61998J0046

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2000. - European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Antidumping - Motivi inoperanti - Diritti della difesa. - Causa C-46/98 P.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07079


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso di annullamento - Motivi - Motivo inoperante - Nozione

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione salvo il caso di snaturamento

[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]

3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Errore manifesto di valutazione dei fatti a conoscenza delle istituzioni al momento dell'adozione di un regolamento antidumping

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 12, n. 1]

Massima


1. Nell'ambito di un ricorso di annullamento, l'inoperatività di un motivo dedotto è riferita all'idoneità dello stesso - nel caso in cui sia fondato - a determinare l'annullamento richiesto dal ricorrente, e non all'interesse che quest'ultimo può avere a presentare un tale ricorso ovvero a prospettare un determinato motivo, dal momento che tali questioni attengono, rispettivamente, alla ricevibilità del ricorso ed alla ricevibilità del motivo.

( v. punto 38 )

2. Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Del resto, la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

( v. punti 42-43 )

3. Nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), non spetta al Tribunale procedere ad un riesame nel merito del regolamento controverso, bensì verificare l'assenza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'autore dell'atto. La valutazione del Consiglio in esito al procedimento amministrativo in materia di antidumping verte, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, sulla constatazione definitiva dei fatti. Ne consegue che il Tribunale, nell'ambito del suo sindacato giurisdizionale, poteva limitarsi a verificare se il Consiglio non avesse commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti a sua conoscenza al momento dell'adozione del regolamento controverso e quindi dichiarare che non occorreva tener conto di uno studio realizzato successivamente.

( v. punti 60-61 )

Parti


Nel procedimento C-46/98 P,

European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), con sede in Zurigo (Svizzera), con gli avv.ti D. Voillemot e O. Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 17 dicembre 1997, nella causa T-121/95, EFMA/Consiglio (Racc. pag. II-2391),

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.-J. Rabe e G. M. Berrisch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P. J. G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 febbraio 1998 la European Fertilizer Manufacturers Association (Associazione europea dei produttori di fertilizzanti; nel prosieguo: l'«EFMA»), risultante dall'unione di varie associazioni, tra cui la CMC-Engrais (Comitato «mercato comune» dell'industria dei concimi azotati e fosfatati), ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio (Racc. pag. II-2391; nel prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha rigettato il ricorso dell'EFMA stessa diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 477, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione Sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia (GU L 49, pag. 1; nel prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo, fatti e procedimento

2 Il contesto normativo ed i fatti all'origine della controversia, come risultanti dalla sentenza impugnata, possono riassumersi come segue.

3 In seguito a una denuncia depositata dall'associazione CMC-Engrais nel luglio 1986, la Commissione annunciava, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia, avviando un'inchiesta (GU 1986, C 254, pag. 3) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).

4 In esito a tale procedimento veniva adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia saudita e accetta gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia e chiude le relative procedure (GU L 317, pag. 1). Gli impegni assunti con il detto regolamento venivano confermati dalla decisione della Commissione 21 febbraio 1989, 89/143/CEE (GU L 52, pag. 37).

5 Con lettera 29 ottobre 1992 la ricorrente chiedeva un riesame parziale degli impegni sopra menzionati, riguardante l'ex Cecoslovacchia e l'ex Unione Sovietica.

6 La Commissione, ritenendo di essere in possesso di sufficienti elementi di prova di un mutamento di circostanze tale da giustificare l'apertura di una procedura di riesame degli impegni assunti, avviava un'inchiesta ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; nel prosieguo: il «regolamento base»), riguardante la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, le Repubbliche di Bielorussia, Georgia, Tadzikistan e Uzbekistan, la Federazione russa e l'Ucraina (GU 1993, C 87, pag. 7).

7 Poiché la procedura di riesame non era ancora giunta a termine alla data di scadenza delle misure, la Commissione decideva, in conformità del disposto dell'art. 15, n. 4, del regolamento base, che le misure concernenti l'urea originaria dell'ex Cecoslovacchia e dell'ex Unione Sovietica restassero in vigore in attesa del risultato di tale riesame (GU 1994, C 47, pag. 3).

8 L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping abbracciava il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1992.

