61998J0195

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 novembre 2000. - Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst contro Republik Österreich. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) - Concetto di "giudice di uno degli Stati membri" - Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Promozione per anzianità - Carriera parzialmente fatta all'estero. - Causa C-195/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10497


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) - Nozione - Oberster Gerichtshof adito nell'ambito di un procedimento particolare avente ad oggetto l'accertamento astratto di un diritto al di fuori di qualsiasi controversia individuale - Inclusione

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Promozione per anzianità - Riconoscimento dei periodi di attività pregressi ai fini della determinazione della retribuzione di insegnanti a contratto - Computo secondo criteri più restrittivi dei periodi di attività svolti nell'ambito di analoghi enti di altri Stati membri - Discriminazione dissimulata - Inammissibilità - Computo da effettuarsi senza limitazioni temporali

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, nn. 1 e 4]

Massima


1. Per valutare se un organo di rinvio possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

Nell'esercizio di funzioni come quelle previste nell'ambito di un procedimento particolare avente ad oggetto l'accertamento astratto di un diritto al di fuori di qualsiasi controversia individuale, l'Oberster Gerichtshof è un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Infatti, benché l'Oberster Gerichtshof non statuisca su controversie riguardanti cause concrete tra persone individuate, benché debba fondare la sua valutazione giuridica sui fatti addotti dal ricorrente senza altro esame, benché la decisione sia dichiarativa e il diritto di comparire in giudizio sia esercitato collettivamente, il procedimento in questione è comunque destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale. Più in particolare, la decisione finale vincola le parti, che non possono presentare una seconda domanda che ponga le medesime questioni giuridiche e sia diretta ad ottenere una declaratoria riguardante la medesima situazione di fatto.

( v. punti 24, 29-30, 32, dispositivo 1 )

2. L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano ad una disposizione nazionale relativa al computo dei periodi di attività pregressi ai fini della determinazione della retribuzione degli insegnanti e degli assistenti a contratto, quando le condizioni che valgono per i periodi svolti in altri Stati membri sono più rigorose di quelle che valgono per i periodi compiuti al servizio di enti analoghi dello Stato membro interessato. Tale disposizione nazionale, che va a detrimento dei lavoratori migranti che hanno svolto una parte della loro carriera in un altro Stato membro, può violare il divieto di discriminazione sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1612/98.

D'altronde, allorché uno Stato membro è tenuto a prendere in considerazione, per calcolare la retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, i periodi di attività svolti presso enti di altri Stati membri analoghi agli enti nazionali, tali periodi devono essere computati senza alcuna limitazione temporale.

( v. punti 44, 51, 56, dispositivo 2-3 )

Parti


Nel procedimento C-195/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst,

e

Repubblica d'Austria,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, dal signor A. Alvarado-Dupuy, Zentralsekretär del Gewerkschaft öffentlicher Dienst;

- per la Repubblica d'Austria, dal signor M. Sawerthal, Hofrat presso la Finanzprokuratur Wien, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. T. Eilmansberger, del foro di Bruxelles,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 aprile 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 maggio seguente, l'Oberster Gerichtshof ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), dell'art. 177 di tale Trattato e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst (in prosieguo: il «Gewerkschaftsbund»), e la Repubblica d'Austria circa la compatibilità delle disposizioni del Vertragsbedienstetengesetz 1948 (legge federale del 1948 sugli impiegati a contratto; in prosieguo: il «VBG») riguardanti la determinazione della retribuzione di taluni insegnanti con gli artt. 48 del Trattato e 7 del regolamento. Tali disposizioni comportano che i periodi di attività anteriori compiuti in Austria sono considerati, ai fini della determinazione della retribuzione degli insegnanti e degli assistenti a contratto, diversamente da quelli effettuati in altri Stati membri.

Normativa comunitaria

3 L'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento dispone quanto segue:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

(...)

