61998J0164

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 gennaio 2000. - DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY e United International Pictures y Cía SRC contro Commissione delle Comunità europee. - Programma MEDIA - Condizioni di concessione di prestiti - Potere discrezionale - Motivazione. - Causa C-164/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00447


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1 Cultura - Programmi comunitari - Programma MEDIA - Domande di finanziamento per la distribuzione di film - Condizioni di ammissibilità - Potere discrezionale della Commissione - Esigenza di un accordo fra tre distributori diversi per proiettare un film nelle sale cinematografiche - Nozione di «diversi distributori» - Interpretazione - Presa in considerazione del contesto e del senso abituale dei termini - Distributori che in precedenza non cooperavano tra loro in modo sostanziale e permanente

(Decisione del Consiglio 90/685/CEE)

2 Cultura - Programmi comunitari - Programma MEDIA - Concessione di un aiuto - Presupposto - Compatibilità dell'aiuto con l'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE)

[Trattato CE, artt. 85, 86 e 93 (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 88 CE)]

3 Ricorso di annullamento - Competenza del giudice comunitario - Interpretazione della motivazione di un atto amministrativo - Limiti

[Trattato CE, artt. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 174 (divenuto art. 231 CE)]

Massima


1 Nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA), disciplinato dalla decisione del Consiglio 90/685, le linee guida dell'ente che assiste la Commissione nell'attuazione finanziaria di tale programma - lo European Film Distribution Office (EFDO) - fissano le condizioni di ammissibilità al contributo finanziario comunitario.

La circostanza che tali condizioni di ammissibilità dell'EFDO esistano e siano state approvate dalla Commissione non può bastare a escludere ogni potere discrezionale da parte della Commissione per valutare il carattere ammissibile delle domande di finanziamento.

In materia di domande di finanziamento per la distribuzione di film, il punto III.1, lett. a), delle linee guida imponeva che almeno tre diversi distributori, in rappresentanza di almeno tre diversi Stati dell'Unione europea, o Stati con cui fossero stati conclusi contratti di cooperazione, si mettessero d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche e che facessero pervenire le loro domande entro lo stesso termine.

In mancanza di qualsiasi definizione della nozione di «diversi distributori» nelle linee guida, la determinazione del significato e della portata di tali termini va operata considerando il contesto generale nel quale essi sono utilizzati e conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente.

Pertanto, a buon diritto il Tribunale ha considerato che la Commissione poteva interpretare ed applicare la condizione relativa all'esigenza di tre diversi distributori con riferimento agli obiettivi perseguiti dal programma MEDIA quali risultano dalla comunicazione della Commissione sulla politica audiovisiva e dalla decisione 90/685 e, pertanto, imporre che, per essere accoglibili, le domande di finanziamento per la distribuzione di film fossero presentate da almeno tre distributori che in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente. (v. punti 22-27)

2 Le stesse regole di coerenza che impongono che la Commissione non possa autorizzare un aiuto di Stato al termine del procedimento di cui all'art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) senza verificare che il beneficiario di tale aiuto non si trovi in una situazione tale da contravvenire agli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) impongono, nell'ambito dell'attuazione del programma MEDIA, disciplinato dalla decisione del Consiglio 90/685, che un aiuto comunitario non sia accordato ad un'impresa comune senza che sia esaminata la compatibilità di quest'ultima con l'art. 85 del Trattato. (v. punti 29 e 30)

3 Nell'ambito del controllo di legittimità di cui all'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), la Corte ed il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L'art. 174 del Trattato (divenuto art. 231 CE) prevede che, se il ricorso è fondato, l'atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato.

Se, nell'ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell'atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest'ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi.

Deve pertanto essere annullata la sentenza del Tribunale in cui, a seguito di uno svisamento del contenuto della decisione impugnata, il Tribunale ha sostituito la propria motivazione a quella dell'autore dell'atto. (v. punti 38, 42, 48-49)

Parti


Nel procedimento C-164/98 P,

DIR International Film Srl, con sede in Roma,

Nostradamus Enterprises Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

Union PN Srl, con sede in Roma,

United International Pictures BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

United International Pictures AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

