Sentenza della Corte del 29 giugno 1999. - Butterfly Music Srl contro Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Milano - Italia. - Diritti d'autore e diritti connessi - Direttiva 93/98/CEE - Armonizzazione della durata di protezione. - Causa C-60/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03939
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Atti delle istituzioni - Atto che modifica una disposizione precedente - Applicazione della norma di modifica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della disposizione precedente - Principio di tutela del legittimo affidamento - Irrilevanza
2 Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 93/98 - Armonizzazione delle durate di protezione - Risorgenza dei diritti estinti prima dell'attuazione della direttiva - Protezione dei diritti acquisiti dai terzi - Normativa nazionale che limita tale protezione - Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/98/CEE, art. 10, nn. 2 e 3)
1 Costituisce un principio che le leggi modificative di un'altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge. A questo proposito, se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, tale principio non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore.
2 Dal raffronto delle disposizioni dell'art. 10, nn. 2 e 3, della direttiva 93/98, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, risulta che la direttiva ha sancito la possibilità della reviviscenza dei diritti estinti in virtù di normative applicabili prima della data della sua attuazione, senza pregiudicare degli atti di utilizzazione compiuti prima di tale data ha lasciato agli Stati membri il compito di adottare misure destinate a proteggere i diritti acquisiti dai terzi. Queste ultime debbono essere considerate come misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, ma le cui modalità sono rimesse alla loro discrezionalità, sempreché non producono la conseguenza di impedire, in un modo generale, l'applicazione delle nuove durate di protezione alla data prevista dalla direttiva.
Pertanto, l'art. 10, n. 3, della detta direttiva non osta ad una disposizione nazionale che prevede un periodo limitato per consentire la distribuzione di supporti sonori da parte di coloro che, in ragione dell'estinzione dei diritti riguardanti tali supporti sotto la vigenza della normativa precedente, avevano potuto riprodurli e commercializzarli prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale successiva. Infatti, una siffatta normativa, da un lato, rispetta l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare misure intese alla protezione dei diritti acquisiti dai terzi e, dall'altro, limitando in tal modo la detta protezione per quanto riguarda la distribuzione dei supporti sonori, soddisfa la necessità di circoscrivere una siffatta disposizione, la quale deve necessariamente essere transitoria per non impedire l'applicazione delle nuove durate di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data prevista dalla direttiva, di cui costituiscono l'obiettivo principale.
Nel procedimento C-60/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale civile e penale di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Butterfly Music Srl
e
Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED),
con l'intervento di:
Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Butterfly Music Srl, dagli avv.ti Umberto Buttafava e Pierluigi Maini, del foro di Milano, e Alfio Rapisardi, del foro di Piacenza;
- per la Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED), dagli avv.ti Gianpietro Quiriconi e Luigi Carlo Ubertazzi, del foro di Milano;
- per la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), dall'avv. Giorgio Mondini, del foro di Milano;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Karen Banks e Laura Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED), della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), del governo italiano e della Commissione all'udienza del 9 febbraio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 12 febbraio 1998, pervenuta in cancelleria il 2 marzo successivo, il Tribunale civile e penale di Milano ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata proposta nel contesto di una controversia tra la Butterfly Music Srl (in prosieguo: la «Butterfly») e la Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (in prosieguo: la «CEMED»), sostenuta dalla Federazione Industria Musicale Italiana (in prosieguo: la «FIMI»), a proposito del diritto di riproduzione e di sfruttamento di registrazioni cadute in pubblico dominio sotto la vigenza della precedente normativa ed in seguito nuovamente protette per effetto delle disposizioni di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.
3 La direttiva intende porre termine alle disparità esistenti tra le legislazioni nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi ed armonizzare tali legislazioni prevedendo durate di protezione identiche in tutta la Comunità. Così, ai sensi dell'art. 3 della detta direttiva, la durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti od esecutori e dei produttori di fonogrammi è fissata a 50 anni.
4 Conformemente all'art. 10, n. 2, della direttiva, tale durata si applica a qualsiasi opera e soggetto che, alla data prevista per l'attuazione della direttiva, cioè entro il 1_ luglio 1995, sia protetto almeno in uno Stato membro. Tuttavia, l'art. 10, n. 3, precisa che «la direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma effettuata» anteriormente a tale data e che «gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi».