9 Il 10 maggio 1994 la Commissione trasmetteva alla ricorrente nonché a tutte le parti interessate la lettera informativa nella quale erano esposte le sue conclusioni relative all'inchiesta e i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali essa si prefiggeva di raccomandare l'istituzione di misure definitive. In tale lettera la Commissione forniva chiarimenti in ordine alla scelta della Slovacchia quale paese di riferimento, al calcolo del valore normale (in Slovacchia), al raffronto tra il valore normale (franco fabbrica per la Slovacchia) e i prezzi all'esportazione (franco frontiera nazionale per la Russia e l'Ucraina) e infine alla stima del danno. In particolare, essa spiegava i motivi per i quali le sembrava adeguata la fissazione di un margine di utile dei produttori comunitari pari al 5% nonché un adeguamento del 10% del prezzo dell'urea originaria della Russia per il calcolo del livello del dazio considerato. Con particolare riguardo all'adeguamento del 10%, essa esponeva che la circostanza che l'urea russa tendesse a deteriorarsi durante il trasporto, da un lato, e che gli importatori di urea russa non fossero sempre in grado di offrire una garanzia di fornitura equivalente a quella offerta dai produttori comunitari, dall'altro, comportavano un divario di prezzo tra l'urea di origine russa e quella di origine comunitaria.

10 Con lettera 17 maggio 1994 la ricorrente richiedeva alla Commissione la comunicazione degli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta riguardo all'adeguamento del 10%, effettuato per via del divario qualitativo tra l'urea originaria dell'ex Unione Sovietica e quella prodotta nella Comunità.

11 Con telecopia 18 maggio 1994 la Commissione rispondeva che tale adeguamento risultava da una stima media effettuata a partire da informazioni acquisite presso vari importatori, commercianti e distributori operanti nel commercio dell'urea originaria della Russia e della Comunità.

12 Con lettera 30 maggio 1994 la ricorrente presentava le proprie osservazioni alla Commissione in merito all'informativa di quest'ultima e le richiedeva del pari ulteriori elementi adducendo che l'informativa era incompleta riguardo al dumping.

13 La Commissione forniva alla ricorrente taluni ragguagli supplementari con lettera 10 giugno 1994.

14 I rappresentanti della ricorrente e quelli della Commissione si incontravano il 18 luglio 1994 per discutere le varie conclusioni e osservazioni. La ricorrente presentava quindi alla Commissione ulteriori osservazioni con lettere 28 luglio, 9 agosto, 21 e 26 settembre e 3 ottobre 1994.

15 In seguito ad una nuova riunione svoltasi nell'ottobre 1994, la ricorrente presentava con lettera 26 ottobre 1994 le proprie osservazioni finali concernenti, tra l'altro, il raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, l'adeguamento del 10% e il margine di utile del 5%.

16 Il 16 gennaio 1995 il Consiglio adottava il regolamento controverso.

17 Poiché la percentuale necessaria per l'eliminazione del danno era inferiore al margine di dumping accertato per la Russia, il dazio antidumping definitivo veniva istituito, in conformità dell'art. 13, n. 3, del regolamento base, al livello della percentuale necessaria per l'eliminazione del danno.

18 L'art. 1 del regolamento controverso dispone quanto segue:

«1. E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Federazione russa di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90.

2. L'aliquota del dazio sarà pari alla differenza tra 115 ECU/t ed il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo risulti inferiore.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, salvo diversamente indicato.»

19 Il 12 maggio 1995 la ricorrente presentava un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso.

20 A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente deduceva tre motivi. Con il primo veniva dedotta, in sostanza, la violazione del regolamento base, per essere stata scelta la Slovacchia come paese di riferimento. Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente faceva valere, da un lato, la violazione del regolamento base, consistente nel fatto che il valore normale ed i prezzi all'esportazione erano stati raffrontati in due stadi differenti, vale a dire franco fabbrica e franco frontiera, e, dall'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il regolamento controverso non spiegava i motivi per i quali il raffronto era stato effettuato in stadi differenti. In subordine, la ricorrente argomentava che tale raffronto era inficiato da errore di valutazione manifesto. Il terzo motivo concerneva la determinazione del danno. La ricorrente sosteneva, in primo luogo, che procedendo ad un adeguamento del prezzo dell'urea fabbricata in Russia per compensare talune asserite differenze qualitative il Consiglio aveva, da un lato, commesso un errore di valutazione manifesto e, dall'altro, violato i suoi diritti della difesa. In secondo luogo, il Consiglio avrebbe commesso errore di valutazione manifesto e parimenti violato i diritti della difesa della ricorrente determinando un margine di utile dei produttori comunitari troppo esiguo.