United International Pictures ApS, con sede in Copenaghen (Danimarca),

United International Pictures A/S, con sede in Oslo (Norvegia),

United International Pictures EPE, con sede in Atene (Grecia),

United International Pictures OY, con sede in Helsinki (Finlandia),

e

United International Pictures y Cía SRC, con sede in Madrid (Spagna),

con gli avv.ti A. Vandencasteele e O. Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 febbraio 1998, nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. II-357), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte delle parti all'udienza del 6 maggio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1_ luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1998, la DIR International Film Srl, la Nostradamus Enterprises Ltd, l'Union PN Srl, l'United International Pictures BV, l'United International Pictures AB, l'United International Pictures ApS, l'United International Pictures A/S, l'United International Pictures EPE, l'United International Pictures OY e l'United International Pictures y Cía SRC hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. II-357; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha, in particolare, respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'European Film Distribution Office - Europäisches Filmbüro eV (in prosieguo: l'«EFDO»), comunicata alle ricorrenti con lettera 10 gennaio 1995, con cui era stata respinta la loro domanda di finanziamento (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Sfondo normativo, fatti e procedimento

2 Lo sfondo normativo e i fatti che sono all'origine della controversia sono esposti, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«1 Il 21 dicembre 1990, il Consiglio ha adottato la decisione 90/685/CEE concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380, pag. 37; in prosieguo: la "decisione 90/685"; MEDIA è in francese l'acronimo di "misure volte a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva"). Esso vi constata innanzi tutto che il potenziamento della capacità audiovisiva dell'Europa è stato ritenuto di estrema importanza dal Consiglio europeo (primo `considerando'). Precisa in secondo luogo di aver preso atto della comunicazione della Commissione accompagnata da due proposte di decisione del Consiglio, concernenti un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea "MEDIA" 1991-1995 [COM (90) 132 def. 4 maggio 1990, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; in prosieguo: "la comunicazione sulla politica audiovisiva"] (ottavo `considerando'). Il Consiglio sottolinea inoltre che l'industria audiovisiva europea dovrebbe superare la frammentazione dei mercati e adeguare le proprie strutture di produzione e di distribuzione, troppo ristrette ed insufficientemente redditizie (quattordicesimo `considerando') e che, in questo contesto, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (quindicesimo `considerando').

2 L'art. 2 della decisione 90/685 elenca i seguenti obiettivi del programma MEDIA:

- contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le imprese della Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesi europei;

- stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodotti audiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenze delle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionisti che prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e della situazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva e un'area geografica e linguistica ristretta in Europa;

- moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi e sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa in vista di una maggior redditività degli investimenti, di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico;

- migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e di distribuzione sui mercati mondiali;

- favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare europee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive;

- favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener conto dell'interdipendenza dei vari settori;

- garantire la complementarità fra le iniziative sviluppate a livello europeo rispetto a quelle intraprese a livello nazionale;

- contribuire a creare, d'intesa con le istituzioni esistenti negli Stati membri, le condizioni atte a consentire alle imprese del settore di fruire pienamente della dimensione del mercato unico, in particolare attraverso il miglioramento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo della Comunità in materia di gestione economica e commerciale.

3 La Commissione ha peraltro dichiarato nella comunicazione sulla politica audiovisiva (pag. 9) che [l'EFDO], associazione registrata ad Amburgo (Germania), "contribuisce a creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione tra società che in precedenza operavano ciascuna isolatamente sul rispettivo territorio nazionale".

4 L'art. 7, n. 1, della decisione 90/685 dispone che la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma MEDIA. Secondo il punto 1.1. dell'allegato I alla decisione 90/685, uno dei meccanismi da utilizzare nell'attuazione del programma MEDIA consiste nello sviluppare in maniera considerevole l'azione intrapresa dall'EFDO nel quadro del sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei nelle sale cinematografiche.

5 In tale contesto, la Commissione ha concluso accordi con l'EFDO, relativi all'attuazione finanziaria del programma MEDIA. Un esemplare dell'accordo per l'esercizio 1994, pertinente nel caso di specie, è stato allegato al fascicolo (in prosieguo: l'"accordo del 1994").

6 L'art. 3, n. 2, del detto accordo rinvia alle modalità di collaborazione descritte nell'allegato 3, che sono parte integrante dell'accordo. Anche queste modalità di collaborazione sono state allegate al fascicolo della Commissione. Esse prevedono in particolare la necessità di ottenere il previo accordo dei rappresentanti della Commissione quando si tratti di qualsiasi questione relativa all'attuazione del programma MEDIA e segnatamente quando si tratti "generalmente di qualunque trattativa idonea ad avere riflessi sui rapporti tra la Commissione e pubblici poteri e/o organizzazioni professionali" [n. 1, lett. g)].