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

Normativa nazionale

4 In Austria esistono due categorie di dipendenti che lavorano per le autorità pubbliche federali. La prima è composta dai pubblici impiegati («Beamte»), nominati con provvedimento amministrativo, non vincolati contrattualmente e il cui posto è, in linea di massima, garantito a vita. Il loro status giuridico è definito da leggi specifiche. La seconda categoria, interessata dalla causa principale, è quella dei lavoratori contrattuali della pubblica amministrazione, assunti in forza di un contratto di lavoro di diritto privato. Il loro status giuridico è disciplinato dal VBG.

5 A norma del suo art. 1, n. 1, il VBG si applica a tutti i dipendenti legati allo Stato federale da un rapporto di lavoro di diritto privato. La prima parte del VBG contiene, in particolare agli artt. 8 bis - 26, le norme generali relative alla retribuzione di tali dipendenti.

6 Ai sensi del suo art. 37, n. 1, il VBG si applica anche agli insegnanti a contratto, vale a dire al personale contrattuale impiegato a fini educativi nell'insegnamento o presso gli istituti di insegnamento, i pensionati per studenti, gli istituti per non vedenti o per sordomuti ed istituti analoghi. Come risulta dall'art. 51, n. 1, del VBG, ciò vale anche per gli assistenti a contratto.

7 Nella sezione I del VBG, segnatamente all'art. 11, è fissata la retribuzione mensile dei dipendenti contrattuali a tempo pieno classificati nella tabella retributiva I, che comprende in tutto ventuno livelli retributivi. A norma dell'art. 19, n. 1, del VBG, il dipendente contrattuale è promosso, ogni due anni, al livello immediatamente superiore a quello in cui si trova.

8 La data di riferimento, che costituisce la data rilevante ai fini della promozione, deve essere determinata in conformità delle disposizioni dell'art. 26 del VBG, il quale, nella versione vigente alla data dei fatti della causa principale, prevede quanto segue:

«1. Nel determinare la data di riferimento rilevante ai fini della promozione, vanno considerati come precedenti il giorno dell'assunzione, ad eccezione dei periodi anteriori al compimento del diciottesimo anno d'età e salve le disposizioni restrittive di cui ai nn. 4-8:

1. i periodi indicati al n. 2, che sono computati per intero,

2. i periodi indicati al n. 2, punto 1, lett. a) e b), e punto 4, lett. e) e f), che sono computati per metà quando siano inferiori alla metà del tempo prescritto per i lavoratori a tempo pieno,

3. gli altri periodi, che sono computati

a) per intero, qualora soddisfino le condizioni prescritte dal n. 3,

b) per metà, qualora non soddisfino le condizioni prescritte dal n. 3 e non superino, in totale, una durata di tre anni.

2. Conformemente al n. 1, punto 1, vanno considerate come precedenti il giorno dell'assunzione:

1. la durata di un'attività lavorativa che corrisponda ad almeno la metà del tempo prescritto per un lavoratore a tempo pieno

a) nell'ambito di un rapporto di impiego al servizio di un ente territoriale nazionale o

b) nell'ambito dell'insegnamento

aa) presso una scuola, una università o un istituto d'insegnamento superiore pubblici nazionali o

bb) presso l'Accademia delle Belle Arti o

cc) presso una scuola privata nazionale riconosciuta dallo Stato

(...)

4. la durata

(...)

e) di una attività o formazione svolta al servizio di un ente territoriale nazionale, purché ad essa siano applicabili le misure di promozione del lavoro di cui all'Arbeitsmarktförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro; BGBl. n. 31/1969) e purché tale durata corrisponda ad almeno la metà del tempo prescritto per un dipendente a tempo pieno,

f) di un'attività che corrisponda ad almeno la metà del tempo prescritto per i lavoratori a tempo pieno nell'ambito di un rapporto di lavoro concluso, nell'esercizio della sua capacità giuridica, da una università o da un istituto d'insegnamento superiore nazionali, dall'Accademia delle Belle Arti, dall'Accademia delle Scienze, dalla Biblioteca Nazionale austriaca o da un'altra istituzione scientifica ai sensi del Forschungsorganisationsgesetz (legge sull'organizzazione della ricerca; BGBl. n. 341/1981) o da un museo nazionale;