21 Il Consiglio e la Commissione chiedevano al Tribunale di rigettare il ricorso.

La sentenza impugnata

22 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio.

23 Quanto alla prima parte del terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto, nei punti 64-82 della sentenza, che le istituzioni comunitarie, fissando al 10% l'adeguamento di prezzo diretto a prendere in considerazione il divario qualitativo tra l'urea originaria della Russia e quella fabbricata nella Comunità, non avessero ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui esse dispongono in materia. Inoltre, il Tribunale ha affermato, ai punti 87-89 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa della ricorrente non erano stati violati, in quanto quest'ultima era stata resa edotta, nel corso del procedimento antidumping, dei principali fatti e considerazioni sui quali le istituzioni avevano fondato le loro conclusioni.

24 Quanto alla seconda parte del terzo motivo, il Tribunale ha constatato, al punto 105 della sentenza impugnata, che la Commissione, per stabilire il margine di utile del 5%, aveva tenuto conto del calo della domanda di urea, della necessità di finanziare ulteriori investimenti per gli stabilimenti di produzione e del profitto ritenuto congruo nella prima inchiesta antidumping relativa a questo prodotto. Il Tribunale, al punto 106 della sentenza impugnata, ha stabilito che la ricorrente non aveva fornito elementi di prova idonei a dimostrare che la Commissione fosse incorsa in errore di valutazione manifesto. A questo proposito, risulta dai punti 108 e 109 della sentenza impugnata che il Tribunale ha rifiutato di tener conto di uno studio effettuato dalla società Z/Yen Ltd nel novembre 1995, recante il titolo «Profitability Requirement Review - European Urea Fertilizer Industry», nonché di un'analisi recante la data del 3 maggio 1995 effettuata dalla società La Grande Paroisse, aderente all'associazione ricorrente, per il fatto che tali documenti erano stati presentati dopo l'adozione del regolamento controverso e le istituzioni non avevano quindi potuto prenderli in considerazione al momento in cui avevano adottato il regolamento impugnato.

25 Inoltre, il Tribunale, ai punti 111-113 della sentenza impugnata, ha respinto la tesi della ricorrente secondo la quale, nella fattispecie, sarebbero stati violati i suoi diritti della difesa, rilevando come la ricorrente, pur avendo avuto la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista, nondimeno si fosse limitata ad affermare, in termini generici, che un utile pari a circa il 10% sarebbe stato più congruo, senza richiedere precisazioni in ordine ad un qualsiasi metodo di calcolo del margine di utile.

26 Infine, il Tribunale, ai punti 119-121 della sentenza impugnata, ha statuito che il primo e il secondo motivo erano inoperanti, in quanto, anche ammesso che l'addebito mosso dalla ricorrente alle istituzioni di aver fissato un margine di dumping troppo esiguo fosse fondato, alla ricorrente sarebbe stata in ogni caso preclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso, posto che le istituzioni avevano correttamente determinato il dazio antidumping al livello necessario all'eliminazione del danno causato dalle pratiche di dumping poste in atto dalla Russia.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

27 La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi di diritto esposti nell'atto di impugnazione e, se del caso, il rinvio della causa al Tribunale. Essa chiede altresì la condanna del Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

28 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce sei motivi di gravame relativi, in particolare, alla violazione dell'obbligo di motivazione, alla violazione dei diritti della difesa ed allo snaturamento degli elementi di prova.

29 Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

30 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso.

Sul primo motivo

31 La ricorrente contesta al Tribunale di non aver esposto i motivi per i quali ha tralasciato di esaminare il primo ed il secondo motivo di diritto da lei formulati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, violando in tal modo un principio generale di diritto che impone ad ogni giudice l'obbligo di motivare le proprie decisioni esponendo, in particolare, le ragioni che l'hanno indotto a non accogliere un motivo di impugnazione dinanzi a lui formalmente dedotto.

32 A questo proposito, occorre anzitutto rilevare come il Tribunale abbia constatato, al punto 116 della sentenza impugnata, che, stando al punto 106 del regolamento controverso, la percentuale necessaria per l'eliminazione del danno era inferiore al margine di dumping stabilito per la Russia, sicché, in conformità dell'art. 13, n. 3, del regolamento base, il dazio antidumping definitivo era stato istituito al livello della percentuale necessaria per l'eliminazione del danno.