7 Il funzionamento dell'EFDO è inoltre soggetto alle linee-guida da esso stesso adottate e genericamente approvate dalla Commissione. La versione 15 febbraio 1994 delle dette linee-guida è anch'essa allegata al fascicolo. Secondo tali linee-guida, l'EFDO amministra un fondo che accorda a distributori di film prestiti dell'ordine del 50% dei costi preventivati di distribuzione, senza interessi e rimborsabili solo se il film ammortizza i costi preventivati nel paese per cui il prestito è concesso. Il prestito serve a ridurre il rischio relativo alla distribuzione di film ed aiuta a garantire la rappresentazione di film che, in assenza di un finanziamento siffatto, avrebbero poche opportunità di essere proiettati nelle sale cinematografiche. Le decisioni sulle domande di prestito sono adottate dal comitato di selezione dell'EFDO.

(...)

12 Il punto VI.3 delle linee-guida permette infine di respingere una domanda di concorso senza motivazione se l'EFDO ha conoscenza, direttamente o indirettamente, di qualsiasi fatto che dia a credere che il prestito non sarà o non potrà essere debitamente rimborsato.

13 La prima e la terza delle ricorrenti, la DIR International Film Srl e l'Union PN Srl, sono i produttori del film italiano "Maniaci Sentimentali" e la seconda, la Nostradamus Enterprises Ltd, è il produttore del film "Nostradamus", una coproduzione anglo-tedesca. L'attività principale della quarta ricorrente, l'United International Pictures BV (in prosieguo: l'"UIP"), il cui capitale era detenuto in parti uguali alla data di presentazione del ricorso dalle società Paramount Communications Inc. (americana), MCA Inc. (giapponese) e Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (francese), consiste nella distribuzione di lungometraggi in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, di Porto Rico e del Canada. (...) l'United International Pictures AB (Svezia), l'United International Pictures ApS (Danimarca), l'United International Pictures A/S (Norvegia), l'United International Pictures EPE (Grecia), l'United International Pictures OY (Finlandia) e l'United International Pictures y Ciá SRC (Spagna), sono consociate dell'UIP e operano come distributori locali nei rispettivi paesi (in prosieguo: le "consociate").

14 Il 28 luglio 1994, su domanda dei produttori del film "Maniaci Sentimentali", l'UIP ha inviato all'EFDO domande di finanziamento per la distribuzione del detto film in Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Grecia e Spagna da parte delle rispettive consociate (e, quanto al Portogallo, per conto della Filmes Lusomundo SARL, una società senza collegamenti con l'UIP).

15 Alla stessa data, su domanda del produttore del film "Nostradamus", l'UIP ha inviato all'EFDO una domanda di finanziamento per la distribuzione del detto film in Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca da parte delle rispettive consociate.

16 Dalla corrispondenza tra l'EFDO e la Commissione, allegata agli atti di causa su domanda del Tribunale, risulta che la Commissione, con telecopia 7 settembre 1994, si opponeva a che l'EFDO adottasse una decisione sulle domande di finanziamento presentate dalle consociate dell'UIP prima che essa stessa si fosse pronunciata in ordine alla domanda di rinnovo dell'esenzione proposta dall'UIP. Con un'altra telecopia in pari data, la Commissione richiedeva di nuovo all'EFDO "di non pronunciarsi (quello stesso giorno) su tali domande e di lasciarle in sospeso attendendo che la Commissione prendesse una decisione definitiva sul fascicolo UIP la cui istruzione era all'epoca [in corso]".

17 Il 12 settembre 1994, le consociate ricevevano dall'UIP per telecopia lettere dell'EFDO segnalanti che "il Comitato dell'EFDO aveva rinviato la decisione relativa alla [loro] domanda concernente i film `Nostradamus' e `Maniaci sentimentali' (...) fintantoché la Commissione europea non avesse adottato la propria decisione generale sullo statuto dell'[UIP] in Europa" (in prosieguo: le "lettere in questione"). La decisione generale in questione era, secondo le parti, quella che la Commissione doveva adottare circa la domanda dell'UIP di rinnovo dell'esenzione, sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE, per l'accordo che prevede la creazione di una società affiliata comune alle sue tre società madri e per gli accordi connessi, concernenti soprattutto la produzione e la distribuzione di lungometraggi di invenzione ("fiction"). L'esenzione accordata con decisione della Commissione 12 luglio 1989, 89/467/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/30.566 - UIP), era valida sino al 26 luglio 1993 (GU L 226, pag. 25; in prosieguo: la "decisione 89/467").

