61998J0203

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE) - Navigazione aerea - Immatricolazione degli aereomobili. - Causa C-203/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04899


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Immatricolazione degli aeromobili in uno Stato membro - Obbligo, per i cittadini di altri Stati membri, di un periodo minimo di residenza o di stabilimento - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 6 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE)]

2 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario - Giustificazione basata sull'esistenza di prassi amministrative che garantiscono l'applicazione del Trattato - Inammissibilità

Massima


1 Disposizioni di uno Stato membro che impongono alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri un regime particolare di immatricolazione degli aeromobili, secondo il quale è necessario almeno un anno di residenza o di stabilimento nello Stato membro interessato per ottenere la detta immatricolazione, costituiscono una discriminazione esercitata in ragione della nazionalità, vietata dall'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), che ostacola, in violazione dell'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), l'esercizio della libertà di stabilimento delle dette persone.

2 Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che il Trattato impone agli Stati membri, tale da far venir meno un inadempimento derivante dall'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario.

Parti


Nella causa C-203/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo per gli operatori comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili in tale Stato e rifiutando loro le autorizzazioni di volo richieste, ostacolando così in maniera immotivata o eccessiva prestazioni di servizi temporanee o permanenti nel settore della navigazione aerea diverse da prestazioni di trasporto, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE),

LA CORTE

(Quarta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 1999,

vista l'ordinanza di riapertura del dibattimento 26 marzo 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE (ex art. 169), un ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo per gli operatori comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili in tale Stato e rifiutando loro le autorizzazioni di volo richieste, ostacolando così in maniera immotivata o eccessiva prestazioni di servizi temporanee o permanenti nel settore della navigazione aerea diverse dalle prestazioni di trasporto, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE).

2 L'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954 che disciplina la navigazione aerea (in prosieguo: il «regio decreto») stabilisce un regime speciale per gli stranieri che consiste nel limitare la possibilità di immatricolare aeromobili in Belgio, rispettivamente, agli «(...) stranieri autorizzati a stabilire il loro domicilio in Belgio o autorizzati a risiedere in Belgio e che ivi risiedono ininterrottamente da almeno un anno» e alle «(...) persone giuridiche straniere che hanno nel Regno una sede di esercizio, un'agenzia o un ufficio da almeno un anno».

3 Con lettera 31 ottobre 1995, la Commissione ha attirato l'attenzione del governo belga su talune restrizioni incontrate da operatori comunitari che hanno intenzione di esercitare l'attività di fotografia aerea sul territorio belga, restrizioni che sarebbero in contrasto con l'art. 59 del Trattato, e sui problemi di compatibilità sollevati dall'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto alla luce degli artt. 6 e 52 del Trattato medesimo.

4 Con lettera 9 febbraio 1996 le autorità belghe rispondevano che stavano preparando un decreto che stabiliva le condizioni di rilascio delle autorizzazioni di lavoro aereo. Aggiungevano, in una lettera del 27 agosto 1996, che i lavori erano iniziati e che in tempi brevi avrebbero sottoposto alla Commissione un progetto di decreto.

5 Avendo constatato che il regio decreto non era stato ancora modificato, la Commissione, in data 19 giugno 1997, inviava al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.

6 Nella risposta del 28 luglio 1997, il Regno del Belgio sosteneva che, in pratica, talune restrizioni alla libera prestazione di servizi aerei non erano più imposte dal 1996, senza tuttavia fornire nuove informazioni sulle restrizioni all'immatricolazione degli aeromobili in Belgio.

7 Poiché non aveva ricevuto altre informazioni relative all'adozione di misure che modificassero le disposizioni del regio decreto, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

8 Alla luce delle osservazioni depositate dal governo belga nel suo controricorso, la Commissione ha limitato l'oggetto del ricorso all'incompatibilità del regio decreto con gli artt. 6 e 52 del Trattato e ha rinunciato alla parte del ricorso basata sull'art. 59.

9 Secondo la Commissione, le disposizioni del regio decreto, che escludono qualsiasi immatricolazione di un aereo che appartenga ad una persona o ad una società con sede in un altro Stato membro nel corso del suo primo anno di residenza o di stabilimento in Belgio, sono in contrasto con gli artt. 6 e 52 del Trattato in quanto riservano un trattamento discriminatorio alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri e costituiscono un ostacolo al loro stabilimento.

10 Il governo belga non ha contestato né le conclusioni né gli argomenti della Commissione. Ha dichiarato che prevede di modificare l'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto in modo da tener conto delle preoccupazioni della Commissione e che, in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'amministrazione si è impegnata a non applicare le disposizioni di cui trattasi alle persone giuridiche o fisiche degli altri Stati membri.

11 Occorre ricordare che l'art. 6 del Trattato vieta, nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità e che tale norma è stata attuata, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, mediante l'art. 52 del Trattato.

12 Come la Corte ha rilevato nel caso dell'immatricolazione di una nave (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a., Racc. pag. I-3905, punto 22), va considerato che, nel caso in cui un aeromobile costituisca un mezzo per l'esercizio di un'attività economica da parte di un cittadino comunitario implicante un insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro, la sua immatricolazione non può essere scissa dall'esercizio della libertà di stabilimento. Di conseguenza, le condizioni poste per l'immatricolazione degli aeromobili non devono comportare discriminazioni in base alla nazionalità né ostacolare l'esercizio di tale libertà.

13 Si deve osservare che le disposizioni di cui trattasi del regio decreto, poiché prescrivono per le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri diverse dal Regno del Belgio un regime particolare, secondo il quale un minimo di un anno di residenza o di stabilimento in Belgio è necessario per ottenere l'immatricolazione di un aeromobile in tale Stato, costituiscono una discriminazione esercitata in ragione della nazionalità, che ostacola l'esercizio della libertà di stabilimento delle dette persone.

14 L'argomento svolto dal Regno del Belgio nel controricorso, secondo il quale, dal 1996, la prassi amministrativa consiste nel non applicare le disposizioni controverse non inficia affatto tale considerazione. Infatti, occorre rilevare che, per giurisprudenza costante della Corte, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato (v. sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1307, punto 30).

15 Considerato quanto sopra, occorre dichiarare che, prescrivendo per gli operatori economici la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili in tale Stato, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato.

16 Poiché la Commissione ha comunicato che rinunciava alla parte del ricorso basata sull'art. 59 del Trattato, non occorre più statuire sulla violazione di tale articolo inizialmente dedotta dalla Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna alle spese del Regno del Belgio, che, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Prescrivendo per gli operatori economici la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili in tale Stato, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE).

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.