Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2000. - Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Decisione n. 3855/91/CECA (quinto codice degli aiuti alla siderurgia) - Notifica di un progetto di aiuti dopo la scadenza del termine previsto - Effetti. - Causa C-210/98 P.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05843
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti regionali all'investimento - Presupposti - Notifica in tempo utile dei progetti di aiuti - Inosservanza del termine - Effetti
(Decisione generale n. 3855/91/CECA, art. 6, n. 1)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario - Dispositivo fondato per altri motivi di diritto - Rigetto
1 Il termine di notifica dei progetti di aiuto stabilito dall'art. 6, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia costituisce un termine perentorio, nel senso che esso esclude l'approvazione di qualsiasi progetto di aiuto notificato in seguito. Da ciò discende che la Commissione non era legittimata ad autorizzare aiuti nel caso in cui i progetti diretti ad istituirli o a modificarli non le fossero stati notificati prima della scadenza del termine specificamente previsto.
D'altronde, trattandosi di una questione che riguarda la competenza della Commissione, il problema del rispetto del termine deve essere rilevato d'ufficio del giudice, anche nel caso in cui nessuna delle parti gli abbia chiesto di farlo.
(v. punti 49, 55-56)
2 Se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.
(v. punto 58)
Nel procedimento C-210/98 P,
Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG, con sede in Salzgitter (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall'avv. J. Sedemund, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 31 marzo 1998, nella causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione (Racc. pag. II-609),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D. Triantafyllou e P. Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, assistito dall'avv. H. Wissel, del foro di Düsseldorf,
interveniente in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e della signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'11 novembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 giugno 1998, la Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG (in prosieguo: la «Salzgitter»), ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 1998, causa T-129/96, Preussag Stahl/Commissione (Racc. pag. II-609; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 1996, 96/544/CECA, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Walzwerk Ilsenburg GmbH (GU L 233, pag. 24).
Ambito normativo e fatti all'origine della controversia
2 Ai sensi dell'art. 4 del Trattato CECA:
«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:
(...)
c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;
(...)»
3 Ai sensi dell'art. 95, primo e secondo comma, del medesimo Trattato:
«In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo.
La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili.»
4 In base a tali disposizioni, la Commissione ha adottato la decisione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), detta «quinto codice degli aiuti alla siderurgia» (in prosieguo: il « quinto codice»).
5 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del quinto codice, tutti gli aiuti alla siderurgia finanziati da uno Stato membro, nonché da enti territoriali, possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune solo se conformi alle disposizioni degli artt. 2-5.
6 Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del quinto codice:
«Gli aiuti previsti dalla presente decisione possono essere concessi soltanto in conformità delle procedure dell'articolo 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1996.
Il termine di scadenza per il pagamento degli aiuti di cui all'art. 5 è il 31 dicembre 1994, eccettuati gli sgravi fiscali speciali (Investitionszulage) nei cinque nuovi Länder previsti nella legge di modifica delle imposte 1991 in Germania, che possono dar luogo a pagamenti sino al 31 dicembre 1995».
7 Ai sensi dell'art. 5 del codice:
«Possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali a condizione:
(...)
- che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio».
8 L'art. 6 del quinto codice prevede:
«1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli articoli da 2 a 5. Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notificazioni alla Commissione dei progetti di aiuti di cui al presente articolo devono avvenire entro il 30 giugno 1994 per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'articolo 5 ed entro il 30 giugno 1996 per quanto riguarda tutti gli altri aiuti.
2. (...)
3. La Commissione richiede il parere degli Stati membri sui progetti (...) di aiuti regionali agli investimenti se l'ammontare dell'investimento in causa o della totalità degli investimenti sovvenzionati nel corso di dodici mesi consecutivi supera 10 milioni di ECU, nonché sugli altri progetti importanti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli Stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto, precisandone la natura ed il volume.
4. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.
5. Se entro due mesi dalla data di ricezione della notificazione del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 4 o non ha reso nota la propria posizione in altro modo, le misure progettate possono essere eseguite a condizione che lo Stato membro abbia preventivamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
6. Tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 sono notificate alla Commissione secondo i criteri previsti dal paragrafo 1 (...)».