18 Dopo aver ricevuto le lettere in questione, le prime quattro ricorrenti prendevano contatto con rappresentanti dell'EFDO e della Commissione al fine di sottolineare il loro disaccordo e di ottenere determinate informazioni e documenti, nonché allo scopo di ottenere il riesame delle domande. I rappresentanti dell'UIP prendevano contatto anche col membro della Commissione competente, tra l'altro, per le questioni culturali, il signor J. de Deus Pinheiro, allo scopo di chiedergli di intervenire affinché fossero riconsiderate le domande. Avendo appreso che il fascicolo era stato trasmesso alla direzione generale Concorrenza, l'avvocato dell'UIP scriveva al membro della Commissione competente per le questioni della concorrenza, il signor Karel Van Miert, per chiedergli talune informazioni. Quest'ultimo ha sottolineato nella sua risposta che non sussisteva alcun nesso tra il procedimento relativo alla domanda dell'UIP di rinnovare la sua esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da parte dell'EFDO. La Commissione ha chiarito all'udienza che tale espressione del signor Van Miert significava unicamente che l'UIP non può comunque invocare una decisione dell'EFDO che gli accordi un prestito al fine di giustificare la sua domanda di rinnovo dell'esenzione.

19 Poiché tali contatti non sono sfociati nel risultato auspicato, il 16 novembre 1994 le ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso le lettere in questione.

20 Il 5 dicembre 1994, il comitato dell'EFDO, "in seguito alle rimostranze dell'UIP", ha esaminato le domande di finanziamento summenzionate ed ha deciso di respingerle. Tale decisione è stata comunicata all'UIP con lettera dell'EFDO 10 gennaio 1995 (in prosieguo: la "decisione controversa").

21 Risulta dalla corrispondenza intercorsa tra l'EFDO e la Commissione, allegata dalla Commissione agli atti di causa su domanda del Tribunale, che la Commissione, ad una data non precisata, aveva proposto all'EFDO di respingere le domande delle ricorrenti come irricevibili in quanto più consociate di una medesima società di distribuzione non costituivano "distributori diversi" ai sensi delle linee-guida dell'EFDO.

22 Secondo la decisione controversa, redatta dai servizi dell'EFDO, le domande sono state respinte perché "la Commissione dell'Unione europea non aveva ancora preso una decisione sullo status futuro dell'UIP in Europa. Poiché i contratti di prestito dell'EFDO prevedono un periodo di cinque anni di distribuzione nelle sale cinematografiche dei film che fruiscono dell'aiuto, era impossibile adottare una diversa decisione al fine di non interferire col procedimento contenzioso avviato dall'UIP avverso la Commissione dell'Unione europea. Inoltre il comitato dell'EFDO ritiene che l'UIP non rispondesse integralmente agli obiettivi del programma MEDIA: `(...) creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione fra società che operavano in precedenza, ciascuna, isolatamente sul rispettivo territorio nazionale' (programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea `MEDIA' 1991-1995)"».

3 Il 16 marzo 1995 le ricorrenti proponevano un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

4 Esse facevano valere tre motivi a sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale. Il primo motivo era fondato su una violazione dei criteri di selezione sanciti nelle linee-guida dell'EFDO, dato che le ricorrenti ritenevano che le loro domande di finanziamento soddisfacessero pienamente le condizioni fissate in tali linee-guida e che l'EFDO non disponesse di un potere discrezionale che gli consentisse di respingerle. Nel loro secondo motivo, le ricorrenti sostenevano che la decisione controversa era in contrasto con la filosofia e con gli obiettivi del programma MEDIA, di modo che essa violava la decisione 90/685. Così, il fatto che un distributore non possa beneficiare del contributo dell'EFDO in quanto la Commissione non ha ancora deciso in ordine al rinnovo o al rifiuto di rinnovo di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 3, CE) sarebbe tale da rendere meno efficace la distribuzione di film in Europa. Nel loro terzo motivo, le ricorrenti hanno fatto valere un'insufficienza di motivazione della decisione controversa. Esse ritenevano infatti che né la preoccupazione dell'EFDO di non interferire con il procedimento contenzioso avviato dall'UIP nei confronti della Commissione nell'ambito dell'art. 85 del Trattato né l'affermazione secondo la quale l'obiettivo del programma MEDIA sarebbe stato quello di creare circuiti di codistribuzione promuovendo la cooperazione fra imprese che in precedenza operavano ciascuna isolatamente sul rispettivo territorio nazionale potessero costituire una motivazione adeguata, chiara e pertinente ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