33 Dopo aver sottolineato, ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, che tale conclusione - al pari del metodo seguito per la fissazione del dazio - non era mai stata contestata dalla ricorrente, il Tribunale ha accertato, al punto 119 della medesima sentenza, che le istituzioni avevano correttamente determinato il dazio al livello necessario all'eliminazione del danno causato dalle pratiche di dumping poste in atto dalla Russia. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso affermando, ai punti 120 e 121 della sentenza, che il primo e il secondo motivo erano inoperanti, poiché, anche ammesso che l'addebito mosso dalla ricorrente alle istituzioni di aver fissato un margine di dumping troppo esiguo fosse fondato, alla ricorrente sarebbe stata in ogni caso preclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'art. 1 del regolamento controverso.

34 Ciò premesso, occorre constatare come l'obbligo di motivazione delle sentenze, risultante dagli artt. 33 e 46 dello Statuto CE della Corte di giustizia, non sia stato violato, avendo il Tribunale chiaramente esposto le ragioni per le quali non occorreva procedere all'esame del primo e del secondo motivo di ricorso proposti dalla ricorrente.

35 Da quanto sopra consegue che il primo motivo è infondato.

Sul secondo motivo

36 Col secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere implicitamente ritenuto che essa non avesse dimostrato di essere titolare di un interesse qualificato ad ottenere una decisione sui primi due motivi di ricorso prospettati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

37 A questo proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non ha statuito che quest'ultima non era titolare di un interesse qualificato ad ottenere una decisione sui primi due motivi di ricorso prospettati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, bensì che tali motivi erano inoperanti, come risulta espressamente dai punti 120 e 121 della sentenza impugnata.

38 Ora, nell'ambito di un ricorso di annullamento, l'inoperatività di un motivo dedotto è riferita all'idoneità dello stesso - nel caso in cui sia fondato - a determinare l'annullamento richiesto dal ricorrente, e non all'interesse che quest'ultimo può avere a presentare un tale ricorso ovvero a prospettare un determinato motivo, dal momento che tali questioni attengono, rispettivamente, alla ricevibilità del ricorso ed alla ricevibilità del motivo.

39 Pertanto, il secondo motivo è infondato e va respinto.

Sul terzo motivo

40 La ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato al punto 77 della sentenza impugnata, i produttori comunitari non hanno mai riconosciuto nel corso del procedimento amministrativo che un adeguamento nell'ordine del 5% potesse considerarsi accettabile. Inoltre, un tale adeguamento non risulterebbe da alcun documento del fascicolo.

41 La ricorrente ritiene, di conseguenza, che vi sia stato uno snaturamento degli elementi di prova o, quanto meno, un errore materiale nell'accertamento dei fatti da parte del Tribunale.

42 A questo proposito, è importante anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti (ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 39).

43 Del pari, risulta da una costante giurisprudenza che la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

44 Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il punto 77 della sentenza impugnata contenga un accertamento od una valutazione dei fatti da parte del Tribunale, è sufficiente constatare che quest'ultimo si è limitato a mettere in rilievo la suddetta circostanza in mezzo ad altri elementi forniti dal Consiglio e non ne ha tratto conseguenze giuridiche particolari nel seguito del suo ragionamento.

45 Ne consegue che il terzo motivo è inoperante e deve essere respinto.

Sul quarto motivo

46 Riferendosi ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, la ricorrente afferma che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottopostigli.

47 Infatti, secondo la ricorrente, il Tribunale ha disatteso le analisi prodotte in giudizio, ritenendo, a torto, che esse confrontassero l'urea «ex-factory» in Russia e l'urea comunitaria, laddove, in realtà, tali analisi erano state effettuate sul mercato comunitario, come del resto evidenziato nel corso sia del procedimento amministrativo sia del procedimento dinanzi al Tribunale.

48 A questo proposito, occorre rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale, nei punti 66 e 67 della sentenza impugnata, non si sia pronunciato in merito alla pertinenza delle analisi tecniche e chimiche sottopostegli, dal momento che tale questione viene trattata al punto 75 della medesima sentenza.

