Sentenza della Corte del 15 febbraio 2001. - Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Progetto di aiuto statale nel settore dei semiconduttori di potenza - Notifica alla Commissione - Contenuto della notifica e dei quesiti supplementari posti dalla Commissione - Natura e durata del termine di indagine - Diritto di opposizione della Commissione - Art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE). - Causa C-99/98.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01101
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare - Ampiezza delle informazioni da fornire nella notifica del progetto di aiuto
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]
2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare - Durata - Prolungamento artificioso da parte della Commissione tramite quesiti non necessari per l'esame dell'aiuto
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare - Durata - Imperatività del termine massimo di due mesi
[Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 175 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 232 CE) ed art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
4. Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Trasformazione di un aiuto notificato in aiuto esistente - Presupposti - Diritto di opposizione della Commissione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]
1. Ai fini della fase preliminare di esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) è sufficiente, perché una notifica sia completa e faccia decorrere il termine di due mesi per l'avvio della procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che essa contenga, fin dall'inizio o a seguito delle risposte dello Stato membro ai quesiti posti dalla Commissione, le informazioni necessarie per consentire a quest'ultima di formarsi una prima opinione sulla compatibilità dell'aiuto con il Trattato.
( v. punti 53, 56 )
2. Nell'ambito della procedura di preesame di un progetto di aiuto condotta ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) la Commissione non può, con l'invio di lettere che pongono quesiti le cui risposte non sono necessarie per consentirle di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il Trattato del progetto di aiuto nel suo complesso, prolungare artificialmente la fase di esame preliminare al fine di darsi un tempo di riflessione ulteriore per valutare altri aspetti di detto progetto.
( v. punti 62, 65 )
3. Ispirandosi agli artt. 173 del Trattato (divenuto in seguito a modifica art. 230 CE) e 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE) per stabilire la durata del termine di riflessione della Commissione nella fase del preesame degli aiuti di Stato istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), e valutando così la durata massima di tale termine in due mesi, la Corte ha inteso evitare un'incertezza giuridica manifestamente contraria alla finalità di tale fase. Infatti tale finalità, che consiste nel far beneficiare lo Stato membro della certezza giuridica necessaria informandolo rapidamente della compatibilità con il Trattato di un aiuto che può presentare un carattere urgente, sarebbe compromessa se il termine fosse considerato indicativo. Inoltre l'incertezza giuridica che ne deriverebbe potrebbe essere aggravata in caso di artificioso prolungamento della fase di preesame.
Il fatto che la Commissione possa, in certi casi, imporsi una limitazione volontaria del suo margine di azione per operare in un termine inferiore a due mesi non implica che tale istituzione possa imporre termini superiori a due mesi senza il consenso dello Stato membro interessato e privarlo così del beneficio dei termini stabiliti dal diritto comunitario.
Peraltro, dato che il termine di preesame è stato valutato in due mesi per tener conto dell'interesse dello Stato membro a essere informato rapidamente nei settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente, ne deriva che, in linea di principio, l'esame preliminare di un aiuto in progetto deve essere considerato urgente, a meno che lo Stato membro interessato non consenta espressamente a prolungare il termine.
Infine, il fatto che lo Stato membro interessato abbia omesso di rispondere rapidamente ai quesiti della Commissione non lo priva del diritto di avvalersi del termine di due mesi. Infatti, gli unici obblighi che l'art. 93 del Trattato impone allo Stato membro sono, da un lato, quello di notificare il progetto di aiuto in tempo utile e, dall'altro, quello di astenersi dal dare esecuzione all'aiuto prima che la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, abbia condotto a una decisione finale. Il Trattato non impone anche allo Stato membro di rispondere rapidamente alle richieste di informazioni supplementari della Commissione. E' semplicemente suo interesse farlo.
( v. punti 73, 75-78 )
4. Tenuto conto delle norme procedurali enunciate dalla giurisprudenza del giudice comunitario relativa all'esistenza di un termine ragionevole di riflessione e di indagine della Commissione nella procedura preliminare di esame degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), la trasformazione di un aiuto notificato in aiuto esistente è subordinata unicamente a due condizioni necessarie e sufficienti. La prima è che lo Stato membro notifichi alla Commissione il preavviso dell'esecuzione dell'aiuto in progetto. La seconda è che la Commissione ometta di avviare la procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato nei due mesi successivi alla notifica completa dell'aiuto. A questa seconda condizione, e non a un diritto di opposizione, è fatto riferimento nel punto 5 della sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, mediante l'espressione «nel silenzio della Commissione».
Infatti, ammettere un diritto di opposizione a favore della Commissione equivarrebbe ad aggiungere al regime procedurale degli aiuti una terza condizione contraria a detto regime, la quale, da un lato, finirebbe col reintrodurre, in un meccanismo che ha come finalità la certezza del diritto, una incertezza giuridica riguardo alla forma o al termine e agli effetti giuridici di un siffatto diritto di opposizione e, dall'altro, renderebbe incerta la data a partire dalla quale l'aiuto rientra nel regime degli aiuti esistenti. Ne consegue che la Commissione non dispone di un diritto di opposizione.
( v. punti 84-85 )
Nella causa C-99/98,
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. W. Okresek, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e P.F. Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 1998, SG (98) D/1124, relativa all'apertura di una procedura formale di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) riguardante l'aiuto di Stato n. C-84/97 (ex N 509/96) a favore della società Siemens Bauelemente OHG, avente sede a Villach (Austria),
LA CORTE,
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente della sesta sezione, facente funzione di presidente, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris (relatore), presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 marzo 2000, nella quale la Repubblica d'Austria è stata rappresentata dal sig. M. Dossi, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Krassnigg, Rechtsanwalt, e la Commissione dal sig. V. Kreischitz,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 7 aprile 1998 la Repubblica d'Austria ha chiesto, ai sensi dell'art. 173 CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 1998, SG (98) D/1124 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa all'apertura di una procedura formale di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) riguardante l'aiuto di Stato n. C-84/97 (ex N 509/96) a favore della società Siemens Bauelemente OHG (in prosieguo: la «Siemens»), avente sede a Villach (Austria).