La sentenza impugnata

5 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha pronunciato un non luogo a statuire nella causa T-369/94, ha respinto il ricorso nella causa T-85/95 e ha condannato le ricorrenti a sopportare la totalità delle spese.

6 Il Tribunale ha innanzi tutto constatato, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che le decisioni adottate dall'EFDO sulle domande di finanziamento presentate nell'ambito del programma MEDIA erano attribuibili alla Commissione in quanto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della decisione 90/685, la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma MEDIA, che risulta, d'altronde, dalla sentenza della Corte 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni/Alta Autorità (Racc. pagg. 9, 47), che non è ammissibile alcuna delega di potere munita di una libertà di apprezzamento che implichi un ampio potere discrezionale e che, infine, tutte le decisioni dell'EFDO erano soggette al previo accordo della Commissione.

7 Il Tribunale ha poi considerato, al punto 91 della sentenza impugnata, che la Commissione e l'EFDO non avevano ecceduto i limiti del loro potere discrezionale ritenendo che l'attribuzione di risorse finanziarie provenienti dalla Comunità alla distribuzione di film fosse destinata a favorire la creazione, in Europa, di circuiti di distributori prima inesistenti. Il Tribunale ha pertanto considerato, al punto 94 della sentenza impugnata, che essi avevano la facoltà di esigere che, affinché le richieste di finanziamento per la distribuzione di film nell'ambito del programma MEDIA rispondessero ai criteri di selezione, queste ultime fossero presentate da almeno tre distributori i quali in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente.

8 Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 100 della sentenza impugnata, che in ordine alla distribuzione del film «Nostradamus» ricorrevano le condizioni prescritte nelle linee-guida. Il Tribunale ha tuttavia constatato, al punto 101, che, anche se la Commissione nel corso del procedimento aveva asserito che il coinvolgimento dell'UIP in una procedura relativa al rinnovo di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non aveva, in quanto tale, condotto l'EFDO al rigetto delle domande e che il rigetto sarebbe stato invece dovuto all'esistenza di un certo margine di incertezza, dipendente dall'incerto status dell'UIP, circa la capacità delle consociate dell'UIP di procedere ai necessari rimborsi, proprio l'incerto status dell'UIP e delle sue consociate era stata la causa prima del rigetto delle domande di prestito, incertezza che proveniva dall'esistenza di una procedura ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

9 Il Tribunale ha infine concluso, al punto 122 della sentenza impugnata, che la motivazione della decisione controversa doveva considerarsi sufficiente.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

10 Le ricorrenti fanno valere tre motivi a sostegno del loro ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado.

11 Esse ritengono innanzi tutto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando che la Commissione disponeva di un potere discrezionale per valutare l'idoneità ad essere accolte delle domande di finanziamento dell'EFDO.

12 Esse asseriscono, in secondo luogo, che il Tribunale ha violato gli artt. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 190 del Trattato sostituendo la propria motivazione a quella adottata dalla Commissione per giustificare la sua decisione per quanto riguarda il finanziamento del film «Nostradamus».

13 In terzo luogo, esse sostengono che, in ogni caso, la motivazione del Tribunale secondo la quale le strutture potenzialmente incompatibili con le regole di concorrenza e che non beneficiano di una decisione di esenzione si trovano in una posizione giuridica «incerta» e «del tutto precaria» e non possono pertanto beneficiare di un contributo finanziario è incompatibile con il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

14 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso in esame.