3. I periodi di cui al n. 1, punto 3, durante i quali il dipendente contrattuale abbia esercitato un'attività o proseguito gli studi, possono essere computati per intero con l'assenso del Cancelliere federale, che viene accordato nell'interesse generale in quanto tale attività o tali studi siano di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità del dipendente contrattuale. Tuttavia, tali periodi devono essere computati per intero senza che sia necessario l'assenso del Cancelliere federale quando

1. essi, in forza del primo periodo della presente disposizione o di un'altra disposizione analoga, siano già stati computati per intero nell'ambito di un rapporto di lavoro al servizio del Bund (Stato federale) immediatamente precedente, e

2. il dipendente contrattuale sia stato destinato, sia all'inizio del nuovo rapporto di lavoro sia precedentemente, alle mansioni rilevanti a tal fine.

(...)».

9 L'art. 26 del VBG è stato oggetto di una modifica pubblicata nel BGBl. n. 297/1995, entrata in vigore il 1° maggio 1995. Ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. a), nella versione anteriore a tale data, i periodi di cui al n. 2 (non modificato) di tale disposizione dovevano essere computati per intero e, conformemente all'art. 26, n. 1, lett. b), gli altri periodi erano computati per metà, mentre il n. 3, che per il resto era anch'esso identico, si riferiva alle disposizioni del n. 1, lett. b).

10 L'art. 54, nn. 2-4, dell'Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (legge sul tribunale del lavoro e della previdenza sociale; in prosieguo: l'«ASGG») dispone quanto segue:

«2) Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori capaci di stipulare contratti collettivi (artt. 4-7 ArbVG) possono, nel loro ambito di competenza, citare innanzi all'Oberster Gerichtshof un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro capace di stipulare contratti collettivi, al fine di far dichiarare la sussistenza o meno di diritti o rapporti giuridici concernenti situazioni di fatto che non si riferiscono a soggetti individuati nominativamente. La domanda deve avere ad oggetto una questione di diritto sostanziale in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell'art. 50, che abbia importanza per almeno tre datori di lavoro o lavoratori.

3) La domanda è notificata al convenuto indicato dal ricorrente; il convenuto presenta le sue osservazioni entro quattro settimane. Durante tale termine, altre organizzazioni di datori di lavoro o di lavoratori capaci di stipulare contratti collettivi possono, nel loro ambito di competenza, presentare osservazioni sulla domanda.

4) L'Oberster Gerichtshof decide il ricorso con pronuncia di una sezione semplice (art. 11, n. 1), fondandosi sui fatti presentati dal ricorrente. La decisione è notificata a tutte le organizzazioni capaci di stipulare contratti collettivi che hanno partecipato al procedimento».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

11 Il Gewerkschaftsbund, ricorrente nella causa principale, è un sindacato che rappresenta, in particolare, i dipendenti del settore pubblico.

12 La convenuta nella causa a qua è la Repubblica d'Austria, in qualità di datore di lavoro di insegnanti e assistenti a contratto.

13 Con lettera 13 dicembre 1996 il segretario di Stato ai Servizi pubblici ha respinto una domanda del Gewerkschaftsbund volta ad ottenere la presa in considerazione, in conformità dell'art. 26 del VBG, dei periodi di attività anteriori prestati in altri Stati membri da insegnanti o assistenti a contratto.

14 Nel determinare la data di riferimento ai fini della promozione e, pertanto, la scala retributiva dei dipendenti contrattuali dell'amministrazione pubblica, l'art. 26, nn. 1 e 2, del VBG prevede che i periodi di attività anteriori, prestati al servizio di un'autorità pubblica austriaca, di un istituto d'insegnamento pubblico o di un istituto d'insegnamento privato riconosciuto dallo Stato sono automaticamente considerati come interamente precedenti il giorno d'assunzione del dipendente contrattuale interessato.