5 In Italia la durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi e di supporti analoghi come pure degli artisti interpreti od esecutori era stata fissata a 30 anni dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore (GURI n. 166 del 16 luglio 1941). Le disposizioni di tale legge sono state modificate da una serie di decreti legge promulgati nel 1994 e nel 1995, che non sono stati convertiti in legge, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (GURI n. 34 del 10 febbraio 1996, Supplemento ordinario n. 24; in prosieguo la «legge n. 52/96»), essa stessa modificata con legge 23 dicembre 1996, n. 650 (GURI n. 300 del 23 dicembre 1996), che ha salvaguardato gli effetti dei detti decreti legge.
6 In virtù dell'art. 17, n. 1, della legge n. 52/96, la durata di protezione dei diritti delle persone sopra menzionate è stata portata da 30 a 50 anni. L'art. 17, n. 2, della legge n. 52/96, modificata, precisa che tale durata di protezione si applica anche alle opere e ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei nuovi termini, gli stessi siano nuovamente protetti alla data del 29 giugno 1995. Tuttavia, secondo l'art. 17, n. 4, della legge n. 52/96, modificata, tali disposizioni si applicano lasciando impregiudicati gli atti e i contratti anteriori al 29 giugno 1995 nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:
«a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e produzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore e della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge».
7 La Butterfly, la quale svolge un'attività di produzione e distribuzione di supporti musicali, nel novembre 1992 ha prodotto con l'accordo della CEMED, produttrice di fonogrammi e detentrice dei diritti sulle registrazioni originali, e con l'autorizzazione della Società Italiana Autori ed Editori (in prosieguo: la «SIAE») un compact disc intitolato «Briciole di baci» (in prosieguo: il «CD») contenente sedici canzoni interpretate dalla cantante Mina, che erano state incise nel corso degli anni dal 1958 al 1962.
8 Tali registrazioni sono cadute in pubblico dominio alla fine del 1992, ma successivamente, i decreti legge menzionati al punto 5 della presente sentenza e la legge n. 52/96 hanno portato, in applicazione della direttiva, da 30 a 50 anni la durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti.
9 Alla fine del 1995 e all'inizio del 1996 la CEMED, basandosi sulla reviviscenza dei diritti che le derivavano dalla durata di protezione prevista dalla direttiva, ha intimato alla Butterfly di cessare la riproduzione e la distribuzione del CD. La Butterfly, allora, ha introdotto il 10 maggio 1996 un ricorso dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano, diretto a far constatare il suo diritto di riprodurre le registrazioni figuranti sul CD.
10 Dinanzi al giudice nazionale, la Butterfly ha fatto valere, in particolare, che la direttiva vietava implicitamente il ripristino dei diritti esauriti e che, quand'anche si ammettesse la «reviviscenza» di tali diritti, la legge n. 52/96, modificata, non rispettava l'obbligo di tutelare i diritti acquisiti da terzi, che è espressamente previsto dall'art. 10, n. 3, della direttiva. Dal lato suo, la CEMED, sostenuta dalla FIMI, associazione di categoria rappresentativa dei produttori discografici italiani, ha chiesto, in via riconvenzionale, che alla Butterfly fosse vietata ogni ulteriore utilizzazione delle opere che beneficiano del nuovo termine di protezione.
11 Il Tribunale civile e penale di Milano ha considerato che dall'art. 10, n. 2, della direttiva emerge chiaramente che la tutela dei diritti poteva rivivere a seguito della proroga dei termini resa necessaria, in taluni Stati membri, dall'armonizzazione delle durate di protezione. Tuttavia si è interrogato sulla liceità, con riferimento all'obbligo di tutela dei diritti acquisiti da terzi, dell'art. 17, n. 4, della legge n. 52/96, modificata, il quale prevede solo una possibilità limitata di distribuzione dei supporti sonori i cui diritti di sfruttamento erano caduti in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della legge da parte di terzi che avevano acquisito, prima di questa data, il diritto di riprodurli e di commercializzarli. Di conseguenza ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'interpretazione dell'art. 10 della direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, in particolare nella parte in cui prevede l'adozione delle "misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dai terzi" sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 4_, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650».
Sulla ricevibilità
12 La CEMED ritiene che la questione pregiudiziale sia irricevibile in ragione della sua irrilevanza rispetto alle circostanze di cui alla causa a qua. Essa invoca, in primo luogo, il contratto con il quale la Butterfly si era impegnata a non riprodurre le registrazioni di cui trattasi dopo il 31 dicembre 1993, in secondo luogo, la motivazione dell'ordinanza di rinvio, che riguarda la «distribuzione delle giacenze» mentre tutti gli esemplari del CD stampato dalla Butterfly sono stati venduti prima della fine del 1995, e, infine, la mancanza di interesse ad agire della Butterfly la quale non ha ottenuto né la licenza della SIAE sui diritti d'autore né l'autorizzazione della cantante Mina.