Sul primo motivo

15 Le ricorrenti rilevano, innanzi tutto, che, ai sensi del punto 82 della sentenza impugnata, «è noto che le linee-guida dell'EFDO sono state approvate dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione del programma MEDIA, disciplinato dalla decisione 90/685. Tenuto conto della loro collocazione nel sistema del programma MEDIA e del fatto che la Commissione, invocando le norme ivi contenute al fine di giustificare la decisione controversa, le considera essere di carattere obbligatorio e fonte normativa per l'attuazione del detto programma, le linee-guida dell'EFDO, al pari della decisione 90/685, costituiscono norme giuridiche la cui osservanza va garantita dal giudice».

16 Ora, secondo le ricorrenti, tali linee-guida elencano in maniera tassativa le condizioni per beneficiare di un finanziamento dell'EFDO e prevedono che le domande di finanziamento normalmente accoglibili possano essere respinte solo qualora l'EFDO venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di fatti che facciano supporre che il prestito non sarà o non potrà essere rimborsato in debita forma.

17 Pertanto, le ricorrenti ritengono che il Tribunale non potesse dichiarare che la Commissione disponeva di un potere discrezionale tale da consentirle, da una parte, di ritenere che, per beneficiare del finanziamento dell'EFDO, le domande dovessero essere presentate da almeno tre distributori che in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente - condizione questa non prevista dalle linee-guida - e, d'altra parte, di respingere le domande idonee ad essere accolte provenienti da strutture incompatibili con le regole di concorrenza.

18 La Commissione ritiene che il primo motivo si suddivida in due parti.

19 Per quanto riguarda la prima parte, concernente la partecipazione di tre distributori che in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente, la Commissione ritiene che le ricorrenti non adducano alcun argomento a sostegno della loro censura.

20 Per quanto riguarda la seconda parte, la Commissione sostiene che, decidendo che essa poteva rifiutare di accordare il finanziamento alle domande provenienti da strutture potenzialmente incompatibili con le regole di concorrenza, il Tribunale si è basato sull'obiettivo essenziale del programma MEDIA, che è quello di promuovere lo sviluppo di un'industria audiovisiva potente.

21 Essa ricorda, inoltre, che la Corte ha già dichiarato che, applicando una norma del diritto comunitario, la Commissione deve altresì vegliare alla corretta applicazione delle altre norme del Trattato (sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 41 e 42). Vero è che il fatto di concedere un finanziamento alle consociate della UIP non avrebbe costituito un ostacolo giuridico alla successiva adozione di una decisione negativa sulla domanda di esenzione relativa all'accordo della controllata comune presentata dalle tre società madri ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Tuttavia, la Commissione deve, per principio, poter evitare le eventuali incoerenze che insorgano nell'applicazione delle varie disposizioni del diritto comunitario.

22 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'applicazione delle condizioni di accoglibilità di un finanziamento dell'EFDO, occorre innanzi tutto rilevare che, di per sé stessa, la circostanza che tali condizioni esistano e siano state approvate dalla Commissione non può bastare ad escludere ogni potere discrezionale da parte di questa.

23 E' importante, di fatto, verificare se, alla luce della formulazione delle dette condizioni, il Tribunale abbia potuto legittimamente concludere per l'esistenza, in capo alla Commissione, di un potere discrezionale tale da consentirle di esigere che le domande dirette ad ottenere un finanziamento dell'EFDO siano presentate da almeno tre distributori che in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente.

24 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il punto III.1, lett. a), delle linee-guida in vigore all'epoca dei fatti imponeva che almeno tre diversi distributori, in rappresentanza di almeno tre diversi Stati dell'Unione europea, o Stati con cui fossero stati conclusi contratti di cooperazione, si mettessero d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche e che facessero pervenire le loro domande entro lo stesso termine.

25 Occorre poi constatare che tali linee-guida non contenevano alcuna definizione della nozione di «diversi distributori».

26 Ora, risulta da una giurisprudenza costante che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto comunitario non fornisce alcuna definizione va operata considerando il contesto generale nel quale essi sono utilizzati e conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione, Racc. 169, punto 9).

27 Di conseguenza, a buon diritto il Tribunale ha considerato che la Commissione poteva interpretare ed applicare la condizione relativa all'esigenza di tre diversi distributori con riferimento agli obiettivi perseguiti dal programma MEDIA quali risultanti dalla comunicazione della Commissione sulla politica audiovisiva e dalla decisione 90/685 e menzionati ai punti 86-93 della sentenza impugnata e, pertanto, imporre che, per essere accoglibili, le domande di finanziamento per la distribuzione di film fossero presentate da almeno tre distributori che in precedenza non cooperassero tra loro in modo sostanziale e permanente.

