Parole chiave
Massima

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Agricoltura - Legislazioni uniformi - Limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale - Procedura di fissazione - Regolamento n. 2377/90 - Obblighi della Commissione - Portata

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90, art. 8, n. 3, lett. b)]

Massima

$$Tanto dalla lettera quanto dal contesto e dall'obiettivo dell'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, risulta che tale disposizione non stabilisce in modo preciso il termine entro il quale la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Al contrario, impiegando l'espressione «senza indugio» il legislatore comunitario, pur imponendo alla Commissione di operare con rapidità, le ha rimesso un certo margine discrezionale.

Inoltre, deve essere riconosciuto alla Commissione, quando tratta una pratica complessa e delicata, il diritto di richiedere un parere aggiuntivo del comitato per i medicinali veterinari nonostante il silenzio del regolamento n. 2377/90 su questo punto.