15 Per contro, gli altri periodi di attività, vale a dire quelli effettuati in un altro Stato membro o in Austria in un ente non contemplato dall'art. 26, n. 2, del VBG, sono computati integralmente solo se così richiede l'interesse generale e con l'assenso delle autorità competenti. Tale assenso è concesso solo qualora i periodi in questione siano «di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità» del dipendente contrattuale. Qualora non soddisfino tali condizioni, i detti periodi sono computati per metà se l'attività di dipendente contrattuale dell'amministrazione pubblica austriaca ha avuto inizio non oltre il 30 aprile 1995 (secondo quanto previsto dalla vecchia versione dell'art. 26, n. 3, del VBG). Ove l'attività abbia avuto inizio dopo questa data, tali periodi sono computati per metà se la loro durata complessiva non superi i tre anni (secondo quanto previsto dalla versione dell'art. 26, n. 3, del VBG vigente alla data dei fatti della causa principale).

16 Con atto 14 luglio 1997 il Gewerkschaftsbund ha presentato, ex art. 54, n. 2, dell'ASGG, un ricorso concernente la situazione di talune categorie di insegnanti e di assistenti a contratto dipendenti della convenuta nella causa principale. Esso ha domandato all'Oberster Gerichtshof di dichiarare che questi ultimi hanno diritto, dalla loro classificazione nella rispettiva scala retributiva o, al più tardi, dal 1° gennaio 1994, al computo di tutti i periodi di attività prestati, negli Stati oggi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nell'insegnamento pubblico o presso scuole, istituti d'insegnamento e università riconosciuti dallo Stato, nonché nel pubblico impiego o al servizio di altri enti di diritto pubblico assimilabili agli enti territoriali austriaci. Tali periodi d'attività dovrebbero essere presi in considerazione in conformità dei principi stabiliti nell'art. 26 del VBG, che si applicano ai periodi di attività anteriori a quelli svolti al servizio delle autorità austriache o nell'insegnamento in Austria.

17 La Repubblica d'Austria ha sostenuto invece che l'art. 26 del VBG tiene semplicemente conto delle diverse forme di servizio pubblico dei vari Stati membri e che esso è pertanto conforme al principio di proporzionalità nonché necessario alla conservazione del regime speciale applicato nell'amministrazione pubblica in materia di promozione e di retribuzione.

18 L'Oberster Gerichtshof fa valere che il procedimento previsto dall'art. 54, nn. 2-4, dell'ASGG non corrisponde al concetto tradizionale di giurisdizione. A suo avviso, si tratta piuttosto di emettere un parere giuridico sotto forma di decisione giudiziale.

19 Per quanto riguarda il principio della libera circolazione, l'Oberster Gerichtshof ritiene che la Corte non abbia mai statuito su un caso analogo giacché, ai sensi dell'art. 26 del VBG, i periodi di impiego anteriori prestati in altri Stati membri non vengono sistematicamente ignorati, ma possono essere computati per intero con l'assenso delle autorità competenti.

20 L'Oberster Gerichtshof, ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se si possa adire la Corte di giustizia delle Comunità europee con una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, nell'ambito di un procedimento in cui - sulla base di una situazione di fatto, affermata da una delle parti, che deve ritenersi veritiera e che non si riferisce a soggetti individuati nominativamente - l'Oberster Gerichtshof deve decidere, in prima e ultima istanza, sul ricorso di questa stessa parte diretto a far dichiarare il sussistere o meno di diritti o rapporti giuridici, in materia di diritto del lavoro, che - secondo le affermazioni della stessa parte che devono essere ritenute veritiere - interessano almeno tre datori di lavoro o lavoratori.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