28 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il potere di respingere le domande di finanziamento provenienti da strutture potenzialmente incompatibili con le regole di concorrenza, si deve rilevare che, contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti, le linee-guida non limitano il potere di respingere le domande di finanziamento accoglibili alla sola ipotesi in cui l'EFDO venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di fatti che facciano supporre che il prestito non sarà o non potrà essere debitamente rimborsato. Il punto VI.3 delle linee-guida si limita infatti a prevedere che, in un caso del genere, l'EFDO può, senza alcuna motivazione, respingere le domande ad esso presentate.

29 D'altro canto, come ha giustamente rilevato la Commissione, la Corte ha considerato che, per ragioni di coerenza, la Commissione non può autorizzare un aiuto di Stato al termine del procedimento di cui all'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) senza verificare che il beneficiario di tale aiuto non si trovi in una situazione tale da contravvenire agli artt. 85 del Trattato e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) (v., in particolare, citata sentenza Matra/Commissione, punto 42).

30 Le stesse regole di coerenza impongono che un aiuto comunitario non sia accordato ad un'impresa comune senza che la compatibilità di quest'ultima con l'art. 85 del Trattato sia esaminata.

31 Da quanto precede risulta che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo

32 Secondo le ricorrenti, considerando che l'UIP e le sue consociate non potevano essere considerate come strutture in grado di beneficiare di un finanziamento dell'EFDO, non a causa di una possibile incertezza quanto alla loro capacità di rimborsare i prestiti, ma in quanto, all'epoca, la loro posizione giuridica era totalmente incerta poiché era necessaria un'esenzione per autorizzare un accordo in contrasto con l'art. 85, n. 3, del Trattato, il Tribunale avrebbe operato una sostituzione di motivazione a cui esso non può procedere nel contesto dell'art. 173 del Trattato.

33 Le ricorrenti precisano altresì che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'obbligo di motivare le sue decisioni imposto alla Commissione dall'art. 190 del Trattato non trae origine da considerazioni di pura forma, bensì ha lo scopo di dare la possibilità alle parti di tutelare i loro diritti, alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale ed agli Stati membri, come a qualsiasi altro interessato, di sapere come la Commissione abbia applicato il Trattato (sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pag. 127, in particolare pag. 140).

34 Ora, la possibilità per il destinatario di un atto di appurare le circostanze in cui la Commissione ha applicato il Trattato sarebbe privata di qualunque significato e i diritti della difesa dello stesso destinatario sarebbero compromessi se il giudice avesse la possibilità di riscrivere tali circostanze.

35 La Commissione ritiene, dal canto suo, che, lungi dall'operare una sostituzione di motivazione, il Tribunale si sia limitato ad interpretare la decisione controversa, di modo che esso non avrebbe commesso alcuna violazione dell'art. 173 del Trattato.

36 Quanto alla pretesa violazione dell'art. 190 del Trattato, la Commissione sostiene che, avendo costantemente respinto l'interpretazione che la Commissione dava alla decisione controversa, le ricorrenti non possono sostenere di essersi fondate su un'interpretazione poi rivelatasi invalida.

37 In subordine, la Commissione sostiene che, nell'ipotesi in cui la Corte dichiarasse che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la propria interpretazione della decisione controversa, quest'ultima dovrebbe essere mantenuta in essere sulla base dell'interpretazione datale dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

38 Al riguardo si deve ricordare che, nell'ambito del controllo di legittimità di cui all'art. 173 del Trattato, la Corte ed il Tribunale sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere. L'art. 174 del Trattato CE (divenuto art. 231 CE) prevede che, se il ricorso è fondato, l'atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. La Corte e il Tribunale non possono quindi, in ogni caso, sostituire la loro propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato.

39 Nella fattispecie, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 105 della sentenza impugnata, ha affermato che «le domande delle consociate dell'UIP relative alla distribuzione del film "Nostradamus" potevano essere respinte per il motivo che, fintantoché la Commissione non avesse deciso se rinnovare o meno l'esenzione accordata all'UIP ex art. 85, n. 3, del Trattato, restava incerta la posizione giuridica di tale società e delle sue consociate. In particolare, la Commissione e l'EFDO avevano il diritto di ritenere, nel quadro dell'esercizio del loro potere discrezionale, che, proprio a causa di siffatta precarietà, le società in parola non potevano essere riconosciute quali strutture meritevoli di sostegno, pur avendo offerto tutte le garanzie di rimborso dei prestiti sollecitati, segnatamente nell'ipotesi di rifiuto di rinnovo dell'esenzione».

