61998J0172

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 giugno 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) - Libertà di stabilimento - Requisito, per la concessione della personalità giuridica a un'associazione, della presenza di soci belgi. - Causa C-172/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03999


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a motivo della cittadinanza - Normativa che impone, per la concessione della personalità giuridica ad un'associazione, una condizione attinente alla cittadinanza dei soci - Inammissibilità - Inadempimento

[Trattato CE, art. 6 (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE)]

Massima


Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) uno Stato membro che, per il riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione, prescrive la presenza di un socio cittadino del medesimo Stato membro nell'amministrazione dell'associazione o una presenza minima, per di più maggioritaria, di soci aventi la stessa cittadinanza.

Una siffatta normativa riguardante il diritto di costituire un'associazione e che si applica ai cittadini degli altri Stati membri rientra nell'ambito di applicazione del Trattato poiché tocca una delle libertà fondamentali da questo garantite e viola l'art. 6 del medesimo Trattato poiché impone una condizione discriminatoria basata sulla cittadinanza.

Parti


Nella causa C-172/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso la direzione generale «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,$

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo la presenza, a seconda dei casi, di un socio belga nell'amministrazione dell'associazione o una presenza minima, per di più maggioritaria, di soci di cittadinanza belga per il riconoscimento della personalità civile o giuridica di un'associazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE),$

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 maggio 1998 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo la presenza, a seconda dei casi, di un socio belga nell'amministrazione dell'associazione o una presenza minima, per di più maggioritaria, di soci di cittadinanza belga per il riconoscimento della personalità civile o giuridica di un'associazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).

2 L'art. 1 della legge 25 ottobre 1919, che concede la personalità civile alle associazioni internazionali che perseguono uno scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico o pedagogico (in prosieguo: la «legge del 1919»), dispone che «la personalità civile può essere concessa con regio decreto, alle condizioni e nei limiti di questa legge, alle associazioni aperte ai belgi e agli stranieri le quali abbiano come organo esecutivo un'istituzione o un comitato della cui amministrazione fa parte almeno un socio belga e le quali, senza intento lucrativo, perseguano uno scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico, pedagogico».

3 L'art. 26 della legge 27 giugno 1921, che concede la personalità civile alle associazioni senza scopo di lucro e agli enti di pubblica utilità (in prosieguo: la «legge del 1921»), stabilisce che «(...) l'associazione non può avvalersi della personalità giuridica nei confronti dei terzi (...) se i tre quinti dei soci non sono cittadini belgi».

4 Con lettera 25 marzo 1996 la Commissione ha comunicato al Regno del Belgio che le due leggi suddette le sembravano contrastare con l'art. 6 del Trattato e gli ha chiesto di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.

5 Il 9 agosto 1996 il governo belga ha informato la Commissione della sua intenzione di modificare le leggi di cui trattasi per conformarsi alle osservazioni formulate nella detta lettera 25 marzo 1996. Il 26 febbraio 1997 ha trasmesso alla Commissione due bozze di disegni di legge diretti a modificare le leggi controverse.

6 Avendo constatato che le disposizioni censurate erano ancora in vigore, la Commissione ha inviato al Regno del Belgio, il 19 giugno 1997, un parere motivato in cui lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 del Trattato entro due mesi dalla notifica del medesimo.

7 Il governo belga ha successivamente inviato alla Commissione, con lettera 11 agosto 1997, un disegno di legge recante modifica della legge del 1921 e, con lettera 27 febbraio 1998, una bozza di disegno di legge relativo alla legge del 1919.

8 Non avendo, però, ricevuto informazioni circa l'effettiva adozione di provvedimenti modificativi delle disposizioni censurate, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.

9 Nel ricorso la Commissione rileva che la legge del 1919 e la legge del 1921 contengono disposizioni discriminatorie in base alla cittadinanza che rientrano nella sfera d'applicazione del Trattato CE poiché incidono sulla libertà di stabilimento e, di conseguenza, contrastano con l'art. 6 del Trattato.

10 Il governo belga fa presente, nel controricorso, che è stata elaborata una bozza di disegno di legge che deve costituire oggetto di un parere del Consiglio di Stato prima di essere sottoposta al Parlamento per approvazione.

11 Occorre ricordare, in via preliminare, che l'art. 6, primo comma, del Trattato vieta ogni discriminazione in base alla cittadinanza nell'ambito di applicazione del medesimo Trattato.

12 Si deve rilevare che le leggi belghe di cui trattasi disciplinano il diritto di costituire in Belgio un'associazione dotata di personalità civile e si applicano segnatamente ai cittadini degli altri Stati membri. Esse toccano quindi una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo.

13 Va poi osservato che l'art. 1 della legge del 1919 e l'art. 26 della legge del 1921 prescrivono la presenza di un numero minimo di soci di cittadinanza belga per la costituzione di tali associazioni e, con ciò stesso, impongono una condizione discriminatoria basata sulla cittadinanza che contrasta con l'art. 6 del Trattato.

14 Si deve pertanto considerare che, prescrivendo la presenza, a seconda dei casi, di un socio belga nell'amministrazione dell'associazione o una presenza minima, per di più maggioritaria, di soci di cittadinanza belga per il riconoscimento della personalità civile o giuridica di un'associazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 A sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese e poiché quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Prescrivendo la presenza, a seconda dei casi, di un socio belga nell'amministrazione dell'associazione o una presenza minima, per di più maggioritaria, di soci di cittadinanza belga per il riconoscimento della personalità civile o giuridica di un'associazione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).

2) ll Regno del Belgio è condannato alle spese.