Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo sociale generalizzato» ai soggetti residenti che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro - Inammissibilità
[Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 13]
$$Costituisce inadempimento agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) l'applicazione, da parte di uno Stato membro, di un «contributo sociale generalizzato», la cui riscossione sia affidata agli organismi incaricati dell'erogazione delle prestazioni di vecchiaia, di reversibilità, di malattia e delle prestazioni familiari, ai redditi da attività lavorativa e sostitutivi percepiti dai lavoratori subordinati e autonomi residenti in detto Stato ma che svolgono attività lavorativa in un altro Stato membro e che, ai sensi del detto regolamento, non sono soggetti alla normativa previdenziale dello Stato di residenza.
Un contributo del genere, allorché è destinato in modo specifico e diretto al finanziamento del regime di previdenza sociale del detto Stato, rientra infatti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e costituisce un prelievo che ricade nel divieto di doppia imposizione contributiva previsto dall'art. 13 del regolamento nonché dalle menzionate disposizioni del Trattato di cui il detto articolo costituisce attuazione.
Né la circostanza che il versamento del contributo non dà diritto ad alcuna contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni, né il numero limitato dei lavoratori interessati o l'aliquota minima del prelievo costituiscono elementi idonei ad inficiare tale conclusione.
(v. punti 31, 34-35, 37-38, 45-46, 48 e dispositivo)