2 Dal fascicolo risulta che il 26 aprile 1996 la Commissione ha appreso, da un articolo di stampa che riportava una dichiarazione di un direttore del gruppo al quale appartiene la Siemens, che quest'ultima intendeva realizzare un investimento pari ad ATS 4 563,7 milioni nella località di Villach, a seguito del fatto che il governo federale austriaco, il Land della Carinzia e il comune di Villach avevano consegnato alla Siemens una promessa scritta di aiuto per un importo pari ad ATS 371 milioni. Sembrava inoltre che un quotidiano avesse già pubblicato, il 5 aprile 1995, la notizia secondo la quale il cancelliere austriaco «aveva fatto una promessa di principio» riguardo alla concessione di un siffatto aiuto alla Siemens.
3 La promessa scritta di aiuto alla Siemens aveva preso la forma di una lettera datata 18 aprile 1998, firmata dal Ministro federale delle Finanze, per il governo federale, e dai rappresentanti del governo del Land della Carinzia e del comune di Villach. La lettera dichiara quanto segue:
«Nelle prossime settimane la Repubblica d'Austria notificherà all'autorità dell'Unione europea competente per la concorrenza un progetto di aiuto. Una promessa di aiuto vincolante, fino a concorrenza dell'importo ammissibile, è subordinata all'autorizzazione totale o parziale dell'aiuto da parte di tale autorità».
4 Con lettera 13 maggio 1996 la Commissione ha invitato il governo austriaco a informarla del progetto di aiuto di cui trattasi.
5 Il governo austriaco ha risposto con una lettera datata 5 giugno 1996, in cui riferisce delle riflessioni della Siemens riguardo a un «progetto di ricerca importante per l'industria europea dei semiconduttori nel settore dei semiconduttori di potenza». Esso dichiara inoltre quanto segue:
«I dettagli del progetto e degli aiuti sono in corso di elaborazione. Una volta portati a termine questi lavori preparatori, la misura di incentivo prevista sarà naturalmente notificata alla Commissione europea in conformità alle regole dell'Unione europea che disciplinano gli aiuti».
6 Il 21 giugno 1996 il governo austriaco ha inviato alla Commissione una lettera di notifica dell'aiuto in oggetto con una descrizione tecnica di 14 pagine. Secondo la notifica l'aiuto era destinato a un progetto elaborato dalla Siemens nel settore dei semiconduttori di potenza. Confermando i comunicati stampa pubblicati a tale riguardo, la notifica indicava che il costo totale del progetto, di importo pari ad ATS 4 563,7 milioni, sarebbe stato coperto per ATS 371 milioni da un aiuto statale, concesso in parte dalle autorità federali e in parte dal Land della Carinzia e dal comune di Villach. La maggior parte dell'aiuto notificato, vale a dire ATS 348,2 milioni, sarebbe stata riservata alla ricerca e allo sviluppo, mentre il rimanente sarebbe stato destinato per ATS 17 milioni a misure di tutela dell'ambiente e per ATS 5,8 milioni alla formazione.
7 Con lettera 26 luglio 1996 (in prosieguo: la «prima lettera della Commissione») la Commissione ha posto al governo austriaco una serie di quesiti al fine di ottenere informazioni più dettagliate. Essa ha giustificato tale richiesta di informazioni complementari rilevando che la notifica effettuata il 21 giugno 1996 dal governo austriaco non conteneva tutte le informazioni necessarie per consentirle di formarsi un'opinione sulla compatibilità con il Trattato dell'aiuto in oggetto.
8 Il 2 gennaio 1997 il governo austriaco ha risposto alla prima lettera della Commissione fornendo spiegazioni tecniche.
9 Con lettera 17 febbraio 1997 (in prosieguo: la «seconda lettera della Commissione») la Commissione ha posto al governo austriaco ulteriori quesiti che miravano a precisare e a esplicitare certe indicazioni contenute nella lettera 2 gennaio 1997 di tale governo.
10 Il 19 marzo 1997 il governo austriaco ha risposto ai quesiti sollevati nella seconda lettera della Commissione.
11 Nel controricorso la Commissione espone che il 28 aprile 1997, con una nota, la direzione generale all'epoca incaricata della concorrenza (in prosieguo: la «DG IV») ha informato il membro competente della Commissione del progetto di aiuto di cui trattasi. Essa afferma che in tale nota la DG IV, dopo aver consultato un esperto indipendente, esprimeva dubbi sulla compatibilità dell'aiuto alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. La DG IV dubitava anche della necessità di tale aiuto, poiché la Siemens aveva annunciato già nell'estate 1995 la sua intenzione di realizzare investimenti nella località di Villach. Proponeva dunque, sulla base di un progetto di decisione, di consultare le altre direzioni generali della Commissione sull'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Tale nota informativa rivolta al commissario competente menzionava inoltre il fatto che poteva darsi che una piccola parte dell'aiuto previsto si basasse sulla direttiva austriaca, non notificata alla Commissione, intitolata «Richtlinie zur Förderung von generellen betrieblichen Schulungsmaßnahmen» (direttiva per la promozione delle misure generali di formazione nell'impresa), che costituisce uno dei provvedimenti di attuazione dell'Arbeitsmarktförderungsgesetz (legge per la promozione del mercato del lavoro).
12 Nel controricorso la Commissione fa riferimento anche a «discussioni (...) ampie [e] molto complesse» tra diversi servizi della Commissione e all'interno del collegio dei commissari riguardo a proposte di decisioni relative a vari progetti nazionali di aiuti a favore di produttori di semiconduttori, fra i quali il progetto di aiuto di cui trattasi. Secondo la Commissione, tali discussioni sono durate da maggio a dicembre 1997.