9 A norma del suo art. 9, il quinto codice è entrato in vigore il 1_ gennaio 1992 e si applicava fino al 31 dicembre 1996.
10 Emerge dalla sentenza impugnata che l'impresa Walzwerk Ilsenburg GmbH (in prosieguo: il «laminatoio d'Ilsenburg»), con sede nel Land Sassonia-Anhalt, faceva parte delle imprese di Stato dell'ex Repubblica democratica tedesca. Essa veniva rilevata dalla ricorrente nel 1992, sotto forma di società controllata giuridicamente autonoma. Nel 1995 il laminatoio d'Ilsenburg si fondeva con la ricorrente, attualmente succeduta nei diritti di tale impresa.
11 Al fine di assicurare la sopravvivenza dell'impresa nelle nuove condizioni di mercato, la ricorrente doveva adottare importanti misure di razionalizzazione, tra cui il trasferimento al laminatoio d'Ilsenburg della produzione di lamiere pesanti della sua fabbrica di Salzgitter, situata nel territorio dell'ex Germania occidentale.
12 Per sostenere gli investimenti necessari a questo trasferimento, che ammontavano a 29,5 milioni di DEM, era previsto che il Land Sassonia-Anhalt concedesse un aiuto che comportava, da un lato, un contributo all'investimento di 5,850 milioni di DEM e, dall'altro, un'agevolazione fiscale speciale di 0,9505 milioni di DEM. Questi aiuti rientravano in due regimi generali di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione in conformità alle vigenti disposizioni dei Trattati CE e CECA, ossia, rispettivamente, il progetto quadro dell'azione comunitaria «miglioramento delle strutture economiche regionali», da un lato, e la legge sui premi all'investimento, dall'altro.
13 Il governo tedesco notificava questo progetto di aiuti alla Commissione, con fax 24 novembre 1994, registrato il giorno seguente dalla Commissione con il n. 777/94 (in prosieguo: il «progetto n. 777/94»). Questa comunicazione faceva espresso riferimento alla notifica, intervenuta il 10 maggio 1994, di un altro progetto di aiuti all'investimento di 11,8 milioni di DEM, anch'esso destinato al laminatoio d'Ilsenburg e assegnato alla riconversione delle fonti energetiche e al miglioramento della protezione dell'ambiente (in prosieguo: il «progetto n. 308/94»).
14 Con lettera 1_ dicembre 1994 la Commissione invitava il governo tedesco a ritirare la notifica del progetto n. 777/94, al fine di evitare l'apertura di un procedimento motivata unicamente dal mancato rispetto del termine di notifica, che era scaduto dalla fine di giugno del 1994. La Commissione faceva rilevare che il superamento di questo termine non precludeva un esame dei progetti di aiuto, purché l'istituzione fosse ancora in grado di adottare una decisione prima della fine del 1994. Tuttavia, poiché il progetto n. 777/94 era stato notificato solo il 25 novembre 1994, appena 17 giorni lavorativi prima dell'ultima riunione della Commissione del 1994, quest'ultima riteneva di non essere in grado, anche accelerando la procedura nella massima misura possibile, di statuire entro la fine dell'anno, in quanto era necessaria la consultazione degli Stati membri dato l'importo degli investimenti previsti.
15 Con lettera 13 dicembre 1994 il governo tedesco rispondeva alla Commissione che non avrebbe in nessun caso ritirato la notifica del progetto n. 777/94. Esso informava la ricorrente di questa presa di posizione.
16 Nel frattempo la ricorrente, in data 7 dicembre 1994, aveva inviato una lettera ai signori Van Miert e Bangemann, membri della Commissione, esponendo loro che la tardività della notifica era dovuta alle lunghe ed ampie discussioni suscitate dall'impatto del progetto n. 777/94 sulla situazione dell'occupazione nella regione interessata. Per tale motivo la ricorrente chiedeva ai commissari di fare in modo che gli uffici della Commissione procedessero ancora all'esame di questo progetto facendo applicazione delle disposizioni del quinto codice.