2) Se l'art. 48 del Trattato CE o un'altra disposizione del diritto comunitario, in particolare l'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, ostino a che la data di riferimento ai fini dell'avanzamento di carriera, rilevante in sede di classificazione nella rispettiva tabella retributiva degli insegnanti e assistenti a contratto impiegati dalla convenuta, sia fissata in modo diverso, nel senso che i periodi di attività compiuti nell'ambito di un rapporto di lavoro al servizio di un ente territoriale austriaco o, nell'insegnamento, presso una scuola pubblica, un'università, un istituto d'insegnamento superiore austriaci o, ancora, presso l'Accademia delle Belle Arti o una scuola privata austriaca riconosciuta dallo Stato sono computati per intero al momento dell'assunzione quando l'attività di cui trattasi corrisponda ad almeno la metà del tempo prescritto per i lavoratori a tempo pieno, mentre i periodi di attività presso enti analoghi di altri Stati membri vengono presi in considerazione per intero soltanto con l'assenso del Ministro delle Finanze, qualora siano di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità dell'impiegato contrattuale, e, altrimenti, sono computati solo per metà se il rapporto di servizio ha avuto inizio non oltre il 30 aprile 1995, mentre, ove il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente a questa data, tali periodi sono presi in considerazione per metà purché non superino una durata complessiva di tre anni.

In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione:

3) Se il riconoscimento dei periodi di attività prestati presso enti di altri Stati membri analoghi a quelli sopra menzionati debba aver luogo senza limitazioni temporali».

Sulla ricevibilità

21 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se esso, nell'esercizio di funzioni come quelle previste dall'art. 54, nn. 2-5, dell'ASGG, sia un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato e sia pertanto legittimato a proporre una questione pregiudiziale.

22 Al riguardo l'Oberster Gerichtshof si richiama, in particolare, alle sentenze 11 marzo 1980, causa 104/79, Foglia/Novello (Racc. pag. 745), e 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045), e rileva che l'art. 177 del Trattato non assegna alla Corte il compito di emettere pareri su questioni generali o ipotetiche, bensì si limita a dichiararla competente a risolvere questioni cui corrisponda un bisogno oggettivo di effettiva decisione di una controversia determinata.

23 In via preliminare occorre osservare che non viene affatto sostenuto che la causa principale sarebbe ipotetica o artificiosa. Le riserve circa la ricevibilità del rinvio pregiudiziale provengono dal carattere particolare del procedimento seguito innanzi al giudice nazionale in forza dell'art. 54, nn. 2-5, dell'ASGG.

24 A tal riguardo si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pag. 377, 394 e 395; 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9; 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23, e 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 33).

25 Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, sentenza 12 novembre 1998, causa C-134/97, Victoria Film, Racc. pag. I-7023, punto 14).

26 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni, è certo che, dal punto di vista istituzionale, l'Oberster Gerichtshof possiede tutti i requisiti di un organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Esso, infatti, ha origine legale, è indipendente ed esercita le sue funzioni in modo permanente.

27 Quanto alle particolarità del procedimento previsto dall'art. 54 dell'ASGG, si deve rilevare anzitutto che la maggior parte degli elementi di tale procedimento sono tipici dei procedimenti giudiziari. Più in particolare, la giurisdizione attribuita all'Oberster Gerichtshof dall'art. 54, nn. 2-5, dell'ASGG è obbligatoria, nel senso che ciascuna parte può adire l'Oberster Gerichtshof indipendentemente dalle obiezioni dell'altra. Il procedimento, di cui le parti definiscono l'ambito, è disciplinato dal diritto e ha natura contraddittoria.