49 Al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l'informazione fornita dalla ricorrente, diretta a dimostrare che la composizione fisica e chimica dell'urea russa è analoga a quella dell'urea prodotta nella Comunità, aveva un valore del tutto secondario ai fini della determinazione di un livello di adeguamento specifico, senza tuttavia affermare che le analisi dinanzi ad esso prodotte confrontassero l'urea franco fabbrica in Russia e l'urea comunitaria.

50 Risulta dalle considerazioni sopra esposte che non è stato dimostrato che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova sottopostigli. Pertanto, il quarto motivo deve essere dichiarato infondato e respinto.

Sul quinto motivo

51 La ricorrente fa valere che il Tribunale, affermando che i diritti della difesa della ricorrente stessa non erano stati violati, ha effettuato una erronea qualificazione giuridica dei fatti.

52 La ricorrente sostiene di non essere stata messa in grado di far conoscere effettivamente il proprio punto di vista in merito alle informazioni che avevano indotto la Commissione ad effettuare un adeguamento del 10% in considerazione del divario qualitativo fra l'urea russa e l'urea comunitaria.

53 La ricorrente assume che essa avrebbe dovuto ricevere integralmente le informazioni fornite alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, per poter dimostrare che tali dati non avevano alcuna efficacia probante. A questo proposito, la ricorrente fa valere, in particolare, che gli importatori che hanno collaborato nel corso del procedimento non potevano essere ritenuti sufficientemente rappresentativi, dal momento che gli stessi rappresentavano soltanto l'1,5% delle importazioni di urea e che le dichiarazioni da essi verbalmente rese dinanzi alla Commissione erano del tutto contraddittorie.

54 Sul punto, occorre constatare come la ricorrente sia stata informata dalla Commissione che l'adeguamento costituiva una media delle informazioni ottenute dai diversi importatori, commercianti e distributori operanti nel settore dell'urea originaria sia della Russia che della Comunità. La Commissione ha altresì informato la ricorrente di aver appreso da un importatore che, nel corso di un'operazione commerciale, era stato preteso ed accordato uno sconto del 19% a motivo dei divari qualitativi. Come risulta dai punti 12-15 della presente sentenza, la ricorrente è stata messa in grado di presentare le proprie osservazioni in merito a tali informazioni.

55 Alla luce di tali fatti, il Tribunale correttamente ha constatato, al punto 87 della sentenza impugnata, che la ricorrente era stata resa edotta, nel corso del procedimento antidumping, dei principali fatti e considerazioni sui quali le istituzioni avevano fondato le loro conclusioni.

56 Si deve pertanto constatare che i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati.

57 Ne consegue che il quinto motivo deve essere dichiarato infondato.

Sul sesto motivo

58 La ricorrente lamenta infine che il Tribunale ha disatteso lo studio condotto dalla società Z/Yen Ltd, con la motivazione che tale studio era stato presentato soltanto successivamente all'adozione del regolamento controverso e le istituzioni non avevano dunque potuto tener conto di tale elemento di valutazione all'epoca in cui avevano adottato il detto regolamento.

59 Secondo la ricorrente, il diritto spettante ad un soggetto interessato in maniera diretta ed individuale di presentare elementi utili alla propria difesa dinanzi al Tribunale non può subire restrizioni per il semplice fatto che tale soggetto, pur potendo farlo, abbia omesso di produrre tali elementi nel corso del procedimento amministrativo.

60 A questo proposito, occorre rilevare come, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), non spetti al Tribunale procedere ad un riesame nel merito del regolamento controverso, bensì verificare l'assenza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'autore dell'atto.

61 La valutazione del Consiglio in esito al procedimento amministrativo in materia di antidumping verte, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento base, sulla constatazione definitiva dei fatti. Ne consegue che il Tribunale, nell'ambito del suo sindacato giurisdizionale, poteva limitarsi a verificare se il Consiglio non avesse commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti a sua conoscenza al momento dell'adozione del regolamento controverso. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non occorreva tener conto dello studio successivamente condotto dalla società Z/Yen Ltd.

62 Di conseguenza, il sesto motivo va respinto.

63 Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della propria impugnazione sono infondati.

64 L'impugnazione va pertanto respinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

65 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione delle sentenze del Tribunale ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Pertanto, la ricorrente, essendo rimasta soccombente nei motivi proposti, dev'essere condannata alle spese. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale è respinto.

2) La European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) è condannata alle spese.

3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.