13 In seguito alla risposta delle autorità austriache alla seconda lettera della Commissione, ricevuta il 24 marzo 1997, quest'ultima ha inviato al governo austriaco una lettera recante la data 2 maggio 1997 (in prosieguo: la «terza lettera della Commissione») con la quale chiedeva se la parte dell'aiuto notificato relativa alla formazione doveva essere concessa in virtù dell'Arbeitsmarktförderungsgesetz e dei suoi provvedimenti di attuazione.
14 Con lettera 13 giugno 1997 il governo austriaco ha informato la Commissione che la parte dell'aiuto notificato relativa alla formazione non era fondata né sull'Arbeitsmarktförderungsgesetz né sui suoi provvedimenti di attuazione.
15 Con lettera 6 agosto 1997 (in prosieguo: la «quarta lettera della Commissione») la Commissione ha posto al governo austriaco tre ulteriori quesiti che miravano a determinare se l'aiuto fosse ancora necessario. Il primo quesito riguardava lo stato di avanzamento del progetto nonché le spese sostenute a tale data. Gli altri due quesiti concernevano i lavori preparatori realizzati tra ottobre 1995 e gennaio 1996 nonché la costruzione, iniziata nel giugno 1996, di una clean room che doveva costituire il nucleo del centro per i semiconduttori di potenza.
16 Con lettera 4 settembre 1997, pervenuta alla Commissione il 10 settembre successivo, il governo austriaco ha risposto a tali quesiti.
17 La Commissione, dubitando ancora che l'aiuto proveniente dal comune di Villach fosse stato effettivamente considerato nella notifica del progetto di aiuto, con lettera 10 novembre 1997 (in prosieguo: la «quinta lettera della Commissione») ha chiesto al governo austriaco di chiarire tale punto.
18 Il 20 novembre 1997 il governo austriaco ha indirizzato una lettera alla Commissione. In essa ha segnalato che la risposta alla quinta lettera della Commissione era già contenuta nella sua lettera del 2 gennaio 1997, che riscontrava la prima lettera della Commissione, di modo che quest'ultima non poteva dubitare in nessun caso del fatto che l'importo complessivo notificato comprendesse tutti gli aiuti previsti, vale a dire sia quelli finanziati dal governo federale e dal Land della Carinzia sia quelli provenienti dal comune di Villach. Secondo il governo austriaco tale aiuto, poiché la sua notifica era completa, rientrava nel regime degli aiuti esistenti e la Repubblica d'Austria poteva dargli esecuzione.
19 Con fax privo di data indirizzato al governo austriaco verso la fine del novembre 1997 la Commissione, dopo aver ribadito la sua opinione circa la necessità del quesito posto nella quinta lettera, si è opposta all'intenzione manifestata dalla Repubblica d'Austria di dare attuazione all'aiuto senza la sua preventiva autorizzazione, ed ha aggiunto che intendeva prendere una decisione riguardo al progetto di aiuto notificato.
20 Con lettera 10 dicembre 1997 il governo austriaco ha confermato il punto di vista già esposto nella lettera 20 novembre 1997 e ha dichiarato che l'opposizione della Commissione non poteva essere considerata valida.
21 Con fax 16 dicembre 1997 la Commissione ha informato il governo austriaco di aver avviato, con decisione adottata lo stesso giorno, la procedura formale di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, riguardante il progetto di aiuto di cui trattasi.
22 L'avvio di tale procedura è stato confermato alla Repubblica d'Austria con una lettera datata 9 febbraio 1998.
23 Tale lettera riguardava, come indicato nella stessa, «l'aiuto di Stato notificato n. C-84/97 (ex N 509/96 - Austria) a favore della società Siemens Bauelemente OHG».
24 Dopo aver descritto il contesto della pratica, l'impresa interessata e il progetto di aiuto, e dopo aver esposto la sua valutazione sulla legittimità dell'aiuto, la Commissione conclude la decisione impugnata dichiarando quanto segue:
«Sulla base della valutazione che precede, la Commissione nutre attualmente seri dubbi in merito alla compatibilità degli aiuti notificati con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato CE. In particolare, le autorità austriache non hanno dimostrato né l'effetto di incentivazione né la necessità dell'aiuto alla ricerca e allo sviluppo, e non hanno provato che il progetto possa beneficiare di un aiuto in quanto attività di sviluppo preconcorrenziale. Gli aiuti per la tutela dell'ambiente e per la formazione devono essere esaminati secondi i criteri enunciati in precedenza.
La Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE. Nell'ambito di tale procedura, con la presente invita il governo austriaco a trasmetterle le proprie osservazioni e tutte le informazioni che ritenga utili entro un mese dalla data di questa lettera.
La Commissione ricorda alle autorità vostre che, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE, uno Stato membro non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva (...)».
25 Contro tale decisione la Repubblica d'Austria ha proposto il presente ricorso.
26 Nel ricorso la Repubblica d'Austria sostiene che la notifica dell'aiuto di cui trattasi alla Commissione è divenuta completa dopo la ricezione, da parte di quest'ultima, delle sue risposte ai quesiti posti con la seconda lettera della Commissione o, in ogni caso, con la quarta lettera della Commissione, vale a dire rispettivamente il 24 marzo 1997 o il 10 settembre 1997, e che il termine di due mesi sancito dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471; causa 121/73, Markmann, Racc. pag. 1495; causa 122/73, Nordsee, Racc. Pag. 1511, e causa 141/73, Lohrey, Racc. pag. 1527; in prosieguo: la «giurisprudenza Lorenz») perché la Commissione autorizzi l'aiuto o dia inizio a una procedura formale di esame è dunque conseguentemente scaduto. Pertanto tale aiuto, secondo detta giurisprudenza, sarebbe divenuto un aiuto esistente ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato, e la Repubblica d'Austria avrebbe validamente preannunciato, il 20 novembre 1997, la sua intenzione di dare esecuzione allo stesso. Di conseguenza la Commissione non sarebbe più stata legittimata ad avviare la procedura formale di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato, e la decisione impugnata, con la quale l'aiuto in oggetto è stato inesattamente qualificato come aiuto nuovo la cui erogazione è vietata, dovrebbe essere annullata per il motivo che sarebbe stata adottata in violazione del Trattato e delle forme sostanziali nonché per sviamento di potere da parte della Commissione.