17 Con fax 21 dicembre 1994, confermato da una lettera avente la stessa data, la ricorrente riceveva la seguente comunicazione:
«Martin Bangemann Membro della Commissione europea
Vi ringrazio per la Vostra lettera del 7 dicembre 1994.
Il mio collega Karel van Miert ed io condividiamo la Vostra tesi secondo cui è urgente adottare una decisione relativa agli aiuti alle imprese situate nei nuovi Länder tedeschi, per non bloccarne lo sviluppo economico con procedure amministrative eccessivamente lunghe.
Per tale motivo, sono lieto di poterVi informare che la Commissione europea ha approvato oggi l'aiuto al laminatoio d'Ilsenburg, accogliendo la Vostra domanda. Auguro piena riuscita alla Vostra impresa.
Distinti saluti.
Firmato: Martin Bangemann».
18 Con telex SG(94)D/37659 21 dicembre 1994 la Commissione comunicava alle autorità tedesche i progetti di aiuti nei confronti dei quali essa non sollevava obiezioni e tra i quali figurava il progetto n. 308/94.
19 L'importo del contributo all'investimento che con decisione 20 ottobre 1994 il Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt aveva concesso alla ricorrente, sottoposto alla condizione risolutiva della sua notifica alla Commissione, veniva accreditato sul conto della ricorrente il 23 dicembre 1994.
20 Con lettera SG(95)D/1056 1_ febbraio 1995, indirizzata al governo federale, la Commissione confermava la compatibilità con l'art. 5 del quinto codice di taluni progetti di aiuti regionali, tra cui il progetto n. 308/94.
21 Il 15 febbraio 1995 la Commissione decideva di avviare, nei confronti del progetto n. 777/94, la procedura di esame prevista dall'art. 6, n. 4, del quinto codice. Questa decisione veniva comunicata alle autorità tedesche con lettera 10 marzo 1995, successivamente riprodotta in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1995, C 289, pag. 11). La Commissione osservava in tale lettera che la notifica estremamente tardiva del progetto le aveva reso impossibile pronunciarsi sulla sua compatibilità prima del 31 dicembre 1994 e che dopo tale data essa non era più competente a statuire, in base alla formulazione stessa dell'art. 5 del quinto codice. Inoltre, la Commissione invitava gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni sul progetto n. 777/94 entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione.
22 Con lettera 23 febbraio 1995 indirizzata alla ricorrente, il signor Bangemann precisava che l'autorizzazione di cui alla sua lettera 21 dicembre 1994 riguardava il progetto n. 308/94 e non il progetto n. 777/94.
23 L'importo dell'agevolazione fiscale speciale a titolo del progetto n. 777/94 veniva concesso con due decisioni del Finanzamt Wolfenbüttel 26 ottobre 1995 e 9 gennaio 1996, per un rispettivo ammontare di 428 975,70 DEM e di 190 052 DEM, e accreditato alla ricorrente in queste stesse date.
24 Con la decisione 96/544 la Commissione, da un lato, constatava che i contributi all'investimento e l'agevolazione fiscale speciale costituivano aiuti statali incompatibili con il mercato comune e vietati in forza delle disposizioni del Trattato CECA e del quinto codice e, dall'altro, ne ordinava la restituzione. Questa decisione veniva notificata al governo tedesco il 26 giugno 1996 e trasmessa da quest'ultimo alla ricorrente il 9 luglio seguente.
25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 agosto 1996, la ricorrente, in forza dell'art. 33 del Trattato CECA, ha proposto il ricorso di annullamento in esame contro la decisione 96/544. Tale ricorso, a sostegno del quale la Repubblica federale di Germania è intervenuta, è stato respinto con la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata
26 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione d'irricevibilità relativa alla tardività e al carattere abusivo del ricorso, sollevata dalla Commissione, ha esaminato e respinto ognuno dei sette motivi esposti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda diretta all'annullamento della decisione 96/544.