28 In secondo luogo, dagli atti di causa risulta che il detto procedimento non comporta la presentazione all'Oberster Gerichtshof di questioni meramente ipotetiche. Infatti, secondo l'art. 54, n. 2, dell'ASGG, l'organizzazione di datori di lavoro o di lavoratori, per adire utilmente il giudice di rinvio, deve presentare una domanda avente ad oggetto una questione di diritto sostanziale che interessi almeno tre datori di lavoro o lavoratori. Peraltro, l'Oberster Gerichtshof ha statuito che, nell'ambito del detto procedimento, le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori possono sottoporgli solo questioni fattuali realmente tipiche e di importanza generale, e ha precisato di non essere competente a risolvere in abstracto questioni giuridiche di carattere generale che non presentino un nesso con situazioni di fatto sufficientemente concrete.

29 Infine, il procedimento di cui trattasi, pur presentando anche aspetti meno tipici dei procedimenti giudiziari rispetto a quelli menzionati nei due punti precedenti - vale a dire il fatto che l'Oberster Gerichtshof non statuisca su controversie riguardanti cause concrete tra persone individuate, che esso debba fondare la sua valutazione giuridica sui fatti addotti dal ricorrente senza altro esame, che la decisione sia dichiarativa e che il diritto di comparire in giudizio sia esercitato collettivamente -, è comunque destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale.

30 Più in particolare, la decisione finale vincola le parti, che non possono presentare una seconda domanda che ponga le medesime questioni giuridiche e sia diretta ad ottenere una declaratoria riguardante la medesima situazione di fatto. Inoltre, il procedimento è destinato a servire da punto di riferimento determinante per procedimenti paralleli riguardanti singoli datori di lavoro e lavoratori. Per esempio, secondo l'art. 54, n. 5, dell'ASGG, il decorrere dei termini per presentare un ricorso parallelo è sospeso per quanto riguarda i diritti e i rapporti giuridici oggetto del procedimento ex art. 54, n. 2, dell'ASGG.

31 Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

32 Pertanto, occorre risolvere la prima questione nel senso che, nell'esercizio di funzioni come quelle previste dall'art. 54, nn. 2-5, dell'ASGG, l'Oberster Gerichtshof è un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato.

Sulla seconda questione

33 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'art. 48 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 26 del VBG, relativa al computo dei periodi di attività pregressi ai fini della determinazione della retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, quando le condizioni che valgono per i periodi svolti in altri Stati membri siano più rigorose di quelle che valgono per i periodi compiuti al servizio di enti analoghi dello Stato membro interessato.

34 Al fine di determinare l'avanzamento di carriera e quindi la scala retributiva dei dipendenti contrattuali della pubblica amministrazione, l'art. 26 del VBG prevede la presa in considerazione dei periodi pregressi compiuti al servizio di un'autorità pubblica austriaca o presso un istituto di insegnamento in Austria. Tuttavia, i periodi di attività effettuati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d'Austria sono computati per intero solo se così richiede l'interesse generale e con l'assenso delle autorità competenti.

35 In via preliminare si deve considerare l'argomento della Repubblica d'Austria secondo cui i posti di insegnante e di assistente a contratto rientrano nel concetto di «impieghi nella pubblica amministrazione» ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato.

36 La deroga prevista dall'art. 48, n. 4, del Trattato, secondo cui le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non si applicano «agli impieghi nella pubblica amministrazione», riguarda soltanto l'accesso dei cittadini di altri Stati membri a talune funzioni nella pubblica amministrazione (sentenze 13 novembre 1997, causa C-248/96, Grahame e Hollanders, Racc. pag. I-6407, punto 32, e 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Racc. pag. I-47, punto 13). Secondo costante giurisprudenza, essa non concerne le attività di insegnante o di assistente (v. sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 28; 27 novembre 1991, causa C-4/91, Bleis, Racc. pag. I-5627, punto 7, e 2 luglio 1996, causa C-473/93, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3207, punto 33).

37 Ad ogni modo, la causa principale non riguarda le modalità di accesso agli «impieghi nella pubblica amministrazione», bensì la sola determinazione dell'anzianità degli insegnanti o degli assistenti contrattuali ai fini del calcolo della loro retribuzione. Una volta che uno Stato membro abbia assunto al servizio della sua pubblica amministrazione cittadini degli altri Stati membri, l'art. 48, n. 4, del Trattato non può giustificare nei loro confronti nussun provvedimento discriminatorio in materia di retribuzione o di altre condizioni di lavoro (v., in particolare, sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 4).