13 A questo proposito di deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in specie, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pg. I-4921, punti 59-61), spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziale valutare, in particolare, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza. La Corte può respingere una domanda proposta da tale giudice solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di norme comunitarie da esso chiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora essa non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Bosman, già citata, punto 61). Non essendo questo il caso che ricorre nella presente fattispecie, la questione pregiudiziale non può essere dichiarata irricevibile per un motivo che si fonda sulla mancanza di pertinenza rispetto alle circostanze della causa.
14 Si deve pertanto procedere all'esame della questione pregiudiziale.
La questione pregiudiziale
15 Con la sua questione il giudice a quo chiede alla Corte se l'art. 10, n. 3, della direttiva osti ad una disposizione nazionale quale quella di cui alla legge n. 52/96 modificata, che prevede un periodo limitato per consentire la distribuzione di supporti sonori da parte di coloro che, in ragione dell'estinzione dei diritti relativi a tali supporti sotto la vigenza della precedente legislazione, avevano potuto riprodurli e commercializzarli prima dell'entrata in vigore della detta legge.
16 La Butterfly suggerisce alla Corte di risolvere la questione proposta nel senso che la legge n. 52/96 modificata non è conforme all'art. 10 della direttiva in quanto non conferisce un'adeguata protezione ai produttori discografici che hanno intrapreso in buona fede lo sfruttamento di opere la cui protezione rivive in conseguenza del prolungamento della durata di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. La ricorrente nel procedimento a quo sostiene, in particolare, che la limitazione a tre mesi del termine entro cui esercitare il diritto di distribuzione dei dischi da parte di coloro che li hanno riprodotti e commercializzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 52/96 modificata, limitazione prevista dall'art. 17, n. 4, lett. b), di questa stessa legge, è irragionevole ed in contraddizione con la mancanza di limitazione per la distribuzione delle edizioni di opere letterarie cadute in pubblico dominio, di cui all'art. 17, n. 4, lett. b), della medesima legge modificata.
17 La CEMED, la FIMI, il governo italiano e la Commissione suggeriscono, al contrario, di risolvere tale questione nel senso che l'art. 10 della direttiva non osta ad una normativa nazionale come quella di cui alla legge n. 52/96 modificata. Essi sostengono, in particolare, che le norme che limitano i diritti d'autore e i diritti connessi devono essere interpretate restrittivamente. La FIMI e il governo italiano sostengono, inoltre, che il trattamento più favorevole accordato dalla legge n. 52/96 modificata agli editori di opere letterarie cadute nel pubblico dominio è giustificato dagli elevati investimenti che questi devono sostenere. Infine la Commissione, condividendo quest'ultimo punto di vista, ritiene che il termine previsto per la distribuzione delle giacenze di supporti fonografici, che è durato di fatto pressoché un anno, tenuto conto dei decreti legge intervenuti nel 1994 e 1995, sia sufficiente a rispettare l'obbligo di protezione dei diritti acquisiti dai terzi previsto dalla direttiva.
18 Come rilevato dal giudice a quo, dall'art. 10, n. 2, della direttiva risulta chiaramente che l'applicazione delle durate di protezione da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione meno lunga, di proteggere nuovamente opere ed oggetti caduti in pubblico dominio.
19 Si deve osservare che questa conseguenza risulta dall'espressa volontà del legislatore comunitario. Infatti, mentre la proposta iniziale di direttiva presentata dalla Commissione prevedeva che le sue disposizioni si applicavano «ai diritti che non sono scaduti al 31 dicembre 1994», il Parlamento europeo ha modificato tale proposta introducendo una nuova formulazione che è stata ripresa, nelle linee essenziali, nella versione finale della direttiva.
20 Tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, sancito, in particolare, nel secondo `considerando' della direttiva, e di evitare che taluni diritti siano estinti in alcuni Stati membri mentre sono protetti in altri.
21 Tuttavia, dall'art. 10, n. 3, della direttiva risulta che con tale direttiva si vogliono lasciare impregiudicati gli atti di utilizzazione effettuati anteriormente alla data prevista per l'attuazione della direttiva, cioè entro il 1_ luglio 1995, e che gli Stati membri debbono prevedere le necessarie disposizioni per proteggere, in particolare, i diritti acquisiti dai terzi.
22 Questa disposizione è chiarita dalla formulazione degli ultimi due `considerando' della direttiva. A tenore del ventiseiesimo `considerando', «gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere ed altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva». Secondo il ventisettesimo `considerando' «i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; (...) è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico».