27 Per contro, la Commissione sostiene che la Repubblica d'Austria non può invocare il regime degli aiuti esistenti e deduce al riguardo nel controricorso un motivo principale e tre motivi subordinati. Il motivo principale è fondato sul fatto che l'esecuzione dell'aiuto in oggetto ha avuto luogo prima della sua notifica. In base al primo motivo subordinato, il termine sancito dalla giurisprudenza Lorenz per il compimento della fase preliminare di esame degli aiuti non era ancora scaduto il 20 novembre 1997, data alla quale la Repubblica d'Austria ha informato la Commissione della sua intenzione di dare esecuzione all'aiuto. In base al secondo motivo subordinato, detto termine non può in ogni caso essere considerato un termine perentorio di due mesi, ma costituirebbe solo un termine indicativo. Con il terzo motivo subordinato la Commissione sostiene che era legittimata ad opporsi all'esecuzione dell'aiuto in oggetto.
Contesto normativo
28 Considerati i motivi dedotti dalle parti, occorre preliminarmente ricordare il contesto normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
29 In mancanza, all'epoca dei fatti, di norme di procedura adottate sulla base dell'art. 94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE), per fissare le condizioni di applicazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato, le norme di procedura applicabili ai fatti di causa sono desunte dall'art. 93 del Trattato, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte; esse variano a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi.
30 Per quanto riguarda gli aiuti esistenti l'art. 93, n. 1, del Trattato attribuisce alla Commissione la competenza a procedere al loro esame permanente insieme agli Stati membri. Nell'ambito di tale esame la Commissione propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. L'art. 93, n. 2, del Trattato dispone poi che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
31 Quanto agli aiuti nuovi, l'art. 93, n. 3, del Trattato dispone un controllo preventivo: alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato. In una tale ipotesi l'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato vieta allo Stato membro interessato di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
32 Nella giurisprudenza Lorenz, oltre che in sentenze successive (v., ad esempio, sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. I-1451, punti 11 e 12), la Corte ha ammesso che la fase preliminare di esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, ha unicamente lo scopo di permettere alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale con il Trattato dei progetti di aiuto che le sono stati notificati. L'obiettivo di tale disposizione, che mira a impedire l'attuazione di aiuti contrari al Trattato, implica che il divieto sancito in proposito dall'art. 93, n. 3, ultima frase, produce i suoi effetti per tutta la durata della fase preliminare. Per questo motivo la Commissione, per tener conto dell'interesse degli Stati membri a essere informati rapidamente in settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente, è tenuta a provvedere sollecitamente. Se la Commissione, dopo essere stata informata da uno Stato membro di un progetto diretto a istituire un aiuto, omette di avviare la procedura in contraddittorio entro un termine ragionevole, lo Stato membro può dare esecuzione all'aiuto in oggetto dopo averne dato preavviso alla Commissione, poiché tale aiuto rientra in seguito nel regime degli aiuti esistenti. La Corte, ispirandosi agli artt. 173 del Trattato e 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), ha considerato che un termine ragionevole non debba superare i due mesi.
33 Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, se, all'esito di questo primo esame, la Commissione si convince che l'aiuto notificato è compatibile con il Trattato, ne deve informare lo Stato membro interessato. L'aiuto in oggetto, messo in vigore dopo la notifica della decisione positiva della Commissione, diverrà un «aiuto esistente», soggetto in quanto tale allesame permanente ai sensi dellart. 93, n. 1. Qualora la Commissione ritenga, per contro, che il regime daiuti di cui trattasi non sia compatibile col mercato comune, è tenuta ad avviare senza indugio la fase desame contemplata dallart. 93, n. 2, che comporta lobbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni.
Sull'esecuzione dell'aiuto di cui trattasi prima della sua notifica alla Commissione
34 Con il motivo principale del controricorso la Commissione sostiene che la Repubblica d'Austria, a causa della promessa incondizionata e legalmente vincolante fatta alla Siemens di concederle l'aiuto di cui trattasi, non potrebbe invocare la giurisprudenza Lorenz. Infatti le autorità austriache avrebbero così dato esecuzione a tale aiuto prima ancora della sua notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione rileva che con l'espressione «dare esecuzione» si deve intendere non soltanto la concessione dell'aiuto al beneficiario ma anche l'attuazione, conformemente alle norme costituzionali dello Stato membro interessato, di un meccanismo legislativo che consenta la concessione dell'aiuto senza alcuna altra formalità.
35 Secondo la Commissione, la promessa scritta di concedere un aiuto rilasciata nella fattispecie dalle autorità austriache produce, ai sensi del diritto austriaco, gli stessi effetti di una normativa che istituisce un aiuto, perché essa obbliga legalmente tali autorità a concedere l'aiuto promesso. Poiché all'aiuto è stata data esecuzione mediante una promessa incondizionata e legalmente vincolante prima della sua notifica, legittimamente la Commissione l'avrebbe considerato come aiuto nuovo, la cui erogazione doveva essere sospesa.
36 A sostegno di tale motivo la Commissione fa valere di non essere stata a conoscenza dell'esistenza di tale progetto di aiuto, che risale al 1995, prima di prendere visione degli articoli di stampa menzionati al punto 2 della presente sentenza. La Repubblica d'Austria non si sarebbe dunque curata di notificarle l'aiuto spontaneamente, sebbene le autorità austriache l'avessero già promesso in modo vincolante con la lettera 18 aprile 1996, citata al punto 3 di questa sentenza. E' per tale motivo che il 13 maggio 1996 la Commissione, di sua iniziativa, avrebbe invitato la Repubblica d'Austria ad informarla di detto progetto. Pertanto le autorità austriache avrebbero già dato esecuzione all'aiuto in oggetto ancora prima della sua notifica, avvenuta il 21 giugno seguente. La Commissione invoca anche, oltre agli articoli di stampa del 5 aprile 1995 e del 26 aprile 1996, una nota interna della Siemens, datata 16 febbraio 1996, nella quale i dirigenti del dipartimento «semiconduttori» della Siemens, riferendosi a una raccomandazione rivolta dall'autorità austriaca competente al Ministro federale delle Finanze di concedere un aiuto di ATS 370 milioni, chiedevano al direttivo della stessa di stanziare i fondi necessari per l'investimento a Villach.