38 Ne risulta che l'art. 48, n. 4, non si applica alle circostanze del caso di specie. Occorre dunque esaminare la questione se una disposizione come l'art. 26 del VBG possa violare il divieto di discriminazione sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7, nn. 1 e 4, del regolamento.

39 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che l'art. 48 del Trattato vieta non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, fondandosi su altri criteri di distinzione, pervengano di fatto allo stesso risultato (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz, Racc. pag. I-505, punto 7, e 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn, Racc. pag. I-2617, punto 17).

40 Una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente discriminatoria se essa, da una parte, è idonea, per sua stessa natura, a toccare maggiormente i lavoratori migranti, rischiando quindi di essere loro sfavorevole, e, dall'altra, non si fonda su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e commisurate allo scopo perseguito (v. sentenza O'Flynn, citata, punti 19 e 20).

41 La Corte ha già dichiarato che talune norme nazionali che impediscono la presa in considerazione dei periodi di attività anteriori effettuati al servizio della pubblica amministrazione di altri Stati membri costituivano una discriminazione indiretta ingiustificata ed erano in contrasto con l'art. 48, n. 2, del Trattato (v. citate sentenze Scholz, punto 11, e Schöning-Kougebetopoulou, punto 23, nonché la sentenza 12 marzo 1998, causa C-187/96, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1095, punto 21).

42 E' vero che, a differenza delle norme nazionali di cui trattavasi nelle cause principali che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al punto precedente, l'art. 26 del VBG non esclude la presa in considerazione dei periodi di attività anteriori effettuati in altri Stati membri.

43 Tuttavia, tali periodi sono computati integralmente solo se così richiede l'interesse generale e con l'assenso delle autorità competenti. Tale assenso è concesso solo qualora i detti periodi siano «di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità» dell'insegnante o dell'assistente a contratto. Orbene, la presa in considerazione dei periodi di attività effettuati in Austria non è soggetta a siffatta condizione.

44 Ne consegue che l'art. 26 del VBG impone condizioni più rigorose per i periodi di attività compiuti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d'Austria, il che va a detrimento dei lavoratori migranti che abbiano effettuato una parte della carriera in un altro Stato membro. Tale articolo può pertanto violare il divieto di discriminazione sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7, nn. 1 e 4, del regolamento.

45 Il governo austriaco fa tuttavia valere che le restrizioni alla libera circolazione sono giustificate da motivi imperiosi di interesse generale e sono conformi al principio di proporzionalità.

46 In proposito esso afferma che il principio di omogeneità previsto all'art. 21, n. 1, seconda frase, della Costituzione austriaca garantisce la libera circolazione dei dipendenti dei servizi pubblici sul territorio nazionale. Tale libera circolazione verrebbe ostacolata se il passaggio da un servizio all'altro fosse reso poco appetibile sotto il profilo economico. Inoltre, il sistema retributivo degli impiegati di cui trattasi mirerebbe a premiare la fedeltà degli interessati. Tuttavia, tale sistema non potrebbe essere esteso ai periodi di attività compiuti negli altri Stati membri giacché, allo stadio attuale del processo di integrazione, i servizi pubblici degli Stati membri, da un canto, non sono legati tra loro in misura analoga a quanto accade tra gli enti territoriali austriaci e, dall'altro, presentano caratteristiche assai differenti.

47 Si deve anzitutto osservare che l'obiettivo di mobilità professionale all'interno della pubblica amministrazione austriaca non richiede una restrizione discriminatoria della mobilità dei lavoratori migranti.

