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Massima

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1 Trasporti - Trasporti marittimi - Accordo di ripartizione dei carichi tra uno Stato membro e un paese terzo - Obbligo di adeguare un accordo esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 4055/86 - Inosservanza - Obbligo dello Stato membro di denunciare tale accordo - Violazione - Giustificazione fondata sull'esistenza di una situazione politica difficile nel paese terzo - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, artt. 3 e 4, n. 1]

2 Accordi internazionali - Accordi degli Stati membri - Accordi precedenti il Trattato CE - Diritti degli Stati terzi ed obblighi degli Stati membri - Obbligo di rimuovere le eventuali incompatibilità tra un accordo precedente ed il Trattato - Portata

[Trattato CE, art. 234 (divenuto, in seguito a modifica, art. 307 CE)]

Massima

1 Qualora uno Stato membro non sia riuscito a procedere, entro i termini previsti dal regolamento n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, alla modifica in via diplomatica di un accordo bilaterale concluso con un paese terzo prima dell'adesione del detto Stato membro alle Comunità e contenente stipulazioni in materia di ripartizione dei carichi incompatibili con il detto regolamento, incombe allo stesso denunciare tale accordo, nei limiti in cui la denuncia di quest'ultimo sia consentita dal diritto internazionale.

A questo proposito, l'esistenza di una situazione politica difficile nel paese terzo che è controparte dell'accordo non può giustificare la persistenza di un inadempimento da parte di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

(v. punti 40, 48)

2 L'art. 234, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE) è volto a precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di attenersi agli obblighi corrispondenti. Tuttavia, nel quadro del secondo comma dell'art. 234 se è pur vero che spetta agli Stati membri scegliere le misure idonee da adottare, nondimeno incombe ai medesimi l'obbligo di eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato. Non può quindi escludersi che uno Stato membro debba procedere alla denuncia di un accordo, quando incontri difficoltà che ne rendano impossibile la modifica.

A questo proposito, l'argomento secondo cui tale denuncia implicherebbe uno sproporzionato accantonamento degli interessi connessi alla politica estera dello Stato membro interessato rispetto all'interesse comunitario non può essere accolto. Infatti, l'equilibrio tra gli interessi connessi con la politica estera di uno Stato membro e l'interesse comunitario trova la sua espressione nel citato art. 234 del Trattato, laddove tale disposizione, da un lato, consente a uno Stato membro di disapplicare una norma comunitaria al fine di rispettare i diritti dei paesi terzi derivanti da una convenzione antecedente e di osservare i propri obblighi corrispondenti e, dall'altro, affida al medesimo Stato membro la scelta dei mezzi idonei al fine di rendere l'accordo di cui trattasi compatibile con il diritto comunitario.

(v. punti 53, 58-59)