37 Tale argomento della Commissione non può essere accolto.
38 Infatti gli articoli di stampa invocati dalla Commissione, poiché non provengono né dal governo austriaco né dall'impresa interessata, non dispongono dell'efficacia probatoria idonea a dimostrare l'affermazione della Commissione secondo la quale le autorità austriache avrebbero fatto una promessa incondizionata e legalmente vincolante di concedere l'aiuto di cui trattasi. Detti articoli di stampa, anche a voler supporre che avessero potuto avere una certa efficacia probatoria, non indicano che la promessa delle autorità austriache alla Siemens fosse incondizionata.
39 Per contro le autorità austriache, come risulta dalla lettera 18 aprile 1996 citata al punto 3 della presente sentenza, erano consapevoli degli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario poiché, in tale lettera, dichiaravano che il progetto di aiuto sarebbe stato notificato alla Commissione e che subordinavano la concessione dell'aiuto all'autorizzazione totale o parziale della stessa. Pertanto le autorità austriache non si sono impegnate in modo incondizionato nei confronti della Siemens.
40 Inoltre il carattere condizionato della promessa delle autorità austriache era già stato portato all'attenzione dell'impresa interessata. Infatti, come risulta dalla nota interna della Siemens 16 febbraio 1996, invocata dalla Commissione, dove si dichiara che la «notifica all'Unione europea» è una condizione preliminare alla concessione dell'aiuto, la Siemens era già stata informata dalle autorità austriache delle condizioni imposte dal diritto comunitario in materia di aiuti statali.
41 Si deve aggiungere che tale comportamento delle autorità austriache risulta anche dalla lettera del governo austriaco 5 giugno 1996, citata al punto 5 della presente sentenza. In essa il governo austriaco dichiara infatti espressamente che il progetto di aiuto sarebbe stato notificato alla Commissione in conformità alla normativa applicabile in materia.
42 Queste constatazioni sono corroborate dal fatto che la stessa Commissione, sia durante la procedura amministrativa preventiva sia nella decisione impugnata, ha fornito indicazioni che consentono di ritenere che essa considerasse l'aiuto in oggetto come un aiuto notificato, poiché l'aveva registrato sotto la sigla «N», usata per gli aiuti notificati, e non sotto la sigla «NN» utilizzata per gli aiuti non notificati.
43 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che, poiché la Commissione non ha fornito alla Corte elementi che consentano di accertare che l'aiuto in oggetto era stato promesso in modo incondizionato prima della sua notifica, il suo motivo principale deve essere respinto senza che sia necessario definire più in dettaglio la nozione di esecuzione.
44 Pertanto la Repubblica d'Austria può avvalersi della giurisprudenza Lorenz applicabile agli aiuti notificati.
Sulla data dalla quale ha cominciato a decorrere il termine di due mesi
45 Con il primo motivo subordinato esposto nel controricorso la Commissione sostiene che, anche se la Repubblica d'Austria può avvalersi della giurisprudenza Lorenz, il termine di due mesi sancito da quest'ultima non era ancora scaduto il 20 novembre 1997, data alla quale la Repubblica d'Austria le ha comunicato la sua intenzione di dare esecuzione all'aiuto di cui al progetto. Secondo la Commissione infatti la notifica dell'aiuto in questione era, a tale data, ancora incompleta.
46 A sostegno di tale motivo la Commissione deduce, innanzi tutto, che il termine di due mesi comincia a decorrere a partire dal momento in cui essa ha ricevuto una notifica completa dell'aiuto in progetto. A suo parere la notifica è completa quando contiene tutte le informazioni che le sono necessarie per formarsi un'opinione sulla compatibilità con il Trattato dell'aiuto in progetto.
47 La Commissione sostiene poi, da un lato, che in caso di notifica incompleta essa può, in virtù dell'ampio potere di cui dispone in materia, chiedere informazioni supplementari e, dall'altro, che tale richiesta interrompe il termine fissato per la trattazione della notifica, di modo che alla data di ricezione delle informazioni supplementari inizia a decorrere un nuovo termine. Essa ritiene al riguardo che tutte le sue lettere, compresa la quinta recante la data del 10 novembre 1997, fossero necessarie per valutare la compatibilità con il Trattato dell'aiuto in questione, cosicché dopo la ricezione da parte della Commissione di ogni risposta del governo austriaco cominciava a decorrere un nuovo termine di due mesi.
48 Secondo la Commissione infine, in ragione dell'ampio potere discrezionale di cui dispone per determinare sia il contenuto sia la necessità dei quesiti che pone, il controllo giurisdizionale sulla pertinenza di tali quesiti deve essere limitato alla verifica del rispetto delle forme sostanziali e dell'assenza di sviamento di potere.
49 La Repubblica d'Austria non contesta né il fatto che unicamente una notifica completa fa decorrere il termine di due mesi, né il diritto della Commissione di richiedere informazioni supplementari e il suo margine di discrezionalità in materia, né l'influenza di una richiesta siffatta sul dies a quo di detto termine.
50 Essa sostiene tuttavia che, per la natura della procedura di preesame, il carattere completo della notifica e conseguentemente il diritto della Commissione di richiedere informazioni supplementari non devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro sarebbe tenuto fin da tale fase a fornire informazioni esaustive. Secondo la Repubblica d'Austria sarebbe comunque inaccettabile che la Commissione, pur essendo in possesso di informazioni che le consentono di procedere al preesame dell'aiuto, prolunghi artificialmente la procedura di preesame ponendo a più riprese nuovi quesiti privi di pertinenza, ogni volta poco prima della scadenza del termine di due mesi.