27 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla competenza ratione temporis della Commissione, il Tribunale ha rilevato come dagli artt. 1, 5 e 6 del quinto codice derivasse che agli aiuti previsti da tale codice poteva essere data attuazione solo dopo che essi erano stati previamente autorizzati dalla Commissione e che la scadenza del 31 dicembre 1994, fissata per il pagamento degli aiuti regionali all'investimento, costituiva necessariamente la data limite imposta alla Commissione per statuire sulla compatibilità di questa categoria di aiuti (punto 41). Ha osservato che lo stesso valeva per le agevolazioni fiscali speciali, benché queste abbiano potuto ricevere esecuzione fino al 31 dicembre 1995, in quanto questa proroga della scadenza del pagamento derivava unicamente dalla condizione della previa realizzazione degli investimenti sovvenzionati e non poteva comportare una proroga del termine imposto alla Commissione per statuire sulla compatibilità di questo tipo di aiuti (punto 42).
28 A tale proposito, il Tribunale ha respinto l'argomentazione della ricorrente relativa all'analogia tra il regime degli aiuti CECA e quello degli aiuti CE, rilevando che, contrariamente alle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti statali, che autorizzano permanentemente la Commissione a statuire sulla loro compatibilità, la deroga prevista dal quinto codice al principio del divieto assoluto degli aiuti sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA era limitata nel tempo (punto 43).
29 Il Tribunale ha altresì respinto l'argomento relativo alla sentenza 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, (Racc. pag. II-1399), nella quale ha dichiarato che la Commissione era competente ad autorizzare un aiuto al funzionamento dopo la data limite fissata dall'art. 10 bis, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 luglio 1992, 92/68/CEE (GU L 219, pag. 54; in prosieguo: la «direttiva 90/684»). Il Tribunale ha in particolare rammentato che, in tale controversia, la Commissione doveva statuire sulla necessità e sulla compatibilità non di aiuti all'investimento, ma di aiuti al funzionamento, in connessione con contratti specifici che potevano essere ancora conclusi entro il termine ultimo del periodo di riferimento e che, a differenza del quinto codice, l'art. 10 bis della direttiva 90/684 non imponeva alcun termine di notifica (punti 44 e 45).
30 Il Tribunale ha aggiunto che la decisione della Commissione, adottata il 15 febbraio 1995, di avviare la procedura di esame del progetto n. 777/94 era stata adottata nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui all'art. 6 del quinto codice, che si applicavano fino al 31 dicembre 1996, e non può quindi implicare che la Commissione si ritenesse ancora competente a statuire sulla compatibilità materiale dell'aiuto (punto 46).
31 Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all'adeguamento del termine di esame del progetto n. 777/94, il Tribunale ha constatato che risultava dall'economia delle disposizioni procedurali del quinto codice che quest'ultimo aveva inteso concedere alla Commissione un termine di almeno sei mesi per pronunciarsi sulla compatibilità dei progetti di aiuti notificati (punto 53). Se ne deduce che la Commissione doveva, nella fattispecie, disporre di un termine di almeno sei mesi prima della data limite del 31 dicembre 1994 per procedere all'apertura e alla chiusura del procedimento prima di questa data e che, poiché il progetto n. 777/94 era stato notificato successivamente al 30 giugno 1994, la Commissione non era più tenuta ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, una decisione sulla sua compatibilità (punti 56 e 57).
32 Il Tribunale ha ritenuto inoltre che, anche supponendo che non vi fossero dubbi sulla compatibilità dell'aiuto controverso e che la consultazione degli Stati membri avesse reso necessaria solo una breve comunicazione, la Commissione non fosse in nessun caso obbligata ad informare il governo tedesco di un'eventuale decisione di non sollevare obiezioni nei confronti di questo progetto, prima della scadenza del termine di tre mesi fissato dall'art. 6, n. 5, seconda frase, del quinto codice, né, a maggior ragione, entro il 31 dicembre 1994 (punto 58). Pertanto, mantenendo la notifica del detto progetto ad una data che lasciava alla Commissione un termine notevolmente inferiore a quello di sei mesi fissato dal quinto codice, le autorità tedesche, secondo il Tribunale, si sono assunte il rischio di mettere la Commissione nell'impossibilità di esaminare il progetto prima della scadenza della sua competenza e, in mancanza della prova di una manifesta negligenza da parte della Commissione, a quest'ultima non si potrebbe addebitare l'avveramento di questo rischio (punto 59).