48 Occorre poi rilevare che le differenze esistenti tra i servizi pubblici in Austria e quelli degli altri Stati membri non possono giustificare una differenza nelle condizioni di presa in considerazione dei periodi di servizio pregressi. In particolare, siffatte differenze non possono spiegare per quale ragione i periodi compiuti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d'Austria debbano essere di particolare importanza sotto il profilo della migliore utilizzazione delle capacità dell'interessato, condizione che non vale per i periodi di attività compiuti in Austria.

49 Infine, per quanto riguarda l'argomento attinente all'obiettivo di ricompensa della fedeltà dei dipendenti di cui trattasi, si deve ritenere che, tenuto conto del numero dei datori di lavoro interessati dall'art. 26, n. 2, del VBG, il sistema retributivo sia volto a consentire una mobilità massima nell'ambito di un gruppo di datori di lavoro giuridicamente distinti, e non già a premiare la fedeltà di un dipendente nei confronti di un determinato datore di lavoro.

50 Da quanto precede discende che l'art. 26 del VBG non è, in ogni caso, commisurato all'obiettivo dichiarato dal governo austriaco.

51 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che l'art. 48 del Trattato e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 26 del VBG, relativa al computo dei periodi di attività pregressi ai fini della determinazione della retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, quando le condizioni che valgono per i periodi svolti in altri Stati membri sono più rigorose di quelle che valgono per i periodi compiuti al servizio di enti analoghi dello Stato membro interessato.

Sulla terza questione

52 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se, nel caso in cui uno Stato membro sia tenuto a prendere in considerazione, per calcolare la retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, i periodi di attività presso taluni enti di altri Stati membri analoghi agli enti austriaci elencati nell'art. 26, n. 2, del VBG, tali periodi debbano essere computati senza limitazioni temporali.

53 Tale domanda è volta a stabilire se debbano essere presi in considerazione i periodi di attività effettuati dai detti dipendenti prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

54 Si deve rilevare che la causa principale non riguarda il riconoscimento di diritti di origine comunitaria asseritamente acquisiti prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, bensì l'attuale trattamento discriminatorio di lavoratori migranti.

55 L'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) non contiene nessuna disposizione transitoria relativa all'applicazione degli artt. 48 del Trattato e 7, n. 1, del regolamento. Tali disposizioni devono ritenersi immediatamente applicabili e vincolanti nei confronti della Repubblica d'Austria a decorrere dalla data dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea, vale a dire dal 1° gennaio 1995. Da tale data le dette disposizioni possono essere invocate da lavoratori migranti provenienti dagli Stati membri. Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie, i periodi di attività pregressi devono necessariamente essere presi in considerazione.

56 Occorre dunque risolvere la terza questione nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro sia tenuto a prendere in considerazione, per calcolare la retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, i periodi di attività presso enti di altri Stati membri analoghi agli enti austriaci elencati nell'art. 26, n. 2, del VBG, tali periodi devono essere computati senza alcuna limitazione temporale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 30 aprile 1998, dichiara:

1) Nell'esercizio di funzioni come quelle previste dall'art. 54, nn. 2-5, dell'Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (legge sul tribunale del lavoro e della previdenza sociale), l'Oberster Gerichtshof è un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE).

2) L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 234 CE) e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano ad una disposizione nazionale come l'art. 26 del Vertragsbedienstetengesetz 1948 (legge federale del 1948 sugli impiegati a contratto), relativa al computo dei periodi di attività pregressi ai fini della determinazione della retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, quando le condizioni che valgono per i periodi svolti in altri Stati membri sono più rigorose di quelle che valgono per i periodi compiuti al servizio di enti analoghi dello Stato membro interessato.

3) Nel caso in cui uno Stato membro sia tenuto a prendere in considerazione, per calcolare la retribuzione degli insegnanti e assistenti a contratto, i periodi di attività presso enti di altri Stati membri analoghi agli enti austriaci elencati nell'art. 26, n. 2, del Vertragsbedienstetengesetz 1948, tali periodi devono essere computati senza alcuna limitazione temporale.