40 Ora, risulta in particolare dal punto 79 della sentenza impugnata che la Commissione, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, ha asserito che «il coinvolgimento dell'UIP in un procedimento relativo al rinnovo di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non ha, in quanto tale, condotto l'EFDO a respingere le richieste».

41 A suo parere, infatti, il riferimento allo status incerto dell'UIP in Europa contenuto nella decisione controversa doveva essere messo in relazione con la sua capacità o meno di rimborsare i prestiti concessi dall'EFDO. Così, risulta dal punto 79 della sentenza impugnata che la Commissione ha giustificato la mancata concessione del finanziamento con il fatto che, «siccome soltanto le consociate dell'UIP e non le rispettive società madri sarebbero state le beneficiarie dei prestiti dell'EFDO, si sarebbe installata una qualche incertezza circa la capacità di tali consociate di effettuare, se necessario, i rimborsi».

42 Se, nell'ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere indotto ad interpretare la motivazione dell'atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, o addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest'ultimo, esso non può farlo quando nessun elemento materiale lo giustifichi.

43 Nella fattispecie, il Tribunale ha fondato il suo ragionamento, al punto 101 della sentenza impugnata, su una citazione estratta dalla decisione controversa secondo la quale «il motivo essenziale del rigetto delle domande era che la Commissione non aveva ancora preso una "decisione in ordine al futuro dell'UIP in Europa [(...) e che] era impossibile prendere un'altra decisione per non interferire con la procedura [d'esenzione]"».

44 Ora, risulta chiaramente che tale citazione è inesatta.

45 Secondo la formulazione stessa della decisione controversa, «(...) the Committee of EFDO turned down the applications of UIP for the films Maniaci Sentimentali and Nostradamus as it has not yet been decided by the Commission of the European Union what UIP's status will be in Europe in the future. Since EFDO's loan contracts are based on a five year priod of theatrical release for the supported films, no other decision could be made in order not to interfere with the legal proceedings instituted by UIP against the Commission of the European Union».

46 La decisione controversa non conteneva pertanto alcun riferimento espresso al procedimento di esenzione, ma menzionava invece le azioni giudiziarie intentate dalla UIP contro la Commissione. Ora, risulta dagli atti che, il 16 novembre 1994, la UIP e le sue consociate avevano proposto dei ricorsi contro le lettere controverse con le quali l'EFDO le aveva informate del fatto di aver rinviato la sua decisione relativa alla loro domanda riguardante i film «Nostradamus» e «Maniaci sentimentali».

47 Di conseguenza, il rischio di interferenza menzionato nella decisione controversa si poneva non rispetto al procedimento di esenzione, ma rispetto ai ricorsi di annullamento che erano pendenti dinanzi al Tribunale.

48 E' quindi giocoforza constatare che vi è stato uno svisamento del contenuto della decisione controversa. Ora, tale svisamento ha appunto permesso al Tribunale di escludere l'interpretazione della Commissione che insisteva sul rapporto esistente tra la status incerto della UIP in Europa ed il rischio che i prestiti concessi non potessero essere rimborsati, mentre invece tale interpretazione si inseriva nella logica del punto VI.3 delle linee-guida che, com'è stato precisato al punto 12 della sentenza impugnata, prevedeva che le domande potessero essere respinte senza motivazione [particolare] se l'EFDO fosse venuto a conoscenza del fatto che il prestito non sarebbe stato o non avrebbe potuto essere debitamente rimborsato.

49 Risulta da quanto precede che il Tribunale, sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa, ha commesso un errore di diritto. Si deve pertanto dichiarare fondato il secondo motivo e quindi annullare la sentenza impugnata.

Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale

50 A tenore dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando il ricorso è accolto, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Nella fattispecie, occorre rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento che le consenta di valutare se esistesse un rischio che il prestito che l'EFDO avrebbe concesso per la distribuzione del film «Nostradamus» non potesse essere rimborsato. Poiché lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia, la causa va rinviata dinanzi al Tribunale.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International Film e a./Commissione, sono annullati.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3) Le spese sono riservate.