23 Dal raffronto di tali diverse disposizioni risulta che la direttiva ha sancito la possibilità della reviviscenza dei diritti d'autore e dei diritti connessi estinti in forza di normative applicabili prima della data della sua attuazione, senza pregiudizio degli atti di utilizzazione svolti prima di tale data e ha lasciato agli Stati membri il compito di adottare misure destinate a proteggere i diritti acquisiti dai terzi. Queste ultime, tenuto conto del tenore delle disposizioni sopra menzionate, vanno considerate come misure che gli Stati membri debbono adottare, ma le cui modalità sono rimesse alla loro discrezionalità, sempreché non producano la conseguenza di impedire, in modo generale, l'applicazione delle nuove durate di protezione alla data prevista dalla direttiva.
24 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, tale soluzione è del resto conforme al principio secondo cui le leggi modificative di un'altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l'impero della vecchia legge (v., in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 6, e 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 2305, punto 31). Infatti, dal momento che la reviviscenza dei diritti d'autore e dei diritti connessi non ha incidenza sugli atti di utilizzazione definitivamente compiuti da un terzo prima della data alla quale è intervenuta, essa non può essere considerata avere effetti retroattivi. La sua applicazione agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa, per contro, che essa incide sui diritti di un terzo a continuare nello sfruttamento di un supporto sonoro i cui esemplari già fabbricati non sono stati ancora commercializzati e smerciati entro la detta data.
25 Si deve inoltre ricordare che, se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, tale principio, secondo la costante giurisprudenza, non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore (v., in particolare, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1, punto 36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19, e 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, Racc. pag. I-495, punto 35).
26 Tenuto conto di tali considerazioni, una normativa nazionale, quale la legge n. 52/96 modificata, che autorizza chi riproduceva e commercializzava supporti sonori per i quali i diritti di utilizzazione erano scaduti in virtù della precedente normativa a distribuire tali supporti per un periodo limitato a partire dalla sua entrata in vigore soddisfa le prescrizioni della direttiva.
27 Da un lato, infatti, una siffatta normativa rispetta l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare misure intese alla protezione dei diritti acquisiti dai terzi. Certamente, la legge n. 52/96 modificata accorda solo un periodo limitato di tre mesi per la distribuzione dei supporti sonori. Un tale termine, tuttavia, può essere considerato ragionevole alla luce dell'obiettivo perseguito, tanto più che, come rilevato dalla Commissione, tenuto conto delle condizioni nelle quali ha avuto luogo la trasposizione della direttiva, mediante i decreti legge menzionati al punto 5 della presente sentenza e la legge n. 52/96, il termine effettivo è stato, in realtà, pressoché di un anno dalla data della sua attuazione.
28 Dall'altro, limitando in tal modo la protezione dei diritti acquisiti dai terzi per quanto riguarda la distribuzione dei supporti sonori, una tale normativa soddisfa la necessità di circoscrivere una siffatta disposizione, la quale deve necessariamente essere transitoria per non impedire l'applicazione delle nuove durate di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data prevista dalla direttiva, della quale questo è l'obiettivo principale.
29 Su tale interpretazione non influisce la circostanza che un'altra disposizione della legge n. 52/96 modificata, che non è applicabile nella controversia di cui al procedimento a quo, prevede un regime di protezione diverso per i diritti acquisiti dai terzi per quanto riguarda la distribuzione delle opere letterarie. Infatti, quest'ultima disposizione contempla una categoria distinta di beneficiari, che non si trovano nella medesima situazione delle persone riguardate dalla prima. A prescindere dalla questione se il regime di protezione relativo a tale categoria soddisfi le prescrizioni della direttiva, esso non può avere influenza sulla valutazione di una misura che disciplina una situazione obiettivamente diversa.
30 La questione pregiudiziale pertanto va risolta nel senso che l'art. 10, n. 3, della direttiva non osta ad una disposizione nazionale come quella che, nella legge n. 52/96 modificata, prevede un periodo limitato per consentire la distribuzione di supporti sonori da parte di coloro che, in ragione dell'estinzione dei diritti riguardanti tali supporti sotto la vigenza della normativa precedente, avevano potuto riprodurli e commercializzarli prima dell'entrata in vigore della detta legge.
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale civile e penale di Milano con ordinanza 12 febbraio 1998, dichiara:
L'art. 10, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, non osta ad una disposizione nazionale come quella che, nella legge italiana 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata con legge italiana 23 dicembre 1996, n. 650, prevede un periodo limitato per consentire la distribuzione di supporti sonori da parte di coloro che, in ragione dell'estinzione dei diritti riguardanti tali supporti sotto la vigenza della normativa precedente, avevano potuto riprodurli e commercializzarli prima dell'entrata in vigore della detta legge.