51 Tale sarebbe, secondo la Repubblica d'Austria, la situazione nella fattispecie, dal momento che, con la sua risposta 19 marzo 1997 alla seconda lettera della Commissione e, in ogni caso, con quella del 4 settembre successivo alla quarta lettera della Commissione, essa aveva completato la notifica dell'aiuto, di modo che per la chiusura della procedura di preesame non era necessaria alcuna ulteriore lettera della Commissione. Secondo la Repubblica d'Austria, infatti, la Commissione avrebbe potuto e dovuto porre i quesiti contenuti nella terza, nella quarta e nella quinta lettera in una fase anteriore della procedura.
52 In considerazione di quanto precede, prima di verificare a quale data, nella fattispecie, ha cominciato a decorrere il termine di due mesi, occorre determinare l'estensione delle informazioni necessarie affinché la notifica di un aiuto in progetto possa essere ritenuta completa ai fini della procedura di preesame.
53 Si deve ricordare in proposito che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, la fase preliminare di esame degli aiuti, istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, ha l'unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sulla parziale o totale conformità con il Trattato dei progetti che le sono stati notificati.
54 Di conseguenza è sufficiente che la Commissione disponga, in questa fase preliminare, di tutte le informazioni che le permettono di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che le misure statali sono compatibili con il Trattato e di distinguerle da quelle che sollevano dubbi quanto a tale compatibilità.
55 Pertanto, le informazioni contenute nella notifica iniziale o fornite dallo Stato membro in seguito ai quesiti della Commissione hanno l'obiettivo di consentire a quest'ultima di chiudere la fase preliminare constatando la compatibilità con il Trattato del progetto di aiuto - nel qual caso lo Stato membro interessato ne viene informato e l'aiuto diviene un aiuto esistente - oppure esprimendo dubbi sulla sua compatibilità - nel qual caso, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, la Commissione è tenuta ad avviare la fase successiva, vale a dire la procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, intimando agli interessati di presentare le loro osservazioni.
56 Di conseguenza, ai fini della fase preliminare è sufficiente, perché una notifica sia completa e faccia decorrere il termine di due mesi, che essa contenga, fin dall'inizio o a seguito delle risposte dello Stato membro ai quesiti posti dalla Commissione, le informazioni necessarie per consentire a quest'ultima di formarsi una prima opinione sulla compatibilità dell'aiuto con il Trattato.
57 La determinazione della data alla quale, nelle circostanze della presente causa, ha cominciato a decorrere il termine di due mesi presuppone l'esame del contenuto della corrispondenza intercorsa tra la Repubblica d'Austria e la Commissione, considerando i criteri enunciati ai punti 53-56 della presente sentenza.
58 Occorre ricordare in proposito che la Repubblica d'Austria non contesta la necessità di una risposta ai quesiti posti con le prime due lettere della Commissione al fine di completare la notifica dell'aiuto in oggetto. Essa sostiene per contro che la sua notifica è divenuta completa con la risposta 19 marzo 1997 alla seconda lettera della Commissione e, in ogni caso, con quella del 4 settembre 1997 alla quarta lettera della Commissione, risposte che sono state ricevute rispettivamente il 24 marzo 1997 e il 10 settembre 1997. Il termine di due mesi avrebbe dunque cominciato a decorrere a partire dal 24 marzo 1997 e, in ogni caso, dal 10 settembre 1997, di modo che il 20 novembre 1997 sarebbe stato già scaduto.
59 La Commissione sostiene invece che la terza, la quarta e la quinta lettera contenevano quesiti necessari per la valutazione dell'aiuto di cui trattasi. Ritiene dunque che la notifica non fosse ancora completa alla data del 20 novembre 1997 e che, di conseguenza, il termine di due mesi continuasse a decorrere.
60 Tale argomento della Commissione non può essere accolto.
61 Dal contenuto delle prime tre lettere della Commissione risulta infatti che, mentre i quesiti proposti da quest'ultima nelle sue prime due lettere si riferiscono alle dichiarazioni fatte dalla Repubblica d'Austria nella notifica iniziale e alla risposta della Repubblica d'Austria alla prima lettera della Commissione, e mirano a chiarire l'elemento principale del progetto di aiuto - vale a dire l'aiuto alla ricerca e allo sviluppo -, l'unico quesito che figura nella terza lettera della Commissione riguarda soltanto un aspetto secondario del progetto, cioè l'aiuto alla formazione, che rappresenta meno del 2% dell'investimento complessivo. Tale quesito aveva l'unico scopo di determinare se tale formazione doveva essere qualificata formazione professionale generale o specifica e se l'aiuto era concesso in base all'Arbeitsmarktförderungsgesetz e alle sue misure di attuazione.
62 Si deve dunque concludere che la risposta al quesito formulato in questa terza lettera della Commissione, per la sua portata molto limitata, non era necessaria per consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità con il Trattato del progetto di aiuto nel suo complesso.
63 Tale constatazione è avvalorata del resto dal momento scelto dalla Commissione per inviare detta lettera alla Repubblica d'Austria e dalle circostanze relative a tale invio.
64 Infatti la Commissione, nella nota interna 27 aprile 1997 da essa stessa invocata (v. punto 11 della presente sentenza), esprime alcuni dubbi sugli aspetti dell'aiuto alla formazione oggetto della sua terza lettera, ma in modo affatto secondario. Oggetto principale di tale nota sono, da un lato, la compatibilità dell'aiuto notificato con la disciplina degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo e, dall'altro, la necessità dello stesso. Questi due problemi non hanno alcuna relazione con il quesito posto nella terza lettera della Commissione. Risulta inoltre dal punto 12 della presente sentenza che la stessa Commissione ha dato atto di «discussioni ampie [e] molto complesse» tra i suoi diversi servizi e in seno al collegio dei commissari, che sono durate da maggio a dicembre 1997 e riguardavano non solo il progetto di aiuto austriaco, ma anche altri progetti nazionali di aiuto a favore di produttori di semiconduttori.
