratto collettivo, avrebbero dovuto essere sopportate dai lavoratori.

26 Il fatto che l'attività assicurativa di cui trattasi sia stata affidata a un terzo non può influire sull'applicabilità, ad un contratto collettivo di lavoro come quello di cui trattasi nella causa principale, dell'eccezione al divieto enunciato nell'art. 85 del Trattato, sancita dalle citate sentenze Albany, Brentjen's e Drijvende Bokken. L'ammettere tale limitazione costituirebbe una restrizione ingiustificata della libertà delle parti sociali, le quali, allorché concludono un accordo su uno degli aspetti delle condizioni di lavoro, devono poter pattuire anche la creazione di un ente distinto per attuare l'accordo e che tale ente possa ricorrere ad un altro assicuratore.

27 Pertanto si deve concludere che l'accordo di cui trattasi nella causa principale non rientra, a causa della sua natura e del suo oggetto, nell'art. 85, n. 1, del Trattato.

28 Per quanto riguarda l'art. 86 del Trattato, il signor Van der Woude ha rilevato che il mercato geografico di cui trattasi sono i Paesi Bassi e che il mercato del prodotto di cui trattasi è quello della fornitura e della conclusione delle assicurazioni private delle cure sanitarie dei lavoratori soggetti al contratto collettivo di lavoro. Egli considera che l'art. 32 del contratto collettivo ha avuto l'effetto di creare un sottomercato poiché, per i lavoratori che vi sono assoggettati, le assicurazioni sanitarie ordinarie non possono sostituirsi a quelle fornite dalle IZZ/VGZ. Tali assicuratori disporrebbero pertanto di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato e, poiché i datori di lavoro versano il 50% del contributo, le IZZ/VGZ potrebbero adottare comportamenti indipendenti nei confronti dei loro concorrenti.

29 Il signor Van der Woude sostiene, inoltre, che le IZZ/VGZ abusano della loro posizione dominante imponendo prezzi o altre condizioni contrattuali non eque. Egli assume che, malgrado i vantaggi di cui beneficiano per quanto riguarda i loro costi derivanti dall'insieme delle disposizioni controverse del contratto collettivo di lavoro, le IZZ/VGZ offrono tuttavia condizioni meno favorevoli rispetto ai loro potenziali concorrenti, come emerge dalle osservazioni esposte nel punto 14 della presente sentenza. Egli si riferisce inoltre all'art. 2, n. 1A, del regolamento relativo alle cure sanitarie della fondazione IZZ, il quale implica che un lavoratore che, per motivi personali, non si iscriva o cessi di essere iscritto alle IZZ/VGZ non può tornare ad iscriversi al regime IZZ, disposizione che rafforza ancor più il vincolo tra le IZZ/VGZ e gli assicurati.

30 A tale proposito è sufficiente rilevare che non emerge dal fascicolo fornito dal giudice a quo né dalle osservazioni scritte o orali che, in forza del regime previsto nel contratto collettivo di lavoro, l'impresa incaricata della gestione dell'assicurazione di cui trattasi nella causa principale sia indotta a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante o che le prestazioni erogate non corrispondano alle esigenze dei lavoratori interessati.

31 Quanto alle questioni se la clausola secondo la quale gli ex iscritti non possono reiscriversi al regime IZZ e se il fatto che taluni prezzi o condizioni contrattuali non equi sono praticati nella fattispecie costituiscano un abuso di posizione dominante, va osservato che tali questioni non rientrano nell'oggetto della causa principale, la quale riguarda soltanto la compatibilità con le regole di concorrenza dei contributi dei datori di lavoro alle sole assicurazioni malattia stipulate secondo le norme stabilite nel contratto collettivo di lavoro.

32 Di conseguenza si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro relative all'assicurazione malattia di lavoratori soggetti a tale contratto e secondo le quali la quota dei contributi a carico del datore di lavoro viene versata solo per quanto riguarda le assicurazioni stipulate presso l'assicuratore o gli assicuratori scelti nell'ambito dell'esecuzione dello stesso contratto sono compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi olandese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Kantongerecht di Groninga con ordinanza 20 maggio 1998, dichiara:

Le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro relative all'assicurazione malattia di lavoratori soggetti a tale contratto e secondo le quali la quota dei contributi a carico del datore di lavoro viene versata solo per quanto riguarda le assicurazioni stipulate presso l'assicuratore o gli assicuratori scelti nell'ambito dell'esecuzione dello stesso contratto sono compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).