33 Per respingere il terzo motivo, relativo al fatto che l'art. 6, n. 4, del quinto codice autorizzerebbe la Commissione ad adottare una decisione negativa solo nel caso di incompatibilità sostanziale dell'aiuto e non per la semplice violazione di una regola di procedura, il Tribunale ha ricordato che il termine imposto alla Commissione per pronunciarsi sulla compatibilità dell'aiuto controverso scadeva il 31 dicembre 1994. Ciò premesso, l'aiuto in questione non poteva più essere considerato compatibile con il mercato comune in base alle disposizioni del quinto codice ed era quindi vietato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA (punto 63).
34 Per respingere il quarto motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Commissione avrebbe autorizzato tutta una serie di aiuti che sono stati notificati molto dopo la scadenza del termine di notifica, il Tribunale si è limitato a constatare che i progetti di aiuti ai quali la ricorrente ha fatto riferimento erano stati notificati anteriormente al progetto n. 777/94 o non richiedevano la consultazione degli Stati membri (punto 67).
35 Per quanto riguarda il quinto motivo, relativo alla violazione della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha rammentato la giurisprudenza secondo la quale una impresa beneficiaria di un aiuto di Stato può fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura, di cui un operatore economico diligente deve essere in grado di accertarsi (punto 77), e quella in virtù della quale un singolo può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento solo qualora l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative (punto 78).
36 Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che le autorità tedesche, invitate dalla Commissione a ritirare la notifica del progetto n. 777/94, a causa della eccezionale tardività e informate della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di 26 progetti elencati e chiaramente identificati con il loro numero, tra i quali non figurava il progetto n. 777/94, dovevano necessariamente essere consapevoli che quest'ultimo non era stato approvato e che ciò valeva parimenti per la ricorrente, che aveva conoscenza della posizione negativa della Commissione nei suoi confronti (punti 79 e 80). Di conseguenza, la lettera 21 dicembre 1994, sottoscritta dal signor Bangemann, in risposta alla domanda d'intervento ufficiosa della ricorrente non era tale, secondo il Tribunale, da fornire alla ricorrente l'assicurazione che la Commissione avesse riesaminato la sua posizione e ne consegue che la ricorrente non può fondatamente pretendere che questa lettera abbia creato, nei suoi confronti, un legittimo affidamento sulla concessione dell'autorizzazione dell'aiuto controverso (punti 81-83).
37 Per quanto riguarda il sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 6, n. 5, del quinto codice che equipara il silenzio della Commissione, alla scadenza di un termine di due o tre mesi a partire dalla notifica del progetto, ad un'autorizzazione, il Tribunale ha constatato che l'aiuto controverso era stato già attuato prima della scadenza del termine fissato da tale disposizione (punto 88). Inoltre esso ha rilevato che il governo tedesco aveva omesso di informare previamente la Commissione della sua intenzione di dare esecuzione al progetto n. 777/94, contrariamente a quanto prescritto da detta disposizione (punto 89).
38 Quanto al settimo motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale l'ha respinto constatando che, come risulta dall'esame dei motivi precedenti, la motivazione della decisione 96/544 faceva apparire, in maniera chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dalla Commissione, onde consentire, da un lato, alla ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, al fine di tutelare i propri diritti e di verificare la fondatezza della decisione 96/544, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo al riguardo (punto 93).
Il ricorso
39 A sostegno del suo ricorso la Salzgitter deduce sei motivi riguardanti rispettivamente la competenza ratione temporis della Commissione, il termine relativo all'esame del progetto n. 777/94, l'articolo 6, n. 4, del quinto codice, il principio di non discriminazione, la tutela del legittimo affidamento e, infine, l'obbligo di motivazione.