65 Tali constatazioni permettono di concludere che gli elementi dell'aiuto in oggetto relativi alla formazione professionale non facevano parte delle maggiori preoccupazioni della Commissione alla data del 2 maggio 1997, quando essa ha inviato la terza lettera. In realtà questa terza lettera della Commissione mirava non a ottenere chiarimenti sui quesiti sollevati dalla sua seconda lettera, ma a darle un tempo di riflessione ulteriore per valutare altri aspetti del progetto di aiuto. Ne consegue che il tempo ulteriore che la Commissione ha così voluto concedersi ha avuto l'effetto di prolungare artificialmente la fase di esame preliminare.
66 Pertanto il termine di due mesi ha cominciato a decorrere al più tardi il 24 marzo 1997.
67 Conseguentemente non si deve esaminare il contenuto della quarta e della quinta lettera della Commissione.
Sulla natura del termine sancito dalla giurisprudenza Lorenz
68 Con il secondo motivo subordinato del controricorso la Commissione rileva che, anche se il termine sancito dalla giurisprudenza Lorenz aveva cominciato a decorrere alla data indicata dalla Repubblica d'Austria, esso non può essere inteso come un termine perentorio di due mesi ma costituirebbe unicamente un termine indicativo. A suo parere essa aveva dunque l'obbligo di agire con la diligenza dovuta ed entro un termine ragionevole. Tale termine, essendo flessibile, poteva essere inferiore o superiore a due mesi in base alle circostanze, alla complessità e alle difficoltà della pratica. Nella fattispecie, tenuto conto della complessità della pratica e della necessità di discuterla in seno al collegio dei commissari, la Commissione considera di aver agito con la diligenza dovuta e di non aver superato il termine ragionevole per procedere all'esame preliminare del progetto di aiuto. A sostegno di tale motivo la Commissione invoca vari argomenti.
69 Essa invoca in primo luogo la stessa sentenza Lorenz, citata, il cui dispositivo non fissa alcun termine. Il punto 4 della motivazione di detta sentenza si limiterebbe a dare atto dell'obbligo della Commissione di agire con la dovuta diligenza e di prendere posizione entro un termine ragionevole. Lo stesso punto confermerebbe la natura indicativa del termine, nella parte in cui afferma che «a questo proposito è opportuno richiamarsi agli artt. 173 e 175 del Trattato, che si riferiscono a situazioni comparabili, per le quali è stabilito un termine di due mesi». Secondo la Commissione ne risulta che la Corte voleva unicamente fare riferimento a detto termine e non intendeva dunque applicarlo in maniera rigorosa alla procedura di esame preliminare.
70 A parere della Commissione, in secondo luogo, se si considerasse perentorio il termine enunciato dalla giurisprudenza Lorenz, verrebbe instaurato un formalismo eccessivo nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, mentre tale termine deve poter essere ridotto ma anche prolungato, se la complessità della pratica lo richiede, come avviene nella fattispecie, o se le circostanze particolari della pratica rendono necessario un esame preliminare di durata superiore a due mesi.
71 In terzo luogo la Commissione deduce un argomento principale e uno subordinato. Con l'argomento principale sostiene che comunque la Repubblica d'Austria, in nessun momento della fase preliminare del progetto di aiuto, ha indicato che si trattava di una pratica urgente. Secondo la Commissione l'urgenza era esclusa nella fattispecie poiché l'investimento progettato è stato realizzato senza che la Repubblica d'Austria abbia atteso che il progetto di aiuto fosse oggetto di una decisione da parte sua. Essa aggiunge, in via subordinata, che la cronologia dei fatti dimostra che le autorità austriache non hanno sempre risposto con rapidità ai quesiti posti dalla Commissione e che non possono dunque invocare il termine di due mesi, poiché esse stesse hanno contribuito in parte al ritardo dell'esame preliminare dell'aiuto.
72 Considerato tale argomento, preliminarmente si deve constatare che, anche se il dispositivo della citata sentenza Lorenz parla di termine sufficiente per procedere al primo esame e se il punto 4 della motivazione di detta sentenza fa riferimento a un termine ragionevole, tuttavia la Corte, nello stesso punto, ha affermato che è opportuno che tale termine sia fissato in due mesi.
73 Ispirandosi agli artt. 173 e 175 del Trattato e valutando così la durata massima del termine in due mesi, la Corte ha inteso evitare un'incertezza giuridica manifestamente contraria alla finalità della fase del preesame degli aiuti di Stato istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato. Infatti tale finalità, che consiste nel far beneficiare lo Stato membro della certezza giuridica necessaria informandolo rapidamente della compatibilità con il Trattato di un aiuto che può presentare un carattere urgente, sarebbe compromessa se il termine fosse considerato indicativo. Inoltre l'incertezza giuridica che ne deriverebbe potrebbe essere aggravata in caso di artificioso prolungamento della fase di preesame.
74 Così, la più recente giurisprudenza della Corte si riferisce alla durata massima del termine, valutata in due mesi (v., ad esempio, sentenze Germania/Commissione, citata, punto 11; 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punto 18, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 38). Di conseguenza il primo argomento della Commissione deve essere respinto.
75 Quanto al secondo argomento della Commissione, relativo alla possibilità di una riduzione del termine in casi determinati, è sufficiente osservare che il fatto che la Commissione possa, in certi casi, imporsi una limitazione volontaria del suo margine di azione per operare in un termine inferiore a due mesi non implica che tale istituzione possa imporre termini superiori a due mesi senza il consenso dello Stato membro interessato e privarlo così del beneficio dei termini stabiliti dal diritto comunitario.