Sulla ricevibilità
40 La Commissione chiede alla Corte di dichiarare la manifesta irricevibilità del ricorso, in quanto questo consiste principalmente in una ripetizione dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale, anche se tali motivi sono formulati in modo diverso, hanno cambiato titolo o si presentano in un ordine diverso. Senza contestare il fatto che alcuni punti di diritto esaminati in primo grado possano essere di nuovo dedotti in corso di impugnazione, la Commissione sostiene che quest'ultima deve contenere argomenti giuridici diretti in modo specifico all'annullamento della sentenza del Tribunale. Orbene, a suo avviso, ciò non avviene sufficientemente nella causa in esame.
41 La Salzgitter sostiene che la sua impugnazione è conforme a quanto prescritto sia dall'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, che precisa che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e che può essere fondata su motivi relativi, in particolare, alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, sia dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, che precisa che l'impugnazione deve contenere in particolare i motivi e gli argomenti di diritto dedotti. A suo avviso, infatti, tutte le censure esposte nell'impugnazione mirano a contestare l'interpretazione effettuata dal Tribunale circa le disposizioni comunitarie di cui trattasi, e pertanto costituiscono motivi di diritto fondati sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale stesso.
42 Secondo costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 degli Statuti CECA e CE della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 degli stessi statuti, esula dalla competenza di questa (v., in particolare, ordinanza 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. I-1303, punto 24).
43 Tuttavia, come d'altronde ammette la stessa Commissione, dal momento che la ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione.
44 Orbene, nella fattispecie, l'impugnazione in esame, considerata complessivamente, mira appunto a mettere in discussione la posizione adottata dal Tribunale su varie questioni di diritto che gli erano state sottoposte in primo grado.
45 Di conseguenza, occorre respingere la domanda della Commissione diretta a che la Corte respinga il ricorso in quanto manifestamente irricevibile nel suo insieme.
Nel merito
46 Per quanto riguarda i primi due motivi del ricorso, la Salzgitter sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto l'affermazione del Tribunale secondo la quale la Commissione ha una competenza limitata nel tempo per statuire nel merito sugli aiuti non si basa su alcun fondamento giuridico e, dall'altro, che la Commissione deve sempre, secondo la giurisprudenza della Corte, agire con la diligenza richiesta e in un termine ragionevole, termine di cui essa disponeva nella fattispecie.
47 Il governo tedesco espone in sostanza la stessa argomentazione, sostenendo che l'interpretazione del Trattato CECA e del quinto codice effettuata dal Tribunale non tiene conto della distinzione tra l'illegittimità sostanziale e l'illegittimità formale degli aiuti e che essa si risolve nel qualificare i termini di notifica come termini di decadenza.
48 La Commissione sostiene, in via principale, l'irricevibilità dell'argomentazione della ricorrente, in quanto essa si limita a ripetere una parte della sua argomentazione di primo grado e si basa in parte su una valutazione di fatto che non può essere discussa in sede di impugnazione. In subordine, la Commissione accoglie l'analisi del Tribunale secondo la quale, da un lato, le disposizioni specifiche del quinto codice fissano termini particolari ai quali non è possibile derogare e, dall'altro, una notifica troppo tardiva di un progetto di aiuti rischia di metterla nell'impossibilità di esaminare tale progetto prima della scadenza del termine entro il quale è competente a pronunciarsi.
49 La Corte ha già avuto occasione di affermare che il termine di notifica stabilito da una disposizione specifica della decisione della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (GU L 228, pag. 14), detta «secondo codice degli aiuti alla siderurgia» (in prosieguo: il «secondo codice»), costituiva un termine perentorio nel senso che esso escludeva l'approvazione di qualsiasi progetto d'aiuto notificato in seguito (sentenza 3 ottobre 1985, causa 214/83, Germania/Commissione, Racc. pag. 3053, punti 45-47). Infatti, essa ha constatato che i termini previsti da tali disposizioni, secondo le espresse disposizioni del secondo codice, potevano essere modificati dalla Commissione solo soddisfacendo determinate circostanze e previo il parere conforme del Consiglio.
50 Invitati a prendere posizione all'udienza sulla soluzione adottata con la citata sentenza Germania/Commissione, la Salzgitter e il governo tedesco hanno affermato in sostanza, che tale sentenza riguardava il secondo codice e non era quindi rilevante per l'interpretazione del quinto codice. Dal canto suo, la Commissione ha rilevato che, nella fattispecie, era la scadenza del termine entro il quale le era consentito di pronunciarsi, e non la scadenza del termine di notifica, che aveva reso impossibile l'autorizzazione dell'aiuto. Essa ne ha concluso che la natura del termine di notifica era irrilevante per la soluzione della controversia.
51 Tuttavia, si deve constatare che le specifiche disposizioni del quinto codice relative ai termini, in particolare per quanto riguarda la notifica dei progetti di aiuti, sono redatte con espressioni simili a quelle delle analoghe disposizioni del secondo codice. Le sole differenze attengono alla durata di tali termini e alla mancanza di espresse disposizioni, nel quinto codice, riguardanti la loro eventuale modifica.
52 Per quanto riguarda la durata dei termini, mentre gli Stati membri disponevano di un po' più di un anno tra la data di entrata in vigore del secondo codice e la data di scadenza del termine di notifica dei progetti di aiuti, il termine corrispondente nell'ambito del quinto codice era nettamente più lungo, poiché detto codice è entrato in vigore il 1_ gennaio 1992 e, in quanto conformemente al suo art. 6, n. 1, il termine di notifica dei progetti di aiuti come quelli di cui trattasi nella presente causa scadeva il 30 giugno 1994. Per contro, il periodo compreso tra questa data e la scadenza del termine di autorizzazione da parte della Commissione era limitato, per gli aiuti come quelli di cui trattasi, a sei mesi, con scadenza in data 31 dicembre 1994, mentre, ai sensi del secondo codice, lo stesso periodo era di nove mesi.
53 L'eventuale modifica di detti termini nell'ambito di applicazione del quinto codice, dal canto suo, in mancanza di espresse disposizioni al riguardo, poteva intervenire solo conformemente alla procedura seguita per l'adozione del quinto codice stesso, vale a dire in forza dell'art. 95 del Trattato CECA, il quale richiede il parere conforme del Consiglio che decide all'unanimità.
54 Di conseguenza, non è possibile ammettere che il termine di notifica previsto dal quinto codice, che in pratica si rivela più favorevole agli Stati membri di quello previsto dal secondo codice - mentre il termine relativo all'autorizzazione previsto per la Commissione è, per contro, più rigoroso nel quinto codice che nel secondo -, e la cui modifica non è nemmeno prevista, costituisca, contrariamente a quello previsto dal secondo codice, un semplice termine procedurale ordinatorio.
55 Così, in base ad un codice come in base all'altro, la Commissione non era legittimata ad autorizzare aiuti nel caso in cui i progetti diretti ad istituirli o a modificarli non le fossero stati notificati prima della scadenza del termine specificamente previsto.
56 Trattandosi di una constatazione che riguarda la competenza della Commissione, essa deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel caso in cui nessuna delle parti abbia sollevato un'eccezione in tal senso (v., al riguardo, sentenza 10 maggio 1960, causa 19/58, Germania/Alta Autorità, Racc. pag. 457, a pag. 474).
57 Pertanto, a torto, il Tribunale non ha rilevato d'ufficio nella sentenza impugnata che, poiché il progetto n. 777/94 era stato notificato soltanto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del quinto codice, la Commissione non poteva in alcun modo autorizzare il relativo aiuto.
58 Occorre tuttavia rammentare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto (v. sentenze 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28, e 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/Commissione, Racc. pag. I-5697, punto 37).
59 Orbene, la Commissione era tenuta ad adottare una decisione negativa rispetto al progetto n. 777/94, dal momento che quest'ultimo non le era stato notificato nel termine prescritto. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione 96/544 non poteva pertanto che essere respinto, quali che fossero i motivi dedotti a suo sostegno.
60 Ne consegue che i motivi dedotti dalla ricorrente contro la sentenza impugnata e relativi alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale sono irrilevanti e che pertanto il suo ricorso va respinto.
Sulle spese
61 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Salzgitter, poiché la Commissione ne ha chiesto la condanna ed è risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese. L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura dispone che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Salzgitter AG è condannata alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.