76 Riguardo al terzo argomento dedotto in via principale dalla Commissione, relativo alla mancanza di urgenza nella fattispecie, si deve osservare che il termine sancito dalla giurisprudenza Lorenz è stato valutato in due mesi, tenuto conto dell'interesse dello Stato membro a essere informato rapidamente nei settori in cui la necessità di intervenire può avere carattere urgente (v. sentenza Germania/Commissione, punto 11). Pertanto, riguardo a tale interesse, in linea di principio l'esame preliminare di un aiuto in progetto deve essere considerato urgente, a meno che lo Stato membro interessato non consenta espressamente a prolungare il termine. Ora, si deve constatare che un consenso siffatto non risulta dal comportamento della Repubblica d'Austria.
77 Quanto all'argomento subordinato relativo all'asserito concorso della Repubblica d'Austria nel provocare il ritardo dell'esame preliminare dell'aiuto di cui trattasi, è sufficiente constatare che gli unici obblighi che l'art. 93 del Trattato impone allo Stato membro sono, da un lato, quello di notificare il progetto di aiuto in tempo utile e, dall'altro, quello di astenersi dal dare esecuzione all'aiuto prima che la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, abbia condotto a una decisione finale. Il Trattato non impone anche allo Stato membro di rispondere rapidamente alle richieste di informazioni supplementari della Commissione. Rispondere rapidamente è semplicemente nell'interesse dello Stato membro, ma quest'ultimo non è tenuto a farlo. Pertanto nulla impedisce allo Stato membro di invocare la giurisprudenza Lorenz, anche se ha omesso di rispondere rapidamente a tali quesiti.
78 Da quanto precede risulta che la Repubblica d'Austria può avvalersi del termine di due mesi anche se ha omesso di rispondere rapidamente ai quesiti della Commissione.
Sul diritto di opposizione della Commissione
79 Con il terzo motivo subordinato del controricorso la Commissione sostiene che, dopo che lo Stato membro le ha notificato il preavviso dell'intenzione di dare esecuzione alle misure di aiuto, essa ha la facoltà di opporvisi entro un breve termine, con la conseguenza che l'aiuto non può essere concesso e non diviene un aiuto esistente. A suo parere, negarle un diritto di opposizione avrebbe conseguenze gravi sul funzionamento del regime degli aiuti instaurato dal Trattato. Nella fattispecie essa considera di aver esercitato il suo diritto di opposizione entro un termine breve, di modo che la Repubblica d'Austria non può dare esecuzione all'aiuto e quest'ultimo non può divenire un aiuto esistente.
80 La Commissione rileva che il diritto di opposizione e le conseguenze che ne derivano risulterebbero innanzi tutto dal punto 5 della sentenza Lorenz, che indica che un aiuto posto in atto, «nel silenzio della Commissione», dopo il termine necessario all'esame preliminare sarà soggetto al regime degli aiuti esistenti.
81 Secondo la Commissione inoltre l'obbligo imposto a uno Stato membro di dare preavviso della sua intenzione di dare esecuzione all'aiuto ha senso solo se la Commissione dispone di un diritto di opposizione, che consentirebbe così di evitare le conseguenze negative dell'applicazione della giurisprudenza Lorenz ai regimi degli aiuti di Stato.
82 La Commissione aggiunge infine che, se le venisse negato il diritto di opposizione, sarebbe privata del suo potere di gestione della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, poiché sarebbe sufficiente che lo Stato membro le notifichi il preavviso relativo all'esecuzione dell'aiuto perché a detto Stato sia trasferito il potere di determinare la conduzione, la portata e il risultato della procedura, il che sarebbe contrario all'art. 93 del Trattato. Si produrrebbe tale risultato anche se il termine fosse mal calcolato o se il preavviso non pervenisse alla Commissione, a causa, per esempio, di un errore di trasmissione. In tutti questi casi l'aiuto diverrebbe un aiuto esistente poiché la Commissione non avrebbe più il potere di opporvisi.
83 La Repubblica d'Austria contesta che la Commissione disponga di un diritto di opposizione. Sostiene in via subordinata che, anche se venisse riconosciuto un diritto siffatto in capo alla Commissione, quest'ultima l'avrebbe esercitato, nella fattispecie, tardivamente.
84 In proposito, tenuto conto delle norme procedurali enunciate dalla giurisprudenza Lorenz, si deve rilevare che la trasformazione di un aiuto notificato in aiuto esistente è subordinata unicamente a due condizioni necessarie e sufficienti. La prima è che lo Stato membro notifichi alla Commissione il preavviso dell'esecuzione dell'aiuto in progetto. La seconda è che la Commissione ometta di avviare la procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato nei due mesi successivi alla notifica completa dell'aiuto. A questa seconda condizione, e non a un diritto di opposizione quale è fatto valere dalla Commissione, è fatto riferimento nel punto 5 della sentenza Lorenz mediante l'espressione «nel silenzio della Commissione».
85 Infatti, ammettere un diritto di opposizione a favore della Commissione equivarrebbe ad aggiungere al regime procedurale degli aiuti applicabile all'epoca dei fatti una terza condizione contraria allo stesso, la quale, da un lato, finirebbe per reintrodurre, in un meccanismo che ha come finalità la certezza del diritto, una incertezza giuridica riguardo alla forma o al termine e agli effetti giuridici di un siffatto diritto di opposizione e, dall'altro, renderebbe incerta la data a partire dalla quale l'aiuto rientra nel regime degli aiuti esistenti. Ne consegue che la Commissione non dispone di un diritto di opposizione.
86 Considerata la mancanza di un diritto di opposizione in capo alla Commissione, non è necessario esaminare se un tale diritto sia stato o meno esercitato tardivamente.
87 Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del termine di due mesi e deve dunque essere annullata.
Sulle spese
88 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica d'Austria ha chiesto la condanna della Commissione alle spese e quest'ultima è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 9 febbraio 1998, SG (98) D/1124, relativa all'apertura di una procedura formale di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE riguardante l'aiuto di Stato n. C-84/97 (ex N 509/96) a favore della società Siemens Bauelemente OHG è annullata.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.